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Codice di Procedura Penale (testo vigente)/Libro X

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Libro IX Libro XI

Libro X

ESECUZIONE Titolo I GIUDICATO

Art. 648.

Irrevocabilita' delle sentenze e dei decreti penali

1. Sono irrevocabili le sentenze pronunciate in giudizio contro le quali non e' ammessa impugnazione diversa dalla revisione.

2. Se l'impugnazione e' ammessa, la sentenza e' irrevocabile quando e' inutilmente decorso il termine per proporla o quello per impugnare l'ordinanza che la dichiara inammissibile. Se vi e' stato ricorso per cassazione, la sentenza e' irrevocabile dal giorno in cui e' pronunciata l'ordinanza o la sentenza che dichiara inammissibile o rigetta il ricorso.

3. Il decreto penale di condanna e' irrevocabile quando e' inutilmente decorso il termine per proporre opposizione o quello per impugnare l'ordinanza che la dichiara inammissibile.

Art. 649.

Divieto di un secondo giudizio

1. L'imputato prosciolto o condannato con sentenza o decreto penale divenuti irrevocabili non puo' essere di nuovo sottoposto a procedimento penale per il medesimo fatto, neppure se questo viene diversamente considerato per il titolo, per il grado o per le circostanze, salvo quanto disposto dagli articoli 69 comma 2 e 345.

2. Se cio' nonostante viene di nuovo iniziato procedimento penale, il giudice in ogni stato e grado del processo pronuncia sentenza di proscioglimento o di non luogo a procedere, enunciandone la causa nel dispositivo.

Art. 650.

Esecutivita' delle sentenze e dei decreti penali

1. Salvo che sia diversamente disposto, le sentenze e i decreti penali hanno forza esecutiva quando sono divenuti irrevocabili.

2. Le sentenze di non luogo a procedere hanno forza esecutiva quando non sono piu' soggette a impugnazione.

Art. 651.

Efficacia della sentenza penale di condanna nel giudizio civile o amministrativo di danno

1. La sentenza penale irrevocabile di condanna pronunciata in seguito a dibattimento ha efficacia di giudicato, quanto all'accertamento della sussistenza del fatto, della sua illiceita' penale e all'affermazione che l'imputato lo ha commesso, nel giudizio civile o amministrativo per le restituzioni e il risarcimento del danno promosso nei confronti del condannato e del responsabile civile che sia stato citato ovvero sia intervenuto nel processo penale.

2. La stessa efficacia ha la sentenza irrevocabile di condanna pronunciata a norma dell'articolo 442, salvo che vi si opponga la parte civile che non abbia accettato il rito abbreviato.

Art. 652.

Efficacia della sentenza penale di assoluzione nel giudizio civile o amministrativo di danno

1. La sentenza penale irrevocabile di assoluzione pronunciata in seguito a dibattimento ha efficacia di giudicato, quanto all'accertamento che il fatto non sussiste o che l'imputato non lo ha commesso o che il fatto e' stato compiuto nell'adempimento di un dovere o nell'esercizio di una facolta' legittima, nel giudizio civile o amministrativo per le restituzioni e il risarcimento del danno (( promosso dal danneggiato o nell'interesse dello stesso, sempre che il danneggiato si sia costituito o sia stato posto in condizione di costituirsi parte civile, salvo che il danneggiato dal reato abbia esercitato l'azione in sede civile a norma dell'articolo 75, comma 2 )).

2. La stessa efficacia ha la sentenza irrevocabile di assoluzione pronunciata a norma dell'articolo 442, se la parte civile ha accettato il rito abbreviato.

Art. 653.

Efficacia della sentenza penale

(( . . . )) nel giudizio disciplinare

1. La sentenza penale irrevocabile di assoluzione (( . . . )) ha efficacia di giudicato nel giudizio per responsabilita' disciplinare davanti alle pubbliche autorita' quanto all'accertamento che il fatto non sussiste o (( non costituisce illecito penale ovvero )) che l'imputato non lo ha commesso.

(( 1-bis. La sentenza penale irrevocabile di condanna ha efficacia di giudicato nel giudizio per responsabilita' disciplinare davanti alle pubbliche autorita' quanto all'accertamento della sussistenza del fatto, della sua illiceita' penale e all'affermazione che l'imputato lo ha commesso. ))

Art. 654.

Efficacia della sentenza penale di condanna o di assoluzione in altri giudizi civili o amministrativi

1. Nei confronti dell'imputato, della parte civile e del responsabile civile che si sia costituito o che sia intervenuto nel processo penale, la sentenza penale irrevocabile di condanna o di assoluzione pronunciata in seguito a dibattimento ha efficacia di giudicato nel giudizio civile o amministrativo, quando in questo si controverte intorno a un diritto o a un interesse legittimo il cui riconoscimento dipende dall'accertamento degli stessi fatti materiali che furono oggetto del giudizio penale, purche' i fatti accertati siano stati ritenuti rilevanti ai fini della decisione penale e purche' la legge civile non ponga limitazioni alla prova della posizione soggettiva controversa.

Titolo II ESECUZIONE DEI PROVVEDIMENTI GIURISDIZIONALI

Art. 655.

Funzioni del pubblico ministero

1. Salvo che sia diversamente disposto, il pubblico ministero presso il giudice indicato nell'articolo 665 cura di ufficio l'esecuzione dei provvedimenti.

2. Il pubblico ministero propone le sue richieste al giudice competente e interviene in tutti i procedimenti di esecuzione.

3. Quando occorre, il pubblico ministero puo' chiedere il compimento di singoli atti a un ufficio del pubblico ministero di altra sede.

4. Se per l'esecuzione di un provvedimento e' necessaria l'autorizzazione, il pubblico ministero ne fa richiesta all'autorita' competente; l'esecuzione e' sospesa fino a quando l'autorizzazione non e' concessa. Allo stesso modo si procede quando la necessita' dell'autorizzazione e' sorta nel corso dell'esecuzione.

5. I provvedimenti del pubblico ministero dei quali e' prescritta nel presente titolo la notificazione al difensore, sono notificati, a pena di nullita', entro trenta giorni dalla loro emissione, al difensore nominato dall'interessato o, in mancanza, a quello designato dal pubblico ministero a norma dell'articolo 97, senza che cio' determini la sospensione o il ritardo dell'esecuzione.

Art. 656.

(Esecuzione delle pene detentive).

1. Quando deve essere eseguita una sentenza di condanna a pena detentiva, il pubblico ministero emette ordine di esecuzione con il quale, se il condannato non e' detenuto, ne dispone la carcerazione. Copia dell'ordine e' consegnata all'interessato.

2. Se il condannato e' gia' detenuto, l'ordine di esecuzione e' comunicato al Ministro di grazia e giustizia e notificato all'interessato.

3. L'ordine di esecuzione contiene le generalita' della persona nei cui confronti deve essere eseguito e quant'altro valga a identificarla, l'imputazione, il dispositivo del provvedimento e le disposizioni necessarie all'esecuzione. L'ordine e' notificato al difensore del condannato.

4. L'ordine che dispone la carcerazione e' eseguito secondo le modalita' previste dall'articolo 277.

5. Se la pena detentiva, anche se costituente residuo di maggiore pena, non e' superiore a tre anni o sei anni nei casi di cui agli articoli 90 e 94 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni, il pubblico ministero, salvo quanto previsto dai commi 7 e 9, ne sospende l'esecuzione. L'ordine di esecuzione e il decreto di sospensione sono notificati al condannato e al difensore nominato per la fase dell'esecuzione o, in difetto, al difensore che lo ha assistito nella fase del giudizio, con l'avviso che entro trenta giorni puo' essere presentata istanza, corredata dalle indicazioni e dalla documentazione necessarie, volta ad ottenere la concessione di una delle misure alternative alla detenzione di cui agli articoli 47, 47-ter e 50, comma 1, della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni, e di cui all'articolo 94 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni, ovvero la Sospensione dell'esecuzione della pena di cui all'articolo 90 dello stesso testo unico. L'avviso informa altresi' che, ove non sia presentata l'istanza o la stessa sia inammissibile ai sensi degli articoli 90 e seguenti del citato testo unico, l'esecuzione della pena avra' corso immediato.

6. L'istanza deve essere presentata dal condannato o dal difensore di cui al comma 5 ovvero allo scopo nominato al pubblico ministero, il quale la trasmette, unitamente alla documentazione, al tribunale di sorveglianza competente in relazione al luogo in cui ha sede l'ufficio del pubblico ministero. Se l'istanza non e' corredata dalla documentazione utile questa, salvi i casi di inammissibilita' puo' essere depositata nella cancelleria del tribunale di sorveglianza fino a cinque giorni prima dell'udienza fissata a norma dell'art. 666, comma 3. Resta salva, in ogni caso, la facolta' del tribunale di sorveglianza di procedere anche d'ufficio alla richiesta di documenti o di informazioni, o all'assunzione di prove a norma dell'articolo 666, comma 5. Il tribunale di sorveglianza decide entro quarantacinque giorni dal ricevimento dell'istanza.

7. La sospensione dell'esecuzione per la stessa condanna non puo' essere disposta piu' di una volta, anche se il condannato ripropone nuova istanza sia in ordine a diversa misura alternativa, sia in ordine alla medesima, diversamente motivata, sia in ordine alla sospensione dell'esecuzione della pena di cui all'articolo 90 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni.

8. Salva la disposizione del comma 8-bis, qualora l'istanza non sia tempestivamente presentata, o il tribunale di sorveglianza la dichiari inammissibile o la respinga, il pubblico ministero revoca immediatamente il decreto di sospensione dell'esecuzione. Il pubblico ministero provvede analogamente quando l'istanza presentata e' inammissibile ai sensi degli articoli 90 e seguenti del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e successive modifi-cazioni, nonche', nelle more della decisione del tribunale di sorveglianza, quando il programma di recupero di cui all'articolo 94 del medesimo testo unico non risulta iniziato entro cinque giorni dalla data di presentazione della relativa istanza o risulta interrotto. A tal fine il pubblico ministero, nel trasmettere l'istanza al tribunale di sorveglianza, dispone gli opportuni accertamenti.

8-bis. Quando e' provato o appare probabile che il condannato non abbia avuto effettiva conoscenza dell'avviso di cui al comma 5, il pubblico ministero puo' assumere, anche presso il difensore, le opportune informazioni, all'esito delle quali puo' disporre la rinnovazione della notifica.

9. La sospensione dell'esecuzione di cui al comma 5 non puo' essere disposta:

a) nei confronti dei condannati per i delitti di cui all'articolo 4-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni nonche' di cui agli articoli 423-bis, 624, quando ricorrono due o piu' circostanze tra quelle indicate dall'articolo 625, 624-bis del codice penale, e per i delitti in cui ricorre l'aggravante di cui all'articolo 61, primo comma, numero 11-bis), del medesimo codice, fatta eccezione per coloro che si trovano agli arresti domiciliari disposti ai sensi dell'articolo 89 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni; ((179))

b) nei confronti di coloro che, per il fatto oggetto della condanna da eseguire, si trovano in stato di custodia cautelare in carcere nel momento in cui la sentenza diviene definitiva;

c) nei confronti dei condannati ai quali sia stata applicata la recidiva prevista dall'articolo 99, quarto comma, del codice penale.

10. Nella situazione considerata dal comma 5, se il condannato si trova agli arresti domiciliari per il fatto oggetto della condanna da eseguire, il pubblico ministero sospende l'esecuzione dell'ordine di carcerazione e trasmette gli atti senza ritardo al tribunale di sorveglianza perche' provveda, alla eventuale applicazione di una delle misure alternative di cui al comma 5. Fino alla decisione del tribunale di sorveglianza, il condannato permane nello stato detentivo nel quale si trova e il tempo corrispondente e' considerato come pena espiata a tutti gli effetti. Agli adempimenti previsti dall'articolo 47-ter della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni, provvede in ogni caso il magistrato di sorveglianza.


AGGIORNAMENTO (179)

La Corte Costituzionale, con sentenza 5 - 8 luglio 2010, n. 249 (in G.U. 1a s.s. 14/7/2010, n. 28) ha dichiarato "in via consequenziale, ai sensi dell'art. 27 della legge n. 87 del 1953, l'illegittimita' costituzionale dell'art. 656, comma 9, lettera a), del codice di procedura penale, limitatamente alle parole "e per i delitti in cui ricorre l'aggravante di cui all'art. 61, primo comma, numero 11-bis), del medesimo codice"".

Art. 657.

Computo della custodia cautelare e delle pene espiate senza titolo

1. Il pubblico ministero, nel determinare la pena detentiva da eseguire, computa il periodo di custodia cautelare subita per lo stesso o per altro reato, anche se la custodia e' ancora in corso. Allo stesso modo procede in caso di applicazione provvisoria di una misura di sicurezza detentiva, se questa non e' stata applicata definitivamente.

2. Il pubblico ministero computa altresi' il periodo di pena detentiva espiata per un reato diverso, quando la relativa condanna e' stata revocata, quando per il reato e' stata concessa amnistia o quando e' stato concesso indulto, nei limiti dello stesso.

3. Nei casi previsti dai commi 1 e 2, il condannato puo' chiedere al pubblico ministero che i periodi di custodia cautelare e di pena detentiva espiata, operato il ragguaglio, siano computati per la determinazione della pena pecuniaria o della sanzione sostitutiva da eseguire; nei casi previsti dal comma 2, puo' altresi' chiedere che le sanzioni sostitutive espiate siano computate nelle sanzioni sostitutive da eseguire per altro reato.

4. In ogni caso sono computate soltanto la custodia cautelare subita o le pene espiate dopo la commissione del reato per il quale deve essere determinata la pena da eseguire.

5. Il pubblico ministero provvede con decreto, che deve essere notificato al condannato e al suo difensore.

Art. 658.

Esecuzione delle misure di sicurezza ordinate con sentenza

1. Quando deve essere eseguita una misura di sicurezza, diversa dalla confisca, ordinata con sentenza, il pubblico ministero presso il giudice indicato nell'articolo 665 trasmette gli atti al pubblico ministero presso il magistrato di sorveglianza competente per i provvedimenti previsti dall'articolo 679. Le misure di sicurezza di cui sia stata ordinata l'applicazione provvisoria a norma dell'articolo 312 sono eseguite dal pubblico ministero presso il giudice che ha emesso il provvedimento, il quale provvede a norma dell'articolo 659 comma 2.

Art. 659.

Esecuzione di provvedimenti del giudice di sorveglianza

1. Quando a seguito di un provvedimento del giudice di sorveglianza deve essere disposta la carcerazione o la scarcerazione del condannato, il pubblico ministero che cura l'esecuzione della sentenza di condanna emette ordine di esecuzione con le modalita' previste dall'articolo 656 comma 4. Tuttavia, nei casi di urgenza, il pubblico ministero presso il giudice di sorveglianza che ha adottato il provvedimento puo' emettere ordine provvisorio di esecuzione che ha effetto fino a quando non provvede il pubblico ministero competente.

2. I provvedimenti relativi alle misure di sicurezza diverse dalla confisca sono eseguiti dal pubblico ministero presso il giudice di sorveglianza che li ha adottati. Il pubblico ministero comunica in copia il provvedimento all'autorita' di pubblica sicurezza e, quando ne e' il caso, emette ordine di esecuzione, con il quale dispone la consegna o la liberazione dell'interessato.

Art. 660.

Esecuzione delle pene pecuniarie

1. Le condanne a pena pecuniaria sono eseguite nei modi stabiliti dalle leggi e dai regolamenti.

2. Quando e' accertata la impossibilita' di esazione della pena pecuniaria o di una rata di essa, il pubblico ministero trasmette gli atti al magistrato di sorveglianza competente per la conversione, il quale provvede previo accertamento dell'effettiva insolvibilita' del condannato e, se ne e' il caso, della persona civilmente obbligata per la pena pecuniaria. Se la pena e' stata rateizzata, e' convertita la parte non ancora pagata.

3. In presenza di situazioni di insolvenza, il magistrato di sorveglianza puo' disporre la rateizzazione della pena a norma dell'articolo 133-ter del codice penale, se essa non e' stata disposta con la sentenza di condanna ovvero puo' differire la conversione per un tempo non superiore a sei mesi. Alla scadenza del termine fissato, se lo stato di insolvenza perdura, e' disposto un nuovo differimento, altrimenti e' ordinata la conversione. Ai fini della estinzione della pena per decorso del tempo, non si tiene conto del periodo durante il quale l'esecuzione e' stata differita.

4. Con l'ordinanza che dispone la conversione, il magistrato di sorveglianza determina le modalita' delle sanzioni conseguenti in osservanza delle norme vigenti.

5. Il ricorso contro l'ordinanza di conversione ne sospende l'esecuzione. ((142))


AGGIORNAMENTO (142)

La Corte costituzionale con sentenza 4 - 18 giugno 2003, n. 212 ( in G.U. 1a s.s. 25/06/2003, n. 25), ha dichiarato la illegittimita' costituzionale dell'art. 299 del D.LGS. 30 maggio 2002, n. 313 nella parte in cui abroga l'art. 660 c.p.p.

Art. 661.

Esecuzione delle sanzioni sostitutive

1. Per l'esecuzione della semidetenzione e della liberta' controllata, il pubblico ministero trasmette l'estratto della sentenza di condanna al magistrato di sorveglianza territorialmente competente che provvede in osservanza delle leggi vigenti.

2. La pena pecuniaria, quale sanzione sostitutiva, e' eseguita a norma dell'articolo 660.

Art. 662.

Esecuzione delle pene accessorie

1. Per l'esecuzione delle pene accessorie, il pubblico ministero, fuori dei casi previsti dagli articoli 32 e 34 del codice penale, trasmette l'estratto della sentenza di condanna agli organi della polizia giudiziaria e di pubblica sicurezza e, occorrendo, agli altri organi interessati, indicando le pene accessorie da eseguire. Nei casi previsti dagli articoli 32 e 34 del codice penale, il pubblico ministero trasmette l'estratto della sentenza al giudice civile competente.

2. Quando alla sentenza di condanna consegue una delle pene accessorie previste dagli articoli 28, 30, 32- bis e 34 del codice penale, per la determinazione della relativa durata si computa la misura interdittiva di contenuto corrispondente eventualmente disposta a norma degli articoli 288, 289 e 290.

Art. 663.

Esecuzione di pene concorrenti

1. Quando la stessa persona e' stata condannata con piu' sentenze o decreti penali per reati diversi, il pubblico ministero determina la pena da eseguirsi, in osservanza delle norme sul concorso di pene.

2. Se le condanne sono state inflitte da giudici diversi, provvede il pubblico ministero presso il giudice indicato nell'articolo 665 comma 4.

3. Il provvedimento del pubblico ministero e' notificato al condannato e al suo difensore.

Art. 664.

Esecuzione di altre sanzioni pecuniarie

1. Le somme dovute per sanzioni disciplinari pecuniarie o per condanna alla perdita della cauzione o in conseguenza della dichiarazione di inammissibilita' o di rigetto di una richiesta, sono devolute alla cassa delle ammende anche quando cio' non sia espressamente stabilito.

2. I relativi provvedimenti possono essere revocati dal giudice, su richiesta dell'interessato o del pubblico ministero, prima della conclusione della fase del procedimento nella quale sono stati adottati, sempre che la revoca non sia vietata.

3. (( COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 30 MAGGIO 2002, N. 115 )).

4. Per l'esecuzione delle sanzioni conseguenti a violazioni amministrative accertate nel processo penale, il pubblico ministero trasmette l'estratto della sentenza esecutiva all'autorita' amministrativa competente.

Titolo III ATTRIBUZIONI DEGLI ORGANI GIURISDIZIONALI Capo I GIUDICE DELL'ESECUZIONE

Art. 665.

Giudice competente

1. Salvo diversa disposizione di legge, competente a conoscere dell'esecuzione di un provvedimento e' il giudice che lo ha deliberato.

2. Quando e' stato proposto appello, se il provvedimento e' stato confermato o riformato soltanto in relazione alla pena, alle misure di sicurezza o alle disposizioni civili, e' competente il giudice di primo grado; altrimenti e' competente il giudice di appello.

3. Quando vi e' stato ricorso per cassazione e questo e' stato dichiarato inammissibile o rigettato ovvero quando la corte ha annullato senza rinvio il provvedimento impugnato, e' competente il giudice di primo grado, se il ricorso fu proposto contro provvedimento inappellabile ovvero a norma dell'articolo 569, e il giudice indicato nel comma 2 negli altri casi. Quando e' stato pronunciato l'annullamento con rinvio, e' competente il giudice di rinvio.

4. Se l'esecuzione concerne piu' porvvedimenti emessi da giudici diversi, e' competente il giudice che ha emesso il provvedimento divenuto irrevocabile per ultimo. Tuttavia, se i provvedimenti sono stati emessi da giudici ordinari e giudici speciali, e' competente in ogni casi il giudice ordinario.

4-bis. Se l'esecuzione concerne piu' provvedimenti emessi dal tribunale in composizione monocratica e collegiale, l'esecuzione e' attribuita in ogni caso al collegio. (90) ((90a))


AGGIORNAMENTO (90)

Il D.Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51 ha disposto (con l'art. 247, comma 1) che "Il presente decreto legislativo entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e diventa efficace decorso il termine stabilito dall'articolo 1, comma 1, lettera r), della legge 16 luglio 1997, n. 254, fatta eccezione per le disposizioni previste dagli articoli 17, 33, comma 1, 38, comma 1 e 40, commi 1 e 3."


AGGIORNAMENTO (90a)

Il D.Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51 come modificato dalla L. 16 giugno 1998, n. 188 ha disposto (con l'art. 247, comma 1) che "Il presente decreto legislativo entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e diventa efficace a decorrere dal 2 giugno 1999 , fatta eccezione per le disposizioni previste dagli articoli 17, 33, comma 1, 38, comma 1 e 40, commi 1 e 3."

Art. 666.

Procedimento di esecuzione

1. Il giudice dell'esecuzione procede a richiesta del pubblico ministero, dell'interessato o del difensore.

2. Se la richiesta appare manifestamente infondata per difetto delle condizioni di legge ovvero costituisce mera riproposizione di una richiesta gia' rigettata, basata sui medesimi elementi, il giudice o il presidente del collegio, sentito il pubblico ministero, la dichiara inammissibile con decreto motivato, che e' notificato entro cinque giorni all'interessato. Contro il decreto puo' essere proposto ricorso per cassazione.

3. Salvo quanto previsto dal comma 2, il giudice o il presidente del collegio, designato il difensore di ufficio all'interessato che ne sia privo, fissa la data dell'udienza in camera di consiglio e ne fa dare avviso alle parti e ai difensori. L'avviso e' comunicato o notificato almeno dieci giorni prima della data predetta. Fino a cinque giorni prima dell'udienza possono essere depositate memorie in cancelleria.

4. L'udienza si svolge con la partecipazione necessaria del difensore e del pubblico ministero. L'interessato che ne fa richiesta e' sentito personalmente; tuttavia, se e' detenuto o internato in luogo posto fuori della circoscrizione del giudice, e' sentito prima del giorno dell'udienza dal magistrato di sorveglianza del luogo, salvo che il giudice ritenga di disporre la traduzione.

5. Il giudice puo' chiedere alle autorita' competenti tutti i documenti e le informazioni di cui abbia bisogno; se occorre assumere prove, procede in udienza nel rispetto del contraddittorio.

6. Il giudice decide con ordinanza. Questa e' comunicata o notificata senza ritardo alle parti e ai difensori, che possono proporre ricorso per cassazione. Si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni sulle impugnazioni e quelle sul procedimento in camera di consiglio davanti alla corte di cassazione.

7. Il ricorso non sospende l'esecuzione dell'ordinanza, a meno che il giudice che l'ha emessa disponga diversamente.

8. Se l'interessato e' infermo di mente, l'avviso previsto dal comma 3 e' notificato anche al tutore o al curatore; se l'interessato ne e' privo, il giudice o il presidente del collegio nomina un curatore provvisorio. Al tutore e al curatore competono gli stessi diritti dell'interessato.

9. Il verbale di udienza e' redatto soltanto in forma riassuntiva a norma dell'articolo 140 comma 2. ((15))


AGGIORNAMENTO (15)

La Corte costituzionale, con sentenza 28 novembre - 3 dicembre 1990, n. 529 (in G.U. 1a s.s. 05/12/1990, n. 48), visto l'art. 27 l. 11 marzo 1953, n. 87, ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale dell'art. 666, comma 9, del codice di procedura penale ( approvato con d.P.R. 22 ottobre 1988, n. 247) nella parte in cui dopo la parola "redatto" prevede "soltanto" anziche' "di regola".

Art. 667.

Dubbio sull'identita' fisica della persona detenuta

((1. Se vi e' ragione di dubitare dell'identita' della persona arrestata per esecuzione di pena o perche' evasa mentre scontava una condanna, il giudice dell'esecuzione la interroga e compie ogni indagine utile alla sua identificazione anche a mezzo della polizia giudiziaria. ))

2. Quando riconosce che non si tratta della persona nei cui confronti deve compiersi l'esecuzione, ne ordina immediatamente la liberazione. Se l'identita' rimane incerta, ordina la sospensione dell'esecuzione, dispone la liberazione del detenuto e invita il pubblico ministero a procedere a ulteriori indagini.

3. Se appare evidente che vi e' stato un errore di persona e non e' possibile provvedere tempestivamente a norma dei commi 1 e 2, la liberazione puo' essere ordinata in via provvisoria con decreto motivato dal pubblico ministero del luogo dove l'arrestato si trova. Il provvedimento del pubblico ministero ha effetto fino a quando non provvede il giudice competente, al quale gli atti sono immediatamente trasmessi.

((4. Il giudice dell'esecuzione provvede in ogni caso senza formalita' con ordinanza comunicata al pubblico ministero e notificata all'interessato. Contro l'ordinanza possono proporre opposizione davanti allo stesso giudice il pubblico ministero, l'interessato e il difensore; in tal caso si procede a norma dell'articolo 666. L'opposizione e' proposta, a pena di decadenza, entro quindici giorni dalla comunicazione o dalla notificazione dell'ordinanza. ))

5. Se la persona detenuta deve essere giudicata per altri reati, l'ordinanza e' comunicata all'autorita' giudiziaria procedente.

Art. 668.

Persona condannata per errore di nome

1. Se una persona e' stata condannata in luogo di un'altra per errore di nome, il giudice dell'esecuzione provvede alla correzione nelle forme previste dall'articolo 130 soltanto se la persona contro cui si doveva procedere e' stata citata come imputato anche sotto altro nome per il giudizio; altrimenti si provvede a norma dell'articolo 630 comma 1 lettera c). In ogni caso l'esecuzione contro la persona erroneamente condannata e' sospesa.

Art. 669.

Pluralita' di sentenze per il medesimo fatto contro la stessa persona

1. Se piu' sentenze di condanna divenute irrevocabili sono state pronunciate contro la stessa persona per il medesimo fatto, il giudice ordina l'esecuzione della sentenza con cui si pronuncio' la condanna meno grave, revocando le altre.

2. Quando le pene irrogate sono diverse, l'interessato puo' indicare la sentenza che deve essere eseguita. Se l'interessato non si avvale di tale facolta' prima della decisione del giudice dell'esecuzione, si applicano le disposizioni dei commi 3 e 4.

3. Se si tratta di pena pecuniaria e pena detentiva, si esegue la pena pecuniaria. Se si tratta di pene detentive o pecuniarie di specie diversa, si esegue la pena di minore entita'; se le pene sono di uguale entita', si esegue rispettivamente l'arresto o l'ammenda. Se si tratta di pena detentiva o pecuniaria e della sanzione sostitutiva della semidetenzione o della liberta' controllata, si esegue, in caso di pena detentiva, la sanzione sostitutiva e, in caso di pena pecuniaria, quest'ultima.

4. Quando le pene principali sono uguali, si tiene conto della eventuale applicazione di pene accessorie o di misure di sicurezza e degli altri effetti penali. Quando le condanne sono identiche, si esegue la sentenza divenuta irrevocabile per prima.

5. Se la sentenza revocata era stata in tutto o in parte eseguita, l'esecuzione si considera come conseguente alla sentenza rimasta in vigore.

6. Le stesse disposizioni si applicano se si tratta di piu' decreti penali o di sentenze e di decreti ovvero se il fatto e' stato giudicato in concorso formale con altri fatti o quale episodio di un reato continuato, premessa, ove necessaria, la determinazione della pena corrispondente.

7. Se piu' sentenze di non luogo a procedere o piu' sentenze di proscioglimento sono state pronunciate nei confronti della stessa persona per il medesimo fatto, il giudice, se l'interessato entro il termine previsto dal comma 2 non indica la sentenza che deve essere eseguita, ordina l'esecuzione della sentenza piu' favorevole, revocando le altre.

8. Salvo quanto previsto dagli articoli 69 comma 2 e 345, se si tratta di una sentenza di proscioglimento e di una sentenza di condanna o di un decreto penale, il giudice ordina l'esecuzione della sentenza di proscioglimento revocando la decisione di condanna. Tuttavia, se il proscioglimento e' stato pronunciato per estinzione del reato verificatasi successivamente alla data in cui e' divenuta irrevocabile la decisione di condanna, si esegue quest'ultima.

9. Se si tratta di una sentenza di non luogo a procedere e di una sentenza pronunciata in giudizio o di un decreto penale, il giudice ordina l'esecuzione della sentenza pronunciata in giudizio o del decreto.

Art. 670.

Questioni sul titolo esecutivo

1. Quando il giudice dell'esecuzione accerta che il provvedimento manca o non e' divenuto esecutivo, valutata anche nel merito l'osservanza delle garanzie previste nel caso di irreperibilita' del condannato, lo dichiara con ordinanza e sospende l'esecuzione, disponendo, se occorre, la liberazione dell'interessato e la rinnovazione della notificazione non validamente eseguita. In tal caso decorre nuovamente il termine per l'impugnazione.

2. Quando e' proposta impugnazione od opposizione, il giudice dell'esecuzione, dopo aver provveduto sulla richiesta dell'interessato, trasmette gli atti al giudice di cognizione competente. La decisione del giudice dell'esecuzione non pregiudica quella del giudice dell'impugnazione o dell'opposizione, il quale, se ritiene ammissibile il gravame, sospende con ordinanza l'esecuzione che non sia gia' stata sospesa.

3. Se l'interessato, nel proporre richiesta perche' sia dichiarata la non esecutivita' del provvedimento, eccepisce che comunque sussistono i presupposti e le condizioni per la restituzione nel termine a norma dell'articolo 175, e la relativa richiesta non e' gia' stata proposta al giudice dell'impugnazione, il giudice dell'esecuzione, se non deve dichiarare la non esecutivita' del provvedimento, decide sulla restituzione. In tal caso, la richiesta di restituzione nel termine non puo' essere riproposta al giudice dell'impugnazione. Si applicano le disposizioni dell'articolo 175 commi 7 e 8.

Art. 671.

Applicazione della disciplina del concorso formale e del reato continuato

1. Nel caso di piu' sentenze o decreti penali irrevocabili pronunciati in procedimenti distinti contro la stessa persona, il condannato o il pubblico ministero possono chiedere al giudice dell'esecuzione l'applicazione della disciplina del concorso formale o del reato continuato, sempre che la stessa non sia stata esclusa dal giudice della cognizione. (( Fra gli elementi che incidono sull'applicazione della disciplina del reato continuato vi e' la consumazione di piu' reati in relazione allo stato di tossicodipendenza. ))

2. Il giudice dell'esecuzione provvede determinando la pena in misura non superiore alla somma di quelle inflitte con ciascuna sentenza o ciascun decreto.

2-bis. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 81, quarto comma del codice penale.

3. Il giudice dell'esecuzione puo' concedere altresi' la sospensione condizionale della pena e la non menzione della condanna nel certificato del casellario giudiziale, quando cio' consegue al riconoscimento del concorso formale o della continuazione. Adotta infine ogni altro provvedimento conseguente.

Art. 672.

Applicazione dell'amnistia e dell'indulto

((1. Per l'applicazione dell'amnistia o dell'indulto il giudice dell'esecuzione procede a norma dell'articolo 667 comma 4.))

2. Quando, in conseguenza dell'applicazione dell'amnistia o dell'indulto, occorre applicare o modificare una misura di sicurezza a norma dell'articolo 210 del codice penale, il giudice dell'esecuzione dispone la trasmissione degli atti al magistrato di sorveglianza.

3. Il pubblico ministero che cura l'esecuzione della sentenza di condanna puo' disporre provvisoriamente la liberazione del condannato detenuto ovvero la cessazione delle sanzioni sostitutive e delle misure alternative, prima che essa sia definitivamente ordinata con il provvedimento che applica l'amnistia o l'indulto.

4. L'amnistia e l'indulto devono essere applicati, qualora il condannato ne faccia richiesta, anche se e' terminata l'esecuzione della pena.

5. L'amnistia e l'indulto condizionati hanno per effetto di sospendere l'esecuzione della sentenza o del decreto penale fino alla scadenza del termine stabilito nel decreto di concessione o, se non fu stabilito termine, fino alla scadenza del quarto mese dal giorno della pubblicazione del decreto. L'amnistia e l'indulto condizionati si applicano definitivamente se, alla scadenza del termine, e' dimostrato l'adempimento delle condizioni o degli obblighi ai quali la concessione del beneficio e' subordinata.

Art. 673.

Revoca della sentenza per abolizione del reato

1. Nel caso di abrogazione o di dichiarazione di illegittimita' costituzionale della norma incriminatrice, il giudice dell'esecuzione revoca la sentenza di condanna o il decreto penale dichiarando che il fatto non e' previsto dalla legge come reato e adotta i provvedimenti conseguenti.

2. Allo stesso modo provvede quando e' stata emessa sentenza di proscioglimento o di non luogo a procedere per estinzione del reato o per mancanza di imputabilita'.

Art. 674.

Revoca di altri provvedimenti

1. La revoca della sospensione condizionale della pena, della grazia o dell'amnistia o dell'indulto condizionati e della non menzione della condanna nel certificato del casellario giudiziale e' disposta dal giudice dell'esecuzione, qualora non sia stata disposta con la sentenza di condanna per altro reato.

(( 1-bis. Il giudice dell'esecuzione provvede altresi' alla revoca della sospensione condizionale della pena quando rileva l'esistenza delle condizioni di cui al terzo comma dell'articolo 168 del codice penale. ))

Art. 675.

Falsita' di documenti

1. Se la falsita' di un atto o di un documento, accertata a norma dell'articolo 537, non e' stata dichiarata nel dispositivo della sentenza e non e' stata proposta impugnazione per questo capo, ogni interessato puo' chiedere al giudice dell'esecuzione che la dichiari.

2. La cancellazione totale del documento, disposta dal giudice della cognizione o dell'esecuzione, e' eseguita mediante annotazione della sentenza o dell'ordinanza a margine di ciascuna pagina del medesimo e attestazione di tale adempimento nel verbale, con la dichiarazione che il documento non puo' avere alcun effetto giuridico. Il documento rimane allegato al verbale e una copia di questo e' rilasciata in sostituzione del documento stesso a chi lo possedeva o lo aveva in deposito, quando la copia e' stata richiesta per un legittimo interesse.

3. Negli altri casi, il testo del documento, quale risulta in seguito alla cancellazione parziale o alla ripristinazione, rinnovazione o riforma, e' inserito per intero nel verbale. Se il documento era in deposito pubblico, e' restituito al depositario unitamente a una copia autentica del verbale a cui deve rimanere allegato. Se il documento era posseduto da un privato, la cancelleria lo conserva allegato al verbale e ne rilascia copia quando questa e' richiesta per un legittimo interesse. Tale copia vale come originale per ogni effetto giuridico.

4. Per l'osservanza dei predetti adempimenti, il giudice o il presidente del collegio da' le disposizioni occorrenti nel relativo verbale.

Art. 676.

Altre competenze

1. Il giudice dell'esecuzione e' competente a decidere in ordine all'estinzione del reato dopo la condanna, all'estinzione della pena quando la stessa non consegue alla liberazione condizionale o all'affidamento in prova al servizio sociale, in ordine alle pene accessorie, alla confisca o alla restituzione delle cose sequestrate. ((...)) In questi casi il giudice dell'esecuzione procede a norma dell'articolo 667 comma 4.

2. Qualora sorga controversia sulla proprieta' delle cose confiscate, si applica la disposizione dell'articolo 263 comma 3.

3. Quando accerta l'estinzione del reato o della pena, il giudice dell'esecuzione la dichiara anche di ufficio adottando i provvedimenti conseguenti.

Capo II MAGISTRATURA DI SORVEGLIANZA

Art. 677.

Competenza per territorio

1. La competenza a conoscere le materie attribuite alla magistratura di sorveglianza appartiene al tribunale o al magistrato di sorveglianza che hanno giurisdizione sull'istituto di prevenzione o di pena in cui si trova l'interessato all'atto della richiesta, della proposta o dell'inizio di ufficio del procedimento.

2. Quando l'interessato non e' detenuto o internato, la competenza, se la legge non dispone diversamente, appartiene al tribunale o al magistrato di sorveglianza che ha giurisdizione sul luogo in cui l'interessato ha la residenza o il domicilio. Se la competenza non puo' essere determinata secondo il criterio sopra indicato, essa appartiene al tribunale o al magistrato di sorveglianza del luogo in cui fu pronunciata la sentenza di condanna, di proscioglimento o di non luogo a procedere, e, nel caso di piu' sentenze di condanna o di proscioglimento, al tribunale o al magistrato di sorveglianza del luogo in cui fu pronunciata la sentenza divenuta irrevocabile per ultima.

(( 2-bis. Il condannato, non detenuto, ha l'obbligo, a pena di inammissibilita', di fare la dichiarazione o l'elezione di domicilio con la domanda con la quale chiede una misura alternativa alla detenzione o altro provvedimento attribuito dalla legge alla magistratura di sorveglianza. Il condannato, non detenuto, ha altresi' l'obbligo di comunicare ogni mutamento del domicilio dichiarato o eletto. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni previste dall'articolo 161. ))

Art. 678.

Procedimento di sorveglianza

1. Il tribunale di sorveglianza nelle materie di sua competenza, e il magistrato di sorveglianza nelle materie attinenti alla rateizzazione e alla conversione delle pene pecuniarie, alla remissione del debito, ai ricoveri previsti dall'articolo 148 del codice penale, alle misure di sicurezza, alla esecuzione della semidetenzione e della liberta' controllata e alla dichiarazione di abitualita' o professionalita' nel reato o di tendenza a delinquere, procedono, a richiesta del pubblico ministero, dell'interessato, del difensore o di ufficio, a norma dell'articolo 666. Tuttavia, quando vi e' motivo di dubitare della identita' fisica di una persona, procedono a norma dell'articolo 667.

2. Quando si procede nei confronti di persona sottoposta a osservazione scientifica della personalita', il giudice acquisisce la relativa documentazione e si avvale, se occorre, della consulenza dei tecnici del trattamento.

3. Le funzioni di pubblico ministero sono esercitate, davanti al tribunale di sorveglianza, dal procuratore generale presso la corte di appello e, davanti al magistrato di sorveglianza, dal procuratore della Repubblica presso il tribunale della sede dell'ufficio di sorveglianza.

Art. 679.

Misure di sicurezza

1. Quando una misura di sicurezza diversa dalla confisca e' stata, fuori dei casi previsti nell'articolo 312, ordinata con sentenza, o deve essere ordinata successivamente, il magistrato di sorveglianza, su richiesta del pubblico ministero o di ufficio, accerta se l'interessato e' persona socialmente pericolosa e adotta i provvedimenti conseguenti, premessa, ove occorra, la dichiarazione di abitualita' o professionalita' nel reato. Provvede altresi', su richiesta del pubblico ministero, dell'interessato, del suo difensore o di ufficio, su ogni questione relativa nonche' sulla revoca della dichiarazione di tendenza a delinquere.

2. Il magistrato di sorveglianza sovraintende alla esecuzione delle misure di sicurezza personali.

Art. 680.

Impugnazione di provvedimenti relativi alle misure di sicurezza

1. Contro i provvedimenti del magistrato di sorveglianza concernenti le misure di sicurezza e la dichiarazione di abitualita' o professionalita' nel reato o di tendenza a delinquere, possono proporre appello al tribunale di sorveglianza il pubblico ministero, l'interessato e il difensore.

2. Fuori dei casi previsti dall'articolo 579 commi 1 e 3, il tribunale di sorveglianza giudica anche sulle impugnazioni contro sentenze di condanna, (( o di proscioglimento )) concernenti le disposizioni che riguardano le misure di sicurezza.

3. Si osservano le disposizioni generali sulle impugnazioni, ma l'appello non ha effetto sospensivo, salvo che il tribunale disponga altrimenti.

Art. 681.

Provvedimenti relativi alla grazia

1. La domanda di grazia, diretta al Presidente della Repubblica, e' sottoscritta dal condannato o da un suo prossimo congiunto o dal convivente o dal tutore o dal curatore ovvero da un avvocato o procuratore legale ed e' presentata al ministro di grazia e giustizia.

2. Se il condannato e' detenuto o internato, la domanda puo' essere presentata al magistrato di sorveglianza, il quale, acquisiti tutti gli elementi di giudizio utili e le osservazioni del procuratore generale presso la corte di appello del distretto ove ha sede il giudice indicato nell'articolo 665, la trasmette al ministro con il proprio parere motivato. Se il condannato non e' detenuto o internato, la domanda puo' essere presentata al predetto procuratore generale, il quale, acquisite le opportune informazioni, la trasmette al ministro con le proprie osservazioni.

3. La proposta di grazia e' sottoscritta dal presidente del consiglio di disciplina ed e' presentata al magistrato di sorveglianza, che procede a norma del comma 2.

4. La grazia puo' essere concessa anche in assenza di domanda o proposta. Emesso il decreto di grazia, il pubblico ministero presso il giudice indicato nell'articolo 665 ne cura la esecuzione ordinando, quando e' il caso, la liberazione del condannato e adottando i provvedimenti conseguenti.

5. In caso di grazia sottoposta a condizioni, si provvede a norma dell'articolo 672 comma 5.

Art. 682.

Liberazione condizionale

1. Il tribunale di sorveglianza decide sulla concessione e sulla revoca della liberazione condizionale.

2. Se la liberazione non e' concessa per difetto del requisito del ravvedimento, la richiesta non puo' essere riproposta prima che siano decorsi sei mesi dal giorno in cui e' divenuto irrevocabile il provvedimento di rigetto.

Art. 683.

Riabilitazione

1. Il tribunale di sorveglianza, su richiesta dell'interessato, decide sulla riabilitazione, anche se relativa a condanne pronunciate da giudici speciali, quando la legge non dispone altrimenti. Decide altresi' sulla revoca, qualora essa non sia stata disposta con la sentenza di condanna per altro reato.

2. Nella richiesta sono indicati gli elementi dai quali puo' desumersi la sussistenza delle condizioni previste dall'articolo 179 del codice penale. Il tribunale acquisisce la documentazione necessaria.

3. Se la richiesta e' respinta per difetto del requisito della buona condotta, essa non puo' essere riproposta prima che siano decorsi due anni dal giorno in cui e' divenuto irrevocabile il provvedimento di rigetto.

Art. 684.

Rinvio dell'esecuzione

1. Il tribunale di sorveglianza provvede in ordine al differimento dell'esecuzione delle pene detentive e delle sanzioni sostitutive della semidetenzione e della liberta' controllata nei casi previsti dagli articoli 146 e 147 del codice penale, salvo quello previsto dall'articolo 147 comma 1 numero 1 del codice penale, nel quale provvede il ministro di grazia e giustizia. Il tribunale ordina, quando occorre, la liberazione del detenuto e adotta gli altri provvedimenti conseguenti. ((7))

2. Quando vi e' fondato motivo per ritenere che sussistono i presupposti perche' il tribunale disponga il rinvio, il magistrato di sorveglianza puo' ordinare il differimento dell'esecuzione o, se la protrazione della detenzione puo' cagionare grave pregiudizio al condannato, la liberazione del detenuto. Il provvedimento conserva effetto fino alla decisione del tribunale, al quale il magistrato di sorveglianza trasmette immediatamente gli atti.


AGGIORNAMENTO (7)

La Corte Costituzionale, con sentenza 23-31 maggio 1990, n. 274 (in G.U. 1a s.s. 06/06/1990, n. 23) ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale dell'art. 684 del codice di procedura penale del 1988 nella parte in cui attribuisce al Ministro di Grazia e Giustizia e non al Tribunale di sorveglianza di provvedere al differimento della pena ai sensi dell'art. 147, comma 1, n. 1, del codice penale."

Titolo IV CASELLARIO GIUDIZIALE

Art. 685.

(( ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 14 NOVEMBRE 2002, N. 313 ))

Art. 686.

(( ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 14 NOVEMBRE 2002, N. 313 ))

Art. 687.

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 14 NOVEMBRE 2002, N. 313))

Art. 688.

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 14 NOVEMBRE 2002, N. 313))

Art. 689.

(( ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 14 NOVEMBRE 2002, N. 313 ))

Art. 690.

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 14 NOVEMBRE 2002, N. 313))

Titolo V SPESE

Art. 691.

(( ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 30 MAGGIO 2002, N. 115 ))

Art. 692.

Spese della custodia cautelare

1. Quando l'imputato e' condannato a pena detentiva per il reato per il quale fu sottoposto a custodia cautelare, sono poste a suo carico le spese per il mantenimento durante il periodo di custodia.

2. Se la custodia cautelare supera la durata della pena, sono detratte le spese relative alla maggiore durata.

3. (( COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 30 MAGGIO 2002, N. 115 )).

Art. 693.

(( ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 30 MAGGIO 2002, N. 115 ))

Art. 694.

Spese per la pubblicazione di sentenze e obbligo di inserzione

1. Il direttore o vice direttore responsabile di un giornale o periodico deve pubblicare, senza diritto ad anticipazione o a rifusione di spese, non piu' tardi dei tre giorni successivi a quello in cui ne ha ricevuto ordine dall'autorita' competente per l'esecuzione, la sentenza di condanna irrevocabile pronunciata contro di lui o contro altri per pubblicazione avvenuta nel suo giornale.

2. Fuori di questo caso, quando l'inserzione di una sentenza penale in un giornale e' ordinata dal giudice, il direttore o vice direttore responsabile del giornale o periodico designato deve eseguirla, a richiesta del pubblico ministero o della persona obbligata o autorizzata a provvedervi, ((...)).

3. La pubblicazione ordinata dal giudice per estratto o per intero puo' essere eseguita anche in foglio di supplemento dello stesso formato, corpo e carattere della parte principale del giornale o periodico, da unirsi a ciascuna copia di questo e in un unico contesto esattamente riprodotto.

4. Se il direttore o il vice direttore responsabile contravviene alle disposizioni precedenti, e' condannato in solido con l'editore e con il proprietario della tipografia al pagamento a favore della cassa delle ammende di una somma fino a lire tre milioni.

Art. 695.

(( ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 30 MAGGIO 2002, N. 115 ))