Codice cavalleresco italiano/Libro IV/Capitolo II

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Scelta del terreno

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II.

Scelta del terreno.

ART. 317.

Le condizioni speciali che deve offrire il terreno scelto per lo scontro, sono le seguenti:

a) il terreno dovrà essere spazioso e piano;

Nota. — Per spazioso intendesi che permetta a ciascuno dei duellanti di indietreggiare almeno per una diecina di metri, e che sia abbastanza largo, affinchè i testimoni possano collocarsi ai lati dei combattenti, senza che questi ne siano menomamente disturbati, e cioè: almeno sei metri di largo.

b) sempre all’ombra e al riparo dal vento;

c) ben battuto;

d) senza ciottoli, perchè il piede, posando in fallo, potrebbe provocare la caduta;

e) senz’erba, per non scivolare;

f) che non sia sabbioso, perchè mobile e non resistente;

g) non fangoso, perchè, attaccandosi agli [p. 202 modifica]stivaletti, ritarda i movimenti d’avanzata e di ritirata, aumentando le probabilità di scivolare;

h) che permetta, infine, di potere egualmente e lealmente dividere la luce e il vento tra gli avversari (Angelini, XV, 7°).

Nota. — È stato già detto che il terreno deve essere piano; perciò, riteniamo inutile dimostrare che, se è in declivio o accidentato, può costituire una disparità assai sensibile tra i combattenti, i quali sarebbero impediti nello sviluppo delle loro azioni durante lo scontro.

Le condizioni del terreno essendo imprevedibili, non se ne può dare a priori all’offeso la scelta, poichè i vantaggi, a cui ha diritto l’ingiuriato, sono stabiliti e contenuti nel verbale di scontro secondo le norme del Codice d’onore.

ART. 318.

Di comune accordo i secondi scelgono il posto da occuparsi dal loro rappresentato, conforme al prescritto della leggi cavalleresche. Nascendo contestazione, per difetto di precedente deliberazione, il posto verrà assegnato dalla sorte (Châteauvillard, V, 2°; De Rosis, II, 10°-11°).