Bollettino delle leggi e disposizioni della Repubblica Romana/Bollettino N. 20

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Bollettino N. 20

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REPUBBLICA ROMANA


BOLLETTINO DELLE LEGGI


N. 20.

EDIZIONE OFFICIALE


202 Decreto del Triumvirato in cui si accorda il termine di giorni sette per versare la prima rata del prestito forzoso - pag. 355.

203 Idem per la emissione di boni di bajocchi 24 sino alla somma di scudi duecento mila - pag. 356.

204 Ordinanza del Ministro del Commercio ecc. sulle fiere di Urbino - pag. 358.

205 Decreto del Triumvirato perchè la Polizia in vigili e punisca gl'incettatori di danaro o gli agiotatori - pag. 359.

206 Idem del Triumvirato per cui il Po è dichiarato fiume Nazionale - pag. 360.

207 I Triumviri notificano la forma dei boni da 24 bajocchi - ivi.

208 Circolare del Ministero delle Finanze sulla esigenza delle tasse - pag. 361.

209 Dichiarazione dell'Assemblea che la Patria sarà salva - pag. 363.

210 Proclama del Triumvirato per invitare tutti i generosi a difendere la Repubblica, far noto che si vuole resistere ad ogni costo - pag. 364.

211 Decreto del Triumvirato per l'abolizione dell'appalto del sale, e per ridurre la tassa del medesimo a un bajocco per libra - pag. 365.

212 Idem affinché una gran quantità di beni rustici delle mani-morte siano ripartiti in tante porzioni sufficienti a coltivarsi da una o più famiglie di Popolo - pag. 367.



Roma 1849.- Tipografia Governativa.


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REPUBBLICA ROMANA


IN NOME DI DIO E DEL POPOLO

IL TRIUNVIRATO

Considerando che il termine prefisso al versamento della prima rata dell’imprestito forzoso, decretato il 25 Febbraio, scadeva nel fine del mese di Marzo decorso;

Che parte dei contribuenti non ha versato la somma ad essi assegnata;

Che questa è colpa gravissima verso il Governo che deve essere obbedilo, verso l’Assemblea che sta mallevadrice della salute comune al paese, verso la Patria per la quale or più che mai volgono tempi di pericolo e di sagrificio;

Che tradisce e merita pena chi differisce per egoismo o non curanza l’adempimento de’ proprii doveri verso l’Assemblea, la Patria, ed il Governo;

Il Triumvirato, deciso ad usare per l’esecuzione di questa, come di ogni altra legge, tutti i mezzi che saranno in sue mani;

Decreta:

Art. 1. Tutti coloro che non hanno finora versato la prima rata dell’imprestito forzoso dovranno versarla nel termine di sette giorni dalla pubblicazione del presente Decreto.

Art. 2. Tutti coloro che lasciassero decorrere quel termine senza versare la rata assegnata, avranno un aumento alla rata uguale al 25 per cento della rata stessa. [p. 356 modifica]Art. 3. Il Monitore pubblicherà i nomi di tutti coloro, i quali non adempiranno alla presente disposizione.

Art. 4. Il Governo procederà immediatamente all’esazione del versamento, con tutti i mezzi che le leggi ordinarie contro i debitori dello Stato, e i poteri straordinarii conferitigli dall’Assemblea, gli accordano.

Roma, dalla residenza del Triumvirato, li 10 Aprile 1849.

I Triumviri


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IN NOME DI DIO E DEL POPOLO

Il Triumvirato

Visti i Decreti dell’Assemblea Costituente del 2 e del 6 Marzo, co’ quali viene autorizzato il Potere Esecutivo ad emettere una nuova moneta di rame da 3 baiocchi, e a coniare una moneta erosa sino ad un milione di scudi;

Considerando che i mezzi della coniazione sono stati poco solleciti, e che per questo, non si è potuto emettere finora la moneta erosa oltre alla somma di Scudi 23,000;

[p. 357 modifica]Considerando che per la coniazione residuale non potrebbe ottenersi nel momento una molto maggior speditezza;

Considerando d’altronde che i bisogni della minuta contrattazione sono urgenti, e che bisogna provvedervi a ogni modo sollecitamente, a seconda dello spirito degli accennati decreti, e giusta i reclami della medesima;

Ordina:


Art. 1.° Saranno emessi Boni da 24 baiocchi, sino alla somma per ora di Scudi Duecento mila, in surrogazione provvisoria di egual somma di moneta erosa.

Art. 2.° Tali Boni verranno ammortizzati dal Governo con altrettanta moneta erosa e di rame della coniazione in proposito. Un’apposita disposizione ne indicherà il modo.

Il Ministro delle Finanze è incaricato della esecuzione della presente Ordinanza.

Roma, dalla residenza del Triumvirato, li Aprile 1849.

I Triumviri



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IN NOME DI DIO E DEL POPOLO

MINISTERO DEL COMMERCIO EC

ORDINANZA MINISTERIALE

Il Ministro del Commercio, Belle Arti, Industria e Agricoltura

Vista l’istanza del Manicipio di Urbino, ricapitata dal Preside di Pesaro con lettera N. 2017.

Visto l’atto del Pubblico Consiglio Comunale dei 13 Dicembre 1848.

Visto il decreto dei Cittadini Triumviri della Repubblica Romana del giorno 5 corrente.

Ordina:

Nel Comune di Urbino le Fiere di Giugno, Ottobre e Dicembre, che ora sono di un solo giorno, sono ampliate. Conseguentemente d’ora in poi le medesime avranno la durata seguente «nel di 2, 3, 4 Giugno «nel dì 4 e 5 Ottobre «e nel dì 22 e 23 Dicembre.

Il Preside di Pesaro è incaricato della esecuzione di questa disposizione.

Roma dal Ministero del Commercio ec. li 12 Aprile 1849.

Il Ministro
M. Montecchi

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IN NOME DI DIO E DEL POPOLO

Considerando che le difficoltà delle attuali condizioni economiche non dipendono da diffidenza verso i valori in carta, nè dalla mancanza di moneta metallica, ma quasi esclusivamente dal difetto di proporzione tra i piccoli e grandi valori rappresentanti dalla carta stessa e da colpevoli maneggi d’incettatori;

Mentre il Triumvirato già provvede al primo inconveniente colla più rapida emissione possibile di spezzati da 24 baiocchi, quali rappresentanti interinali della moneta erosa, a termini del Decreto di ieri;

Ordina

La Polizia, investita all’uopo di straordinari poteri dal Triumvirato, accogliendo e verificando le denunzie che venissero fatte dai Cittadini, senza intendere menomamente d’inceppare l’onesto commercio dei cambiavalute, procederà con rigore ed attività contro i colpevoli d’incettamento, ed agiotaggio.

Dato dalla residenza del Triumvirato, li 12 Aprile 1849.

I Triumviri


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REPUBBLICA ROMANA


IN NOME DI DIO E DEL POPOLO

Il Potere Esecutivo della Repubblica

Notifica:

Che l’Assemblea Costituente, nella Tornata del giorno 12 Aprile, ha promulgato il seguente Decreto:

L'Assemblea Costituente

Decreta:

Il fiume Po è dichiarato fiume Nazionale.

Dato dalla residenza del Triumvirato della Repubblica Romana li 12 Aprile 1849.

I Triumviri


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REPUBBLICA ROMANA


Notificazione

I Boni da Ventiquattro baiocchi, i quali, a tenore dell’Ordinanza del Triumvirato in data del giorno 11 Aprile corrente saranno emessi in surrogazione provvisoria della moneta erosa, [p. 361 modifica]avranno l’impressione di due bolli, uno del Ministero delle Finanze, l’altro della Repubblica Romana, e porteranno la firma del Triumviro Armellini. Saranno emessi sopra carta di color giallo doppia con iscrizione in rosso nel rovescio, simile a quella che esiste nel rovescio degli antichi Boni del Tesoro.

Roma 13 Aprile 1849.

I Triumviri

(208)

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MINISTERO DELLE FINANZE

CIRCOLARE

al presidi governatori, gonfalonieri e priori

Il Decreto della Commissione di Governo 23 Gennaro decorso è un monumento che prova il desiderio e la determinazione fermissima di giovare ai Cittadini d’ogni classe; desiderio che pur troppo venne spinto tant’oltre da rendere difficilissima la esigenza nella escussione de’ morosi; ma la Commissione di Governo così operando era d’avviso che i Popoli esonerati così da un sistema proclamato vessatorio, e dispendioso si presterebbero per dovere, per [p. 362 modifica]gratitudine, e con maggior prontezza al pagamento, rendendo così più rara, e meno sensibile quella difficoltà.

Or la sperienza mostrò che quella speranza, almeno nella generalità, ſu delusa. I contribuen ti, affidati alle formalità imposte agli Esecutori, crederono di potersi ricusare impunemente al pagamento de’ tributi. Gli Amministratori Nazionali protestarono, e per la impossibilitata esigenza, chiesero scioglimento di contratti, emenda di danni.

Sorprende, ed addolora che i nostri Popoli i quali acquistarono per le recenti prove di Civiltà così alto diritto alla stima universale, abusino oggi d’un vero atto di beneficenza per ricusar de’ tributi indispensabili all’andamento del Governo, senza riflettere che, posta questa in declinabile necessità, ne dipende la indubitata conseguenza che venga modificato, o distrutto quel Decreto del Governo provvisorio, o che vengano adottate misure eccezionali, energiche, e senza dubbio più dispiacenti delle prime.

Ciò posto il Ministero delle Finanze non può dispensarsi dallo interessare nel modo il più caldo la vostra attività, ed il vostro zelo pel pubblico bene a voler mostrare ai vostri amministrati la sconvenienza ed improvvidenza del loro operare, esortandoli a soddisfare immediatamente quanto da loro è dovuto, e persuadendoli- Che se il Governo contro la sua aspettazione conoscesse che queste avvertenze rimangon senza effetto, verrebbe per loro colpa condotto dalla necessità, e suo malgrado, a provvedimenti pur troppo di certa riuscita ma non onorevoli, e [p. 363 modifica]non senza pregiudizio pei Popoli che anelano a libere istituzioni ed a quell’ordine, a quella prosperità, che da esse solamente possono sperarsi.

Vogliate accusarmi ricevimento della presente, e gradite che vi saluti

Roma li 14 Aprile 1849.

Pel Triumvirato

G. Costabili

E. Bramblilla


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Considerando gli ultimi casi d'Italia;

L'Assemblea Costituente Romana

Dichiara:

La Repubblica Romana, asilo e propugnacolo della Italiana libertà, non cederà nè transigerà giammai.

I Rappresentanti ed i Triumviri giurano in nome di Dio e del Popolo: La Patria sarà salva.

Roma 14 Aprile 1849.

Il Presidente A. Saliceti

I SEGRETARII
A. Fabretti A. Zambianchi
G. Pennacchi G. Cocchi.


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REPUBBLICA ROMANA


CITTADINI! ITALIANI!

Tradito il Piemonte, caduta Genova, turbata da tentativi di reazione colpevole la Toscana, la vita, la vera vita Italiana si concentra in Roma. Sia Roma il core d’Italia. Si susciti a generosi pensieri, a forti fatti degni dei padri. Da Roma colla virtù dell’esempio, rifluirà la vila alle membra sparie della grande famiglia Italiana. E il nome di Roma, della Roma del Popolo, della Roma repubblicana, sarà benedetto in Italia e lungamento glorioso in Europa.

Ai Lombardi, ai Genovesi, ai Toscani, a quanti ci sono fratelli di Patria e di Fede, Roma apre braccia di madre. Gli armati troveranno quì un Campo Italiano, gl’inermi, Italiana ospitalità.

Nulla è cangiato per noi. Forti del mandato che ci viene da Dio e dal Popolo, forti del volere dei più, irrevocabilmente decisi a non transigere mai colla nostra coscienza e sul principio che fummo chiamati a rappresentare, noi manterremo inviolata la bandiera della Repubblica, bandiera di virtù, d’ordine, di regolata potenza e di vittoria Italiana nell’avvenire, contro ogni tentativo retrogrado, contro ogni pericolo d’anarchia. Ci secondino i buoni, energicamente tranquilli. Il popolo abbia fiducia in noi, come noi l’abbiamo in esso. E staremo. Amore e benedizione a chi si stringe con raddoppiata virtù intorno al nostro vessillo repubblicano! Guai a chi osasse toccarlo!

Roma è la cilià delle cose eterne. Eterna sia [p. 365 modifica]la Romana Repubblica, per tutela di concordia, per l’onore del nostro popolo, per la salute d’Italia che solamente da Roma aspetta in oggi ispirazioni e conforto.

14 Aprile 1849.

I Triumviri


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REPUBBLICA ROMANA


IN NOME DI DIO E DEL POPOLO


Considerando

Che intento continuo delle istituzioni repubblicane dev’essere un miglioramento progressivo nelle condizioni economiche dei più;

Che il prezzo alto del Sale reca offesa all’agricoltura, alla pastorizia, alla pesca, alla mezzana c piccola industria, ai commerci e alla salute del povero;

Che il modo attuale di percezione dell’imposta sul Sale concentra ingiustamente nelle mani di un solo affittuario tutti i beneficj che il libero commercio di quella derrata procaccerebbe alla mezzana e piccola industria;

Che ogni affitto delle rendite pubbliche, costituendo uno stato nello stato, equivale a uno smembramento della Sovranità, e accenna a una [p. 366 modifica]incapacità nel Governo d’amministrare da per sè stesso gl’interessi sociali:

Il Triumvirato

Decreta


Art. 1.° È abolito l’Appalto dci Sali noto col nome di Amministrazione Cointeressata.

Art. 2.° La tassa sul Sale di ogni genere è fissata ad un bajocro per ogni libra romana.

Art. 3.° íl Triumvirato provvederà all’uopo mediante requisizione del materiale e delle scorte ad assicurare che non venga interrotto il servizio pubblico.

Art. 4.° Il Triumvirato provvederà pure a che l’esazione del dazio non sia d’impedimento alla libera produzione, ed al libero Commercio del Sale.

Le ragioni dell’attuale Amministrazione sa ranno prese in considerazione pei compensi che fossero riconosciuti il Diritto, dietro regolare e GENERALE LIQUIDAZIONE, da operarsi da una Commissione nominata dai Rappresentanti del Popolo.

Il presente Decreto avrà esecuzione dopo 24 ore dalla sua pubblicazione in ogni punto della Repubblica.

I Ministri dell’Interno e delle Finanze sono incaricati, per ciò che li riguarda, dell’esecuzione del presente Decreto.

Dalla Residenza del Triumvirato li 15 Aprile 1849.

I Triumviri


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REPUBBLICA ROMANA


IN NOME DI DIO E DEL POPOLO

Il Comitato Esecutivo della Repubblica

Vista l’urgenza

Considerando che a rendere più prezioso il lavoro agricola, sollevare una classe numerosa così benemerita insieme, e così mal retribuita, affezionarla alla Patria, ed al buon’ordinamento della gran riforma, sollevarne la moralità del pari al ben’essere materiale, migliorare in una parola ugualmente il suolo, e gli uomini colla emancipazione dell’uno, e degli altri, non v’è spediente più congruo ed urgente che quello di ripartire una grande porzione della vasta possidenza rustica posta e da porsi sotto, Amministrazione demaniale, formandone altrettanti piccoli lotti enfiteutici da assegnarsi ciascuno sotto un discreto censo annuo a favore dello Stato, ed in ogni tempo redimibile ad una, o poche famiglie di coltivatori i più poveri, con quelle regole e condizioni che si stabiliranno per la più pronta, ed insieme più giusta, e stabile esecuzione, di un piano di così salutare importanza,

Decreta:

Art. 1. Una grande quantità de’ beni rustici provenienti dalle Corporazioni religiose, o altre Mani-morte di qualsivoglia specie, che in tutto il Territorio della Repubblica sono, o saranno [p. 368 modifica]posti sotto l’Amministrazione del Demanio, verranno nel più breve termine ripartiti in tante porzioni sufficienti alla coltivazione di una, o più famiglie del Popolo sfornite di altri mezzi, che le riceveranno in enfiteusi libera e perpetua, col solo peso di un discreto Canone verso l’Amministrazione suddetta, il quale sarà essenzialmente, ed in ogni tempo redimibile dall’enfiteuta.

Art. 2.° Un regolamento particolare specificherà distintamente il modo di procedere all’attuazione di questa salulare provvidenza.

Art. 3.° Sui fondi Urbani altresì della stessa provenienza e qualità, verranno prese delle analoghe misure ad oggetto di rendere più comodo, e meno dispendioso l’alloggio del povero.

Art. 4.° Rimangono ferme le disposizioni annunciate sulla congrua dotazione del Culto del Ministero pastorale de’ Parrochi, e degli stabilimenti di pubblico interesse, sia coi beni in natura, sia col prodotto delle corrisposte enfiteutiche, sia con altri mezzi del Pubblico, del Provinciale, e del Municipale patrimonio.

I Ministri delle Finanze e dell’Interno sono incaricati, ciascuno rispettivamente, della esecuzione della presente Legge.

Dato dalla Residenza del Triumvirato li 15 Aprile 1849.

I Triumviri