Vai al contenuto

Codice di Procedura Penale (testo vigente)/Libro VI

Da Wikisource.
../Libro V

../Libro VII IncludiIntestazione 3 maggio 2013 25% Da definire

Libro V Libro VII

Libro VI

PROCEDIMENTI SPECIALI Titolo I GIUDIZIO ABBREVIATO

Art. 438.

Presupposti del giudizio abbreviato

1. L'imputato puo' chiedere che il processo sia definito all'udienza preliminare allo stato degli atti, salve le disposizioni di cui al comma 5 del presente articolo e all'articolo 441, comma 5.

2. La richiesta puo' essere proposta, oralmente o per iscritto, fino a che non siano formulate le conclusioni a norma degli articoli 421 e 422.

3. La volonta' dell'imputato e' espressa personalmente o per mezzo di procuratore speciale e la sottoscrizione e' autenticata nelle forme previste dall'articolo 583, comma 3.

4. Sulla richiesta il giudice provvede con ordinanza con la quale dispone il giudizio abbreviato.

5. L'imputato ferma restando la utilizzabilita' ai fini della prova degli atti indicati nell'articolo 442, comma. 1-bis, puo' subordinare la richiesta ad una integrazione probatoria necessaria ai fini della decisione. Il giudice dispone il giudizio abbreviato se l'integrazione probatoria richiesta risulta necessaria ai fini della decisione e compatibile con le finalita' di economia processuale proprie del procedimento, tenuto conto degli atti gia' acquisiti ed utilizzabili. In tal caso il pubblico ministero puo' chiedere l'ammissione di prova contraria. Resta salva l'applicabilita' dell'articolo 423.

6. In caso di rigetto ai sensi del comma 5, la richiesta puo' ssere riproposta fino al termine previsto dal comma 2. ((133))


AGGIORNAMENTO (17)

La Corte costituzionale, con sentenza 28 gennaio - 15 febbraio 1991, n. 81 (in G.U. 1a s.s. 20/02/1991, n. 8), ha dichiarato l' illegittimita' costituzionale del combinato disposto degli artt. 438, 439, 440 e 442 del codice di procedura penale, " nella parte in cui non prevede che il pubblico ministero, in caso di dissenso, sia tenuto ad enunciarne le ragioni e nella parte in cui non prevede che il giudice, quando, a dibattimento concluso, ritiene ingiustificato il dissenso del pubblico ministero, possa applicare all'imputato la riduzione di pena contemplata dall'art. 442, secondo comma, dello stesso codice ".


AGGIORNAMENTO (30)

La Corte costituzionale, con sentenza 22-31 gennaio 1992, n. 23 (G.U. 1a s.s. 5/2/1992, n. 6) ha dichiarato "l' illegittimita' costituzionale del combinato disposto degli artt. 438, 439, 440 e 442 nella parte in cui non prevede che il giudice, all'esito del dibattimento, ritenendo che il processo poteva essere definito allo stato degli atti dal giudice per le indagini preliminari, possa applicare la riduzione di pena prevista dall'art. 442, secondo comma, dello stesso codice ".


AGGIORNAMENTO (133)

La Corte costituzionale, con sentenza 19-23 maggio 2003 n. 169 (in G.U. 1a s.s. 28/5/2003 n. 21) ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale dell'art. 438, comma 6, del codice di procedura penale, nella parte in cui non prevede che, in caso di rigetto della richiesta di giudizio abbreviato subordinata ad una integrazione probatoria, l'imputato possa rinnovare la richiesta prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado e il giudice possa disporre il giudizio abbreviato.

Art. 439.

((ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 16 DICEMBRE 1999, N. 479))

Art. 440.

((ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 16 DICEMBRE 1999, N. 479))

Art. 441.

(( (Svolgimento del giudizio abbreviato)

1. Nel giudizio abbreviato si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni previste per l'udienza preliminare, fatta eccezione per quelle di cui agli articoli 422 e 423.

2. La costituzione di parte civile, intervenuta dopo la conoscenza dell'ordinanza che dispone il giudizio abbreviato, equivale ad accettazione del rito abbreviato.

3. Il giudizio abbreviato si svolge in camera di consiglio; il giudice dispone che il giudizio si svolga in pubblica udienza quando ne fanno richiesta tutti gli imputati.

4. Se la parte civile non accetta il rito abbreviato non si applica la disposizione di cui all'articolo 75, comma 3.

5. Quando il giudice ritiene di non poter decidere allo stato degli atti assume, anche d'ufficio, gli elementi necessari ai fini della decisione. Resta salva in tale caso l'applicabilita' dell'articolo 423.

6. All'assunzione delle prove di cui al comma 5 del presente articolo e all'articolo 438, comma 5, si procede nelle firme previste dall'articolo 422, comma 2, 3 e 4)).

Art. 441-bis.

(Provvedimenti del giudice a seguito di nuove contestazioni sul giudizio abbreviato).

1. Se, nei casi disciplinati dagli articoli 438, comma 5, e 441, comma 5, il pubblico ministero procede alle contestazioni previste dall'articolo 423, comma 1, l'imputato puo' chiedere che il procedimento prosegua nelle forme ordinarie.

2. La volonta' dell'imputato e' espressa nelle forme previste dall'articolo 438, comma 3.

3. Il giudice, su istanza dell'imputato o del difensore, assegna un termine non superiore a dieci giorni, per la formulazione della richiesta di cui ai commi 1 e 2 ovvero per l'integrazione della difesa, e sospende il giudizio per il tempo corrispondente.

4. Se l'imputato chiede che il procedimento prosegua nelle forme ordinarie, il giudice revoca l'ordinanza con cui era stato disposto il giudizio abbreviato e fissa l'udienza preliminare o la sua eventuale prosecuzione. Gli atti compiuti ai sensi degli articoli 438, comma 5, e 441, comma 5, hanno la stessa efficacia degli atti compiuti ai sensi dell'articolo 422. La richiesta di giudizio abbreviato non puo' essere riproposta. (( Si applicano le disposizioni dell'articolo 303, comma 2 )).

5. Se il procedimento prosegue nelle forme del giudizio abbreviato, l'imputato puo' chiedere l'ammissione di nuove prove, in relazione alle contestazioni ai sensi dell'articolo 423, anche oltre i limiti previsti dall'articolo 438, comma 5, ed il pubblico ministero puo' chiedere l'ammissione di prova contraria.

Art. 442.

Decisione

1. Terminata la discussione, il giudice provvede a norma degli articoli 529 e seguenti.

1-bis. Ai fini della deliberazione il giudice utilizza gli atti >contenuti nel fascicolo di cui all'articolo 416, comma 2, la documentazione di cui all'articolo 419, comma 3, e le prove assunte nell'udienza.

2. In caso di condanna, la pena che il giudice determina tenendo conto di tutte le circostanze e' diminuita di un terzo. Alla pena dell'ergastolo e' sostituita quella della reclusione di anni trenta. (( Alla pena dell'ergastolo con isolamento diurno, nei casi di concorso di reati e di reato continuato, e' sostituita quella dell'ergastolo)). (20) ((116))

3. La sentenza e' notificata all'imputato che non sia comparso. 4. Si applica la disposizione dell'articolo 426 comma 2.(17) (30)


AGGIORNAMENTO (17)

La Corte costituzionale, con sentenza 28 gennaio - 15 febbraio 1991, n. 81 (in G.U. 1a s.s. 20/02/1991, n. 8), ha dichiarato la illegittimita' costituzionale del combinato disposto degli artt. 438, 439, 440 e 442 del codice di procedura penale, "nella parte in cui non prevede che il pubblico ministero, in caso di dissenso, sia tenuto ad enunciarne le ragioni e nella parte in cui non prevede che il giudice, quando, a dibattimento concluso, ritiene ingiustificato il dissenso del pubblico ministero, possa applicare all'imputato la riduzione di pena contemplata dall'art. 442, secondo comma, dello stesso codice ".


AGGIORNAMENTO (20)

La Corte costituzionale, con sentenza 22 - 23 aprile 1991, n. 176 (in G.U. 1a s.s. 24/04/1991, n. 17), ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale dell'art. 442, comma 2, ultimo periodo ("Alla pena dell'ergastolo e' sostituita quella della reclusione di anni trenta"), del codice di procedura penale."


AGGIORNAMENTO (30)

La Corte costituzionale, con sentenza 22-31 gennaio 1992, n. 23 (G.U. 1a s.s. 5/2/1992, n. 6) ha dichiarato "l' illegittimita' costituzionale del combinato disposto degli artt. 438, 439, 440 e 442 nella parte in cui non prevede che il giudice, all'esito del dibattimento, ritenendo che il processo poteva essere definito allo stato degli atti dal giudice per le indagini preliminari, possa applicare la riduzione di pena prevista dall'art. 442, secondo comma, dello stesso codice ".


AGGIORNAMENTO (116)

Il D.L. 24 novembre 2000, n. 341 convertito con modificazioni dalla L. 19 gennaio 2001, n. 4 ha disposto (con l'art. 7, comma 1) che" Nell'articolo 442, comma 2, ultimo periodo, del codice di procedura penale, l'espressione "pena dell'ergastolo" deve intendersi riferita all'ergastolo senza isolamento diurno."

Art. 443.

Limiti all'appello

1. L'imputato e il pubblico ministero non possono proporre appello contro le sentenze di proscioglimento.(151)((173))

2. COMMA ABROGATO DALLA L. 16 DICEMBRE 1999, N. 479

3. Il pubblico ministero non puo' proporre appello contro le sentenze di condanna, salvo che si tratti di sentenza che modifica il titolo del reato.

4. Il giudizio di appello si svolge con le forme previste dall'articolo 599.


AGGIORNAMENTO (151)

La Corte costituzionale, con sentenza 10 luglio - 20 luglio 2007, n. 320 (in G.U. 1a s.s. 25/7/2007, n. 29) ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale dell'art. 2 della L. 20 febbraio 2006, n. 46, nella parte in cui, modificando l'art. 443, comma 1, del codice di procedura penale, esclude che il pubblico ministero possa appellare contro le sentenze di proscioglimento emesse a seguito di giudizio abbreviato.


AGGIORNAMENTO (173)

La Corte costituzionale, con sentenza 19-29 ottobre 2009, n. 274 (in G.U. 1a s.s 04/11/2009, n. 44) ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale dell' art. 443, comma 1, nella parte in cui esclude che l'imputato possa proporre appello contro le sentenze di assoluzione per difetto di imputabilita', derivante da vizio totale di mente.

Titolo II APPLICAZIONE DELLA PENA SU RICHIESTA DELLE PARTI

Art. 444.

Applicazione della pena su richiesta


1. L'imputato e il pubblico ministero possono chiedere al giudice l'applicazione, nella specie e nella misura indicata, di una sanzione sostitutiva o di una pena pecuniaria, diminuita fino a un terzo, ovvero di una pena detentiva quando questa, tenuto conto delle circostanze e diminuita fino a un terzo, non supera cinque anni soli o congiunti a pena pecuniaria.

1-bis. Sono esclusi dall'applicazione del comma 1 i procedimenti per i delitti di cui all'articolo 51, commi 3-bis e 3-quater, i procedimenti per i delitti di cui agli articoli ((600-bis,)) 600-ter, primo, secondo, terzo e quinto comma, 600-quater, secondo comma, 600-quater.l, relativamente alla condotta di produzione o commercio di materiale pornografico, 600-quinquies, nonche' 609-bis, 609-ter, 609-quater e 609-octies del codice penale, nonche' quelli contro coloro che siano stati dichiarati delinquenti abituali, professionali e per tendenza, o recidivi ai sensi dell'articolo 99, quarto comma, del codice penale, qualora la pena superi due anni soli o congiunti a pena pecuniaria.

2. Se vi e' il consenso anche della parte che non ha formulato la richiesta e non deve essere pronunciata sentenza di proscioglimento a norma dell'articolo 129, il giudice, sulla base degli atti, se ritiene corrette la qualificazione giuridica del fatto, l'applicazione e la comparazione delle circostanze prospettate dalle parti, nonche' congrua la pena indicata, ne dispone con sentenza l'applicazione enunciando nel dispositivo che vi e' stata la richiesta delle parti. Se vi e' costituzione di parte civile, il giudice non decide sulla relativa domanda; l'imputato e' tuttavia condannato al pagamento delle spese sostenute dalla parte civile, salvo che ricorrano giusti motivi per la compensazione totale o parziale. Non si applica la disposizione dell'articolo 75, comma 3.

3. La parte, nel formulare la richiesta, puo' subordinarne l'efficacia alla concessione della sospensione condizionale della pena. In questo caso il giudice, se ritiene che la sospensione condizionale non puo' essere concessa, rigetta la richiesta.


AGGIORNAMENTO (9)

La Corte costituzionale, con sentenza 26 giugno - 2 luglio 1990, n. 313 (in G.U. 1°a s.s. 04/07/1990, n. 27), ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale dell'art. 444, secondo comma, del codice di procedura penale 1988, nella parte in cui non prevede che, ai fini e nei limiti di cui all'art. 27, terzo comma, della Costituzione, il giudice possa valutare la congruita' della pena indicata dalle parti, rigettando la richiesta in ipotesi di sfavorevole valutazione".


AGGIORNAMENTO (11)

La Corte costituzionale, con sentenza 26 settembre - 12 ottobre 1990, n. 443 (in G.U. 1a s.s. 17/10/1990, n. 41), ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale dell'art. 444, secondo comma, secondo periodo, del codice di procedura penale, nella parte in cui non prevede che il giudice condanni l'imputato al pagamento delle spese processuali in favore della parte civile, salvo che ritenga di disporne, per giusti motivi, la compensazione totale o parziale".

Art. 445.

Effetti dell'applicazione della pena su richiesta

((1. La sentenza prevista dall'articolo 444, comma 2, quando la pena irrogata non superi i due anni di pena detentiva soli o congiunti a pena pecuniaria, non comporta la condanna al pagamento delle spese del procedimento ne' l'applicazione di pene accessorie e di misure di sicurezza, fatta eccezione della confisca nei casi previsti dall'articolo 240 del codice penale.

1-bis. Salvo quanto previsto dall'articolo 653, la sentenza prevista dall'articolo 444, comma 2, anche quando e' pronunciata dopo la chiusura del dibattimento, non ha efficacia nei giudizi civili o amministrativi. Salve diverse disposizioni di legge, la sentenza e' equiparata a una pronuncia di condanna.))

2. Il reato e' estinto ((,ove sia stata irrogata una pena detentiva non superiore a due anni soli o congiunti a pena pecuniaria,)) se nel termine di cinque anni, quando la sentenza concerne un delitto, ovvero di due anni, quando la sentenza concerne una contravvenzione, l'imputato non commette un delitto ovvero una contravvenzione della stessa indole. In questo caso si estingue ogni effetto penale, e se e' stata applicata una pena pecuniaria o una sanzione sostitutiva, l'applicazione non e' comunque di ostacolo alla concessione di una successiva sospensione condizionale della pena.

Art. 446.

Richiesta di applicazione della pena e consenso

((1. Le parti possono formulare la richiesta prevista dall'articolo, 444, comma 1, fino alla presentazione delle conclusioni di cui agli articoli 421, comma 3, e 422, comma 3, e fino alla dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado nel giudizio direttissimo. Se e' stato notificato il decreto di giudizio immediato, la richiesta e' formulata entro il termine e con le forme stabilite dall'articolo 458, comma 1)).

2. La richiesta e il consenso nell'udienza sono formulati oralmente; negli altri casi sono formulati con atto scritto.

3. La volonta' dell'imputato e' espressa personalmente o a mezzo di procuratore speciale e la sottoscrizione e' autenticata nelle forme previste dall'articolo 583 comma 3.

((4. Il consenso sulla richiesta puo' essere dato entro i termini previsti dal comma 1, anche se in precedenza era stato negato)).

5. Il giudice, se ritiene opportuno verificare la volontarieta' della richiesta o del consenso, dispone la comparizione dell'imputato.

6. Il pubblico ministero, in caso di dissenso, deve enunciarne le ragioni.

Art. 447.

Richiesta di applicazione della pena nel corso delle indagini preliminari

1. Nel corso delle indagini preliminari, il giudice, se e' presentata una richiesta congiunta o una richiesta con il consenso scritto dell'altra parte, fissa, con decreto in calce alla richiesta, l'udienza per la decisione, assegnando, se necessario, un termine al richiedente per la notificazione all'altra parte. Almeno tre giorni prima dell'udienza il fascicolo del pubblico ministero e' depositato nella cancelleria del giudice.

2. Nell'udienza il pubblico ministero e il difensore sono sentiti se compaiono.

3. Se la richiesta e' presentata da una parte, il giudice fissa con decreto un termine all'altra parte per esprimere il consenso o il dissenso e dispone che la richiesta e il decreto siano notificati a cura del richiedente. Prima della scadenza del termine non e' consentita la revoca o la modifica della richiesta e in caso di consenso si procede a norma del comma 1.

Art. 448.

Provvedimenti del giudice

((1. Nell'udienza prevista dall'articolo 447, nell'udienza preliminare, nel giudizio direttissimo e nel giudizio immediato, il giudice se ricorrono le condizioni per accogliere la richiesta prevista dall'articolo 444, comma 1, pronuncia immediatamente sentenza. Nel caso di dissenso da parte del pubblico ministero o di rigetto della richiesta da parte del giudice per le indagini preliminari, l'imputato, prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado, puo' rinnovare la richiesta e il giudice, se la ritiene fondata, pronuncia immediatamente sentenza. La richiesta non e' ulteriormente rinnovabile dinanzi ad altro giudice. Nello stesso modo il giudice provvede dopo la chiusura del dibattimento di primo grado o nel giudizio di impugnazione quando ritiene ingiustificato il dissenso del pubblico ministero o il rigetto della richiesta)).

2. In caso di dissenso, il pubblico ministero puo' proporre appello; negli altri casi la sentenza e' inappellabile.

3. Quando la sentenza e' pronunciata nel giudizio di impugnazione, il giudice decide sull'azione civile a norma dell'articolo 578.

Titolo III GIUDIZIO DIRETTISSIMO

Art. 449.

Casi e modi del giudizio direttissimo

1. Quando una persona e' stata arrestata in flagranza di un reato, il pubblico ministero, se ritiene di dover procedere, puo' presentare direttamente l'imputato in stato di arresto davanti al giudice del dibattimento, per la convalida e il contestuale giudizio, entro quarantotto ore dall'arresto. Si applicano al giudizio di convalida le disposizioni dell'articolo 391, in quanto compatibili.

2. Se l'arresto non e' convalidato, il giudice restituisce gli atti al pubblico ministero. Il giudice procede tuttavia a giudizio direttissimo quando l'imputato e il pubblico ministero vi consentono.

3. Se l'arresto e' convalidato, si procede immediatamente al giudizio.

((4. Il pubblico ministero, quando l'arresto in flagranza e' gia' stato convalidato, procede al giudizio direttissimo presentando l'imputato in udienza non oltre il trentesimo giorno dall'arresto, salvo che cio' pregiudichi gravemente le indagini.))

5. ((Il pubblico ministero procede inoltre al giudizio direttissimo, salvo che cio' pregiudichi gravemente le indagini, nei confronti della persona che nel corso dell'interrogatorio ha reso confessione.)) L'imputato libero e' citato a comparire a una udienza non successiva al ((trentesimo)) giorno dalla iscrizione nel registro delle notizie di reato. L'imputato in stato di custodia cautelare per il fatto per cui si procede e' presentato all'udienza entro il medesimo termine.

6. Quando il reato per cui e' richiesto il giudizio direttissimo risulta connesso con altri reati per i quali mancano le condizioni che giustificano la scelta di tale rito, si procede separatamente per gli altri reati e nei confronti degli altri imputati, salvo che cio' pregiudichi gravemente le indagini. Se la riunione risulta indispensabile, prevale in ogni caso il rito ordinario. (39)


AGGIORNAMENTO (39)

Il D.L. 8 giugno 1992, n. 306 convertito con modificazioni dalla L. 07 agosto 1992, n. 356 ha disposto (con l'art. 12-bis, comma 1) che " Per i reati concernenti le armi e gli esplosivi, il pubblico ministero procede al giudizio direttissimo anche fuori dei casi previsti dagli articoli 449 e 566 del codice di procedura penale, salvo che siano necessarie speciali indagini."

Art. 450.

Instaurazione del giudizio direttissimo

1. ((Quando procede a giudizio direttissimo,)) il pubblico ministero fa condurre direttamente all'udienza l'imputato arrestato in flagranza o in stato di custodia cautelare.

2. Se l'imputato e' libero, il pubblico ministero lo cita a comparire all'udienza per il giudizio direttissimo. Il termine per comparire non puo' essere inferiore a tre giorni.

3. La citazione contiene i requisiti previsti dall'articolo 429 comma 1 lettere a), b), c), f), con l'indicazione del giudice competente per il giudizio nonche' la data e la sottoscrizione. Si applica inoltre la disposizione dell'articolo 429 comma 2.

4. Il decreto, unitamente al fascicolo previsto dall'articolo 431, formato dal pubblico ministero, e' trasmesso alla cancelleria del giudice competente per il giudizio.

5. Al difensore e' notificato senza ritardo a cura del pubblico ministero l'avviso della data fissata per il giudizio.

6. Il difensore ha facolta' di prendere visione e di estrarre copia, nella segreteria del pubblico ministero, della documentazione relativa alle indagini espletate.

Art. 451.

Svolgimento del giudizio direttissimo

1. Nel corso del giudizio direttissimo si osservano le disposizioni degli articoli 470 e seguenti.

2. La persona offesa e i testimoni possono essere citati anche oralmente da un ufficiale giudiziario o da un agente di polizia giudiziaria.

3. Il pubblico ministero, l'imputato e la parte civile possono presentare nel dibattimento testimoni senza citazione.

4. Il pubblico ministero, fuori del caso previsto dall'articolo 450 comma 2, contesta l'imputazione all'imputato presente.

5. Il presidente avvisa l'imputato della facolta' di chiedere il giudizio abbreviato ovvero l'applicazione della pena a norma dell'articolo 444.

6. L'imputato e' altresi' avvisato della facolta' di chiedere un termine per preparare la difesa non superiore a dieci giorni. Quando l'imputato si avvale di tale facolta', il dibattimento e' sospeso fino all'udienza immediatamente successiva alla scadenza del termine.

Art. 452.

Trasformazione del rito

1. Se il giudizio direttissimo risulta promosso fuori dei casi previsti dall'articolo 449, il giudice dispone con ordinanza la restituzione degli atti al pubblico ministero.

2. Se l'imputato chiede il giudizio abbreviato, il giudice, prima che sia dichiarato aperto il dibattimento, dispone con ordinanza la prosecuzione del giudizio con il rito abbreviato. ((Si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni degli articoli 438, commi 3 e 5, 441, 441-bis, 442 e 443; nel caso di cui all'articolo 441-bis, comma 4, il giudice, revocata l'ordinanza con cui era ststo disposto il giudizio abbreviato, fissa l'udienza per il giudizio direttissimo)).


AGGIORNAMENTO (4)

La Corte costituzionale con sentenza 4-12 aprile 1990, n. 183 (in G.U. 1a s.s. 18/04/1990, n. 16) ha dichiarato "l' illegittimita' costituzionale dell'art. 452, comma 2, del codice di procedura penale del 1988, nella parte in cui non prevede che il pubblico ministero, quando non consente alla richiesta di trasformazione del giudizio direttissimo in giudizio abbreviato, debba enunciare le ragioni del suo dissenso e nella parte in cui non prevede che il giudice, quando, a giudizio direttissimo concluso, ritiene ingiustificato il dissenso del pubblico ministero, possa applicare all'imputato la riduzione di pena contemplata dall'art. 442, comma 2, dello stesso codice."

Titolo IV GIUDIZIO IMMEDIATO

Art. 453.

Casi e modi di giudizio immediato

1. Quando la prova appare evidente, il pubblico ministero puo' chiedere il giudizio immediato ((salvo che cio' pregiudichi gravemente le indagini, il pubblico ministero chiede)) il giudizio immediato se la persona sottoposta alle indagini e' stata interrogata sui fatti dai quali emerge l'evidenza della prova ovvero, a seguito di invito a presentarsi emesso con l'osservanza delle forme indicate nell'articolo 375 comma 3 secondo periodo, la stessa abbia omesso di comparire, sempre che non sia stato addotto un legittimo impedimento e che non si tratti di persona irreperibile.

((1-bis. Il pubblico ministero richiede il giudizio immediato, anche fuori dai termini di cui all'articolo 454, comma 1, e comunque entro centottanta giorni dall'esecuzione della misura, per il reato in relazione al quale la persona sottoposta alle indagini si trova in stato di custodia cautelare, salvo che la richiesta pregiudichi gravemente le indagini.))

((1-ter. La richiesta di cui al comma 1-bis e' formulata dopo la definizione del procedimento di cui all'articolo 309, ovvero dopo il decorso dei termini per la proposizione della richiesta di riesame.))

2. Quando il reato per cui e' richiesto il giudizio immediato risulta connesso con altri reati per i quali mancano le condizioni che giustificano la scelta di tale rito, si procede separatamente per gli altri reati e nei confronti degli altri imputati, salvo che cio' pregiudichi gravemente le indagini. Se la riunione risulta indispensabile, prevale in ogni caso il rito ordinario.

3. L'imputato puo' chiedere il giudizio immediato a norma dell'articolo 419 comma 5.

Art. 454.

Presentazione della richiesta del pubblico ministero

1. Entro novanta giorni dalla iscrizione della notizia di reato nel registro previsto dall'articolo 335, il pubblico ministero trasmette la richiesta di giudizio immediato alla cancelleria del giudice per le indagini preliminari.

2. Con la richiesta e' trasmesso il fascicolo contenente la notizia di reato, la documentazione relativa alle indagini espletate e i verbali degli atti compiuti davanti al giudice per le indagini preliminari. Il corpo del reato e le cose pertinenti al reato, sono allegati al fascicolo, qualora non debbano essere custoditi altrove.

Art. 455.

Decisione sulla richiesta di giudizio immediato

1. Il giudice, entro cinque giorni, emette decreto con il quale dispone il giudizio immediato ovvero rigetta la richiesta ordinando la trasmissione degli atti al pubblico ministero

((1-bis. Nei casi di cui all'articolo 453, comma 1-bis, il giudice rigetta la richiesta se l'ordinanza che dispone la custodia cautelare e' stata revocata o annullata per sopravvenuta insussistenza dei gravi indizi di colpevolezza.))

Art. 456.

Decreto di giudizio immediato

1. Al decreto che dispone il giudizio immediato si applicano le disposizioni dell'articolo 429 commi 1 e 2.

2. Il decreto contiene anche l'avviso che l'imputato puo' chiedere il giudizio abbreviato ovvero l'applicazione della pena a norma dell'articolo 444.

3. Il decreto e' comunicato al pubblico ministero e notificato all'imputato e alla persona offesa almeno ((trenta)) giorni prima della data fissata per il giudizio.

4. All'imputato e alla persona offesa, unitamente al decreto, e' notificata la richiesta del pubblico ministero.

5. Al difensore dell'imputato e' notificato avviso della data fissata per il giudizio entro il termine previsto dal comma 3.

Art. 457.

Trasmissione degli atti

1. Decorsi i termini previsti dall'articolo 458 comma 1, il decreto che dispone il giudizio immediato e' trasmesso, con il fascicolo formato a norma dell'articolo 431, al giudice competente per il giudizio.

2. Gli atti non inseriti nel fascicolo previsto dal comma 1 sono restituiti al pubblico ministero. Si applica la disposizione dell'articolo 433 comma 2.

Art. 458.

Richiesta di giudizio abbreviato

1. L'imputato, a pena di decadenza, puo' chiedere il giudizio abbreviato depositando nella cancelleria del giudice per le indagini preliminari la richiesta, con la prova della avvenuta notifica al pubblico ministero, entro quindici giorni dalla notificazione del decreto di giudizio immediato.(17) (30) (128)

2. Se la richiesta e' ammissibile , il giudice fissa con decreto l'udienza dandone avviso almeno cinque giorni prima al pubblico ministero, all'imputato, al difensore e alla persona offesa. Nel giudizio si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni degli articoli 438, commi 3 e 5, 441, 441-bis, 442 e 443; nel caso di cui all'articolo 441-bis, comma 4, il giudice, revocata l'ordinanza con cui era stato disposto il giudizio abbreviato, fissa l'udienza per il giudizio immediato. (17) (30) ((133))

3. Le disposizioni del presente articolo non si applicano quando il giudizio immediato e' stato richiesto dall'imputato a norma dell'articolo 419 comma 5. (31)


AGGIORNAMENTO (17)

La Corte costituzionale, con sentenza 28 gennaio - 15 febbraio 1991, n. 81 (in G.U. 1a s.s. 20/02/1991, n. 8), ha dichiarato la illegittimita' costituzionale dell'art. 458, primo e secondo comma, del codice di procedura penale, nella parte in cui non prevede che il pubblico ministero, in caso di dissenso, sia tenuto ad enunciarne le ragioni e nella parte in cui non prevede che il giudice, quando, a dibattimento concluso, ritiene ingiustificato il dissenso del pubblico ministero, possa applicare all'imputato la riduzione di pena contemplata dall'art. 442, stesso comma, dello stesso codice.


AGGIORNAMENTO (30)

La Corte costituzionale, con sentenza 22-31 gennaio 1992 n. 23 (in G.U. 1a s. s. 5/2/1992 n. 6) ha dichiarato "In applicazione dell'art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87 l'illegittimita' costituzionale dell'art. 458, primo e secondo comma, del codice di procedura penale, nella parte in cui non prevede che il giudice, all'esito del dibattimento, ritenendo che il processo poteva essere definito allo stato degli atti dal giudice per le indagini preliminari, possa applicare la riduzione di pena prevista dall'art. 442, secondo comma, dello stesso codice".


AGGIORNAMENTO (128)

La Corte costituzionale, con sentenza 10-16 aprile 2002 n. 120 (in G.U. 1a s.s. 24/04/2002 n. 17) ha dichiarato "la illegittimita' costituzionale costituzionale dell'art. 458, comma 1, del codice di procedura penale, nella parte in cui prevede che il termine entro cui l'imputato puo' chiedere il giudizio abbreviato decorre dalla notificazione del decreto di giudizio immediato, anziche' dall'ultima notificazione, all'imputato o al difensore, rispettivamente del decreto ovvero dell'avviso della data fissata per il giudizio immediato."


AGGIORNAMENTO (133)

La Corte costituzionale, con sentenza 19-23 maggio 2003 n. 169 (in G.U. 1a s.s. 28/5/2003 n. 21) ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale dell'art. 458, comma 2, del codice di procedura penale, nella parte in cui non prevede che, in caso di rigetto della richiesta di giudizio abbreviato subordinata ad una integrazione probatoria, l'imputato possa rinnovare la richiesta prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado e il giudice possa disporre il giudizio abbreviato".

Titolo V PROCEDIMENTO PER DECRETO

Art. 459.

(( (Casi di procedimento per decreto).

1. Nei procedimenti per reati perseguibili di ufficio ed in quelli perseguibili a querela se questa e' stata validamente presentata e se il querelante non ha nella stessa dichiarato di opporvisi, il pubblico ministero, quando ritiene che si debba applicare soltanto una pena pecuniaria, anche se inflitta in sostituzione di una pena detentiva, puo' presentare al giudice per le indagini preliminari, entro sei mesi dalla data in cui il nome della persona alla quale il reato e' attribuito e' iscritto nel registro delle notizie di reato e previa trasmissione del fascicolo, richiesta motivata di emissione del decreto penale di condanna, indicando la misura della pena.

2. Il pubblico ministero puo' chiedere l'applicazione di una pena diminuita sino alla meta' rispetto al minimo edittale.

3. Il giudice, quando non accoglie la richiesta, se non deve pronunciare sentenza di proscioglimento a norma dell'articolo 129, restituisce gli atti al pubblico ministero.

4. Del decreto penale e' data comunicazione al querelante.

5. Il procedimento per decreto non e' ammesso quando risulta la necessita' di applicare una misura di sicurezza personale)).

Art. 460.

Requisiti del decreto di condanna

1. Il decreto di condanna contiene:

a) le generalita' dell'imputato o le altre indicazioni personali che valgano a identificarlo nonche', quando occorre, quelle della persona civilmente obbligata per la pena pecuniaria;

b) l'enunciazione del fatto, delle circostanze e delle disposizioni di legge violate;

c) la concisa esposizione dei motivi di fatto e di diritto su cui la decisione e' fondata, comprese le ragioni dell'eventuale diminuzione della pena al di sotto del minimo edittale;

d) il dispositivo;

e) l'avviso che l'imputato e la persona civilmente obbligata per la pena pecuniaria possono proporre opposizione entro quindici giorni dalla notificazione del decreto e che l'imputato puo' chiedere mediante l'opposizione il giudizio immediato ovvero il giudizio abbreviato o l'applicazione della pena a norma dell'articolo 444;

f) l'avvertimento all'imputato e alla persona civilmente obbligata per la pena pecuniaria che, in caso di mancata opposizione, il decreto diviene esecutivo;

g) l'avviso che l'imputato e la persona civilmente obbligata per la pena pecuniaria hanno la facolta' di nominare un difensore;

h) la data e la sottoscrizione del giudice e dell'ausiliario che lo assiste.

2. Con il decreto di condanna il giudice applica la pena nella misura richiesta dal pubblico ministero indicando l'entita' dell'eventuale diminuzione della pena stessa al di sotto del minimo edittale; ordina la confisca, nei casi previsti dall'articolo 240, secondo comma del codice penale, o la restituzione delle cose sequestrate; concede la sospensione condizionale della pena. Nei casi previsti dagli articoli 196 e 197 del codice penale, dichiara altresi' la responsabilita' della persona civilmente obbligata per la pena pecuniaria.

(( 3. Copia del decreto e' comunicata al pubblico ministero ed e' notificata con il precetto al condannato, al difensore d'ufficio o al difensore di fiducia eventualmente nominato ed alla persona civilmente obbligata per la pena pecuniaria )).

4. Se non e' possibile eseguire la notificazione per irreperibilita' dell'imputato, il giudice revoca il decreto penale di condanna e restituisce gli atti al pubblico ministero. (115)

5. Il decreto penale di condanna non comporta la condanna al pagamento delle spese del procedimento, ne' l'applicazione di pene accessorie. Anche se divenuto esecutivo non ha efficacia di giudicato nel giudizio civile o amministrativo. Il reato e' estinto se nel termine di cinque anni, quando il decreto concerne un delitto, ovvero di due anni, quando il decreto concerne una contravvenzione, l'imputato non commette un delitto ovvero una contravvenzione della stessa indole. In questo caso si estingue ogni effetto penale e la condanna non e' comunque di ostacolo alla concessione di una successiva sospensione condizionale della pena.


AGGIORNAMENTO (115)

La Corte costituzionale, con sentenza 13-18 novembre 2000, n. 504 (in G.U. 1a s.s. 22/11/2000, n. 48) ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale dell'art. 460, comma 4, del codice di procedura penale, nella parte in cui non prevede la revoca del decreto penale di condanna e la restituzione degli atti al pubblico ministero anche nel caso in cui non sia possibile la notificazione nel domicilio dichiarato a norma dell'art. 161 del codice di procedura penale".

Art. 461.

Opposizione

1. Nel termine di quindici giorni dalla notificazione del decreto, l'imputato e la persona civilmente obbligata per la pena pecuniaria, personalmente o a mezzo del difensore eventualmente nominato, possono proporre opposizione mediante dichiarazione ricevuta nella cancelleria del giudice per le indagini preliminari che ha emesso il decreto ovvero nella cancelleria del tribunale ((o del giudice di pace)) del luogo in cui si trova l'opponente.

2. La dichiarazione di opposizione deve indicare, a pena di inammissibilita', gli estremi del decreto di condanna, la data del medesimo e il giudice che lo ha emesso. Ove non abbia gia' provveduto in precedenza, nella dichiarazione l'opponente puo' nominare un difensore di fiducia.

3. Con l'atto di opposizione l'imputato puo' chiedere al giudice che ha emesso il decreto di condanna il giudizio immediato ovvero il giudizio abbreviato o l'applicazione della pena a norma dell'articolo 444.

4. L'opposizione e' inammissibile, oltre che nei casi indicati nel comma 2, quando e' proposta fuori termine o da persona non legittimata.

5. Se non e' proposta opposizione o se questa e' dichiarata inammissibile, il giudice che ha emesso il decreto di condanna ne ordina l'esecuzione.

6. Contro l'ordinanza di inammissibilita' l'opponente puo' proporre ricorso per cassazione.


AGGIORNAMENTO (90)

Il D. Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51 ha disposto (con l'art. 247, comma 1) che "Il presente decreto legislativo entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e diventa efficace decorso il termine stabilito dall'articolo 1, comma 1, lettera r), della legge 16 luglio 1997, n. 254, fatta eccezione per le disposizioni previste dagli

articoli 17, 33, comma 1, 38, comma 1 e 40, commi 1 e 3."


AGGIORNAMENTO (90a)

Il D. Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51 come modificato dalla L. 16 giugno 1998, n. 188 ha disposto (con l'art. 247, comma 1) che "Il presente decreto legislativo entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e diventa efficace a decorrere dal 2 giugno 1999 , fatta eccezione per le disposizioni previste dagli articoli 17, 33, comma

1, 38, comma 1 e 40, commi 1 e 3."

Art. 462.

Restituzione nel termine per proporre opposizione

1. L'imputato e la persona civilmente obbligata per la pena pecuniaria sono restituiti nel termine per proporre opposizione a norma dell'articolo 175.

Art. 463.

Opposizione proposta soltanto da alcuni interessati

1. L'esecuzione del decreto di condanna pronunciato a carico di piu' persone imputate dello stesso reato rimane sospesa nei confronti di coloro che non hanno proposto opposizione fino a quando il giudizio conseguente all'opposizione proposta da altri coimputati non sia definito con pronuncia irrevocabile.

2. Se l'opposizione e' proposta dal solo imputato o dalla sola persona civilmente obbligata per la pena pecuniaria, gli effetti si estendono anche a quella fra le dette parti che non ha proposto opposizione.

Art. 464.

Giudizio conseguente all'opposizione

1. Se l'opponente ha chiesto il giudizio immediato, il giudice emette decreto a norma dell'articolo 456, comma, 3 e 5. Se l'opponente ha chiesto il giudizio abbreviato, il giudice fissa con decreto l'udienza dandone avviso almeno cinque giorni prima al pubblico ministero, all'imputato, al difensore e alla persona offesa; nel giudizio si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni degli articoli 438, commi 3 e 5, 441, 441-bis, 442 e 443; nel caso di cui all'articolo 441-bis, comma 4, il giudice, revocata l'ordinanza con cui era stato disposto il giudizio abbreviato, fissa l'udienza per il giudizio conseguente all'opposizione. Se l'opponente ha chiesto l'applicazione della pena a norma dell'articolo 444, il giudice fissa con decreto un termine entro il quale il pubblico ministero deve esprimere il consenso, disponendo che la richiesta e il decreto siano notificati al pubblico ministero a cura dell'opponente. Ove il pubblico ministero non abbia espresso il consenso nel termine stabilito ovvero l'imputato non abbia formulato nell' atto di opposizione alcuna richiesta, il giudice emette decreto di giudizio immediato. (17) (30) ((133))

2. Il giudice, se e' presentata domanda di oblazione contestuale all'opposizione, decide sulla domanda stessa prima di emettere i provvedimenti a norma del comma 1.

3. Nel giudizio conseguente all'opposizione, l'imputato non puo' chiedere il giudizio abbreviato o l'applicazione della pena su richiesta, ne' presentare domanda di oblazione. In ogni caso, il giudice revoca il decreto penale di condanna.

4. Il giudice puo' applicare in ogni caso una pena anche diversa e piu' grave di quella fissata nel decreto di condanna e revocare i benefici gia' concessi.

5. Con la sentenza che proscioglie l'imputato perche' il fatto non sussiste, non e' previsto dalla legge come reato ovvero e' commesso in presenza di una causa di giustificazione, il giudice revoca il decreto di condanna anche nei confronti degli imputati dello stesso reato che non hanno proposto opposizione.


AGGIORNAMENTO (17)

La Corte costituzionale, con sentenza 28 gennaio - 15 febbraio 1991, n. 81 (in G.U. 1a s.s. 20/02/1991, n. 8), ha dichiarato la illegittimita' costituzionale dell'art. 464, primo comma, del codice di procedura penale, nella parte in cui non prevede che il pubblico ministero, in caso di dissenso, sia tenuto ad enunciarne le ragioni e nella parte in cui non prevede che il giudice, quando, a dibattimento concluso, ritiene ingiustificato il dissenso del pubblico ministero, possa applicare all'imputato la riduzione di pena contemplata dall'art. 442, stesso comma, dello stesso codice.


AGGIORNAMENTO (30)

La Corte costituzionale, con sentenza 22-31 gennaio 1992, n. 23 (in G.U. 1a s.s. 5/2/1992 n. 6) ha dichiarato in applicazione dell'art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87 "l'illegittimita' costituzionale dell'art. 464, primo comma, del codice di procedura penale nella parte in cui non prevede che il giudice, all'esito del dibattimento, ritenendo che il processo poteva essere definito allo stato degli atti dal giudice per le indagini preliminari, possa applicare la riduzione di pena prevista dall'art. 442, secondo comma, dello stesso codice".


AGGIORNAMENTO (133)

La Corte costituzionale, con sentenza 19-23 maggio 2003 n. 169 (in G.U. 1a s.s. 28/5/2003 n. 21) ha dichiarato "l' illegittimita' costituzionale dell'art. 464, comma 1, secondo periodo, del codice di procedura penale, nella parte in cui non prevede che, in caso di rigetto della richiesta di giudizio abbreviato subordinata ad una integrazione probatoria, l'imputato possa rinnovare la richiesta prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado e il giudice possa disporre il giudizio abbreviato".