Bollettino delle leggi e disposizioni della Repubblica Romana/Bollettino N. 48
Questo testo è completo. |
◄ | Bollettino N. 47 | Bollettino N. 49 | ► |
REPUBBLICA ROMANA
BOLLETTINO DELLE LEGGI
N. 48.
EDIZIONE OFFICIALE
465 Proclama, del Triumvirato sui diffonditori di nuove terrificatrici e vergognosi consigli - pag. 147..
466 Ordine del giorno del Ministro, della guerra, sul soprassoldo ordinario — pag. 148.
467 Regolamento disciplinare pel servizio dei veterinari de' corpi militari in genere - pag. 149.
468 Regolamento disciplinare pel servizio delle infermerie dei cavalli di truppa - pag. 156.
403 Norme disciplinari circa il servizio del veterinario in capo dell' armata - pag. 158.
Roma 1849.- Tipografia Nazionale.
(463)
REPUBBLICA ROMANA
IN NOME DI DIO E DEL POPOLO
Pochi codardi, taluni forse con tristi mire, diffondono tratto tratto nuove terrificatrici e vergognosi consigli. Pochi imprudenti ed esagerati nei rimedi rispondono arrogandosi di sostituirsi al Governo, e additando nomi d’individui presunti colpevoli al rancore del Popolo.
Il Popolo, migliore degli uni e degli altri, sprezzerà i consigli della paura come quelli della vendetta.
E il Governo forte dell’amore del Popolo invigila sugli uni e sugli altri, e provvederà energicamente contro i terrificatori come contro i provocatori di rimedi illegali e pericolosi: contro i primi, non perchè tema l’influenza di consigli codardi, ma perchè consigli e romori siffatti sono una offesa a un Popolo di generosi: — contro i secondi, perchè l’anarchia è funesta a una bella causa quant’è la paura; e perchè importa non solamente salvare dalle offese esterne la bandiera Repubblicana, ma serbarla pura, incontaminata d’eccessi. La Repubblica è forte, è santa. I difensori delle mura di Roma hanno valore e virtù.
I buoni cittadini accusino al Governo gli spargitori di male nuove: verranno severamente puniti. Ai buoni cittadini il governo, certo d’essere inteso e seguito, affida il mantenimento dell’ordine e il rifiuto di partiti estremi che rivelano anch’essi paura, e minacciano disonore alla nostra bandiera.
Roma dalla residenza del Triumvirato li 9 Giugno 1849.
I Triumviri
(466)
REPUBBLICA ROMANA
MINISTERO DI GUERRA E MARINA
Ordine del Giorno. 9 Giugno 1849.
Con mia sorpresa e dispiacenza ho potuta rilevare, che alcuni corpi militari, oltre la percezione del soldo, e l’assegna di baiocchi undici a titolo di viveri di campagna, pretendano ancora ricevere il pagamento del soprassoldo ordinario. Questa pretesa, che si vorrebbe giustificare come appoggiata al mio precedente Ordine del giorno sei corrente, è tanto più dispiacevole pel sottoscritto, quanto sono maggiori le attuali ristrettezze e bisogni della Patria
A maggior dilucidazione dell’Ordine del giorno anzidetto, a scanso di equivoci, e per togliere qualsiasi pretesto a delle ulteriori esigenze si dichiara che oltre il soldo, nell’assegno a ciascun soldato di baiocchi undici al giorno a titolo di viveri di Campagna, viene compreso an che il soprassoldo ordinario e cessa qualunque altro diritto di percepirlo.
Per il Ministro M. Montecchi
(467)
REGOLAMENTO DISCIPLINALE
PEL SERVIZIO DEI VETERINARI DE’CORPI MILITARI IN CENERE
Art. 1. Il veterinario ispezionerà quando n’è richiesto, ovvero spontaneamente il fieno, la paglia, i grani ec. per manifestarne in occorrenza al comandante del corpo le qualità nocive o non buone, le alterazioni ec.
Art. 2. Esaminerà pure le acque per l’abbeveraggio, onde se impure, alterate etc. indicare i mezzi di correggerle; inquantochè le disposizioni relative possano dipendere dal comandante suddetto; altrimenti ne avviserà il veterinario in capo.
Art. 3. Il veterinario indicherà quali cavalli abbian d’uopo del cibo verde nella stagione opportuna; in qual modo, e quando occorra riprendano il cibo secco. Parimente dipenderà da lui il far salassare e purgare quelli, che durante l’azione del verde polessero averne d’uopo, guartandosi dall’abuso inveterato di salassare indistintamente i cavalli messi ad una tale dieta.
Art. 4. Veglierà cziandio il veterinario la distribuzione delle razioni poichè non tutti i cavalli essendo dotati delle medesime facoltà digerenti, la razione stabilita pei cavalli in generale deve per taluni essere modificata: d’altronde certi cavalli mangiano lentamente, altri con prestezza e taluni anche con ingordigia; altri gettano colla bocca e muso parte del cibo, o lo spingono ai vicini: altri ghiotti ed impazienti battono il suolo, si urtano i ginocchi contro la greppia o tirano calci etc, quando non sono i primi a ricevere la razione. In oltre l’età, le stagioni (particolarmente quelle opposte tra loro) esigono delle modificazioni nella quantità e qualità del nutriente; c lutto ciò reclama l’attenzione e diligenza del veterinario in particolare, il quale per ovviare agl’incovenienti che possono risultare da tali e simili circostanze deve porsi di concerto coll’ufficiale di settimana.
Art. 5. Il Veterinario dovendo ricercare e studiarsi di evitare tutte le possibili cause nocive al cavallo, così è tenuto di dare il suo parere anche sugli arnesi e bardature, che potessero offenderlo, specialmente trattandosi dei cavalli nuovi, e massime se sono giovani e puledri: e sopra le modificazioni da farsi alla bardatura dei cavalli che avessero diletti di conformazione o naturali od acquisiti.
Art. 6. Giornalmente, nell’ora della governa, sia di mattina o sia di sera, il veterinario esaminerà i cavalli, che hanno lavorato di recente, ed a quali potrebbe essere accaduto qualche disgrazia, e più scrupolosamente quelli che dal rapporto verbale dei sott’ufficiali e comuni fossero sospetti di malattia qualunque e potessero reclamare i soccorsi dell’arte.
Art. 7. Il veterinario indicherà quali cavalli, per età, o per individuali circostanze, abbiano d’uopo di riposo, o di essere esonerati da straordinarie fatiche; e quali in vece di preferenza possano tollerare un lavoro forzoso, se occorre.
Art. 8. Al ritorno dalla manovra, il veterinario si troverà alla caserma, onde prestare all’uopo pronti soccorsi ai cavalli, che ne richiedessero da sua parte.
Art. 9. Il medesimo proporrà delle passeggiate, ovvero un discreto esercizio di maneggio od altro pei cavalli, a cui un riposo soverchio può nuocere. Ei non mancherà di suggerire (ripetendolo spesso) le cautele ed i mezzi da usarsi per evitare le malattie consecutive alle fatiche, massime in tempo freddo ed umido, e quando i cavalli tornano sudati.
Art. 10. Durante l’ardor dell’Estate potendo essere utili i bagni, il veterinaro deciderà se convengono a tutti i cavalli, e se tutti vi si possono condurre; altrimenti quali sì, e quali no: stabilirà l’ora, il modo, il tempo del bagno, e le cure da praticarsi a quei cavalli, al ritorno.
Art. 11. Indipendentemente dalle visite giornaliere (come al §. 6.) e di qualunque rivista ordinata dalla superiorità, il veterinario, coll’assistenza degli ufficiali di settimana, farà ogni otto giorni (da fissarsi dal comandante il corpo una rivista a tutti i cavalli indistintamente, indicando di mano in mano a quegli ufficiali, i cangiamenti da farsi nel regime di vitto a cotai cavalli, che sebbene non ammalati ne possono abbisognare. In questa rivista il veterinario esaminerà particolarmente le ganasce, le narici1, la bocca, e sovrattutto i piedi. Porterà il veterinario il più attento esame anche sulle ferrature; ordinerà ai maniscalchi ivi presenti tutto ciò che crederà necessario, sia per la conservazione dei zoccoli, sia per riparare a difetti incipienti, ponendone l’esecuzione sollo la loro responsabilità: ed affinchè altri non s’arbitrino di far rinnovare le ferrature a capriccio, ed a rischio di pregiudicare la integrità dei zoccoli, il veterinario stesso determinerá approssimativamente le epoche di un tale rinnovamento, e veglierà all’esatto adempimento degli ordini da lui stesso dati.
Arr. 12. Prescindendo dal regolamento speciale da tenersi affisso in ciascuna infermeria di cavalli, il veterinario regolerà le distribuzioni ai malati; invigilerà e farà invigilare all’esatta effettuazione delle sue stesse prescrizioni: eseguirà tutte le operazioni chirurgiche occorrenti, in ispecie le maggiori e più importanti. Sopra malattie gravi, e per lui dubbiose, potrà, anzi dovrà consultare il veterinario in capo. Fuori della Capitale, si dirigerà in vece ad un distinto veterinario militare; e in difetto di questo, ad altro del civile, coll’intesa però del Comandante il corpo, onde non offendere la disciplina militare.
Art. 13. È obbligo del veterinario il verificare la identità e idoneità dei medicinali, e di rigettare quelli mancanti delle dovute qualità.
Art. 14. Nel caso in cui molti cavalli (vale a dire più di tre, ed anco soltanto tre) vengano assaliti da una stessa malattia di aspetto non benigno, ovvero dubbiosa di contagio, il veterinario ne farà rapporto al comandante del proprio corpo, chiedendo o proponendo nel tempo stesso quanto giudicherà del caso, e senza perder tempo a mettere in opra il trattamento curativo e preservativo che da lui stesso possa dipendere. In seguito informerà il veterinario in Capo, della malattia di che si tratta, della piega che essa andrà prendendo se offre del pericolo sotto qualsiasi aspetto, per avere, se fa bisogno le di lui istruzioni.
Art. 15. Tostochè un cavallo venga a soccombere, il veterinario ne dà avviso al comandante del corpo per le disposizioni che lo risguardano. Ed avutone l’ordine, si reca ad ispezionarne il cadavere: ne stende il processo verbale di uso, e lo firma. Poscia, se la malattia e l’autopsia gli offrirono cose di rilievo per lo studio e l’istruzione della scienza, ne farà uno storico conciso e chiaro che spedirà al veterinario in capo. Cosi pure, ove una malattia dal veterinario di un corpo curata con felice esito, abbiagli presentato dei caratteri o dei fenomeni straordinarj, egli si darà carico di farnè lo storico genuino che rimetterà al veterinario in capo.
Art. 16. Del resto, tutte le occorrenze e le variazioni che possono influire più o meno considerevolmente sulla salute dei cavalli di truppa in generale devono dar motivo di rapporti, scarichi, mozioni, domande, proposizioni ctc. che il veterinario locale farà al comandante del suo corpo ed al veterinario in capo. Nei casi di urgenza, il veterinario potrà conferire delle cose sù accennate, in prima a voce, e direttamente col comandante, se no, a mezzo dell’ajutante maggiore.
Art. 17. Il veterinario è parimente tenuto di render conto mensilmente al veterinario in capo del movimento dei cavalli inalati: ed oltrecciò, di presentare intorno al servizio, dei rapporti, sia al comando del corpo, sia agl’Intendenti divisionari, sia al veterinario in capo, quando però ne sia fatta richiesta: Avrà il veterinario in conseguenza la cura di tenersi premunito su i punti che stimerà meritare la loro attenzione e richiesta. Terrà il veterinario sempre un duplo de’ suoi rapporti e di altri suoi scritti in materia di servizio.
Art. 18. Quando un cavallo sia diventato inabile al servizio, sì per età, sì per vizio, sì per malattie od imperfezioni irremediabili il veterinario, d’accordo col capitano dello squadrone o compagnia, ne stende una circostanziata relazione che dirige al Comandante invocando la riforma dell’animale. Indipendentemente delle riforme parziali, il veterinario progetterà ogn’anno preventivamente la riforma di tutti i cavalli che potessero trovarsi in tale caso per l’anno seguente; e si regolerà (per sua parte) in modo che un tale scarto possa effettuarsi alcuni giorni innanzi il ricevimento dei cavalli di rimonta, per evitare un soverchio consumo di foraggi e dar più ampio posto ai cavalli nuovi.
Art. 19. Prese informazioni sulla provvenienza, le abitudini, e studiato il temperamento dei cavalli nuovi, il veterinario veglierà in particolar modo a ciò non siano condotti di slancio ad un regime opposto al loro consueto, in ispecie se sono puledri, e venuti da poco dai pascoli; ma bensì per gradi abbiano a passare dal cibo e dall’esercizio di prima liberi a quelli metodici della vita di truppa; lo chè è della più estesa influenza sulla salute, e durata di codesti animali!
Art. 20. Il veterinario s’interesserà pure à ciò si adattino i temperamenti dei cavalli a quelli dei cavalieri ai quali sono destinati. Invigilerà particolarmente sulla prima ferratura dei nuovi cavalli, in ispecie se puledri, altro oggetto importantissimo!
Art. 21. Il veterinario, nel penultimo mese dell’anno, renderà conto generale delle sue osservazioni su i mezzi che crede alti a rendere il servizio più profittevole; sulle malattie che hanno di preferenza dominato nei cavalli del suo corpo, su i sussidj che meglio hanno riuscito nel curarle e prevenirle; e quali in cambio sono stati contrari: quali pregiudizi regnino e come toglierli; quali razze di cavalli meglio riescano, quali pecchino o riescano cattive.
(468)
REGOLAMENTO DISCIPLINARE
DEL SERVIZIO DELLE INFERMERIE
DEI CAVALLI DI TRUPPA
Infermerie per le malattie sporadiche,
ovvero non contagiose.
Art. 1. I soldati di servizio alle infermerie dipendono totalmente dai veterinarj.
Art. 2. Un sott’ufficiale fisso vi mantiene la disciplina, vegliando altresì all’esatto adempimento delle prescrizioni veterinario: ed un ufficiale sorveglia per turno settimanale all’esecuzione dei doveri di tutti i precitati.
Art. 3. Il veterinario assistente la infermeria terrà presso di sè un registro in cui segnerà i cavalli che vi entrano e quelli che ne sortono, colla indicazione del giorno, dello squadrone, della malattia e variazioni di questa; dal quale registro o ruolo rileverà l’essenza del rapporto ch ’ ei farà ogni sera al comando del corpo sui movimenti dell’infermeria. Terrà pure un duplo delle sue prescrizioni per servire alla compilazione degli storici delle malattie di rilievo, o che possono diventar interessanti in seguito.
Art. 4. Il veterinario (od i veterinarj, se più d’uno al corpo) si troverà ogni mattina nel l’ora della governa alla infermeria. Eseguirà o farà eseguire sotto la sua direzione la medicatura a tutti i cavalli malati. Ei si tratterrà al quartiere sino al termine della governa di tutti i cavalli del corpo, malati e sani.
Art. 5. Nel tempo della governa del dopo pranzo il veterinario medesimo si ritroverà all’infermeria per rinnovare o far rinnovare le medicature di obbligo.
Art. 6. Alla medicatura del mattino devono assistere tutti i maniscalchi del corpo; cd ognuno di essi, per turno settimanale, starà tutto il dì pronto al servizio dell’infermeria, onde eseguire fra ’l giorno le ordinazioni del veterinario2.
Infermerie pe' morbi contagiosi.
Art. 7. Oltre l’esatto adempimento delle norme precedenti si aggiunge, rispetto al servizio delle infermerie pei morbi contagiosi, l’obbligo a gl’individui addetti al servizio di queste di indossare, all’ingresso in esse, il camiciotto di precauzione, che non deporranno se non terminato il servizio in tali scuderie; dopo dichè si laveranno mani e volto con acqua clorurata.
Art. 8. Per più sicura precauzione gli addetti al precitato servizio saranno fissi, e presi tra i soldati (non validi a sostenere l’intero servizio militare) sotto la disciplina di un graduato.
Art. 9. Ogni qualvolta siavi cavallo da uccidere, il veterinario ne farà la dichiarazione e la proposta motivata al comando del corpo.
Art. 10. La scuderia d’onde siasi tratto uno o più cavalli sospetti od infetti, per tradurli l’infermeria dei contagiosi, verrà disinfettata sì tosto, e particolarmente le poste che essi cavalli occuparono.
(460)
NORME DISCIPLINALI
CIRCA IL SERVIZIO DEL VETERINARIO IN CAPO
DELL’ARMATA.
Art. 4. In addizione a quanto viene espressso nel piano organico di sanità veterinaria militare ai §§ 21 22 23 24 e 25, il veterinario in capo riceve ordini direttamente, dal consiglio superiore di sanità; dal comando generale dell’armata e dal comando divisionario in Roma, e dall’Intendenza generale. Ei si presta eziandio alle chiamate degl’intendenti divisionarj, e corrisponde coi comandanti dei corpi, in cose rilevanti o di urgenza.
Art. 2. Come pure, in circostanze rilevanti ed urgenti, accondiscende alle invitazioni dei veterinari de’corpi, v. g. per consulti, verifiche, o simili. Corrisponde con essi, e li assiste, in Roma, nell’esecuzione delle operarazioni difficili, se occorre, e nelle cure di malattie gravi: riceve e trasmette i loro ricorsi, le loro domande ec.
Art. 3. Qual membro del consiglio delle rimonte de’ cavalli, egli si applica in particolar modo a giudicare delle qualità che debbono determinarne l’accettazione, e dei diletti e vizi che li fanno ricusare. Dà il suo voto sulle proposte di riforma d’ogni cavallo di truppa, sia in adunanza del consiglio predetto, sia dietro gli stati che gliene vengono presentati. Lo stesso egli fa, rispetto ai cavalli da uccidersi per mali incurabili contagiosi o no, e ciò d’appresso lo storico relativo, ed anche dietro la propria oculare verifica, ove possa aver luogo.
Art. 4. Il Veterinario in capo sanziona, ovvero modifica i metodi di disinfettazione ed altro, proposti dai veterinarj contro la propagazione de’ morbi contagiosi.
Art. 5. Ispezionerà a certe epoche i cavalli di truppa d’ogn’arme e si prevalerà perciò, quando lo giudicherà necessario, dell’occasione delle riviste dei comandanti i corpi, i quali ne lo faranno prevenire. D’altronde farà nei quartieri quante visite ed ispezioni parziali gli parranno utili, affine di accertarsi se il servizio veterinario viene condotto a dovere, facendosene render conto dai rispettivi veterinarj, ai quali farà le ammonizioni che potessero meritare; e scuoprendo in essi delle gravi mancanze, ne informerà il consiglio superiore di sanità. Per contra, sulle informazioni favorevoli de’ comandanti dei corpi, e sul valore delle cognizioni de’ precitati Veterinari, e della loro abilità pratica, proporrà per essi dei premi d’incoraggiamento.
Art. 6. Sulle osservazioni dei singoli veterinari militari, e sulle di lui proprio, il veterinario in capo compilerà delle istruzioni tendenti a perfezionare il servizio ed a sempre meglio tutelare la salute dei cavalli delle truppe; ¢ tali istruzioni verranno da lui trasmesse al Consiglio Superiore Sanitario, pel voto, parere ec.
Art. 7. Infine, il veterinario in capo invierà al Consiglio Superiore di Sanità il rendiconto mensile dei veterinarj de’ corpi sul movimento dei loro malati, ed assieme, le informazioni assunte da lui sul servizio che essi veterinarj prestano. Dirigerà pure al prefato consiglio tutte le sue domande, relazioni, proposte ec. in materia di servizio.
Art. 8. Le lagnanze contro il veterinario in capo saranno dirette, per l’ordinario, al Consiglio Superiore di Sanità, e le mancanze che fosse per commettere saranno da esso redarguite, o dagli altri Superiori maggiori, secondo la natura di esse: le gravi trasgressioni poi, saranno punite dal Ministro della guerra; dietro rapporto del Consiglio Sanitario suddetto o degli altri Superiori maggiori.
Note
- ↑ Questo esame delle ganasce e delle nari, tendente a scuoprire se vi sia qualche sospetto di moccio o ciamorro, non esclude già la necessaria precauzione che l’ufficiale di settimana abbia ad osservare giornalmente le parti suindicate, il getto o la glandola sospetta, potendo apparire da un dì all’altro, come non ne mancano esempi.
- ↑ In grazia di una tale disposizione, oltre la regolarità ed esattezza nel servizio, i maniscalchi ne ritrarranno maggiore istruzione pel caso, in cui si troveranno distaccati col loro squadrone rispettivo.