Bollettino delle leggi e disposizioni della Repubblica Romana/Bollettino N. 37

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Bollettino N. 37

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Bollettino N. 36 Bollettino N. 38
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REPUBBLICA ROMANA


BOLLETTINO DELLE LEGGI


N. 37.

EDIZIONE OFFICIALE


353 Proclama del Ministro della guerra ai Romani sulla difesa di Bologna - pag. 659.

354 Programma della commissione di tutela e di aggiudicamento per gli oggetti e locali requisiti - pag. 660.

353 Decreto dell'Assemblea Costituento in cui il Popolo di Bologna è dichiarato benemerito della Repubblica - pag. 663.

356 Ordine del giorno del Ministro della guerra in cui si notifica che il sotto-tenente Franchini, condannato a morte per rapina, questa pena gli è stata commutata dal Triumvirato in quella dei lavori forzati a vita - ivi.

357 Idem in cui è dichiarato traditore della Patria chi abbandona il suo posto in faccia al pericolo - pag. 664.

358 Regolamento per la emissione e vendita alla pubblica auzione de' certificati al portatore delle rendite consolidate provenienti dalla incamerazione delle sostanze spettanti alle mani-morte dello Stato - ivi.

359 Indirizzo dell'Assemblea Costituente agli Ungheresi - pag. 685.

360 Ordine del giorno del Ministro della guerra in cui il generale Garibaldi ed il colonnello Roselli sono promossi a generali di divisione - pag. 687.

361 Sentenza del consiglio di guerra contro alcuni militi imputati di rapina in tempo di guerra - ivi.



Roma 1849.- Tipografia Governativa.


[p. 659 modifica] (353)

ROMANI!

Bologna-la eroica Bologna che l’otto Agosto: 1848 fugò dalle sue mura l’Austriaco, stretta da più giorni, e bombardata dal nemico, è deliberata al sagrifizio d’ogni cosa diletta, anzichè dell’onore.:

Invano un pusillanime Municipio, tenero delle case, anzichè della dignità Italiana, tenta persuaderla a capitolazioni, che al danno, cui non impediscono al barbaro, aggiungono la vergogna.

Il Popolo, la Truppa, la Guardia Nazionale il cui eroismo è maggior d’ogni lode — illuminati dal cuore — avvalorati dal sentimento del proprio dovere — lottano contro le arti del Municipio, e contro le artiglierie del nemico.

Fu alzata una bandiera bianca.

Il Popolo la fulminò — invocando la rossa — quella che anela al sangue del Croato assassino.

E questa sventola — non una posizione fu ancora abbandonata dai prodi Bolognesi.

Risoluti a schiacciarsi sotto le proprie ruine, anzi che cedere, essi non cederanno — non cadranno. Perchè Dio soccorre agli uomini dai grandi propositi, dalla volontà pertinace - agli uomini del sacrifizio.

Chi guarda alle pareti, e le vuol salve, anzichè salvare la dignità d’uomo, ed adempiere al sacro debito di morir per la patria, non merita il premio della vittoria.

Non cadranno — perchè già le valorose Romagne muovono in loro soccorso, e già i fati d’Italia van ristorandosi.

[p. 660 modifica]La virtù vostra, o romani, sta riedificando il tempio — sta ricostituendo la Nazione.

Qui voi, uniti ai Rappresentanti d’Italia tutta, affrontate i Francesi, i Napoletani, e li disperdete — là i Bolognesi resistono fortemente agli Austriaci. In Livorno si fa altrettanto. In Palermo nuovamente si combatte.

Romani! La vittoria era destinata alle armi Repubblicane — le sole che s’imbrandiscono dal popolo, e pel popolo.

Voi primi proclamaste la Repubblica in nome di Dio, e fu grande, e degna di Roma.

In nome di Dio avete impugnato le armi, e vinceste.

In nome di Dio impugnatele ancora e vincerete!

12 Maggio 1849.

Il Ministro della Guerra
Comandante in capo dell’Armata Romana

Giuseppe Avezzana

(534)

REPUBBLICA ROMANA


COMMISSIONE DI TUTELA E DI AGGIUDIGAMENTO
PER GLI OGGETTI E LOCALI REQUISITI.

I cinque Cittadini sottoscritti chiamati a codesta Commissione che parve ai Governanti voluta così dal decoro come dagl’interessi della nostra Repubblica; credono debito loro di far noto [p. 661 modifica]a tutti quale sia il loro mandato e quali i desiderii, i proponimenti loro.

Alcuni pochi ma pur tristissimi abusi si ebbero a deplorare ne’ giorni passati a proposito della disorganizzazione in cui era caduto e il diritto e il modo di requisire per colpa dal trascendere di alcuni privati.

Ma i rari arbitrii di privati, non si possono, non si debbono da un popolo onesto e generoso addebitare al Governo, che ogni sforzo mette in opera, onde prevenire gli abusi, e ripararne gli effetti.

Appunto quest’opera di previdenza presso i Cittadini, e di riparazione davanti alla Legge, viene a noi confidata. Noi speriamo di poterla compiere siccome l’urgenza de’ tempi e l ’ onore della Patria richieggono.

A prevenire gli abusi di sedicenti requisitori che deturpano il sacro nome di Repubblica e di libertà con atti indecorosi ad ogni uomo libero, ad ogni leale repubblicano — a constatare il perchè ed il come delle requisizioni - ad avvertire degli errori o delle frodi accadute nel requisire; la Commissione cui ne spetta il giudizio — a tutelare tanto gli oggetti requisiti quanto i locali sgombrati e messi a profitto dello Stato - ad impedire i trafugamenti da parte dei pochi paurosi nemici della causa della libertà — a ripararvi, se eseguiti e ad impedire nello stesso tempo le improntitudini, dannose ai veri interessi della Repubblica, le quali non del tutto vanno scolpate con l’ardore di devozione al nostro sacro principio - a procurare gl’indennizzi che il Governo promise a chi di ragione - a [p. 662 modifica]conciliare e a proteggere, a provvedere al massimo vantaggio della cosa pubblica senza ledere i principii di equità che l’hanno assiduamente regolata; — a questo difficile ma nobile ufficio noi fartmo di corrispondere con ogni sforso, purchè ajueati dalla lealtà dei Repubblicani; dalla cooperazione di tutti i buoni, da quella moderazione nei Cittadini, la quale giustamente divenuta parola d’infamia, ridiviene parola di coraggio, allorquando si tratta di far salvo l’onore di un popolo, e l’esistenza di una Repubblica.

Senza moderazione coi vinti ogni vittoria può farsi vergogna.

La reazione è vinta, sconfitta è per sempre.

Ebbene,Cittadini, processiamola pubblicamente, ma senza quelle ire o vendette private, che nel ledere le proprietà od ogni altro diritto, offendono la giustizia, l’interesse, e l’onore di un Governo Repubblicano.

Roma 12 Maggio 1849.

LA COMMISSIONE

Orazio Antinori Rappresentante del Popolo.
Gio. Paolo Muti. Consigliere Municipale.
Giulio Govoni Rappresentante del Popolo.
Malvezzi Alessandro.
Federico Doda Segretario.

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REPUBBLICA ROMANA


L'ASSEMBLEA COSTITUENTE ROMANA

IN NOME DI DIO E DEL POPOLO

Decreta:

L’eroico Popolo di bologna è dichiarato be nemerito della Repubblica e d’Italia, c degno emulo del Popolo fratello di Roma.

Roma 12 Maggio 1849,

Il Presidente C. L. Bonaparte

I Segretarj
FabbrettiPennacchiCocchiZambianchi.

(356)

ORDINE DEL COMANDO SUPREMO DELL’ARMATA
E DELLA CITTA ’

DEL GIORNO 12 MAGGIO 1849.

Il consiglio di Guerra di Divisione residente in Roma, con sua sentenza di jeri, giudicando la causa di rapina, commessa lí 2 del corrente mese, entro il Casino della Villa Pamphili, contro il Sotto - Tenente Gaetano Franchini del Battaglione de’ Reduci, detenuto nel Forte S. Angelo, condannò il Franchini medesimo alla pena di morte. Una tal pena peraltro, per graziosit disposizione del Triumviralo della Repubblica Romana, è stata commutata nell’altra dei lavori forzati a vita.

Lo stesso Consiglio di guerra, con altra di lui sentenza del medesimo giorno, giudicando la causa d’insubordinazione con vie di fatto contro il comune del primo Reggimento di Linea Sebastiano Paraccini, detenuto nei profossi di [p. 664 modifica]Piazza, pronunciò contro il suddetto Paraccini la pena di tre anni di lavori forzati. Tali senlenze pertanto verranno mandate ad effetto.

Il Ministro - Giuseppe Avezzana

(337)

REPUBBLICA ROMANA


L'ASSEMBLEA COSTITUENTE ROMANA

IN NOME DI DIO E DEL POPOLO

Decreta:

Qualunque funzionario civile o militare, il quale in faccia al pericolo abbandona i suo posto o non eseguisce gli ordini del Governo, è dichiarato traditor della Patria, e come tale punito a norma di legge.

Roma 12 Maggio 1849.

Il Presidente C. L. Bonaparte

I Segretarj
FabbrettiPennacchiCocchiZambianchi.

(358)

REGOLAMENTO

per la emissione, e vendita alla pubblica Auzione de’ Certificati al Portatore delle Rendite Consolidale provemienti dalla incamerazione delle sostanze spettanti alle Mani-Morte dello Stato, a forma del Decreto 29 Aprile 1849

Istituzione del credito dei certificati, e loro emissione

1 Sopra le singole partite di Rendita consolidata inscritte ed intestate ne’ Registri della Direzione Generale del Debito Pubblico alle [p. 665 modifica]Mano—Morte esistenti nello Stato della Repubblica, comprese nell’elenco all’uopo redatto, montanti assieme alla somma di annui sculi 627,950 il Direttore del Debito Pubblico, a forma del decreto del Triumvirato del giorno 29 Aprile scorso, farà annotare la incamerazione di esse Rendite avvenuta in forza del decreto dell’Assemblea Costituente del giorno 21 precedente febbrajo, ed all’appoggio didetto elenco farà trasportare in complesso la nominata Rendita annua a credito delle Finanze della Republica Romana.

2. Dall’ora nominato credito, dalla predetta Rendita cioè di annui scudi 627,950, il Direttore suddetto farà distaccare la rata di sc. 328,185, per la quale saranno redatti i n. 19,137. Certificati pagabili al Portalore designati e suddivisi nelle serie indicate nell’Art. 2 § 1. del suddetto decreto 29 Aprile pp.1

Di detti Certificati presso la Direzione Generaledel Debito pubblico saranno istituiti i corrispondenti Registri secondo le diverse serie, nelle quali sono suddivisi i Certificati medesimi, e ciò tanto per la inscrizione della Rendita annua contenuta in detti Certificati, quanto per l’effetto del successivo pagamento semestrale della Rendita stessa.

5. Di mano in mano che andranno ad essere redatti i Certificati anzidetti il Direttore del Debito pubblico, ritirandone analoga ricevuta, li consegnerà al Direttore delle Proprietà Demaniali e Crediti della Repubblica per l’effetto di cui in seguito.

[p. 666 modifica]Il Direttore suddetto delle Proprietà Demaniali, previo il collocamento in luogo sicuro dei certificati summenzionati,farà impiantare un Registro numerico ripartitamente per ciascuna serie di essi.

Su tale registro, ed a fronte dei singoli numeri dei Certificati predetti, a misura che per essi si riceveranno le offerte pel relativo acquisto, di cui nel seguente articolo, starà noto il numero d’ordine e la data delle offerte; lo che si farà seguendo sempre il numero progressivo di ciascuna serie dei certificati emessi fino all’esaurimento dei medesimi.

Offerte per l'acquisto de' certificati.

4. Il Direttore delle Proprietà Demaniali e Crediti della Repubblica in un locale facile al pubblico accesso, e mediante la opera degl’Impiegati da destinarvisi, farà tenere un apposito Registro per le sommissioni ossia per le offerte all’acquisto de’ Certificati anzidetti, quali offerte andranno a farsi dai Possessori de’ Boni del Tesoro e della Banca Romana emessi col corso coattivo per conto del pubblico Erario.

In detto Registro per numero d’ordine saranno notati i Nomi degli Obblatori e loro domicilio; i Certificati optati, e la relativa Rendita annuale; la somma offerta in Boni del Tesoro, e della Banca Romana, per i quattro quinti del prezzo della rendita optata pagabili proporzionatamente in detti valori; in fine la somma offerta in numerario pel quinto residuale.

Nel suddetto Registro in appresso si annoterà [p. 667 modifica]eziandio il risultamento delle Aggiudicazioni, noi che quello dei versamenti dei valori dovuti dagli Aggiudicatarii delle Rendite optate.

5. Ad abbreviare le operazioni, le sommissioni anzidette saranno costatate dalla firma degli Obblalori a margine del suindicato Registro ed a fronte della respettiva offerta in esso riportata.2

6. A giudizio del Direttore delle Proprietà Demaniali potranno gli Oblatori essere obbligati a depositare nelle di lui mani, o altrimenti, ritirandone analoga ricevuta, una quota non maggiore del decimo del valore anzidetto in Boni del Tesoro o in quelli della Banca Romana.

Vendita dei certificati alla pubblica auzione

7. In ciascuna settimana, e nel giorno da destinarsi, il Direttore suddetto, mediante preventivo pubblico avviso, terrà nel suindicato locale la licitazione per la definitiva vendita dei Certificati della Rendita optata, della quale si dichiarerà acquirente il migliore Obblatore;

Alle dette licitazioni assisteranno il Direttore suddetto, un Commissario da destinarsi dal Ministro delle Finanze, il Capo Contabile della Direzione, ed il Segretario Generale di essa, dal quale si redigeranno gli atti.

Di questi sarà formato analogo processo verbale in duplice originale: uno di essi resterà a corredo degli atti della Direzione Demaniale, e l’altro sarà consegnato all’aggiudicatario come in appresso

Prima però di esser dichiarati operativi i [p. 668 modifica]verbali anzidetti dal Direttore delle Proprietà Demaniali, accompagnati da elenco apposito (ambedue gli originali) saranno sottoposti al Ministro delle Finanze, che vi apporrà il di lui visto ed approvato.

Approvata come sopra la vendita de’ Certificati, e relativa rendita, una delle copie de’ Verbali suddetti sarà rimessa alla direzione generale del Debito Pubblico, perchè annoti sui proprii Registri la detta vendita, a margine de conti relativi, e quindi colla dichiarazione di averne presa nota la rimetta alla direzione delle Proprietà demaniali, presso cui la detta copia rimarrà a corredo de’ proprii atti.

L’altra copia de’ Verbali suddetti sarà passata alla Contabilità Generale del Ministero delle Finanze la quale ne prenderà nota sui proprii Registri, e la ritornerà alla Direzione suddetta per farne la consegna agli Aggiudicatarii respettivi.

Versamento del prezzo risultato
dalle aggiudicazioni

8. Dai migliori Obblatori rimasti aggiudicatari della Rendita optata entro due giorni dopo la seguita licitazione e consegna ad Essi del respettivo verbale, dovrà versarsi nella Depositeria Generale l’intero prezzo della Rendita aggiudicatagli, nelle diverse specie de’Boni, e del contante; che si troveranno designate nel nominato processo verbale di aggiudicazione.

9. I Ministri della Depositeria Generale, all’atto del versamento degli indicati valori, avranno cura di riconoscerne la validità, e di [p. 669 modifica]riceverli nella loro totale quantità designata nel Verbale anzidetto, che ai Ministri medesimi sarà esibito dall’Aggiudicatario; e quando nulla si opponga ritireranno dall’Aggiudicatario i valori da esso dovuti, e ne rilasceranno analoga ricevuta a piè del Verbale.

10. Contestualmente al suindicato versamento i Ministri della Depositeria Generale apporranno, alla presenza delle Parti versanti, sui Boni sia del Tesoro, sia della Banca Romana un bollo denotante il seguitone versamento. Tali Boni dovranno essere custoditi in pacchi distinti corrispondenti a ciascun versamento.

Quindi dagli stessi Ministri della Depositeria Generale saranno trascritti i singoli versamenti sopra apposito Registro, distinguendo i valori versati, e nel giornale di Cassa riporteranno singolarmente le somme versate in numero effettivo, richiamandovi i nomi dei versanti, ed il Verbale di aggiudicazione. 3

11. In ciascun giorno dalla Depositeria Generale sarà rimesso alla Direzione delle Proprietà Demaniali lo stato de’ versamenti avvenuti nella giornata; quale stato sarà desunto dal Registro di sopra menzionato.

Detto stato dalla nominata Direzione sarà comunicato alla contabilità Generale del Mistero delle Finanze, onde ne prenda nota sui proprii registri, e faccia gli espedienti confronti tanto coi risultamenti delle licitazioni a venite alla pubblica auzione, quanto coi versamenti ad essa Contabilità Generale denunciati dalla Depositeria Generale.

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Consegna agli Aggiudicatarii
dei certificati ad essi venduti

12. Agli Aggiudicalarii, che avranno fatto il pien versamento de’ valori da essi dovuti, sulla esibione della quietanza ad essi rilasciata a piè del Verbale respettivo dalla Depositeria Generale, saranno consegnati dalla Direzione delle Proprietà Demaniali i Certificati delle Rendite optate ed aggiudicate. Di tale consegna si farà dagli Aggiudatarii analoga dichiarazione a margine del Registro delle offerte di cui si è parlato nell’Articolo 4 § 5.

13. Qualora la Direzione delle Proprietà Demaniali scorgesse dagli anzidetti stati de’ versamenti che taluno degli Aggiudicatarii non ha soddisfatto al suo debito nel tempo prefisso, il Direttore ne farà prontamente analogo rapporto al Ministro delle Finanze per le determinazioni esedienti; in tale rapporto dovrà rimarcarsi se dall’Aggiudicatario all’atto della sommissione, ossia della offerta, avea o nò depositato nelle mani del Direttore il verosimile decimo, o altra quota de’ valori offerti.

Del pari per mezzo del suddetto Direttore delle Proprietà Demaniali sarà fatto rapporto al Minis:o delle Finanze, per averne le determinazioni opportune, sopra qualsivoglia altra incidenza che presentasse una qualche dubbiezza nella esecuzione delle stabilite operazioni.

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Operazioni finali

14. Al termine delle operazioni designate nei precedenti Articoli, quando cioè sia compita la vendita per auzione pubblica delle Rendite suddette, e sia scaduto il termine che sarà per essere prefisso, dopo il quale i Boni del Tesoro e quelli della Banca Romana emessi per conto del Pubblico Erario, saranno per cessare di aver corso, dal Ministro delle Finanze, col mezzo della Contabilità Generale del Ministero, saranno richiamati gli atti relativi; e rinvenuta fra i risultamenti di essi una piena corrispondenza, si pro cederà ad una descrizione distinta de’ Boni anzidetti versati in pagamento dei certificati come sopra venduti; e ne sarà fatto l’opportuno materiale confronto co’ Boni medesimi.

Qnindi alla presenza del Ministro delle Finanze; del Direttore Generale del Debito Pubblico; del Direttore delle Proprietà Demaniali; del Computista Generale del Ministero; dell’Ispettore della Depositeria Generale; e coll’intervento del Commissario del governo, e dell’Amministratore generale della Banca Romana per la parte relativa ai Boni di questa, saranno pubblicamente dati alle fiamme tutti i Boni come sopra versati; lo che avrà luogo in una o più riprese secondo che sarà richiesto dalla entità e dal tempo necessario alla esecuzione delle operazioni relative.

15. Sarà in pari tempo verificato se per l’effetto delle auzioni, o per altra causa siano sopravanzati dei Certificati al Portatore; de’ quali perciò dovrà essere documentata la sistenza a cura del Direttore delle Proprietà demaniali cui [p. 672 modifica]erasi fatta la consegna: i Certificati, che fossero per risultare sopravanzati, dal detto Direttore saranno prontamente restituiti alla Direzione Generale del Debito Pubblico, onde vengano annullati, e ne sia in sostituzione riaperto il corrispondente credito a favore delle Finanze della Repubblica.

16. Degli atti suenunciati saranno redatti analoghi Verbali che, firmati dal Ministero delle Finanze, e dalle altre Persone nominate nell’Art. 14 §. 2, non che dal Notaro della Repubblica, saranno depositati negli atti del Notaro medesimo.

Questo di 13 Maggio 1849.

Pel Triumvirato

La Commissione

E. Brambilla


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Modello N. 1.
annesso

al Regolamento Ministeriale

del 13 Maggio 1849.



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Serie 1.
                                                   N.         
REPUBBLICA ROMANA
DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Certificato al Portatore N.          Serie 1.

Rendita consolidata di annui scudi 100 — CENTO

parte di quella contemplata nell’Articolo 2. §. 1.

del Decreto del giorno 29 Aprile 1849.


Il Portatore del presente Certificato ha diritto alla Rendita annua di scudi CENTO pagabile dalla Depositeria Generale in Roma in rate semestrali posticipate a chiunque consegnerà il respettivo rincontro.

Ogni dieci anni saranno rilasciati all' Esibitore del relativo Recapito i rincontri pel pagamento delle rate semestrali del successivo decennio.

Per l'ammortizzazione della Rendita suddetta, come facente parte delle Rendite consolidate già inscritte, viene crogato il fondo di ammortizzazione apposito a forma della legge delli 11 Giugno 1831 , e delle successive disposizioni vigenti.


Roma questo di                              1849.


Il Direttore Generale


Il Segretario Generale Il Computista

Il presente Certificato è rilasciato a forma dell'Articolo 7. del sopraccitato Decreto 29 Aprile 1849 per            della Auzione Num.            del giorno            1849

Questo di                              1849.

Il Direttore delle Proprieta' demaniali


[p. 675 modifica]

Consolidato innominato, parte di quello contemplato nell’Art. 2. §. 1. del Decreto 29 Aprile 1849.

Recapito da esibirsi alla Direzione Generale del Debito Pubblico per ottenere i rincontri buoni alla esigenza delle rate semestrali decorribili dal Gennaro 1851 al tutto Dicembre 1869 della Rendita consolidata di annui scudi CENTO risultante dal Certificato al Portatore N.            della Serie 1.

Il Segretario Generale Il Direttore Generale Il Computista

Consolidato innominato, parte di quello contemplato nell’Art. 2. §. 1. del Decreto 29 Aprile 1849.

Certificato al Portatore N.                Serie 1.

Rincontro di scudi cinquanta pagabili in Roma in Gennaro 1831 per la rata del 2. semestre 1850.

Per Rincontro


Consolidato innominato, parte di quello contemplato nell’Art. 2. §. 1. del Decreto 29 Aprile 1849.

Certificato al Portatore N.                Serie 1.

Rincontro di scudi cinquanta pagabili in Roma in Luglio 1850 per la rata del 1. Semestre detto anno.

Per Rincontro


Consolidato innominato, parte di quello contemplato nell’Art. 2. §. 1. del Decreto 29 Aprile 1849.

Certificato al Portatore N.                Serie 1.

Rincontro di scudi cinquanta pagabili in Roma in Luglio 1850 per la rata del 1. Semestre detto anno.

Per Rincontro


Consolidato innominato, parte di quello contemplato nell’Art. 2. §. 1. del Decreto 29 Aprile 1849.

Certificato al Portatore N.                Serie 1.

Rincontro di scudi cinquanta pagabili in Roma in Luglio 1850 per la rata del 1. Semestre detto anno.

Per Rincontro




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Modello N. 2.
annesso

al Regolamento Ministeriale

del 13 Maggio 1849.

MINISTERO DELLE FINANZE


DIREZIONE DELLE PROPRIETA' DEMANIALI,

E CREDITI DELLA REPUBBLICA


Registro delle offerte fatte per l'acquisto all' Auzione dei Certificati di Rendita consolidata pagabili al Portatore posti in vendita col Decreto del Triumvirato del di 29 Aprile 1849 per effettuare la estinzione de' Boni del Tesoro e di quelli della Banca Romana emessi col corso coattivo per conto dell'Erario ; e del Risultamento degli atti di Auzione fino alla Consegna de Certificati agli Aggiudicatarii ; il tutto a forma del Regolamento Ministeriale del 13 Maggio detto anno.





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Numero d’Ordine Data delle Offerte Cognomi e Nomi degli Offerenti e loro domicilio INDICAZIONE
DEI
CERTIFICATI OPTATI
GIUSTA LE SERIE
Rendita dei Certificati che si sono optati Capitale dei certificati optati FIRMA DEGLI OFFERENTI
4/3 pagabili in Boni 1/3 pagabile in Numerario Totale
1
di sc. 100
2 di sc. 50 3 di sc. 20 4 di sc. 15 5 di sc. 10 6 di sc. 5 del Tesoro della Banca Totale
 


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DATA delle Auzioni NUMERO de' Verbali PREZZO RISULTATO DELLE AUZIONI DATA del Versa- mento nella Deposi- teria generale DATA della conse- gna de' certifi- cati optati FIRMA delle Parti cui sono consegnati Certificati aggiudicati ed Osservazioni
4/5 pagabili in Boni 1/5 pagabile in Numerario Totale
del Tesoro della Banca Totale
 
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Modello N. 3.
annesso

al Regolamento Ministeriale

del 13 Maggio 1849.


MINISTERO DELLE FINANZE


DEPOSITERIA GENERALE NAZIONALE


Registro de’ versamenti in Boni del Tesoro, e della Banca Romana,
non che in contanti
eseguiti presso la Depositeria Generale Nazionale
dagli Acquirenti dei Certificati di Rendita Consolidata
pagabile al Portatore
venduti alla pubblica Auzione
a forma del Decreto del Triumvirato del 29 Aprile 1849
e successivo Regolamento Ministeriale
del 13 Maggio detto anno.

[p. 682 modifica]

NUM. D'ORDINE DATA de' Versamenti COGNOMI e NOMI degli Aggiudicatarii dei Certificati, e delle Parti da cui fatti i versamenti DATA e Numero dei Verbali di Aggiudi- cazione IMPORTO DE
PEI 4/3 IN BONI DEL TESORO
IN BONI DEL TESORO
DATA NUM da Sc. 100 da Sc. 50 da Sc. 20 da Sc. 10 VALORE
 
[p. 683 modifica]
VERSAMENTI OSSER
VAZIONI
DELLA BANCA ROMANA PER IL 5. IN NUMERARIO Totale riunito di versamenti eseguiti
IN BONI DELLA BANCA Totale di Versa- menti per i 4/5 Somma versata Riferimen- to al Giornale di Cassa
da Sc. 100 da Sc. 50 da Sc. 20 da Sc. 10 da Sc. 5 VALORE
 
[p. 685 modifica](339)

AI POPOLI DELL’UNGHERIA

L’ASSEMBLEA ROMANA

Ungheresi!

Perseverate! combattete! vincete! sterminate codesti tiranni dei popoli! La bandiera della libertà non si vede sventolare in Europa fuorchè tra le file della vostra formidabile armata, e sulla vetta del Campidoglio! Una è la nostra missione, la fratellanza dei popoli generosi; comune abbiamo il nemico, i tiranni d’Europa; una sola è la nostra bandiera, la santa e terribile bandiera della libertà. A voi corrono i figli più bellicosi e magnanimi della patria germanica; e noi alzammo un grido a tutti i figli d’Italia fidenti in Dio e nel Popolo, che vengono e combattono con noi. Oh! quel Dio che ci suscitò quasi nello stesso punto dalla polvere, e ci ha chiamati a grandi destini, Iddio ci vuole fratelli.

Fratelli d’Ungheria! a voi la gloria dell’esempio. Il nostro popolo era scompigliato dalle insidiose arti dei governi; il sangue più puro degl’Italiani era tradito dai tiranni ai tiranni; vittorie concesse, armistizii prestabiliti, costretti i guerrieri d’Italia a piegare di volta in volta innanzi a un nemico che non bastava a toglierci mai il sentimento della superiorità del nostro coraggio.. oh! dimandavamo a Dio, se fosse vero che aveva abbandonato alla compassione dei popoli questa patria del genio, e degli Eroi. — Ma venne il grido della vostra magnanima risoluzione, e dicemmo agl’Italiani — Guardate all’Unsheria e imitatela.


[p. 686 modifica]Fratelli d’Ungheria! forse in questo momento la feroce famiglia d’Absburgo fugge dinanzi alle vostre bajonette — Che se pur fosie vinti, e seppur anche la nostra Repubblica dovesse cader combattendo sotto la forza brutale di tanti oppressori, e che perciò? cesseremo forse di essere fratelli? no. Le ruine delle vostre città, e le novelle ruine di Roma accumulate sulle antiche sarebbero l’altare del nostro palto, e lascerebbero tale un ricordo ai Popoli d’Europa che non andrebbe perduto.

Ma confidiamo, o fratelli Ungheresi! Iddio ha dato la terra ai Popoli, non ai tiranni; e l’avvenire è dei forli.

La libertà e il dispolismo sono alle prese. — Chi è che vuol combettere per la libertà? si faccia innanzi e combatta. La lotta è decisiva. Roma e Ungheria hanno sollevato lo stendardo della emancipazione. — Chi è che vuole combattere per la libertà d’Europa? si faccia innanzi, venga e combatta o sulle rive del Danubio, o sulle rive del Tevere.

Roma 8 Maggio 1849.

Il Presidente dell'Assemblea
C. L. Bonaparte

I SEGRETARII

A. Fabretti G. Cocchi G. Pennacchi


[p. 687 modifica](360)

ORDINE

DEL COMANDO SUPREMO DELL’ARMATA

E DELLA CITTA’

Del giorno 13 Maggio 1849.

In premio degli utili servizj resi alla patria dai cittadini General di Brigata Garibaldi, e Colonnello Roselli, vengono ambedue promossi dal Triumvirato al grado di Generali di Divisione.

Il Ministro di Guerra e Marina
Giuseppe Avezzana

(361)

SENTENZA


REPUBBLICA ROMANA

IN NOME DI DIO E DEL POPOLO

Roma 13 Maggio 1849.

Il Consiglio di Guerra di Divisione, convocato d’ordine del cittadino Ministro di Guerra e Marina, per giudicare Antonio Lana del defunto Giuseppe, da Nemi, di anni 55, e Saulle di Antonio Fontana, da Porto d’Anzio, di anni 19, ambedue comuni del decimo Reggimento Fanteria: non che Gio. Battista di Giuseppe Fratelli, romano, di anni 17, borgese: tutti imputati di Rapina in tempo di guerre

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INVOCATO IL DIVINO AJUTO

Avendo ascoltato la relazione degli atti processuali fatta dall’Uditore Militare Felice Sani, gl’Inquisiti nelle loro risposie, l’Uffiziale che sostiene le parti del Fisco nelle sue conclusioni, e l’Uffiziale Difensore nelle discolpe; dichiara constare in genere di Rapina commessa in tem po di guerra il giorno ti del corrente mese nel casino detto di Villa Franca entro il recinto di Villa Panfili, e constare in ispecie esserne colpe voli gl’imputati Antonio Lana, Saulle Fontana e Gio. Battista Fratelli; e perciò doversi condannare, come condanna, Antonio Lana alla pena di morte, in applicazione dell’Articolo 183 del vigente Regolamento Criminale -Militare; Saulle Fontana ai lavori forzati a vita, in applicazione del citato Articolo 183 modificato dall’Articolo 100; e Gio. Battista Fratelli ai lavori forzati per venti anni in virtù dello stesso Articolo 183 temperato dall’altro Articolo 101.

Tito Lopez Capitano.
Ravioli, Capitano.
G. Checchetelli, Capitano.
Montecchi, Maggiore.
E. Morelli, Tenente Colonnello.
Pisacane, Colonnello, Presidente.
Avv. Felice Sani, Uditore di Guerra.
Giuseppe Tora, Segretario Militare.

Il Triumvirato, cui si è fatta relazione della presente Sentenza, ha commutato coi lavori forzati a vita la pena capitale pronunciata contro Antonio Lana.

Giuseppe Tora, Segretario.

  1. V. Modello N. 1
  2. V. Modello N. 2.
  3. V. Modello N. 3.