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Codice di Procedura Penale (testo vigente)/Libro IX

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Libro VIII Libro X

Libro IX

IMPUGNAZIONI Titolo I DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 568.

Regole generali

1. La legge stabilisce i casi nei quali i provvedimenti del giudice sono soggetti a impugnazione e determina il mezzo con cui possono essere impugnati.

2. Sono sempre soggetti a ricorso per cassazione, quando non sono altrimenti impugnabili, i provvedimenti con i quali il giudice decide sulla liberta' personale e le sentenze, salvo quelle sulla competenza che possono dare luogo a un conflitto di giurisdizione o di competenza a norma dell'articolo 28.

3. Il diritto di impugnazione spetta soltanto a colui al quale la legge espressamente lo conferisce. Se la legge non distingue tra le diverse parti, tale diritto spetta a ciascuna di esse.

4. Per proporre impugnazione e' necessario avervi interesse.

5. L'impugnazione e' ammissibile indipendentemente dalla qualificazione a essa data dalla parte che l'ha proposta. Se l'impugnazione e' proposta a un giudice incompetente, questi trasmette gli atti al giudice competente.

Art. 569.

Ricorso immediato per cassazione

1. La parte che ha diritto di appellare la sentenza di primo grado puo' proporre direttamente ricorso per cassazione.

2. Se la sentenza e' appellata da una delle altre parti, si applica la disposizione dell'articolo 580. Tale disposizione non si applica se, entro quindici giorni dalla notificazione del ricorso, le parti che hanno proposto appello dichiarano tutte di rinunciarvi per proporre direttamente ricorso per cassazione. In tale caso, l'appello si converte in ricorso e le parti devono presentare entro quindici giorni dalla dichiarazione suddetta nuovi motivi, se l'atto di appello non aveva i requisiti per valere come ricorso.

3. La disposizione del comma 1 non si applica nei casi previsti dall'articolo 606 comma 1 lettere d) ed e). In tali casi, il ricorso eventualmente proposto si converte in appello.

4. Fuori dei casi in cui nel giudizio di appello si sarebbe dovuta annullare la sentenza di primo grado, la corte di cassazione, quando pronuncia l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata a norma del comma 1, dispone che gli atti siano trasmessi al giudice competente per l'appello.

Art. 570.

Impugnazione del pubblico ministero

1. Il procuratore della Repubblica presso il tribunale e il procuratore generale presso la corte di appello possono proporre impugnazione, nei casi stabiliti dalla legge, quali che siano state le conclusioni del rappresentante del pubblico ministero. Il procuratore generale puo' proporre impugnazione nonostante l'impugnazione o l'acquiescenza del pubblico ministero presso il giudice che ha emesso il provvedimento. (90) ((90a))

2. L'impugnazione puo' essere proposta anche dal rappresentante del pubblico ministero che ha presentato le conclusioni.

3. Il rappresentante del pubblico ministero che ha presentato le conclusioni e che ne fa richiesta nell'atto di appello puo' partecipare al successivo grado di giudizio quale sostituto del procuratore generale presso la corte di appello. La partecipazione e' disposta dal procuratore generale presso la corte di appello qualora lo ritenga opportuno. Gli avvisi spettano in ogni caso al procuratore generale.


AGGIORNAMENTO (90)

Il D. Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51 ha disposto (con l'art. 247, comma 1) che "Il presente decreto legislativo entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e diventa efficace decorso il termine stabilito dall'articolo 1, comma 1, lettera r), della legge 16 luglio 1997, n. 254, fatta eccezione per le disposizioni previste dagli

articoli 17, 33, comma 1, 38, comma 1 e 40, commi 1 e 3."


AGGIORNAMENTO (90a)

Il D. Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51 come modificato dalla L. 16 giugno 1998, n. 188 ha disposto (con l'art. 247, comma 1) che "Il presente decreto legislativo entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e diventa efficace a decorrere dal 2 giugno 1999 , fatta eccezione per le disposizioni previste dagli articoli 17, 33, comma

1, 38, comma 1 e 40, commi 1 e 3."

Art. 571.

Impugnazione dell'imputato

1. L'imputato puo' proporre impugnazione personalmente o per mezzo di un procuratore speciale nominato anche prima della emissione del provvedimento.

2. Il tutore per l'imputato soggetto alla tutela e il curatore speciale per l'imputato incapace di intendere o di volere, che non ha tutore, possono proporre l'impugnazione che spetta all'imputato.

3. Puo' inoltre proporre impugnazione il difensore dell'imputato al momento del deposito del provvedimento ovvero il difensore nominato a tal fine. (( . . . )).

4. L'imputato, nei modi previsti per la rinuncia, puo' togliere effetto all'impugnazione proposta dal suo difensore. Per l'efficacia della dichiarazione nel caso previsto dal comma 2, e' necessario il consenso del tutore o del curatore speciale.

Art. 572.

Richiesta della parte civile o della persona offesa

1. La parte civile, la persona offesa, anche se non costituita parte civile, e gli enti e le associazioni intervenuti a norma degli articoli 93 e 94, possono presentare richiesta motivata al pubblico ministero di proporre impugnazione a ogni effetto penale.

2. Il pubblico ministero, quando non propone impugnazione, provvede con decreto motivato da notificare al richiedente.

Art. 573.

Impugnazione per i soli interessi civili

1. L'impugnazione per i soli interessi civili e' proposta, trattata e decisa con le forme ordinarie del processo penale.

2. L'impugnazione per i soli interessi civili non sospende l'esecuzione delle disposizioni penali del provvedimento impugnato.

Art. 574.

Impugnazione dell'imputato per gli interessi civili

1. L'imputato puo' proporre impugnazione contro i capi della sentenza che riguardano la sua condanna alle restituzioni e al risarcimento del danno e contro quelli relativi alla rifusione delle spese processuali.

2. L'imputato puo' altresi' proporre impugnazione contro le disposizioni della sentenza di assoluzione relative alle domande da lui proposte per il risarcimento del danno e per la rifusione delle spese processuali.

3. L'impugnazione e' proposta col mezzo previsto per le disposizioni penali della sentenza.

4. L'impugnazione dell'imputato contro la pronuncia di condanna penale o di assoluzione estende i suoi effetti alla pronuncia di condanna alle restituzioni, al risarcimento dei danni e alla rifusione delle spese processuali, se questa pronuncia dipende dal capo o dal punto impugnato.

Art. 575.

Impugnazione del responsabile civile e della persona civilmente obbligata per la pena pecuniaria

1. Il responsabile civile puo' proporre impugnazione contro le disposizioni della sentenza riguardanti la responsabilita' dell'imputato e contro quelle relative alla condanna di questi e del responsabile civile alle restituzioni, al risarcimento del danno e alla rifusione delle spese processuali. L'impugnazione e' proposta col mezzo che la legge attribuisce all'imputato.

2. Lo stesso diritto spetta alla persona civilmente obbligata per la pena pecuniaria nel caso in cui sia stata condannata.

3. Il responsabile civile puo' altresi' proporre impugnazione contro le disposizioni della sentenza di assoluzione relative alle domande proposte per il risarcimento del danno e per la rifusione delle spese processuali.

Art. 576.

Impugnazione della parte civile e del querelante

1. La parte civile puo' proporre impugnazione ((...)) contro i capi della sentenza di condanna che riguardano l'azione civile e, ai soli effetti della responsabilita' civile, contro la sentenza di proscioglimento pronunciata nel giudizio. (( La parte civile puo' altresi )) proporre impugnazione contro la sentenza pronunciata a norma dell'articolo 442, quando ha consentito alla abbreviazione del rito.

2. Lo stesso diritto compete al querelante condannato a norma dell'articolo 542.

Art. 577.

((ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 20 FEBBRAIO 2006, N. 46))

Art. 578.

Decisione sugli effetti civili nel caso di estinzione del reato per amnistia o per prescrizione

1. Quando nei confronti dell'imputato e' stata pronunciata condanna, anche generica, alle restituzioni o al risarcimento dei danni cagionati dal reato, a favore della parte civile, il giudice di appello e la corte di cassazione, nel dichiarare il reato estinto per amnistia o per prescrizione, decidono sull'impugnazione ai soli effetti delle disposizioni e dei capi della sentenza che concernono gli interessi civili.

Art. 579.

Impugnazione di sentenze che dispongono misure di sicurezza

1. Contro le sentenze di condanna, (( o di proscioglimento )) e' data impugnazione anche per cio' che concerne le misure di sicurezza, se l'impugnazione e' proposta per un altro capo della sentenza che non riguardi esclusivamente gli interessi civili.

2. L'impugnazione contro le sole disposizioni della sentenza che riguardano le misure di sicurezza e' proposta a norma dell'articolo 680 comma 2.

3. L'impugnazione contro la sola disposizione che riguarda la confisca e' proposta con gli stessi mezzi previsti per i capi penali.

Art. 580.

(( (Conversione del ricorso in appello). ))

(( 1. Quando contro la stessa sentenza sono proposti mezzi di impugnazione diversi, nel caso in cui sussista la connessione di cui all'articolo 12, il ricorso per cassazione si converte nell'appello. ))

Art. 581.

Forma dell'impugnazione

1. L'impugnazione si propone con atto scritto nel quale sono indicati il provvedimento impugnato, la data del medesimo, il giudice che lo ha emesso, e sono enunciati:

a) i capi o i punti della decisione ai quali si riferisce l'impugnazione;

b) le richieste;

c) i motivi, con l'indicazione specifica delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta.

Art. 582.

Presentazione dell'impugnazione

1. Salvo che la legge disponga altrimenti, l'atto di impugnazione e' presentato personalmente ovvero a mezzo di incaricato nella cancelleria del giudice che ha emesso il provvedimento impugnato. Il pubblico ufficiale addetto vi appone l'indicazione del giorno in cui riceve l'atto e della persona che lo presenta, lo sottoscrive, lo unisce agli atti del procedimento e rilascia, se richiesto, attestazione della ricezione.

2. Le parti private e i difensori possono presentare l'atto di impugnazione anche nella cancelleria del tribunale ((o del giudice di pace)) del luogo in cui si trovano, se tale luogo e' diverso da quello in cui fu emesso il provvedimento, ovvero davanti a un agente consolare all'estero. In tali casi, l'atto viene immediatamente trasmesso alla cancelleria del giudice che emise il provvedimento impugnato. (90) (90a)


AGGIORNAMENTO (90)

Il D. Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51 ha disposto (con l'art. 247, comma 1) che "Il presente decreto legislativo entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e diventa efficace decorso il termine stabilito dall'articolo 1, comma 1, lettera r), della legge 16 luglio 1997, n. 254, fatta eccezione per le disposizioni previste dagli

articoli 17, 33, comma 1, 38, comma 1 e 40, commi 1 e 3."


AGGIORNAMENTO (90a)

Il D. Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51 come modificato dalla L. 16 giugno 1998, n. 188 ha disposto (con l'art. 247, comma 1) che "Il presente decreto legislativo entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e diventa efficace a decorrere dal 2 giugno 1999 , fatta eccezione per le disposizioni previste dagli articoli 17, 33, comma

1, 38, comma 1 e 40, commi 1 e 3."

Art. 583.

Spedizione dell'atto di impugnazione

1. Le parti e i difensori possono proporre l'impugnazione con telegramma ovvero con atto da trasmettersi a mezzo di raccomandata alla cancelleria indicata nell'articolo 582 comma 1. Il pubblico ufficiale addetto allega agli atti la busta contenente l'atto di impugnazione e appone su quest'ultimo l'indicazione del giorno della ricezione e la propria sottoscrizione.

2. L'impugnazione si considera proposta nella data di spedizione della raccomandata o del telegramma.

3. Se si tratta di parti private, la sottoscrizione dell'atto deve essere autenticata da un notaio, da altra persona autorizzata o dal difensore.

Art. 584.

Notificazione della impugnazione

1. A cura della cancelleria del giudice che ha emesso il provvedimento impugnato, l'atto di impugnazione e' comunicato al pubblico ministero presso il medesimo giudice ed e' notificato alle parti private senza ritardo.

Art. 585.

Termini per l'impugnazione

1. Il termine per proporre impugnazione, per ciascuna delle parti, e':

a) di quindici giorni, per i provvedimenti emessi in seguito a procedimento in camera di consiglio e nel caso previsto dall'articolo 544 comma 1;

b) di trenta giorni, nel caso previsto dall'articolo 544 comma 2; c) di quarantacinque giorni, nel caso previsto dall'articolo 544

comma 3.

2. I termini previsti dal comma 1 decorrono:

a) dalla notificazione o comunicazione dell'avviso di deposito del provvedimento emesso in seguito a procedimento in camera di consiglio;

b) dalla lettura del provvedimento in udienza, quando e' redatta anche la motivazione, per tutte le parti che sono state o che debbono considerarsi presenti nel giudizio, anche se non sono presenti alla lettura;

c) dalla scadenza del termine stabilito dalla legge o determinato dal giudice per il deposito della sentenza ovvero, nel caso previsto dall'articolo 548 comma 2, dal giorno in cui e' stata eseguita la notificazione o la comunicazione dell'avviso di deposito;

d) dal giorno in cui e' stata eseguita la notificazione o la comunicazione dell'avviso di deposito con l'estratto del provvedimento, per l'imputato contumace e per il procuratore generale presso la corte di appello rispetto ai provvedimenti emessi in udienza da qualsiasi giudice della sua circoscrizione diverso dalla corte di appello.

3. Quando la decorrenza e' diversa per l'imputato e per il suo difensore, opera per entrambi il termine che scade per ultimo.

4. Fino a quindici giorni prima dell'udienza possono essere presentati nella cancelleria del giudice della impugnazione motivi nuovi nel numero di copie necessarie per tutte le parti. L'inammissibilita' dell'impugnazione si estende ai motivi nuovi.

5. I termini previsti dal presente articolo sono stabiliti a pena di decadenza.

Art. 586.

Impugnazione di ordinanze emesse nel dibattimento

1. Quando non e' diversamente stabilito dalla legge, l'impugnazione contro le ordinanze emesse nel corso degli atti preliminari ovvero nel dibattimento puo' essere proposta, a pena di inammissibilita', soltanto con l'impugnazione contro la sentenza. L'impugnazione e' tuttavia ammissibile anche se la sentenza e' impugnata soltanto per connessione con l'ordinanza.

2. L'impugnazione dell'ordinanza e' giudicata congiuntamente a quella contro la sentenza, salvo che la legge disponga altrimenti.

3. Contro le ordinanze in materia di liberta' personale e' ammessa l'impugnazione immediata, indipendentemente dall'impugnazione contro la sentenza.

Art. 587.

Estensione dell'impugnazione

1. Nel caso di concorso di piu' persone in uno stesso reato, l'impugnazione proposta da uno degli imputati, purche' non fondata su motivi esclusivamente personali, giova anche agli altri imputati.

2. Nel caso di riunione di procedimenti per reati diversi, l'impugnazione proposta da un imputato giova a tutti gli altri imputati soltanto se i motivi riguardano violazioni della legge processuale e non sono esclusivamente personali.

3. L'impugnazione proposta dall'imputato giova anche al responsabile civile e alla persona civilmente obbligata per la pena pecuniaria.

4. L'impugnazione proposta dal responsabile civile o dalla persona civilmente obbligata per la pena pecuniaria giova all'imputato anche agli effetti penali, purche' non sia fondata su motivi esclusivamente personali.

Art. 588.

Sospensione della esecuzione

1. Dal momento della pronuncia, durante i termini per impugnare e fino all'esito del giudizio di impugnazione, l'esecuzione del provvedimento impugnato e' sospesa, salvo che la legge disponga altrimenti.

2. Le impugnazioni contro i provvedimenti in materia di liberta' personale non hanno in alcun caso effetto sospensivo.

Art. 589.

Rinuncia all'impugnazione

1. Il pubblico ministero presso il giudice che ha pronunciato il provvedimento impugnato puo' rinunciare alla impugnazione da lui proposta fino all'apertura del dibattimento. Successivamente la dichiarazione di rinuncia puo' essere effettuata prima dell'inizio della discussione dal pubblico ministero presso il giudice della impugnazione, anche se l'impugnazione stessa e' stata proposta da altro pubblico ministero.

2. Le parti private possono rinunciare all'impugnazione anche per mezzo di procuratore speciale.

3. La dichiarazione di rinuncia e' presentata a uno degli organi competenti a ricevere l'impugnazione nelle forme e nei modi previsti dagli articoli 581, 582 e 583 ovvero, in dibattimento, prima dell'inizio della discussione.

4. Quando l'impugnazione e' trattata e decisa in camera di consiglio, la dichiarazione di rinuncia puo' essere effettuata, prima dell'udienza, dal pubblico ministero che ha proposto l'impugnazione e, successivamente, dal pubblico ministero presso il giudice dell'impugnazione, anche se la stessa e' stata proposta da altro pubblico ministero.

Art. 590.

Trasmissione di atti in seguito all'impugnazione

1. Al giudice della impugnazione sono trasmessi senza ritardo il provvedimento impugnato, l'atto di impugnazione e gli atti del procedimento.

Art. 591.

Inammissibilita' dell'impugnazione

1. L'impugnazione e' inammissibile:

a) quando e' proposta da chi non e' legittimato o non ha interesse;

b) quando il provvedimento non e' impugnabile;

c) quando non sono osservate le disposizioni degli articoli 581, 582, 583, 585 e 586;

d) quando vi e' rinuncia all'impugnazione.

2. Il giudice dell'impugnazione, anche di ufficio, dichiara con ordinanza l'inammissibilita' e dispone l'esecuzione del provvedimento impugnato.

3. L'ordinanza e' notificata a chi ha proposto l'impugnazione ed e' soggetta a ricorso per cassazione. Se l'impugnazione e' stata proposta personalmente dall'imputato, l'ordinanza e' notificata anche al difensore.

4. L'inammissibilita', quando non e' stata rilevata a norma del comma 2, puo' essere dichiarata in ogni stato e grado del procedimento.

Art. 592.

Condanna alle spese nei giudizi di impugnazione

1. Con il provvedimento che rigetta o dichiara inammissibile l'impugnazione, la parte privata che l'ha proposta e' condannata alle spese del procedimento.

2. I coimputati che hanno partecipato al giudizio a norma dell'articolo 587 sono condannati alle spese in solido con l'imputato che ha proposto l'impugnazione.

3. L'imputato che nel giudizio di impugnazione riporta condanna penale e' condannato alle spese dei precedenti giudizi, anche se in questi sia stato prosciolto.

4. Nei giudizi di impugnazione per i soli interessi civili, la parte privata soccombente e' condannata alle spese.

Titolo II APPELLO

Art. 593.

(( (Casi di appello).

1. Salvo quanto previsto dagli articoli 443, comma 3, 448, comma 2, 579 e 680, il pubblico ministero e l'imputato possono appellare contro le sentenze di condanna.

2. L'imputato e il pubblico ministero possono appellare contro le sentenze di proscioglimento nelle ipotesi di cui all'articolo 603, comma 2, se la nuova prova e' decisiva. Qualora il giudice, in via preliminare, non disponga la rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale dichiara con ordinanza l'inammissibilita' dell'appello. Entro quarantacinque giorni dalla notifica del provvedimento le parti possono proporre ricorso per cassazione anche contro la sentenza di primo grado.

3. Sono inappellabili le sentenze di condanna per le quali e' stata applicata la sola pena dell'ammenda. )) ((148)) ((149))


AGGIORNAMENTO (148)

Successivamente la Corte costituzionale, con sentenza 24 gennaio - 6 febbraio 2007, n. 26 (in G.U. 1a s.s. 7/2/2007, n. 6) ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale dell'art. 1 della L. 20 febbraio 2006, n. 46 "nella parte in cui, sostituendo l'art. 593 del codice di procedura penale, esclude che il pubblico ministero possa appellare contro le sentenze di proscioglimento, fatta eccezione per le ipotesi previste dall'art. 603, comma 2, del medesimo codice, se la nuova prova e' decisiva".


AGGIORNAMENTO (149)

Successivamente la Corte costituzionale, con sentenza 31 marzo - 4 aprile 2008, n . 85 (in G.U. 1a s.s. 9/04/2008, n. 16) ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale dell'art. 1 della L. 20 febbraio 2006, n. 46 nella parte in cui, sostituendo l'art. 593 del codice di procedura penale, esclude che l'imputato possa appellare contro le sentenze di proscioglimento relative a reati diversi dalle contravvenzioni punite con la sola ammenda o con pena alternativa, fatta eccezione per le ipotesi previste dall'art. 603, comma 2, del medesimo codice, se la nuova prova e' decisiva.

Art. 594.

((ARTICOLO ABROGATO DAL D. LGS. 19 FEBBRAIO 1998, N. 51, COME MODIFICATO DALLA L. 16 GIUGNO 1998, N. 188))

Art. 595.

Appello incidentale

1. La parte che non ha proposto impugnazione puo' proporre appello incidentale entro quindici giorni da quello in cui ha ricevuto la comunicazione o la notificazione previste dall'articolo 584.

2. L'appello incidentale e' proposto, presentato e notificato a norma degli articoli 581, 582, 583 e 584.

3. L'appello incidentale del pubblico ministero produce gli effetti previsti dall'articolo 597 comma 2; esso tuttavia non ha effetti nei confronti del coimputato non appellante che non ha partecipato al giudizio di appello. Si osservano le disposizioni previste dall'articolo 587.

4. L'appello incidentale perde efficacia in caso di inammissibilita' dell'appello principale o di rinuncia allo stesso.

Art. 596.

Giudice competente

1. Sull'appello proposto contro le sentenze pronunciate dal tribunale decide la corte di appello. (90)((90a))

2. Sull'appello proposto contro le sentenze della corte di assise decide la corte di assise di appello.

3. Salvo quanto previsto dall'articolo 428, sull'appello contro le sentenze pronunciate dal giudice per le indagini preliminari, decidono, rispettivamente, la corte di appello e la corte di assise di appello, a seconda che si tratti di reato di competenza del tribunale o della corte di assise.(90)((90a))


AGGIORNAMENTO (90)

Il D.Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51 ha disposto (con l'art. 247, comma 1) che "Il presente decreto legislativo entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e diventa efficace decorso il termine stabilito dall'articolo 1, comma 1, lettera r), della legge 16 luglio 1997, n. 254, fatta eccezione per le disposizioni previste dagli articoli 17, 33, comma 1, 38, comma 1 e 40, commi 1 e 3."


AGGIORNAMENTO (90a)

Il D.Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51 come modificato dalla L. 16 giugno 1998, n. 188 ha disposto (con l'art. 247, comma 1) che "Il presente decreto legislativo entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e diventa efficace a decorrere dal 2 giugno 1999 , fatta eccezione per le disposizioni previste dagli articoli 17, 33, comma 1, 38, comma 1 e 40, commi 1 e 3."

Art. 597.

Cognizione del giudice di appello

1. L'appello attribuisce al giudice di secondo grado la cognizione del procedimento limitatamente ai punti della decisione ai quali si riferiscono i motivi proposti.

2. Quando appellante e' il pubblico ministero:

a) se l'appello riguarda una sentenza di condanna, il giudice puo', entro i limiti della competenza del giudice di primo grado, dare al fatto una definizione giuridica piu' grave, mutare la specie o aumentare la quantita' della pena, revocare benefici, applicare, quando occorre, misure di sicurezza e adottare ogni altro provvedimento imposto o consentito dalla legge;

b) se l'appello riguarda una sentenza di proscioglimento, il giudice puo' pronunciare condanna ed emettere i provvedimenti indicati nella lettera a) ovvero prosciogliere per una causa diversa da quella enunciata nella sentenza appellata;

c) se conferma la sentenza di primo grado, il giudice puo' applicare, modificare o escludere, nei casi determinati dalla legge, le pene accessorie e le misure di sicurezza.

3. Quando appellante e' il solo imputato, il giudice non puo' irrogare una pena piu' grave per specie o quantita', applicare una misura di sicurezza nuova o piu' grave, prosciogliere l'imputato per una causa meno favorevole di quella enunciata nella sentenza appellata ne' revocare benefici, salva la facolta', entro i limiti indicati nel comma 1, di dare al fatto una definizione giuridica piu' grave, purche' non venga superata la competenza del giudice di primo grado.

4. In ogni caso, se e' accolto l'appello dell'imputato relativo a circostanze o a reati concorrenti, anche se unificati per la continuazione, la pena complessiva irrogata e' corrispondentemente diminuita.

5. Con la sentenza possono essere applicate anche di ufficio la sospensione condizionale della pena, la non menzione della condanna nel certificato del casellario giudiziale e una o piu' circostanze attenuanti; puo' essere altresi' effettuato, quando occorre, il giudizio di comparazione a norma dell'articolo 69 del codice penale.

Art. 598.

Estensione delle norme sul giudizio di primo grado al giudizio di appello

1. In grado di appello si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni relative al giudizio di primo grado, salvo quanto previsto dagli articoli seguenti.

Art. 599.

Decisioni in camera di consiglio

1. Quando l'appello ha esclusivamente per oggetto la specie o la misura della pena, anche con riferimento al giudizio di comparazione fra circostanze, o l'applicabilita' delle circostanze attenuanti generiche, di sanzioni sostitutive, della sospensione condizionale della pena o della non menzione della condanna nel certificato del casellario giudiziale, la corte provvede in camera di consiglio con le forme previste dall'articolo 127.

2. L'udienza e' rinviata se sussiste un legittimo impedimento dell'imputato che ha manifestato la volonta' di comparire.

3. Nel caso di rinnovazione dell'istruzione dibattimentale, il giudice assume le prove in camera di consiglio, a norma dell'articolo 603, con la necessaria partecipazione del pubblico ministero e dei difensori. Se questi non sono presenti quando e' disposta la rinnovazione, il giudice fissa una nuova udienza e dispone che copia del provvedimento sia comunicata al pubblico ministero e notificata ai difensori.

4. ((COMMA ABROGATO DAL D.L. 23 MAGGIO 2008 N. 92 CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 24 LUGLIO 2008, N. 125)).

5. ((COMMA ABROGATO DAL D.L. 23 MAGGIO 2008 N. 92 CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 24 LUGLIO 2008, N. 125)).

Art. 600.

Provvedimenti in ordine all'esecuzione delle condanne civili

1. Se il giudice di primo grado ha omesso di pronunciare sulla richiesta di provvisoria esecuzione proposta a norma dell'articolo 540 comma 1 ovvero l'ha rigettata, la parte civile puo' riproporla mediante impugnazione della sentenza di primo grado al giudice di appello il quale, a richiesta della parte, provvede con ordinanza in camera di consiglio.

2. Il responsabile civile e l'imputato possono chiedere con le stesse forme la revoca o la sospensione della provvisoria esecuzione.

3. Su richiesta delle stesse parti, il giudice di appello puo' disporre, con le forme previste dal comma 1, che sia sospesa l'esecuzione della condanna al pagamento della provvisionale quando possa derivarne grave e irreparabile danno. ((57))


AGGIORNAMENTO (57)

La Corte costituzionale con sentenza 19-27 luglio 1994, n. 353 (in G.U. 1a s.s. 3/8/1994, n. 32) ha disposto l' illegittimita' costituzionale del comma terzo del presente articolo "nella parte in cui prevede che il giudice d'appello puo' disporre la sospensione dell'esecuzione della condanna al pagamento della provvisionale "quando possa derivarne grave e irreparabile danno", anziche' "quando ricorrono gravi motivi" ".

Art. 601.

Atti preliminari al giudizio

1. Fuori dei casi previsti dall'articolo 591, il presidente ordina senza ritardo la citazione dell'imputato appellante; ordina altresi' la citazione dell'imputato non appellante se vi e' appello del pubblico ministero, se ricorre alcuno dei casi previsti dall'articolo 587 o se l'appello e' proposto per i soli interessi civili.

2. Quando si procede in camera di consiglio a norma dell'articolo 599, ne e' fatta menzione nel decreto di citazione.

3. Il decreto di citazione per il giudizio di appello contiene i requisiti previsti dall'articolo 429 comma 1 lettere a) , f) , g) nonche' l'indicazione del giudice competente. Il termine per comparire non puo' essere inferiore a venti giorni.

4. E' ordinata in ogni caso la citazione del responsabile civile, della persona civilmente obbligata per la pena pecuniaria e della parte civile; questa e' citata anche quando ha appellato il solo imputato contro una sentenza di proscioglimento.

5. Almeno venti giorni prima della data fissata per il giudizio di appello, e' notificato avviso ai difensori.

6. Il decreto di citazione e' nullo se l'imputato non e' identificato in modo certo ovvero se manca o e' insufficiente l'indicazione di uno dei requisiti previsti dall'articolo 429 comma 1 lettera f).

Art. 602.

Dibattimento di appello

1. Nell'udienza, il presidente o il consigliere da lui delegato fa la relazione della causa.

2. ((COMMA ABROGATO DAL D.L. 23 MAGGIO 2008 N. 92 CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 24 LUGLIO 2008, N,. 125)).

3. Nel dibattimento puo' essere data lettura, anche di ufficio, di atti del giudizio di primo grado nonche', entro i limiti previsti dagli articoli 511 e seguenti, di atti compiuti nelle fasi antecedenti.

4. Per la discussione si osservano le disposizioni dell'articolo 523.


AGGIORNAMENTO (10)

La Corte costituzionale, con sentenza 26 settembre - 10 ottobre 1990, n. 435 (in G.U. 1a s.s. 17/10/1990, n. 41), ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale degli artt. 599, quarto e quinto comma, e 602, secondo comma, del codice di procedura penale, nella parte in cui consentono la definizione del procedimento nei modi ivi previsti anche al di fuori dei casi elencati nel primo comma dello stesso art. 599."

Art. 603.

Rinnovazione dell'istruzione dibattimentale

1. Quando una parte, nell'atto di appello o nei motivi presentati a norma dell'articolo 585 comma 4, ha chiesto la riassunzione di prove gia' acquisite nel dibattimento di primo grado o l'assunzione di nuove prove, il giudice, se ritiene di non essere in grado di decidere allo stato degli atti, dispone la rinnovazione dell'istruzione dibattimentale.

2. Se le nuove prove sono sopravvenute o scoperte dopo il giudizio di primo grado, il giudice dispone la rinnovazione dell'istruzione dibattimentale nei limiti previsti dall'articolo 495 comma 1.

3. La rinnovazione dell'istruzione dibattimentale e' disposta di ufficio se il giudice la ritiene assolutamente necessaria.

4. Il giudice dispone, altresi', la rinnovazione dell'istruzione dibattimentale quando l'imputato, contumace in primo grado, ne fa richiesta e prova di non essere potuto comparire per caso fortuito o forza maggiore o per non avere avuto conoscenza del decreto di citazione, sempre che in tal caso il fatto non sia dovuto a sua colpa, ovvero, quando l'atto di citazione per il giudizio di primo grado e' stato notificato mediante consegna al difensore nei casi previsti dagli articoli 159, 161 comma 4 e 169, non si sia sottratto volontariamente alla conoscenza degli atti del procedimento.

5. Il giudice provvede con ordinanza, nel contraddittorio delle parti.

6. Alla rinnovazione dell'istruzione dibattimentale, disposta a norma dei commi precedenti, si procede immediatamente. In caso di impossibilita', il dibattimento e' sospeso per un termine non superiore a dieci giorni.

Art. 604.

Questioni di nullita'

1. Il giudice di appello, nei casi previsti dall'articolo 522, dichiara la nullita' in tutto o in parte della sentenza appellata e dispone la trasmissione degli atti al giudice di primo grado, quando vi e' stata condanna per un fatto diverso o applicazione di una circostanza aggravante per la quale la legge stabilisce una pena di specie diversa da quella ordinaria del reato o di una circostanza aggravante ad effetto speciale, sempre che non vengano ritenute prevalenti o equivalenti circostanze attenuanti.

2. Quando sono state ritenute prevalenti o equivalenti circostanze attenuanti o sono state applicate circostanze aggravanti diverse da quelle previste dal comma 1, il giudice di appello esclude le circostanze aggravanti, effettua, se occorre, un nuovo giudizio di comparazione e ridetermina la pena.

3. Quando vi e' stata condanna per un reato concorrente o per un fatto nuovo, il giudice di appello dichiara nullo il relativo capo della sentenza ed elimina la pena corrispondente, disponendo che del provvedimento sia data notizia al pubblico ministero per le sue determinazioni.

4. Il giudice di appello, se accerta una delle nullita' indicate nell'articolo 179, da cui sia derivata la nullita' del provvedimento che dispone il giudizio o della sentenza di primo grado, la dichiara con sentenza e rinvia gli atti al giudice che procedeva quando si e' verificata la nullita'. Nello stesso modo il giudice provvede se accerta una delle nullita' indicate nell'articolo 180 che non sia stata sanata e da cui sia derivata la nullita' del provvedimento che dispone il giudizio o della sentenza di primo grado.

5. Se si tratta di altre nullita' che non sono state sanate, il giudice di appello puo' ordinare la rinnovazione degli atti nulli o anche, dichiarata la nullita', decidere nel merito, qualora riconosca che l'atto non fornisce elementi necessari al giudizio.

6. Quando il giudice di primo grado ha dichiarato che il reato e' estinto o che l'azione penale non poteva essere iniziata o proseguita, il giudice di appello, se riconosce erronea tale dichiarazione, ordina, occorrendo, la rinnovazione del dibattimento e decide nel merito.

7. Quando il giudice di primo grado ha respinto la domanda di oblazione, il giudice di appello, se riconosce erronea tale decisione, accoglie la domanda e sospende il dibattimento fissando un termine massimo non superiore a dieci giorni per il pagamento delle somme dovute. Se il pagamento avviene nel termine, il giudice di appello pronuncia sentenza di proscioglimento.

8. Nei casi previsti dal comma 1, se annulla una sentenza della corte di assise o del tribunale collegiale, il giudice di appello dispone la trasmissione degli atti ad altra sezione della stessa corte o dello stesso tribunale ovvero, in mancanza, alla corte o al tribunale piu' vicini. Se annulla una sentenza del tribunale monocratico o di un giudice per le indagini preliminari, dispone la trasmissione degli atti al medesimo tribunale; tuttavia il giudice deve essere diverso da quello che ha pronunciato la sentenza annullata. (90) ((90a))


AGGIORNAMENTO (90)

Il D. Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51 ha disposto (con l'art. 247, comma 1) che "Il presente decreto legislativo entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e diventa efficace decorso il termine stabilito dall'articolo 1, comma 1, lettera r), della legge 16 luglio 1997, n. 254, fatta eccezione per le disposizioni previste dagli

articoli 17, 33, comma 1, 38, comma 1 e 40, commi 1 e 3."


AGGIORNAMENTO (90a)

Il D. Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51 come modificato dalla L. 16 giugno 1998, n. 188 ha disposto (con l'art. 247, comma 1) che "Il presente decreto legislativo entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e diventa efficace a decorrere dal 2 giugno 1999 , fatta eccezione per le disposizioni previste dagli articoli 17, 33, comma

1, 38, comma 1 e 40, commi 1 e 3."

Art. 605.

Sentenza

1. Fuori dei casi previsti dall'articolo 604, il giudice di appello pronuncia sentenza con la quale conferma o riforma la sentenza appellata.

2. Le pronunce del giudice di appello sull'azione civile sono immediatamente esecutive.

3. Copia della sentenza di appello, con gli atti del procedimento, e' trasmessa senza ritardo, a cura della cancelleria, al giudice di primo grado, quando questi e' competente per l'esecuzione e non e' stato proposto ricorso per cassazione.

Titolo III RICORSO PER CASSAZIONE Capo I DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 606.

Casi di ricorso

1. Il ricorso per cassazione puo' essere proposto per i seguenti motivi:

a) esercizio da parte del giudice di una potesta' riservata dalla legge a organi legislativi o amministrativi ovvero non consentita ai pubblici poteri;

b) inosservanza o erronea applicazione della legge penale o di altre norme giuridiche, di cui si deve tener conto nell'applicazione della legge penale;

c) inosservanza delle norme processuali stabilite a pena di nullita', di inutilizzabilita', di inammissibilita' o di decadenza;

(( d) mancata assunzione di una prova decisiva, quando la parte ne ha fatto richiesta anche nel corso dell'istruzione dibattimentale limitatamente ai casi previsti dall'articolo 495, comma 2;

e) mancanza, contraddittorieta' o manifesta illogicita' della motivazione, quando il vizio risulta dal testo del provvedimento impugnato ovvero da altri atti del processo specificamente indicati nei motivi di gravame. ))

2. Il ricorso, oltre che nei casi e con gli effetti determinati da particolari disposizioni, puo' essere proposto contro le sentenze pronunciate in grado di appello o inappellabili.

3. Il ricorso e' inammissibile se e' proposto per motivi diversi da quelli consentiti dalla legge o manifestamente infondati ovvero, fuori dei casi previsti dagli articoli 569 e 609 comma 2, per violazioni di legge non dedotte con i motivi di appello.

Art. 607.

Ricorso dell'imputato

1. L'imputato puo' ricorrere per cassazione contro la sentenza di condanna o di proscioglimento ovvero contro la sentenza inappellabile di non luogo a procedere.

2. Puo', inoltre, ricorrere contro le sole disposizioni della sentenza che riguardano le spese processuali.

Art. 608.

Ricorso del pubblico ministero

1. Il procuratore generale presso la corte di appello puo' ricorrere per cassazione contro ogni sentenza di condanna o di proscioglimento pronunciata in grado di appello o inappellabile.

2. Il procuratore della Repubblica presso il tribunale puo' ricorrere per cassazione contro ogni sentenza inappellabile, di condanna o di proscioglimento, pronunciata dalla corte di assise, dal tribunale o dal giudice per le indagini preliminari presso il tribunale.

3. COMMA SOPPRESSO DAL D. LGS. 19 FEBBRAIO 1998, N. 51. (90) ((90a))

4. Il procuratore generale e il procuratore della Repubblica presso il tribunale possono anche ricorrere nei casi previsti dall'articolo 569 e da altre disposizioni di legge. (90)((90a))


AGGIORNAMENTO (90)

Il D.Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51 ha disposto (con l'art. 247, comma 1) che "Il presente decreto legislativo entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e diventa efficace decorso il termine stabilito dall'articolo 1, comma 1, lettera r), della legge 16 luglio 1997, n. 254, fatta eccezione per le disposizioni previste dagli articoli 17, 33, comma 1, 38, comma 1 e 40, commi 1 e 3."


AGGIORNAMENTO (90a)

Il D.Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51 come modificato dalla L. 16 giugno 1998, n. 188 ha disposto (con l'art. 247, comma 1) che "Il presente decreto legislativo entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e diventa efficace a decorrere dal 2 giugno 1999 , fatta eccezione per le disposizioni previste dagli articoli 17, 33, comma 1, 38, comma 1 e 40, commi 1 e 3."

Art. 609.

Cognizione della corte di cassazione

1. Il ricorso attribuisce alla corte di cassazione la cognizione del procedimento limitatamente ai motivi proposti.

2. La corte decide altresi' le questioni rilevabili di ufficio in ogni stato e grado del processo e quelle che non sarebbe stato possibile dedurre in grado di appello.

Capo II PROCEDIMENTO

Art. 610.

Atti preliminari

(( 1. Il presidente della corte di cassazione, se rileva una causa di inammissibilita' dei ricorsi, li assegna ad apposita sezione. Il presidente della sezione fissa la data per la decisione in camera di consiglio. La cancelleria da' comunicazione del deposito degli atti e della data dell'udienza al procuratore generale ed ai difensori nel termine di cui al comma 5. L'avviso contiene l'enunciazione della causa di inammissibilita' rilevata. Si applica il comma 1 dell'articolo 611. Ove non venga dichiarata l'inammissibilita', gli atti sono rimessi al presidente della corte.

1-bis. Il presidente della corte di cassazione provvede all'assegnazione dei ricorsi alle singole sezioni secondo i criteri stabiliti dalle leggi di ordinamento giudiziario )).

2. Il presidente, su richiesta del procuratore generale, dei difensori delle parti o anche di ufficio, assegna il ricorso alle sezioni unite quando le questioni proposte sono di speciale importanza o quando occorre dirimere contrasti insorti tra le decisioni delle singole sezioni.

3. Il presidente della corte, se si tratta delle sezioni unite, ovvero il presidente della sezione fissa la data per la trattazione del ricorso in udienza pubblica o in camera di consiglio e designa il relatore. Il presidente dispone altresi' la riunione dei giudizi nei casi previsti dall'articolo 17 e la separazione dei medesimi quando giovi alla speditezza della decisione.

4. ((COMMA ABROGATO DALLA L. 26 MARZO 2001, N. 128)).

5. Almeno trenta giorni prima della data dell'udienza, la cancelleria ne da' avviso al procuratore generale e ai difensori, indicando se il ricorso sara' deciso a seguito di udienza pubblica ovvero in camera di consiglio. ((PERIODO SOPPRESSO DALLA L. 26 MARZO 2001, N. 128)).

Art. 611.

Procedimento in camera di consiglio

1. Oltre che nei casi particolarmente previsti dalla legge, la corte procede in camera di consiglio quando deve decidere su ogni ricorso contro provvedimenti non emessi nel dibattimento, fatta eccezione delle sentenze pronunciate a norma dell'articolo 442. Se non e' diversamente stabilito e in deroga a quanto previsto dall'articolo 127, la corte giudica sui motivi, sulle richieste del procuratore generale e sulle memorie delle altre parti senza intervento dei difensori. Fino a quindici giorni prima dell'udienza, tutte le parti possono presentare motivi nuovi e memorie e, fino a cinque giorni prima, possono presentare memorie di replica.

2. (( COMMA ABROGATO DALLA L. 26 MARZO 2001, N. 128 )).

Art. 612.

Sospensione dell'esecuzione della condanna civile

1. A richiesta dell'imputato o del responsabile civile, la corte di cassazione puo' sospendere, in pendenza del ricorso, l'esecuzione della condanna civile, quando puo' derivarne grave e irreparabile danno. La decisione sulla richiesta di sospensione della condanna civile e' adottata dalla corte di cassazione con ordinanza in camera di consiglio.

Art. 613.

Difensori

1. Salvo che la parte non vi provveda personalmente, l'atto di ricorso, le memorie e i motivi nuovi devono essere sottoscritti, a pena di inammissibilita', da difensori iscritti nell'albo speciale della corte di cassazione. Davanti alla corte medesima le parti sono rappresentate dai difensori.

2. Per tutti gli atti che si compiono nel procedimento davanti alla corte, il domicilio delle parti e' presso i rispettivi difensori, salvo quanto previsto dal comma 4. Il difensore e' nominato per la proposizione del ricorso o successivamente; in mancanza di nomina il difensore e' quello che ha assistito la parte nell'ultimo giudizio, purche' abbia i requisiti indicati nel comma 1.

3. Se l'imputato e' privo del difensore di fiducia, il presidente del collegio provvede a norma dell'articolo 97.

4. Gli avvisi che devono essere dati al difensore sono notificati anche all'imputato che non sia assistito da difensore di fiducia.

5. Quando il ricorso concerne gli interessi civili, il presidente, se la parte ne fa richiesta, nomina un difensore secondo le norme sul patrocinio dei non abbienti.

Art. 614.

Dibattimento

1. Le norme concernenti la pubblicita', la polizia e la disciplina delle udienze e la direzione della discussione nei giudizi di primo e di secondo grado si osservano davanti alla corte di cassazione, in quanto siano applicabili.

2. Le parti private possono comparire per mezzo dei loro difensori.

3. Nell'udienza stabilita, il presidente procede alla verifica della costituzione delle parti e della regolarita' degli avvisi, dandone atto a verbale; quindi, il presidente o un consigliere da lui delegato fa la relazione della causa.

4. Dopo la requisitoria del pubblico ministero, i difensori della parte civile, del responsabile civile, della persona civilmente obbligata per la pena pecuniaria e dell'imputato espongono nell'ordine le loro difese. Non sono ammesse repliche.

Capo III SENTENZA

Art. 615.

Deliberazione e pubblicazione

1. La corte di cassazione delibera la sentenza in camera di consiglio subito dopo terminata la pubblica udienza salvo che, per la molteplicita' o per l'importanza delle questioni da decidere, il presidente ritenga indispensabile differire la deliberazione ad altra udienza prossima. Si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni degli articoli 527 e 546.

2. Se non provvede a norma degli articoli 620, 622 e 623, la corte dichiara inammissibile o rigetta il ricorso.

3. La sentenza e' pubblicata in udienza subito dopo la deliberazione, mediante lettura del dispositivo fatta dal presidente o da un consigliere da lui delegato.

4. Prima della lettura, il dispositivo e' sottoscritto dal presidente.

Art. 616.

Spese e sanzione pecuniaria in caso di rigetto o di inammissibilita' del ricorso

1. Con il provvedimento che dichiara inammissibile o rigetta il ricorso, la parte privata che lo ha proposto e' condannata al pagamento delle spese del procedimento. Se il ricorso e' dichiarato inammissibile, la parte privata e' inoltre condannata con lo stesso provvedimento al pagamento a favore della cassa delle ammende di una somma da lire cinquecentomila a lire quattro milioni. Nello stesso modo si puo' provvedere quando il ricorso e' rigettato. ((112))


AGGIORNAMENTO (112)

La Corte costituzionale con sentenza 7-13 giugno 2000, n. 186 (in G.U. 1a s.s. 21/06/2000, n. 26) ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale "dell'art. 616 del codice di procedura penale, nella parte in cui non prevede che la Corte di cassazione, in caso di inammissibilita' del ricorso, possa non pronunciare la condanna in favore della cassa delle ammende, a carico della parte privata che abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilita'".

Art. 617.

Motivazione e deposito

1. Conclusa la deliberazione, il presidente o il consigliere da lui designato redige la motivazione. Si osservano le disposizioni concernenti la sentenza nel giudizio di primo grado, in quanto applicabili.

2. La sentenza, sottoscritta dal presidente e dall'estensore, e' depositata in cancelleria non oltre il trentesimo giorno dalla deliberazione.

3. Qualora il presidente lo disponga, la corte si riunisce in camera di consiglio per la lettura e l'approvazione del testo della motivazione. Sulle proposte di rettifica, integrazione o cancellazione la corte delibera senza formalita'.

Art. 618.

Decisioni delle sezioni unite

1. Se una sezione della corte rileva che la questione di diritto sottoposta al suo esame ha dato luogo, o puo' dar luogo, a un contrasto giurisprudenziale, su richiesta delle parti o di ufficio, puo' con ordinanza rimettere il ricorso alle sezioni unite.

Art. 619.

Rettificazione di errori non determinanti annullamento

1. Gli errori di diritto nella motivazione e le erronee indicazioni di testi di legge non producono l'annullamento della sentenza impugnata, se non hanno avuto influenza decisiva sul dispositivo. La corte tuttavia specifica nella sentenza le censure e le rettificazioni occorrenti.

2. Quando nella sentenza impugnata si deve soltanto rettificare la specie o la quantita' della pena per errore di denominazione o di computo, la corte di cassazione vi provvede senza pronunciare annullamento.

3. Nello stesso modo si provvede nei casi di legge piu' favorevole all'imputato, anche se sopravvenuta dopo la proposizione del ricorso, qualora non siano necessari nuovi accertamenti di fatto.

Art. 620.

Annullamento senza rinvio

1. Oltre che nei casi particolarmente previsti dalla legge, la corte pronuncia sentenza di annullamento senza rinvio:

a) se il fatto non e' previsto dalla legge come reato, se il reato e' estinto o se l'azione penale non doveva essere iniziata o proseguita;

b) se il reato non appartiene alla giurisdizione del giudice ordinario;

c) se il provvedimento impugnato contiene disposizioni che eccedono i poteri della giurisdizione, limitatamente alle medesime;

d) se la decisione impugnata consiste in un provvedimento non consentito dalla legge;

e) se la sentenza e' nulla a norma e nei limiti dell'articolo 522 in relazione a un reato concorrente;

f) se la sentenza e' nulla a norma e nei limiti dell'articolo 522 in relazione a un fatto nuovo;

g) se la condanna e' stata pronunciata per errore di persona;

h) se vi e' contraddizione fra la sentenza o l'ordinanza impugnata e un'altra anteriore concernente la stessa persona e il medesimo oggetto, pronunciata dallo stesso o da un altro giudice penale;

i) se la sentenza impugnata ha deciso in secondo grado su materia per la quale non e' ammesso l'appello;

l) in ogni altro caso in cui la corte ritiene superfluo il rinvio ovvero puo' essa medesima procedere alla determinazione della pena o dare i provvedimenti necessari.

Art. 621.

Effetti dell'annullamento senza rinvio

1. Nel caso previsto dall'articolo 620 comma 1 lettera b), la corte dispone che gli atti siano trasmessi all'autorita' competente, che essa designa; in quello previsto dalla lettera e) e in quello previsto dalla lettera f), la corte dispone che del provvedimento sia data notizia al pubblico ministero per le sue determinazioni; in quello previsto dalla lettera h), ordina l'esecuzione della prima sentenza o ordinanza, ma, se si tratta di una sentenza di condanna, ordina l'esecuzione della sentenza che ha inflitto la condanna meno grave determinata a norma dell'articolo 669; in quello previsto dalla lettera i), ritiene il giudizio qualificando l'impugnazione come ricorso; in quello previsto dalla lettera l), procede alla determinazione della pena o da' i provvedimenti che occorrono.

Art. 622.

Annullamento della sentenza ai soli effetti civili

1. Fermi gli effetti penali della sentenza, la corte di cassazione, se ne annulla solamente le disposizioni o i capi che riguardano l'azione civile ovvero se accoglie il ricorso della parte civile contro la sentenza di proscioglimento dell'imputato, rinvia quando occorre al giudice civile competente per valore in grado di appello, anche se l'annullamento ha per oggetto una sentenza inappellabile.

Art. 623.

Annullamento con rinvio

1. Fuori dei casi previsti dagli articoli 620 e 622:

a) se e' annullata un'ordinanza, la corte di cassazione dispone

che gli atti siano trasmessi al giudice che l'ha pronunciata, il quale provvede uniformandosi alla sentenza di annullamento;

b) se e' annullata una sentenza di condanna nei casi previsti

dall'articolo 604 comma 1, la corte di cassazione dispone che gli atti siano trasmessi al giudice di primo grado;

c) se e' annullata la sentenza di una corte di assise di

appello o di una corte di appello ovvero di una corte di assise o

di un tribunale in composizione collegiale, il giudizio e' rinviato

rispettivamente a un'altra sezione della stessa corte o dello

stesso tribunale o, in mancanza, alla corte o al tribunale piu' vicini;(90)((90a))

d) se e' annullata la sentenza di un tribunale monocratico o di

un giudice per le indagini preliminari, la corte di cassazione

dispone che gli atti siano trasmessi al medesimo tribunale;

tuttavia, il giudice deve essere diverso da quello che ha pronunciato la sentenza annullata. (90) ((90a))


AGGIORNAMENTO (90)

Il D. Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51 ha disposto (con l'art. 247,

comma 1) che "Il presente decreto legislativo entra in vigore il

giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale

della Repubblica italiana e diventa efficace decorso il termine

stabilito dall'articolo 1, comma 1, lettera r), della legge 16

luglio 1997, n. 254, fatta eccezione per le disposizioni previste dagli articoli 17, 33, comma 1, 38, comma 1 e 40, commi 1 e 3."


AGGIORNAMENTO (90a)

Il D. Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51 come modificato dalla L. 16

giugno 1998, n. 188 ha disposto (con l'art. 247, comma 1) che "Il

presente decreto legislativo entra in vigore il giorno successivo

alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica

italiana e diventa efficace a decorrere dal 2 giugno 1999 , fatta

eccezione per le disposizioni previste dagli articoli 17, 33, comma 1, 38, comma 1 e 40, commi 1 e 3."

Art. 624.

Annullamento parziale

1. Se l'annullamento non e' pronunciato per tutte le disposizioni della sentenza, questa ha autorita' di cosa giudicata nelle parti che non hanno connessione essenziale con la parte annullata.

2. La corte di cassazione, quando occorre, dichiara nel dispositivo quali parti della sentenza diventano irrevocabili. L'omissione di tale dichiarazione e' riparata dalla corte stessa in camera di consiglio con ordinanza che deve trascriversi in margine o in fine della sentenza e di ogni copia di essa posteriormente rilasciata. L'ordinanza puo' essere pronunciata di ufficio ovvero su domanda del giudice competente per il rinvio, del pubblico ministero presso il medesimo giudice o della parte privata interessata. La domanda si propone senza formalita'.

3. La corte di cassazione provvede in camera di consiglio senza l'osservanza delle forme previste dall'articolo 127.

Art. 624-bis.

(( (Cessazione delle misure cautelari).

1. La corte di cassazione, nel caso di annullamento della sentenza d'appello, dispone la cessazione delle misure cautelari. ))

Art. 625.

Provvedimenti conseguenti alla sentenza

1. In caso di annullamento con rinvio, la cancelleria della corte di cassazione trasmette senza ritardo gli atti del processo con la copia della sentenza al giudice che deve procedere al nuovo giudizio.

2. In caso di rigetto o di dichiarazione di inammissibilita' del ricorso, la cancelleria trasmette gli atti e la copia del solo dispositivo al giudice che ha emesso la decisione impugnata.

3. In caso di annullamento senza rinvio o di rettificazione, la cancelleria trasmette al giudice indicato nel comma 2 gli atti e la copia della sentenza.

4. In ogni caso la cancelleria del giudice che ha emesso la decisione impugnata esegue annotazione, in margine o in fine dell'originale, della decisione della corte.

Art. 625-bis

(( (Ricorso straordinario per errore materiale o di fatto).

1. E' ammessa, a favore del condannato, la richiesta per la correzione dell'errore materiale o di fatto contenuto nei provvedimenti pronunciati dalla corte di cassazione.

2. La richiesta e' proposta dal procuratore generale o dal condannato, con ricorso presentato alla corte di cassazione entro centottanta giorni dal deposito del provvedimento. La presentazione del ricorso non sospende gli effetti del provvedimento, ma, nei casi di eccezionale gravita', la corte provvede, con ordinanza, alla sospensione.

3. L'errore materiale di cui al comma 1 puo' essere rilevato dalla corte di cassazione, d'ufficio, in ogni momento.

4. Quando la richiesta e' proposta fuori dell'ipotesi prevista al comma 1 o, quando essa riguardi la correzione di un errore di fatto, fuori del termine previsto al comma 2, ovvero risulta manifestamente infondata, la corte, anche d'ufficio, ne dichiara con ordinanza l'inammissibilita'; altrimenti procede in camera di consiglio, a norma dell'articolo 127 e, se accoglie la richiesta, adotta i provvedimenti necessari per correggere l'errore.))

Art. 626.

Effetti della sentenza sui provvedimenti di natura personale o reale

1. Quando, in seguito alla sentenza della corte di cassazione, deve cessare una misura cautelare ovvero una pena accessoria o una misura di sicurezza, la cancelleria ne comunica immediatamente il dispositivo al procuratore generale presso la corte medesima perche' dia i provvedimenti occorrenti.

Art. 627.

Giudizio di rinvio dopo annullamento

1. Nel giudizio di rinvio non e' ammessa discussione sulla competenza attribuita con la sentenza di annullamento, salvo quanto previsto dall'articolo 25.

2. Il giudice di rinvio decide con gli stessi poteri che aveva il giudice la cui sentenza e' stata annullata, salve le limitazioni stabilite dalla legge. Se e' annullata una sentenza di appello e le parti ne fanno richiesta, il giudice dispone la rinnovazione dell'istruzione dibattimentale per l'assunzione delle prove rilevanti per la decisione.

3. Il giudice di rinvio si uniforma alla sentenza della corte di cassazione per cio' che concerne ogni questione di diritto con essa decisa.

4. Non possono rilevarsi nel giudizio di rinvio nullita', anche assolute, o inammissibilita', verificatesi nei precedenti giudizi o nel corso delle indagini preliminari.

5. Se taluno degli imputati, condannati con la sentenza annullata, non aveva proposto ricorso, l'annullamento pronunciato rispetto al ricorrente giova anche al non ricorrente, salvo che il motivo dell'annullamento sia esclusivamente personale. L'imputato che puo' giovarsi di tale effetto estensivo deve essere citato e ha facolta' di intervenire nel giudizio di rinvio.

Art. 628.

Impugnabilita' della sentenza del giudice di rinvio

1. La sentenza del giudice di rinvio puo' essere impugnata con ricorso per cassazione se pronunciata in grado di appello e col mezzo previsto dalla legge se pronunciata in primo grado.

2. In ogni caso la sentenza del giudice di rinvio puo' essere impugnata soltanto per motivi non riguardanti i punti gia' decisi dalla corte di cassazione ovvero per inosservanza della disposizione dell'articolo 627 comma 3.

Titolo IV REVISIONE

Art. 629.

Condanne soggette a revisione

1. E' ammessa in ogni tempo a favore dei condannati, nei casi determinati dalla legge, la revisione delle sentenze di condanna ((o delle sentenze emesse ai sensi dell'articolo 444, comma 2, )) o dei decreti penali di condanna, divenuti irrevocabili, anche se la pena e' gia' stata eseguita o e' estinta.

Art. 630.

Casi di revisione


1. La revisione puo' essere richiesta:

a) se i fatti stabiliti a fondamento della sentenza o del decreto penale di condanna non possono conciliarsi con quelli stabiliti in un'altra sentenza penale irrevocabile del giudice ordinario o di un giudice speciale;

b) se la sentenza o il decreto penale di condanna hanno ritenuto la sussistenza del reato a carico del condannato in conseguenza di una sentenza del giudice civile o amministrativo, successivamente revocata, che abbia deciso una delle questioni pregiudiziali previste dall'articolo 3 ovvero una delle questioni previste dall'articolo 479;

c) se dopo la condanna sono sopravvenute o si scoprono nuove prove che, sole o unite a quelle gia' valutate, dimostrano che il condannato deve essere prosciolto a norma dell'articolo 631;

d) se e' dimostrato che la condanna venne pronunciata in conseguenza di falsita' in atti o in giudizio o di un altro fatto previsto dalla legge come reato. ((187))



AGGIORNAMENTO (187)

La Corte Costituzionale, con sentenza 4 - 7 aprile 2011, n. 113 (in G.U. 1a s.s. 13/4/2011, n. 16), ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale dell'art. 630 del codice di procedura penale, nella parte in cui non prevede un diverso caso di revisione della sentenza o del decreto penale di condanna al fine di conseguire la riapertura del processo, quando cio' sia necessario, ai sensi dell'art. 46, paragrafo 1, della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle liberta' fondamentali, per conformarsi ad una sentenza definitiva della Corte europea dei diritti dell'uomo".

Art. 631.

Limiti della revisione

1. Gli elementi in base ai quali si chiede la revisione devono, a pena d'inammissibilita' della domanda, essere tali da dimostrare, se accertati, che il condannato deve essere prosciolto a norma degli articoli 529, 530 o 531.

Art. 632.

Soggetti legittimati alla richiesta

1. Possono chiedere la revisione:

a) il condannato o un suo prossimo congiunto ovvero la persona che ha sul condannato l'autorita' tutoria e, se il condannato e' morto, l'erede o un prossimo congiunto;

b) il procuratore generale presso la corte di appello nel cui distretto fu pronunciata la sentenza di condanna. Le persone indicate nella lettera a) possono unire la propria richiesta a quella del procuratore generale.

Art. 633.

Forma della richiesta

((1. La richiesta di revisione e' proposta personalmente o per mezzo di un procuratore speciale. Essa deve contenere l'indicazione specifica delle ragioni e delle prove che la giustificano e deve essere presentata, unitamente a eventuali atti e documenti, nella cancelleria della corte di appello individuata secondo i criteri di cui all'articolo 11 )). ((97))

2. Nei casi previsti dall'articolo 630 comma 1 lettere a) e b), alla richiesta devono essere unite le copie autentiche delle sentenze o dei decreti penali di condanna ivi indicati.

3. Nel caso previsto dall'articolo 630 comma 1 lettera d), alla richiesta deve essere unita copia autentica della sentenza irrevocabile di condanna per il reato ivi indicato.


AGGIORNAMENTO (97)

La L. 23 novembre 1998, n. 405 ha disposto (con l'art. 2, comma 1) che "la competenza, individuata ai sensi del comma 1 dell'articolo 633 del codice di procedura penale, come sostituito dall'articolo 1 della presente legge, vale anche per i procedimenti di revisione in corso alla data di entrata in vigore della legge stessa, salvo che sia stato aperto il dibattimento ai sensi degli articoli 636 e 492 del codice di procedura penale o sia stata pronunciata ordinanza di inammissibilita' a norma dell'articolo 634 dello stesso codice."

Ha inoltre disposto (con l'art. 2, comma 2) che "Lo spostamento della competenza di cui al comma 1 opera tuttavia anche per i procedimenti di revisione per i quali la Corte di cassazione ha annullato l'ordinanza di inammissibilita' rinviando ad altra sezione della corte di appello che ha pronunciato l'ordinanza annullata."

Art. 634.

Declaratoria d'inammissibilita'

1. Quando la richiesta e' proposta fuori delle ipotesi previste dagli articoli 629 e 630 o senza l'osservanza delle disposizioni previste dagli articoli 631, 632, 633, 641 ovvero risulta manifestamente infondata, la corte di appello anche di ufficio dichiara con ordinanza l'inammissibilita' e puo' condannare il privato che ha proposto la richiesta al pagamento a favore della cassa delle ammende di una somma da lire cinquecentomila a lire quattro milioni.

2. L'ordinanza e' notificata al condannato e a colui che ha proposto la richiesta, i quali possono ricorrere per cassazione. ((In caso di accoglimento del ricorso, la Corte di cassazione rinvia il giudizio di revisione ad altra corte di appello individuata secondo i criteri di cui all'articolo 11 )).

Art. 635.

Sospensione dell'esecuzione

1. La corte di appello puo' in qualunque momento disporre, con ordinanza, la sospensione dell'esecuzione della pena o della misura di sicurezza, applicando, se del caso, una delle misure coercitive previste dagli articoli 281, 282, 283 e 284. In ogni caso di inosservanza della misura, la corte di appello revoca l'ordinanza e dispone che riprenda l'esecuzione della pena o della misura di sicurezza.

2. Contro l'ordinanza che decide sulla sospensione dell'esecuzione, sull'applicazione delle misure coercitive e sulla revoca, possono ricorrere per cassazione il pubblico ministero e il condannato.

Art. 636.

Giudizio di revisione

1. Il presidente della corte di appello emette il decreto di citazione a norma dell'articolo 601.

2. Si osservano le disposizioni del titolo I e del titolo II del libro VII in quanto siano applicabili e nei limiti delle ragioni indicate nella richiesta di revisione.

Art. 637.

Sentenza

1. La sentenza e' deliberata secondo le disposizioni degli articoli 525, 526, 527 e 528.

2. In caso di accoglimento della richiesta di revisione, il giudice revoca la sentenza di condanna o il decreto penale di condanna e pronuncia il proscioglimento indicandone la causa nel dispositivo.

3. Il giudice non puo' pronunciare il proscioglimento esclusivamente sulla base di una diversa valutazione delle prove assunte nel precedente giudizio.

4. In caso di rigetto della richiesta, il giudice condanna la parte privata che l'ha proposta al pagamento delle spese processuali e, se e' stata disposta la sospensione, dispone che riprenda l'esecuzione della pena o della misura di sicurezza.

Art. 638.

Revisione a favore del condannato defunto

1. In caso di morte del condannato dopo la presentazione della richiesta di revisione, il presidente della corte di appello nomina un curatore, il quale esercita i diritti che nel processo di revisione sarebbero spettati al condannato.

Art. 639.

Provvedimenti in accoglimento della richiesta

1. La corte di appello, quando pronuncia sentenza di proscioglimento a seguito di accoglimento della richiesta di revisione, anche nel caso previsto dall'articolo 638, ordina la restituzione delle somme pagate in esecuzione della condanna per le pene pecuniarie, per le misure di sicurezza patrimoniali, per le spese processuali e di mantenimento in carcere e per il risarcimento dei danni a favore della parte civile citata per il giudizio di revisione. Ordina altresi' la restituzione delle cose che sono state confiscate, a eccezione di quelle previste nell'articolo 240 comma 2 n. 2 del codice penale.

Art. 640.

Impugnabilita' della sentenza

1. La sentenza pronunciata nel giudizio di revisione e' soggetta al ricorso per cassazione.

Art. 641.

Effetti dell'inammissibilita' o del rigetto

1. L'ordinanza che dichiara inammissibile la richiesta o la sentenza che la rigetta non pregiudica il diritto di presentare una nuova richiesta fondata su elementi diversi.

Art. 642.

Pubblicazione della sentenza di accoglimento della richiesta

1. La sentenza di accoglimento, a richiesta dell'interessato, e' affissa per estratto, a cura della cancelleria, nel comune in cui la sentenza di condanna era stata pronunciata e in quello dell'ultima residenza del condannato. L'ufficiale giudiziario deposita in cancelleria il certificato delle eseguite affissioni.

2. Su richiesta dell'interessato, il presidente della corte di appello dispone con ordinanza che l'estratto della sentenza sia pubblicato a cura della cancelleria in un giornale, indicato nella richiesta; le spese della pubblicazione sono a carico della cassa delle ammende.

Art. 643.

Riparazione dell'errore giudiziario

1. Chi e' stato prosciolto in sede di revisione, se non ha dato causa per dolo o colpa grave all'errore giudiziario, ha diritto a una riparazione commisurata alla durata dell'eventuale espiazione della pena o internamento e alle conseguenze personali e familiari derivanti dalla condanna.

2. La riparazione si attua mediante pagamento di una somma di denaro ovvero, tenuto conto delle condizioni dell'avente diritto e della natura del danno, mediante la costituzione di una rendita vitalizia. L'avente diritto, su sua domanda, puo' essere accolto in un istituto, a spese dello Stato.

3. Il diritto alla riparazione e' escluso per quella parte della pena detentiva che sia computata nella determinazione della pena da espiare per un reato diverso, a norma dell'articolo 657 comma 2.

Art. 644.

Riparazione in caso di morte

1. Se il condannato muore, anche prima del procedimento di revisione, il diritto alla riparazione spetta al coniuge, ai discendenti e ascendenti, ai fratelli e sorelle, agli affini entro il primo grado e alle persone legate da vincolo di adozione con quella deceduta.

2. A tali persone, tuttavia, non puo' essere assegnata a titolo di riparazione una somma maggiore di quella che sarebbe stata liquidata al prosciolto. La somma e' ripartita equitativamente in ragione delle conseguenze derivate dall'errore a ciascuna persona.

3. Il diritto alla riparazione non spetta alle persone che si trovino nella situazione di indegnita' prevista dall'articolo 463 del codice civile.

Art. 645.

Domanda di riparazione

1. La domanda di riparazione e' proposta, a pena di inammissibilita', entro due anni dal passaggio in giudicato della sentenza di revisione ed e' presentata per iscritto, unitamente ai documenti ritenuti utili, personalmente o per mezzo di procuratore speciale, nella cancelleria della corte di appello che ha pronunciato la sentenza.

2. Le persone indicate nell'articolo 644 possono presentare la domanda nello stesso termine, anche per mezzo del curatore indicato nell'articolo 638 ovvero giovarsi della domanda gia' proposta da altri. Se la domanda e' presentata soltanto da alcuna delle predette persone, questa deve fornire l'indicazione degli altri aventi diritto.

Art. 646.

Procedimento e decisione

1. Sulla domanda di riparazione la corte di appello decide in camera di consiglio osservando le forme previste dall'articolo 127.

2. La domanda, con il provvedimento che fissa l'udienza, e' comunicata al pubblico ministero ed e' notificata, a cura della cancelleria, al ministro del tesoro presso l'avvocatura dello Stato che ha sede nel distretto della corte e a tutti gli interessati, compresi gli aventi diritto che non hanno proposto la domanda.

3. L'ordinanza che decide sulla domanda di riparazione e' comunicata al pubblico ministero e notificata a tutti gli interessati, i quali possono ricorrere per cassazione.

4. Gli interessati che, dopo aver ricevuto la notificazione prevista dal comma 2, non formulano le proprie richieste nei termini e nelle forme previsti dall'articolo 127 comma 2, decadono dal diritto di presentare la domanda di riparazione successivamente alla chiusura del procedimento stesso.

5. Il giudice, qualora ne ricorrano le condizioni, assegna all'interessato una provvisoriale a titolo di alimenti.

Art. 647.

Risarcimento del danno e riparazione

1. Nel caso previsto dall'articolo 630 comma 1 lettera d), lo Stato, se ha corrisposto la riparazione, si surroga, fino alla concorrenza della somma pagata, nel diritto al risarcimento dei danni contro il responsabile.