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Codice di Procedura Penale (testo vigente)/Libro VII

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Libro VI Libro VIII

Libro VII

GIUDIZIO Titolo I ATTI PRELIMINARI AL DIBATTIMENTO

Art. 465.

Atti del presidente del tribunale o della corte di assise

1. Il presidente del tribunale o della corte di assise, ricevuto il decreto che dispone il giudizio, puo', con decreto, per giustificati motivi, anticipare l'udienza o differirla non piu' di una volta.

2. Il provvedimento e' comunicato al pubblico ministero e notificato alle parti private, alla persona offesa e ai difensori; nel caso di anticipazione, fermi restando i termini previsti dall'articolo 429 commi 3 e 4, il provvedimento e' comunicato e notificato almeno sette giorni prima della nuova udienza.

Art. 466.

Facolta' dei difensori

1. Durante il termine per comparire, le parti e i loro difensori

hanno facolta' di prendere visione, nel luogo dove si trovano, delle

cose sequestrate, di esaminare in cancelleria gli atti e i documenti raccolti nel fascicolo per il dibattimento e di estrarne copia.

Art. 467.

Atti urgenti

1. Nei casi previsti dall'articolo 392, il presidente del tribunale

o della corte di assise dispone, a richiesta di parte, l'assunzione

delle prove non rinviabili, osservando le forme previste per il dibattimento.

2. Del giorno, dell'ora e del luogo stabiliti per il compimento

dell'atto e' dato avviso almeno ventiquattro ore prima al pubblico ministero, alla persona offesa e ai difensori.

3. I verbali degli atti compiuti sono inseriti nel fascicolo per il

dibattimento.

Art. 468.

Citazione di testimoni, periti e consulenti tecnici

1. Le parti che intendono chiedere l'esame di testimoni, periti o consulenti tecnici ((nonche' delle persone indicate nell'articolo 210)) devono, a pena di inammissibilita', depositare in cancelleria, almeno sette giorni prima della data fissata per il dibattimento, la lista con la indicazione delle circostanze su cui deve vertere l'esame.

((2. Il presidente del tribunale o della corte di assise, quando ne sia fatta richiesta, autorizza con decreto la citazione dei testimoni, periti o consulenti tecnici nonche' delle persone indicate nell'articolo 210, escludendo le testimonianze vietate dalla legge e quelle manifestamente sovrabbondanti. Il presidente puo' stabilire che la citazione dei testimoni, periti o consulenti tecnici nonche' delle persone indicate nell'articolo 210 sia effettuata per la data fissata per il dibattimento ovvero per altre successive udienze nelle quali ne sia previsto l'esame. In ogni caso, il provvedimento non pregiudica la decisione sull'ammissibilita' della prova a norma dell'articolo 495)).

3. I testimoni e i consulenti tecnici indicati nelle liste possono anche essere presentati direttamente al dibattimento.

4. In relazione alle circostanze indicate nelle liste, ciascuna parte puo' chiedere la citazione a prova contraria di testimoni, periti e consulenti tecnici non compresi nella propria lista, ovvero presentarli al dibattimento.

4-bis. La parte che intende chiedere l'acquisizione di verbali di prove di altro procedimento penale deve farne espressa richiesta unitamente al deposito delle liste. Se si tratta di verbali di dichiarazioni di persone delle quali la stessa o altra parte chiede la citazione, questa e' autorizzata dal presidente solo dopo che in dibattimento il giudice ha ammesso l'esame a norma dall'articolo 495.

5. Il presidente in ogni caso dispone di ufficio la citazione del perito nominato nell'incidente probatorio a norma dell'articolo 392 comma 2.

Art. 469.

Proscioglimento prima del dibattimento

1. Salvo quanto previsto dall'articolo 129 comma 2, se l'azione

penale non doveva essere iniziata o non deve essere proseguita

ovvero se il reato e' estinto e se per accertarlo non e' necessario

procedere al dibattimento, il giudice, in camera di consiglio,

sentiti il pubblico ministero e l'imputato e se questi non si

oppongono, pronuncia sentenza inappellabile di non doversi procedere enunciandone la causa nel dispositivo.

Titolo II DIBATTIMENTO Capo I DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 470.

Disciplina dell'udienza

1. La disciplina dell'udienza e la direzione del dibattimento sono esercitate dal presidente che decide senza formalita'; in sua assenza la disciplina dell'udienza e' esercitata dal pubblico ministero.

2. Per l'esercizio delle funzioni indicate in questo capo, il presidente o il pubblico ministero si avvale, ove occorra, anche della forza pubblica, che da' immediata esecuzione ai relativi provvedimenti.

Art. 471.

Pubblicita' dell'udienza

1. L'udienza e' pubblica a pena di nullita'.

2. Non sono ammessi nell'aula di udienza coloro che non hanno compiuto gli anni diciotto, le persone che sono sottoposte a misure di prevenzione e quelle che appaiono in stato di ubriachezza, di intossicazione o di squilibrio mentale.

3. Se alcuna di queste persone deve intervenire all'udienza come testimone, e' fatta allontanare non appena la sua presenza non e' piu' necessaria.

4. Non e' consentita la presenza in udienza di persone armate, fatta eccezione per gli appartenenti alla forza pubblica, ne' di persone che portino oggetti atti a molestare. Le persone che turbano il regolare svolgimento dell'udienza sono espulse per ordine del presidente o, in sua assenza, del pubblico ministero, con divieto di assistere alle ulteriori attivita' processuali.

5. Per ragioni di ordine, il presidente puo' disporre, in casi eccezionali, che l'ammissione nell'aula di udienza sia limitata a un determinato numero di persone.

6. I provvedimenti menzionati nel presente articolo sono dati oralmente e senza formalita'.

Art. 472.

Casi in cui si procede a porte chiuse

1. Il giudice dispone che il dibattimento o alcuni atti di esso si svolgano a porte chiuse quando la pubblicita' puo' nuocere al buon costume ovvero, se vi e' richiesta dell'autorita' competente, quando la pubblicita' puo' comportare la diffusione di notizie da mantenere segrete nell'interesse dello Stato.

2. Su richiesta dell'interessato, il giudice dispone che si proceda a porte chiuse all'assunzione di prove che possono causare pregiudizio alla riservatezza dei testimoni ovvero delle parti private in ordine a fatti che non costituiscono oggetto dell'imputazione. Quando l'interessato e' assente o estraneo al processo, il giudice provvede di ufficio.

3. Il giudice dispone altresi' che il dibattimento o alcuni atti di esso si svolgano a porte chiuse quando la pubblicita' puo' nuocere alla pubblica igiene, quando avvengono da parte del pubblico manifestazioni che turbano il regolare svolgimento delle udienze ovvero quando e' necessario salvaguardare la sicurezza di testimoni o di imputati.

3-bis. Il dibattimento relativo ai delitti previsti dagli articoli (( 600, )) 600-bis, 600-ter, 600-quinquies, (( 601, 602, )) 609-bis, 609-ter e 609-octies del codice penale si svolge a porte aperte; tuttavia, la persona offesa puo' chiedere che si proceda a porte chiuse anche solo per una parte di esso. Si procede sempre a porte chiuse quando la parte offesa e' minorenne. In tali procedimenti non sono ammesse domande sulla vita privata o sulla sessualita' della persona offesa se non sono necessarie alla ricostruzione del fatto.

4. Il giudice puo' disporre che avvenga a porte chiuse l'esame dei minorenni.

Art. 473.

Ordine di procedere a porte chiuse

1. Nei casi previsti dall'articolo 472, il giudice, sentite le parti, dispone, con ordinanza pronunciata in pubblica udienza, che il dibattimento o alcuni atti di esso si svolgano a porte chiuse. L'ordinanza e' revocata con le medesime forme quando sono cessati i motivi del provvedimento.

2. Quando si e' ordinato di procedere a porte chiuse, non possono per alcun motivo essere ammesse nell'aula di udienza persone diverse da quelle che hanno il diritto o il dovere di intervenire. Nei casi previsti dall'articolo 472 comma 3, il giudice puo' consentire la presenza dei giornalisti.

3. I testimoni, i periti e i consulenti tecnici sono assunti secondo l'ordine in cui vengono chiamati e, fatta eccezione di quelli che sia necessario trattenere nell'aula di udienza, vi rimangono per il tempo strettamente necessario.

Art. 474.

Assistenza dell'imputato all'udienza

1. L'imputato assiste all'udienza libero nella persona, anche se detenuto, salvo che in questo caso siano necessarie cautele per prevenire il pericolo di fuga o di violenza.

Art. 475.

Allontanamento coattivo dell'imputato

1. L'imputato che, dopo essere stato ammonito, persiste nel comportarsi in modo da impedire il regolare svolgimento dell'udienza, e' allontanato dall'aula con ordinanza del presidente.

2. L'imputato allontanato si considera presente ed e' rappresentato dal difensore.

3. L'imputato allontanato puo' essere riammesso nell'aula di udienza, in ogni momento, anche di ufficio. Qualora l'imputato debba essere nuovamente allontanato, il giudice puo' disporre con la stessa ordinanza che sia espulso dall'aula, con divieto di partecipare ulteriormente al dibattimento, se non per rendere le dichiarazioni previste dagli articoli 503 e 523 comma 5.

Art. 476.

Reati commessi in udienza

1. Quando viene commesso un reato in udienza, il pubblico ministero

procede a norma di legge, disponendo l'arresto dell'autore nei casi

consentiti.

2. Non e' consentito l'arresto del testimone in udienza per reati concernenti il contenuto della deposizione.

Art. 477.

Durata e prosecuzione del dibattimento

1. Quando non e' assolutamente possibile esaurire il dibattimento in una sola udienza, il presidente dispone che esso venga proseguito nel giorno seguente non festivo.

2. Il giudice puo' sospendere il dibattimento soltanto per ragioni di assoluta necessita' e per un termine massimo che, computate tutte le dilazioni, non oltrepassi i dieci giorni, esclusi i festivi.

3. Il presidente da' oralmente gli avvisi opportuni e l'ausiliario ne fa menzione nel verbale. Gli avvisi sostituiscono le citazioni e le notificazioni per coloro che sono comparsi o debbono considerarsi presenti.

Art. 478.

Questioni incidentali

1. Sulle questioni incidentali proposte dalle parti nel corso del dibattimento il giudice decide immediatamente con ordinanza, previa discussione nei modi previsti dall'articolo 491.

Art. 479.

Questioni civili o amministrative

1. Fermo quanto previsto dall'articolo 3, qualora la decisione sull'esistenza del reato dipenda dalla risoluzione di una controversia civile o amministrativa di particolare complessita', per la quale sia gia' in corso un procedimento presso il giudice competente, il giudice penale, se la legge non pone limitazioni alla prova della posizione soggettiva controversa, puo' disporre la sospensione del dibattimento, fino a che la questione non sia stata decisa con sentenza passata in giudicato.

2. La sospensione e' disposta con ordinanza, contro la quale puo' essere proposto ricorso per cassazione. Il ricorso non ha effetto sospensivo.

3. Qualora il giudizio civile o amministrativo non si sia concluso nel termine di un anno, il giudice, anche di ufficio, puo' revocare l'ordinanza di sospensione.

Art. 480.

Verbale di udienza

1. L'ausiliario che assiste il giudice redige il verbale di udienza, nel quale sono indicati:

a) il luogo, la data, l'ora di apertura e di chiusura dell'udienza;

b) i nomi e i cognomi dei giudici;

c) il nome e il cognome del rappresentante del pubblico ministero, le generalita' dell'imputato o le altre indicazioni personali che valgono a identificarlo nonche' le generalita' delle altre parti e dei loro rappresentanti, i nomi e i cognomi dei difensori.

2. Il verbale di udienza e' inserito nel fascicolo per il dibattimento.

Art. 481.

Contenuto del verbale

1. Il verbale descrive le attivita' svolte in udienza e riporta sinteticamente le richieste e le conclusioni del pubblico ministero e dei difensori.

2. I provvedimenti dati oralmente dal presidente sono riprodotti in modo integrale. I provvedimenti del giudice pubblicati in udienza mediante lettura sono allegati al verbale.

Art. 482.

Diritto delle parti in ordine alla documentazione

1. Le parti hanno diritto di fare inserire nel verbale, entro i limiti strettamente necessari, ogni dichiarazione a cui abbiano interesse, purche' non contraria alla legge. Le memorie scritte presentate dalle parti a sostegno delle proprie richieste e conclusioni sono allegate al verbale.

2. Il presidente puo' disporre, anche di ufficio, che l'ausiliario dia lettura di singole parti del verbale al fine di verificarne la fedelta' e la completezza. Sulla domanda di rettificazione o di cancellazione nonche' sulle questioni relative a quanto previsto dal comma 1, il presidente decide con ordinanza.

Art. 483.

Sottoscrizione e trascrizione del verbale

1. Subito dopo la conclusione dell'udienza o la chiusura del dibattimento, il verbale, sottoscritto alla fine di ogni foglio dal pubblico ufficiale che lo ha redatto, e' presentato al presidente per l'apposizione del visto.

2. Salvo quanto previsto dall'articolo 528, i nastri impressi con i caratteri della stenotipia sono trascritti in caratteri comuni non oltre tre giorni dalla loro formazione.

3. I verbali e le trascrizioni sono acclusi al fascicolo per il dibattimento.

Capo II ATTI INTRODUTTIVI

Art. 484.

Costituzione delle parti

1. Prima di dare inizio al dibattimento, il presidente controlla la regolare costituzione delle parti.

2. Qualora il difensore dell'imputato non sia presente, il presidente designa come sostituto altro difensore a norma dell'articolo 97 comma 4.

(( 2-bis. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni degli articoli 420-bis, 420-ter, 420-quater e 420-quinquies)).

Art. 485.

(( ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 16 DICEMBRE 1999, N. 479 ))

Art. 486.

(( ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 16 DICEMBRE 1999, N. 479 ))

Art. 487.

(( ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 16 DICEMBRE 1999, N. 479 ))

Art. 488.

(( ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 16 DICEMBRE 1999, N. 479 ))

Art. 489.

Dichiarazioni del contumace

1. L'imputato gia' contumace che prova di non avere avuto conoscenza del procedimento a suo carico, puo' chiedere di rendere le dichiarazioni previste dall'articolo 494. Nel corso del giudizio di cassazione le dichiarazioni sono rese al giudice per le indagini preliminari presso il tribunale del luogo in cui l'imputato si trova. (90) ((90a))

2. L'imputato nella richiesta prevista dal comma 1 puo' nominare un difensore al quale deve essere dato tempestivo avviso del giorno e del luogo fissato per l'audizione; in mancanza, il giudice designa un difensore di ufficio. Se l'imputato si trova in stato di custodia cautelare, le dichiarazioni devono essere assunte entro un termine non superiore a quindici giorni da quello in cui e' pervenuta la richiesta.

3. La disposizione del comma 1 si applica anche nei confronti del condannato nel corso del giudizio di revisione o nella fase della esecuzione. In tal caso le dichiarazioni sono assunte nelle forme previste dal comma 2 dal magistrato di sorveglianza del luogo in cui il condannato si trova.

4. Il verbale delle dichiarazioni rese dall'imputato o dal condannato e' trasmesso senza ritardo alla corte di cassazione o alla corte di appello davanti alla quale pende il giudizio di revisione. Se le dichiarazioni sono state rese dal condannato e non pende giudizio di revisione, il relativo verbale e' trasmesso al magistrato di sorveglianza competente a norma dell'articolo 677.


AGGIORNAMENTO (90)

Il D. Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51 ha disposto (con l'art. 247, comma 1) che "Il presente decreto legislativo entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e diventa efficace decorso il termine stabilito dall'articolo 1, comma 1, lettera r), della legge 16 luglio 1997, n. 254, fatta eccezione per le disposizioni previste dagli

articoli 17, 33, comma 1, 38, comma 1 e 40, commi 1 e 3."


AGGIORNAMENTO (90a)

Il D. Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51 come modificato dalla L. 16 giugno 1998, n. 188 ha disposto (con l'art. 247, comma 1) che "Il presente decreto legislativo entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e diventa efficace a decorrere dal 2 giugno 1999 , fatta eccezione per le disposizioni previste dagli articoli 17, 33, comma

1, 38, comma 1 e 40, commi 1 e 3."

Art. 490.

Accompagnamento coattivo dell'imputato assente o contumace

1. Il giudice, a norma dell'articolo 132, puo' disporre l'accompagnamento coattivo dell'imputato assente o contumace, quando la sua presenza e' necessaria per l'assunzione di una prova diversa dall'esame.

Art. 491.

Questioni preliminari

1. Le questioni concernenti la competenza per territorio o per connessione, le nullita' indicate nell'articolo 181 commi 2 e 3, la costituzione di parte civile, la citazione o l'intervento del responsabile civile e della persona civilmente obbligata per la pena pecuniaria e l'intervento degli enti e delle associazioni previsti dall'articolo 91 sono precluse se non sono proposte subito dopo compiuto per la prima volta l'accertamento della costituzione delle parti e sono decise immediatamente.

2. La disposizione del comma 1 si applica anche alle questioni concernenti il contenuto del fascicolo per il dibattimento e la riunione o la separazione dei giudizi, salvo che la possibilita' di proporle sorga soltanto nel corso del dibattimento.

3. Le questioni preliminari sono discusse dal pubblico ministero e da un difensore per ogni parte privata. La discussione deve essere contenuta nei limiti di tempo strettamente necessari alla illustrazione delle questioni. Non sono ammesse repliche.

4. Il giudice provvede in merito agli atti che devono essere acquisiti al fascicolo per il dibattimento ovvero eliminati da esso. 5. Sulle questioni preliminari il giudice decide con ordinanza.

Art. 492.

Dichiarazione di apertura del dibattimento

1. Compiute le attivita' indicate negli articoli 484 e seguenti, il presidente dichiara aperto il dibattimento.

2. L'ausiliario che assiste il giudice da' lettura dell'imputazione.

Art. 493.

(( (Richieste di prova)

1. Il pubblico ministero, i difensori della parte civile, del responsabile civile, della persona civilmente obbligata per la pena pecuniaria e dell'imputato nell'ordine indicano i fatti che intendono provare e chiedono l'ammissione delle prove.

2. E' ammessa l'acquisizione di prove non comprese nella lista prevista dall'articolo 468 quando la parte che le richiede dimostra di non averle potute indicare tempestivamente.

3. Le parti possono concordare l'acquisizione al fascicolo per il dibattimento di atti contenuti nel fascicolo del pubblico ministero, nonche' della documentazione relativa all'attivita' di investigazione difensiva.

4. Il presidente impedisce ogni divagazione, ripetizione e interruzione e ogni lettura o esposizione del contenuto degli atti compiuti durante le indagini preliminari)).

Art. 494.

Dichiarazioni spontanee dell'imputato

1. Esaurita l'esposizione introduttiva, il presidente informa l'imputato che egli ha facolta' di rendere in ogni stato del dibattimento le dichiarazioni che ritiene opportune, purche' esse si riferiscano all'oggetto dell'imputazione e non intralcino l'istruzione dibattimentale. Se nel corso delle dichiarazioni l'imputato non si attiene all'oggetto dell'imputazione, il presidente lo ammonisce e, se l'imputato persiste, gli toglie la parola.

2. L'ausiliario riproduce integralmente le dichiarazioni rese a norma del comma 1, salvo che il giudice disponga che il verbale sia redatto in forma riassuntiva.

Art. 495.

Provvedimenti del giudice in ordine alla prova

1. Il giudice, sentite le parti, provvede con ordinanza all'ammissione delle prove a norma degli articoli 190, comma 1, e 190-bis .Quando e' stata ammessa l'acquisizione di verbali di prove di altri procedimenti, il giudice provvede in ordine alla richiesta di nuova assunzione della stessa prova solo dopo l'acquisizione della documentazione relativa alla prova dell'altro procedimento.

2. L'imputato ha diritto all'ammissione delle prove indicate a discarico sui fatti costituenti oggetto delle prove a carico; lo stesso diritto spetta al pubblico ministero in ordine alle prove a carico dell'imputato sui fatti costituenti oggetto delle prove a discarico.

3. Prima che il giudice provveda sulla domanda, le parti hanno facolta' di esaminare i documenti di cui e' chiesta l'ammissione.

4. Nel corso dell'istruzione dibattimentale, il giudice decide con ordinanza sulle eccezioni proposte dalle parti in ordine alla ammissibilita' delle prove. Il giudice, sentite le parti, puo' revocare con ordinanza l'ammissione di prove che risultano superflue o ammettere prove gia' escluse.

(( 4-bis. Nel corso dell'istruzione dibattimentale ciascuna delle parti puo' rinunziare, con il consenso dell'altra parte, all'assunzione delle prove ammesse a sua richiesta. ))

Capo III ISTRUZIONE DIBATTIMENTALE

Art. 496.

Ordine nell'assunzione delle prove

1. L'istruzione dibattimentale inizia con l'assunzione delle prove richieste dal pubblico ministero e prosegue con l'assunzione di quelle richieste da altre parti, nell'ordine previsto dall'articolo 493 comma 2.

2. Le parti possono concordare un diverso ordine di assunzione delle prove.

Art. 497.

Atti preliminari all'esame dei testimoni

1. I testimoni sono esaminati l'uno dopo l'altro nell'ordine prescelto dalle parti che li hanno indicati.

2. Prima che l'esame abbia inizio, il presidente avverte il testimone dell'obbligo di dire la verita'. Salvo che si tratti di persona minore degli anni quattordici, il presidente avverte altresi' il testimone delle responsabilita' previste dalla legge penale per i testimoni falsi o reticenti e lo invita a rendere la seguente dichiarazione: "Consapevole della responsabilita' morale e giuridica che assumo con la mia deposizione, mi impegno a dire tutta la verita' e a non nascondere nulla di quanto e' a mia conoscenza". Lo invita quindi a fornire le proprie generalita'.

((2-bis. Gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria, anche appartenenti ad organismi di polizia esteri, gli ausiliari, nonche' le interposte persone, chiamati a deporre, in ogni stato e grado del procedimento, in ordine alle attivita' svolte sotto copertura ai sensi dell'articolo 9 della legge 16 marzo 2006, n. 146, e successive modificazioni, invitati a fornire le proprie generalita', indicano quelle di copertura utilizzate nel corso delle attivita' medesime)).

3. L'osservanza delle disposizioni del comma 2 e' prescritta a pena di nullita'.

Art. 498.

Esame diretto e controesame dei testimoni

1. Le domande sono rivolte direttamente dal pubblico ministero o dal difensore che ha chiesto l'esame del testimone.

2. Successivamente altre domande possono essere rivolte dalle parti che non hanno chiesto l'esame, secondo l'ordine indicato nell'articolo 496.

3. Chi ha chiesto l'esame puo' proporre nuove domande.

4. L'esame testimoniale del minorenne e' condotto dal presidente su domande e contestazioni proposte dalle parti. Nell'esame il presidente puo' avvalersi dell'ausilio di un familiare del minore o di un esperto in psicologia infantile. Il presidente, sentite le parti, se ritiene che l'esame diretto del minore non possa nuocere alla serenita' del teste, dispone con ordinanza che la deposizione prosegua nelle forme previste dai commi precedenti. L'ordinanza puo' essere revocata nel corso dell'esame. (85)

4-bis. Si applicano, se una parte lo richiede ovvero se il presidente lo ritiene necessario, le modalita' di cui all'articolo 398, comma 5-bis.

4-ter. Quando si procede per i reati di cui agli articoli 600, 600-bis, 600-ter, 600-quater, 600-quinquies, 601, 602, 609-bis, 609-ter, 609-quater e (( 609-octies e 612-bis )) del codice penale, l'esame del minore vittima del reato (( ovvero del maggiorenne infermo di mente vittima del reato )) viene effettuato, su richiesta sua o del suo difensore, mediante l'uso di un vetro specchio unitamente ad un impianto citofonico. (140)


AGGIORNAMENTO (85)

La Corte costituzionale, con sentenza 18-30 luglio 1997, n. 283 (in G.U. 1a s.s. 6/8/1997, n. 32) ha dichiarato l' illegittimita' costituzionale del presente articolo "nella parte in cui non consente, nel caso di testimone maggiorenne infermo di mente, che il presidente, sentite le parti, ove ritenga che l'esame del teste ad opera delle parti possa nuocere alla personalita' del teste medesimo, ne conduca direttamente l'esame su domande e contestazioni proposte dalle parti".


AGGIORNAMENTO (140)

La Corte costituzionale, con la sentenza 13-29 gennaio 2005, n. 63 (in G.U. 1a s.s. 2/2/2005, n. 5) ha dichiarato la illegittimita' costituzionale dell'art. 498, comma 4-ter, del codice di procedura penale nella parte in cui non prevede che l'esame del maggiorenne infermo di mente vittima del reato sia effettuato, su richiesta sua o del suo difensore, mediante l'uso di un vetro specchio unitamente ad un impianto citofonico.

Art. 499.

Regole per l'esame testimoniale

1. L'esame testimoniale si svolge mediante domande su fatti specifici.

2. Nel corso dell'esame sono vietate le domande che possono nuocere alla sincerita' delle risposte.

3. Nell'esame condotto dalla parte che ha chiesto la citazione del testimone e da quella che ha un interesse comune sono vietate le domande che tendono a suggerire le risposte.

4. Il presidente cura che l'esame del testimone sia condotto senza ledere il rispetto della persona.

5. Il testimone puo' essere autorizzato dal presidente a consultare, in aiuto della memoria, documenti da lui redatti.

(( 6. Durante l'esame, il presidente, anche di ufficio, interviene per assicurare la pertinenza delle domande, la genuinita' delle risposte, la lealta' dell'esame e la correttezza delle contestazioni, ordinando, se occorre, l'esibizione del verbale nella parte in cui le dichiarazioni sono state utilizzate per le contestazioni. ))

Art. 500.

(( (Contestazioni nell'esame testimoniale).

1. Fermi i divieti di lettura e di allegazione, le parti, per contestare in tutto o in parte il contenuto della deposizione, possono servirsi delle dichiarazioni precedentemente rese dal testimone e contenute nel fascicolo del pubblico ministero. Tale facolta' puo' essere esercitata solo se sui fatti o sulle circostanze da contestare il testimone abbia gia' deposto.

2. Le dichiarazioni lette per la contestazione possono essere valutate ai fini della credibilita' del teste.

3. Se il teste rifiuta di sottoporsi all'esame o al controesame di una delle parti, nei confronti di questa non possono essere utilizzate, senza il suo consenso, le dichiarazioni rese ad altra parte, salve restando le sanzioni penali eventualmente applicabili al dichiarante.

4. Quando, anche per le circostanze emerse nel dibattimento, vi sono elementi concreti per ritenere che il testimone e' stato sottoposto a violenza, minaccia, offerta o promessa di denaro o di altra utilita', affinche' non deponga ovvero deponga il falso, le dichiarazioni contenute nel fascicolo del pubblico ministero precedentemente rese dal testimone sono acquisite al fascicolo del dibattimento e quelle previste dal comma 3 possono essere utilizzate.

5. Sull'acquisizione di cui al comma 4 il giudice decide senza ritardo, svolgendo gli accertamenti che ritiene necessari, su richiesta della parte, che puo' fornire gli elementi concreti per ritenere che il testimone e' stato sottoposto a violenza, minaccia, offerta o promessa di denaro o di altra utilita'.

6. A richiesta di parte, le dichiarazioni assunte dal giudice a norma dell'articolo 422 sono acquisite al fascicolo del dibattimento e sono valutate ai fini della prova nei confronti delle parti che hanno partecipato alla loro assunzione, se sono state utilizzate per le contestazioni previste dal presente articolo. Fuori dal caso previsto dal periodo precedente, si applicano le disposizioni di cui ai commi 2, 4 e 5.

7. Fuori dai casi di cui al comma 4, su accordo delle parti le dichiarazioni contenute nel fascicolo del pubblico ministero precedentemente rese dal testimone sono acquisite al fascicolo del dibattimento. ))


AGGIORNAMENTO (38)

La Corte costituzionale, con sentenza 18 maggio - 3 giugno 1992 n. 255 (in G.U. 1a s.s. 4/6/1992 n. 24) ha dichiarato la illegittimita' costituzionale:

- del presente articolo, terzo comma.

- del presente articolo quarto comma "nella parte in cui non prevede l' acquisizione nel fascicolo per il dibattimento , se sono state utilizzate per le contestazioni previste dai commi primo e secondo, delle dichiarazioni precedentemente rese dal testimone e contenute nel fascicolo del pubblico ministero".

Art. 501.

Esame dei periti e dei consulenti tecnici

1. Per l'esame dei periti e dei consulenti tecnici si osservano le disposizioni sull'esame dei testimoni, in quanto applicabili.

2. Il perito e il consulente tecnico hanno in ogni caso facolta' di consultare documenti, note scritte e pubblicazioni, che possono essere acquisite anche di ufficio.

Art. 502.

Esame a domicilio di testimoni, periti e consulenti tecnici

1. In caso di assoluta impossibilita' di un testimone, di un perito o di un consulente tecnico a comparire per legittimo impedimento, il giudice, a richiesta di parte, puo' disporne l'esame nel luogo in cui si trova, dando comunicazione, a norma dell'articolo 477 comma 3, del giorno, dell'ora e del luogo dell'esame.

2. L'esame si svolge con le forme previste dagli articoli precedenti, esclusa la presenza del pubblico. L'imputato e le altre parti private sono rappresentati dai rispettivi difensori. Il giudice, quando ne e' fatta richiesta, ammette l'intervento personale dell'imputato interessato all'esame.

Art. 503.

Esame delle parti private

1. Il presidente dispone l'esame delle parti che ne abbiano fatto richiesta o che vi abbiano consentito, secondo il seguente ordine: parte civile, responsabile civile, persona civilmente obbligata per la pena pecuniaria e imputato.

2. L'esame si svolge nei modi previsti dagli articoli 498 e 499. Ha inizio con le domande del difensore o del pubblico ministero che l'ha chiesto e prosegue con le domande, secondo i casi, del pubblico ministero e dei difensori della parte civile, del responsabile civile, della persona civilmente obbligata per la pena pecuniaria, del coimputato e dell'imputato. Quindi, chi ha iniziato l'esame puo' rivolgere nuove domande.

3. Fermi i divieti di lettura e di allegazione, il pubblico ministero e i difensori, per contestare in tutto o in parte il contenuto della deposizione, possono servirsi delle dichiarazioni precedentemente rese dalla parte esaminata e contenute nel fascicolo del pubblico ministero. Tale facolta' puo' essere esercitata solo se sui fatti e sulle circostanze da contestare la parte abbia gia' deposto.

4. Si applica la disposizione (( dell'articolo 500 comma 2 )).

5. Le dichiarazioni alle quali il difensore aveva il diritto di

assistere assunte dal pubblico ministero o dalla polizia giudiziaria su delega del pubblico ministero sono acquisite nel fascicolo per il dibattimento, se sono state utilizzate per le contestazioni previste dal comma 3.

6. La disposizione prevista dal comma 5 si applica anche per le dichiarazioni rese a norma degli articoli 294, 299, comma 3-ter, 391 e 422.

Art. 504.

Opposizioni nel corso dell'esame dei testimoni

1. Salvo che la legge disponga diversamente, sulle opposizioni formulate nel corso dell'esame dei testimoni, dei periti, dei consulenti tecnici e delle parti private il presidente decide immediatamente e senza formalita'.

Art. 505.

Facolta' degli enti e delle associazioni rappresentativi di interessi lesi dal reato

1. Gli enti e le associazioni intervenuti nel processo a norma dell'articolo 93 possono chiedere al presidente di rivolgere domande ai testimoni, ai periti, ai consulenti tecnici e alle parti private che si sono sottoposte a esame. Possono altresi' chiedere al giudice l'ammissione di nuovi mezzi di prova utili all'accertamento dei fatti.

Art. 506.

Poteri del presidente in ordine all'esame dei testimoni e delle parti private

1. Il presidente, anche su richiesta di altro componente del collegio, in base ai risultati delle prove assunte nel dibattimento a iniziativa delle parti o a seguito delle letture disposte a norma degli articoli 511, 512 e 513, puo' indicare alle parti temi di prova nuovi o piu' ampi, utili per la completezza dell'esame.

(( 2. Il presidente, anche su richiesta di altro componente del collegio, puo' rivolgere domande ai testimoni, ai periti, ai consulenti tecnici, alle persone indicate nell'articolo 210 ed alle parti gia' esaminate, solo dopo l'esame e il controesame. Resta salvo il diritto delle parti di concludere l'esame secondo l'ordine indicato negli articoli 498, commi 1 e 2, e 503, comma 2)).

Art. 507.

Ammissione di nuove prove

1. Terminata l'acquisizione delle prove, il giudice, se risulta assolutamente necessario, puo' disporre anche di ufficio l'assunzione di nuovi mezzi di prove.

(( 1-bis. Il giudice puo' disporre a norma del comma 1 anche l'assunzione di mezzi di prova relativi agli atti acquisiti al fascicolo per il dibattimento a norma degli articoli 431, comma 2, e 493, comma 3)).

Art. 508.

Provvedimenti conseguenti all'ammissione della perizia nel dibattimento

1. Se il giudice, di ufficio o su richiesta di parte, dispone una perizia, il perito e' immediatamente citato a comparire e deve esporre il suo parere nello stesso dibattimento. Quando non e' possibile provvedere in tale modo, il giudice pronuncia ordinanza con la quale, se e' necessario, sospende il dibattimento e fissa la data della nuova udienza nel termine massimo di sessanta giorni.

2. Con l'ordinanza il giudice designa un componente del collegio per l'esercizio dei poteri previsti dall'articolo 228.

3. Nella nuova udienza il perito risponde ai quesiti ed e' esaminato a norma dell'articolo 501.

Art. 509.

Sospensione del dibattimento per esigenze istruttorie

1. Nei casi previsti dagli articoli 495 comma 4, 506 e 507 il giudice, qualora non sia possibile provvedere nella medesima udienza, sospende il dibattimento per il tempo strettamente necessario, fissando la data della nuova udienza.

Art. 510.

Verbale di assunzione dei mezzi di prova

1. Nel verbale sono indicate le generalita' dei testimoni, dei periti, dei consulenti tecnici e degli interpreti ed e' fatta menzione di quanto previsto dall'articolo 497 comma 2.

2. L'ausiliario che assiste il giudice documenta nel verbale lo svolgimento dell'esame dei testimoni, dei periti, dei consulenti tecnici e delle parti private, riproducendo integralmente in forma diretta le domande poste dalle parti o dal presidente nonche' le risposte delle persone esaminate.

3. Quando il giudice dispone che il verbale sia redatto solo in forma riassuntiva, i poteri di vigilanza previsti dall'articolo 140 comma 2, sono esercitati dal presidente.

Art. 511.

Letture consentite

1. Il giudice, anche di ufficio, dispone che sia data lettura, integrale o parziale, degli atti contenuti nel fascicolo per il dibattimento.

2. La lettura di verbali di dichiarazioni e' disposta solo dopo l'esame della persona che le ha rese, a meno che l'esame non abbia luogo.

3. La lettura della relazione peritale e' disposta solo dopo l'esame del perito.

4. La lettura dei verbali delle dichiarazioni orali di querela o di istanza e' consentita ai soli fini dell'accertamento della esistenza della condizione di procedibilita'.

5. In luogo della lettura, il giudice, anche di ufficio, puo' indicare specificamente gli atti utilizzabili ai fini della decisione. L'indicazione degli atti equivale alla loro lettura. Il giudice dispone tuttavia la lettura, integrale o parziale, quando si tratta di verbali di dichiarazioni e una parte ne fa richiesta. Se si tratta di altri atti, il giudice e' vincolato alla richiesta di lettura solo nel caso di un serio disaccordo sul contenuto di essi.

6. La facolta' di chiedere la lettura o l'indicazione degli atti, prevista dai commi 1 e 5, e' attribuita anche agli enti e alle associazioni intervenuti a norma dell'articolo 93.

Art. 511-bis.

(( (Lettura di verbali di prove di altri procedimenti).

1. Il giudice, anche di ufficio, dispone che sia data lettura, dei verbali degli atti indicati nell'articolo 238. Si applica il comma 2 dell'articolo 511. ))

Art. 512.

Lettura di atti per sopravvenuta impossibilita' di ripetizione

1. Il giudice, a richiesta di parte, dispone che sia data lettura degli atti assunti dalla polizia giudiziaria, dal pubblico ministero, dai difensori delle parti private e dal giudice nel corso della udienza preliminare quando, per fatti o circostanze imprevedibili, ne e' divenuta impossibile la ripetizione.

(( 1-bis. E' sempre consentita la lettura dei verbali relativi all'acquisizione ed alle operazioni di distruzione degli atti di cui all'articolo 240 )).

Art. 512-bis.

(( (Lettura di dichiarazioni rese da persona residente all'estero).

1. Il giudice, a richiesta di parte, puo' disporre, tenuto conto degli altri elementi di prova acquisiti, che sia data lettura dei verbali di dichiarazioni rese da persona residente all'estero anche a seguito di rogatoria internazionale se essa, essendo stata citata, non e' comparsa e solo nel caso in cui non ne sia assolutamente possibile l'esame dibattimentale)).

Art. 513.

(Lettura delle dichiarazioni rese dall'imputato nel corso delle indagini preliminari o nell'udienza preliminare ).

1. Il giudice, se l'imputato e' contumace o assente ovvero rifiuta di sottoporsi all'esame, dispone, a richiesta di parte, che sia data lettura dei verbali delle dichiarazioni rese dall'imputato al pubblico ministero o alla polizia giudiziaria su delega del pubblico ministero o al giudice nel corso delle indagini preliminari o nell'udienza preliminare, ma tali dichiarazioni non possono essere utilizzate nei confronti di altri senza il loro consenso (( salvo che ricorrano i presupposti di cui all'articolo 500, comma 4. ))

2. Se le dichiarazioni sono state rese dalle persone indicate nell'articolo 210, (( comma 1 )) il giudice, a richiesta di parte, dispone, secondo i casi, l'accompagnamento coattivo del dichiarante o l'esame a domicilio o la rogatoria internazionale ovvero l'esame in altro modo previsto dalla legge con le garanzie del contraddittorio. Se non e' possibile ottenere la presenza del dichiarante, ovvero procedere all'esame in uno dei modi suddetti, si applica la disposizione dell'articolo 512 qualora la impossibilita' dipenda da fatti o circostanze imprevedibili al momento delle dichiarazioni. Qualora il dichiarante si avvalga della facolta' di non rispondere, il giudice dispone la lettura dei verbali contenenti le suddette dichiarazioni soltanto con l'accordo delle parti. (96)

3. Se le dichiarazioni di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo sono state assunte ai sensi dell'articolo 392, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 511.


AGGIORNAMENTO (37)

La Corte costituzionale, con la sentenza 18 maggio - 3 giugno 1992, n. 254 (G.U. 1 s.s. 4/6/1992 n. 24) ha dichiarato illegittimita' costituzionale del presente articolo, secondo comma, " nella parte in cui non prevede che il giudice, sentite le parti, dispone la lettura dei verbali delle dichiarazioni di cui al primo comma del medesimo articolo rese dalle persone indicate nell'art. 210, qualora queste si avvalgano della facolta' di non rispondere ".


AGGIORNAMENTO (62)

La Corte costituzionale, con sentenza 20-24 febbraio 1995, n. 60 (G.U. 1a s.s. 1/3/1995, n. 9) ha disposto l' illegittimita' costituzionale del primo comma del presente articolo "nella parte in cui non prevede che il giudice, ricorrendone le condizioni, disponga che sia data lettura dei verbali delle dichiarazioni dell'imputato assunte dalla polizia giudiziaria su delega del pubblico ministero."


AGGIORNAMENTO (96)

La Corte costituzionale, con sentenza 26 ottobre-2 novembre 1998, n. 361 (G.U. 1a s.s. 4/11/1998, n. 44) ha disposto l' illegittimita' costituzionale parziale del secondo comma, ultimo periodo, del presente art. 513 "nella parte in cui non prevede che, qualora il dichiarante rifiuti o comunque ometta in tutto o in parte di rispondere su fatti concernenti la responsabilit« di altri gia' oggetto delle sue precedenti dichiarazioni, in mancanza dell'accordo delle parti alla lettura si applica l'art. 500, commi 2-bis e 4, del codice di procedura penale".

Art. 514.

(( (Letture vietate ).

1. Fuori dei casi previsti dagli articoli 511, 512, 512-bis e 513, non puo' essere data lettura dei verbali delle dichiarazioni rese dall'imputato, dalle persone indicate nell'articolo 210 e dai testimoni alla polizia giudiziaria, al pubblico ministero o al giudice nel corso delle indagini preliminari o nella udienza preliminare, a meno che nell'udienza preliminare le dichiarazioni siano state rese nelle forme previste dagli articoli 498 e 499, alla presenza dell'imputato o del suo difensore.

2. Fuori dei casi previsti dall'articolo 511, e' vietata la lettura dei verbali e degli altri atti di documentazione delle attivita' compiute dalla polizia giudiziaria. L'ufficiale o l'agente di polizia giudiziaria esaminato come testimone puo' servirsi di tali atti a norma dell'articolo 499, comma 5)).

Art. 515.

Allegazione di atti al fascicolo per il dibattimento

1. I verbali degli atti di cui e' stata data lettura e i documenti ammessi a norma dell'articolo 495 sono inseriti, unitamente al verbale di udienza, nel fascicolo per il dibattimento.

Capo IV NUOVE CONTESTAZIONI

Art. 516.

Modifica della imputazione

1. Se nel corso dell'istruzione dibattimentale il fatto risulta diverso da come e' descritto nel decreto che dispone il giudizio, e non appartiene alla competenza di un giudice superiore, il pubblico ministero modifica l'imputazione e procede alla relativa contestazione. (56) (67)

1-bis. Se a seguito della modifica il reato risulta attribuito alla cognizione del tribunale in composizione collegiale anziche' monocratica, l'inosservanza delle disposizioni sula composizione del giudice e' rilevata o eccepita, a pena di decadenza, immediatamente dopo la nuova contestazione ovvero, nei casi indicati dagli articoli 519 comma 2 e 520 comma 2, prima del compimento di ogni altro atto nella nuova udienza fissata a norma dei medesimi articoli. (90) (90a)

1-ter. Se a seguito della modifica risulta un reato per il quale e' prevista l'udienza preliminare, e questa non si e' tenuta, l'inosservanza delle relative disposizioni e' eccepita, a pena di decadenza, entro il termine indicato dal comma 1- bis. ((175))


AGGIORNAMENTO (56)

La Corte costituzionale, con sentenza 22-30 giugno 1994, n. 265 (in G.U. 1a s.s. 06/07/1994, n. 28), ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale degli artt. 516 e 517 del codice di procedura penale nella parte in cui non prevedono la facolta' dell'imputato di richiedere al giudice del dibattimento l'applicazione di pena a norma dell'art. 444 del codice di procedura penale, relativamente al fatto diverso o al reato concorrente contestato in dibattimento, quando la nuova contestazione concerne un fatto che gia' risultava dagli atti di indagine al momento dell'esercizio dell'azione penale ovvero quando l'imputato ha tempestivamente e ritualmente proposto la richiesta di applicazione di pena in ordine alle originarie imputazioni".


AGGIORNAMENTO (67)

La Corte costituzionale, con la sentenza 15-29 dicembre 1995, n. 530 (G.U. 1a s.s. 3/1/1996 n. 1) ha disposto "in applicazione dell'art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87, l'illegittimita' costituzionale dell'art. 516 del codice di procedura penale, nella parte in cui non prevede la facolta' dell'imputato di proporre domanda di oblazione, ai sensi degli artt. 162 e 162-bis del codice penale, relativamente al fatto diverso contestato in dibattimento".


AGGIORNAMENTO (90)

Il D. Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51 ha disposto (con l'art. 247, comma 1) che "Il presente decreto legislativo entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e diventa efficace decorso il termine stabilito dall'articolo 1, comma 1, lettera r), della legge 16 luglio 1997, n. 254, fatta eccezione per le disposizioni previste dagli articoli 17, 33, comma 1, 38, comma 1 e 40, commi 1 e 3."


AGGIORNAMENTO (90a)

Il D. Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51 come modificato dalla L. 16 giugno 1998, n. 188 ha disposto (con l'art. 247, comma 1) che "Il presente decreto legislativo entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e diventa efficace a decorrere dal 2 giugno 1999 , fatta eccezione per le disposizioni previste dagli articoli 17, 33, comma 1, 38, comma 1 e 40, commi 1 e 3."


AGGIORNAMENTO (175)

La Corte Costituzionale, con sentenza 14 - 18 dicembre 2009, n. 333 (in G.U. 1a s.s. 23/12/2009, n. 51) ha disposto "in applicazione dell'art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87, l'illegittimita' costituzionale dell'art. 516 del codice di procedura penale, nella parte in cui non prevede la facolta' dell'imputato di richiedere al giudice del dibattimento il giudizio abbreviato relativamente al fatto diverso contestato in dibattimento, quando la nuova contestazione concerne un fatto che gia' risultava dagli atti di indagine al momento di esercizio dell'azione penale".

Art. 517.

Reato concorrente e circostanze aggravanti risultanti dal dibattimento


1. Qualora nel corso dell'istruzione dibattimentale emerga un reato connesso a norma dell'articolo 12 comma 1 lettera b) ovvero una circostanza aggravante e non ve ne sia menzione nel decreto che dispone il giudizio, il pubblico ministero contesta all'imputato il reato o la circostanza, purche' la cognizione non appartenga alla competenza di un giudice superiore. (65) (67)

1-bis. Si applicano le disposizioni previste dall'artitolo 516, commi 1-bis e 1-ter. (175) ((190))


AGGIORNAMENTO (65)

La Corte costituzionale, con sentenza 22-30 giugno 1994, n. 265 (in G.U. 1a s.s. 06/07/1994, n. 28), ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale dell'art. 517 del codice di procedura penale nella parte in cui non prevede la facolta' dell' imputato di richiedere al giudice del dibattimento l'applicazione di pena a norma dell'art, 444 del codice di procedura penale, relativamente al fatto diverso o al reato concorrente contestato in dibattimento, quando la nuova contestazione concerne un fatto che gia' risultava dagli atti di indagine al momento dell' esercizio dell'azione penale ovvero quando l' imputato ha tempestivamente e ritualmente proposto la richiesta di applicazione di pena in ordine alle originarie imputazioni.


AGGIORNAMENTO (67)

La Corte costituzionale, con sentenza 15-29 dicembre 1995 (G.U. 1a s.s. 3/1/1996 n. 1) ha disposto "l' illegittimita' costituzionale dell'art. 517 del codice di procedura penale nella parte in cui non prevede la facolta' dell'imputato di proporre domanda di oblazione, ai sensi degli artt. 162 e 162-bis del codice penale, relativamente al reato concorrente contestato in dibattimento".


AGGIORNAMENTO (90)

Il D. Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51 ha disposto (con l'art. 247, comma 1) che "Il presente decreto legislativo entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e diventa efficace decorso il termine stabilito dall'articolo 1, comma 1, lettera r), della legge 16 luglio 1997, n. 254, fatta eccezione per le disposizioni previste dagli articoli 17, 33, comma 1, 38, comma 1 e 40, commi 1 e 3".


AGGIORNAMENTO (90a)

Il D. Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51 come modificato dalla L. 16 giugno 1998, n. 188 ha disposto (con l'art. 247, comma 1) che "Il presente decreto legislativo entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e diventa efficace a decorrere dal 2 giugno 1999 , fatta eccezione per le disposizioni previste dagli articoli 17, 33, comma 1, 38, comma 1 e 40, commi 1 e 3".


AGGIORNAMENTO (175)

La Corte Costituzionale, con sentenza 14 - 18 dicembre 2009, n. 333 (in G.U. 1a s.s. 23/12/2009, n. 51) ha disposto l'illegittimita' costituzionale dell'art. 517 del codice di procedura penale, nella parte in cui non prevede la facolta' dell'imputato di richiedere al giudice del dibattimento il giudizio abbreviato relativamente al reato concorrente contestato in dibattimento, quando la nuova contestazione concerne un fatto che gia' risultava dagli atti di indagine al momento di esercizio dell'azione penale.


AGGIORNAMENTO (190)

La Corte Costituzionale, con sentenza 22 - 26 ottobre 2012, n. 237 (in G.U. 1a s.s. 31/10/2012, n. 43) ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale dell'articolo 517 del codice di procedura penale, nella parte in cui non prevede la facolta' dell'imputato di richiedere al giudice del dibattimento il giudizio abbreviato relativamente al reato concorrente emerso nel corso dell'istruzione dibattimentale, che forma oggetto della nuova contestazione".

Art. 518.

Fatto nuovo risultante dal dibattimento

1. Fuori dei casi previsti dall'articolo 517, il pubblico ministero procede nelle forme ordinarie se nel corso del dibattimento risulta a carico dell'imputato un fatto nuovo non enunciato nel decreto che dispone il giudizio e per il quale si debba procedere di ufficio.

2. Tuttavia il presidente, qualora il pubblico ministero ne faccia richiesta, puo' autorizzare la contestazione nella medesima udienza, se vi e' consenso dell'imputato presente e non ne deriva pregiudizio per la speditezza dei procedimenti.

Art. 519.

Diritti delle parti

1. Nei casi previsti dagli articoli 516, 517 e 518 comma 2, salvo che la contestazione abbia per oggetto la recidiva, il presidente informa l'imputato che puo' chiedere un termine per la difesa.

2. Se l'imputato ne fa richiesta, il presidente sospende il dibattimento per un tempo non inferiore al termine per comparire previsto dall'articolo 429, ma comunque non superiore a quaranta giorni. In ogni caso l'imputato puo' chiedere l'ammissione di nuove prove a norma dell'articolo 507. (36) ((60))

3. Il presidente dispone la citazione della persona offesa, osservando un termine non inferiore a cinque giorni.


AGGIORNAMENTO (36)

La Corte costituzionale, con sentenza 20 maggio - 3 giugno 1992, n. 241 (G.U. 1 s.s. 4/6/1992, n. 24) ha dichiarato l' illegittimita' costituzionale del comma 2 del presente articolo nella parte in cui , nei casi previsti dall' art. 516 del codice di procedura penale, non consente al pubblico ministero e alle parti private diverse dall' imputato di chiedere l'ammissione di nuove prove e dell' inciso , "a norma dell'art. 507" .


AGGIORNAMENTO (60)

La Corte costituzionale, con sentenza 8-20 febbraio 1995, n. 50 (G.U. 1a s.s. 1/3/1995, n. 9) ha dichiarato l' illegittimita' costituzionale del comma 2 del presente articolo "nella parte in cui, in caso di nuova contestazione effettuata a norma dell'art. 517 del medesimo codice, non consente al pubblico ministero e alle parti private diverse dall'imputato di chiedere l'ammissione di nuove prove."

Art. 520.

Nuove contestazioni all'imputato contumace o assente

1. Quando intende contestare i fatti o le circostanze indicati negli articoli 516 e 517 all'imputato contumace o assente, il pubblico ministero chiede al presidente che la contestazione sia inserita nel verbale del dibattimento e che il verbale sia notificato per estratto all'imputato.

2. In tal caso il presidente sospende il dibattimento e fissa una nuova udienza per la prosecuzione, osservando i termini indicati nell'articolo 519 commi 2 e 3.

Art. 521.

Correlazione tra l'imputazione contestata e la sentenza

1. Nella sentenza il giudice puo' dare al fatto una definizione giuridica diversa da quella enunciata nell'imputazione, purche' il reato non ecceda la sua competenza ne' risulti attribuito alla congizione del tribunale in composizione collegiale anziche' monocratica (( . . . )). (90)(90a)

2. Il giudice dispone con ordinanza la trasmissione degli atti al pubblico ministero se accerta che il fatto e' diverso da come descritto nel decreto che dispone il giudizio ovvero nella contestazione effettuata a norma degli articoli 516, 517 e 518 comma 2.

3. Nello stesso modo il giudice procede se il pubblico ministero ha effettuato una nuova contestazione fuori dei casi previsti dagli articoli 516, 517 e 518 comma 2.


AGGIORNAMENTO (90)

Il D. Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51 ha disposto (con l'art. 247, comma 1) che "Il presente decreto legislativo entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e diventa efficace decorso il termine stabilito dall'articolo 1, comma 1, lettera r), della legge 16 luglio 1997, n. 254, fatta eccezione per le disposizioni previste dagli

articoli 17, 33, comma 1, 38, comma 1 e 40, commi 1 e 3."


AGGIORNAMENTO (90a)

Il D. Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51 come modificato dalla L. 16 giugno 1998, n. 188 ha disposto (con l'art. 247, comma 1) che "Il presente decreto legislativo entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e diventa efficace a decorrere dal 2 giugno 1999 , fatta eccezione per le disposizioni previste dagli articoli 17, 33, comma

1, 38, comma 1 e 40, commi 1 e 3."

Art. 521-bis.

(Modifiche alla composizione del giudice a seguito di nuove contestazioni).

(( 1. Se, in seguito ad una diversa definizione giuridica o alle contestazioni previste dagli articoli 516, commi 1-bis e 1-ter, 517, comma 1-bis e 518, il reato risulta tra quelli attribuiti alla cognizione del tribunale per cui e' prevista l'udienza preliminare e questa non si e' tenuta, il giudice dispone con ordinanza la trasmissione degli atti al pubblico ministero)).

2. L'inosservanza della disposizione prevista dal comma 1 deve essere eccepita, a pena di decadenza, nei motivi di impugnazione.(90)(90a)


AGGIORNAMENTO (90)

Il D. Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51 ha disposto (con l'art. 247, comma 1) che "Il presente decreto legislativo entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e diventa efficace decorso il termine stabilito dall'articolo 1, comma 1, lettera r), della legge 16 luglio 1997, n. 254, fatta eccezione per le disposizioni previste dagli articoli 17, 33, comma 1, 38, comma 1 e 40, commi 1 e 3."


AGGIORNAMENTO (90a)

Il D. Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51 come modificato dalla L. 16 giugno 1998, n. 188 ha disposto (con l'art. 247, comma 1) che "Il presente decreto legislativo entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e diventa efficace a decorrere dal 2 giugno 1999 , fatta eccezione per le disposizioni previste dagli articoli 17, 33, comma 1, 38, comma 1 e 40, commi 1 e 3."

Art. 522.

Nullita' della sentenza per difetto di contestazione

1. L'inosservanza delle disposizioni previste in questo capo e' causa di nullita'.

2. La sentenza di condanna pronunciata per un fatto nuovo, per un reato concorrente o per una circostanza aggravante senza che siano state osservate le disposizioni degli articoli precedenti e' nulla soltanto nella parte relativa al fatto nuovo, al reato concorrente o alla circostanza aggravante.

Capo V DISCUSSIONE FINALE

Art. 523.

Svolgimento della discussione

1. Esaurita l'assunzione delle prove, il pubblico ministero e successivamente i difensori della parte civile, del responsabile civile, della persona civilmente obbligata per la pena pecuniaria e dell'imputato formulano e illustrano le rispettive conclusioni ((, anche in ordine alle ipotesi previste dall'articolo 533, comma 3-bis )).

2. La parte civile presenta conclusioni scritte, che devono comprendere, quando sia richiesto il risarcimento dei danni, anche la determinazione del loro ammontare.

3. Il presidente dirige la discussione e impedisce ogni divagazione, ripetizione e interruzione.

4. Il pubblico ministero e i difensori delle parti private possono replicare; la replica e' ammessa una sola volta e deve essere contenuta nei limiti strettamente necessari per la confutazione degli argomenti avversari.

5. In ogni caso l'imputato e il difensore devono avere, a pena di nullita', la parola per ultimi se la domandano.

6. La discussione non puo' essere interrotta per l'assunzione di nuove prove, se non in caso di assoluta necessita'. Se questa si verifica, il giudice provvede a norma dell'articolo 507.

Art. 524.

Chiusura del dibattimento

1. Esaurita la discussione, il presidente dichiara chiuso il dibattimento.

Titolo III SENTENZA Capo I DELIBERAZIONE

Art. 525.

Immediatezza della deliberazione

1. La sentenza e' deliberata subito dopo la chiusura del dibattimento.

2. Alla deliberazione concorrono, a pena di nullita' assoluta, gli stessi giudici che hanno partecipato al dibattimento. Se alla deliberazione devono concorrere i giudici supplenti in sostituzione dei titolari impediti, i provvedimenti gia' emessi conservano efficacia se non sono espressamente revocati.

3. Salvo quanto previsto dall'articolo 528, la deliberazione non puo' essere sospesa se non in caso di assoluta impossibilita'. La sospensione e' disposta dal presidente con ordinanza.

Art. 526.

Prove utilizzabili ai fini della deliberazione

1. Il giudice non puo' utilizzare ai fini della deliberazione prove diverse da quelle legittimamente acquisite nel dibattimento.

(( 1-bis. La colpevolezza dell'imputato non puo' essere provata sulla base di dichiarazioni rese da chi, per libera scelta, si e' sempre volontariamente sottratto all'esame da parte dell'imputato o del suo difensore )).

Art. 527.

Deliberazione collegiale

1. Il collegio, sotto la direzione del presidente, decide separatamente le questioni preliminari non ancora risolte e ogni altra questione relativa al processo. Qualora l'esame del merito non risulti precluso dall'esito della votazione, sono poste in decisione le questioni di fatto e di diritto concernenti l'imputazione e, se occorre, quelle relative all'applicazione delle pene e delle misure di sicurezza nonche' quelle relative alla responsabilita' civile.

2. Tutti i giudici enunciano le ragioni della loro opinione e votano su ciascuna questione qualunque sia stato il voto espresso sulle altre. Il presidente raccoglie i voti cominciando dal giudice con minore anzianita' di servizio e vota per ultimo. Nei giudizi davanti alla corte di assise votano per primi i giudici popolari, cominciando dal meno anziano per eta'.

3. Se nella votazione sull'entita' della pena o della misura di sicurezza si manifestano piu' di due opinioni, i voti espressi per la pena o la misura di maggiore gravita' si riuniscono a quelli per la pena o la misura gradatamente inferiore, fino a che venga a risultare la maggioranza. In ogni altro caso, qualora vi sia parita' di voti, prevale la soluzione piu' favorevole all'imputato.

Art. 528.

Lettura del verbale in camera di consiglio

1. Qualora sia necessaria la lettura del verbale di udienza redatto con la stenotipia ovvero l'ascolto o la visione di riproduzioni fonografiche o audiovisive di atti del dibattimento, il giudice sospende la deliberazione e procede in camera di consiglio alle operazioni necessarie, con l'assistenza dell'ausiliario ed eventualmente del tecnico incaricato della documentazione.

Capo II DECISIONE Sezione I Sentenza di proscioglimento

Art. 529.

Sentenza di non doversi procedere

1. Se l'azione penale non doveva essere iniziata o non deve essere proseguita, il giudice pronuncia sentenza di non doversi procedere indicandone la causa nel dispositivo.

2. Il giudice provvede nello stesso modo quando la prova dell'esistenza di una condizione di procedibilita' e' insufficiente o contraddittoria.

Art. 530.

Sentenza di assoluzione

1. Se il fatto non sussiste, se l'imputato non lo ha commesso, se il fatto non costituisce reato o non e' previsto dalla legge come reato ovvero se il reato e' stato commesso da persona non imputabile o non punibile per un'altra ragione, il giudice pronuncia sentenza di assoluzione indicandone la causa nel dispositivo.

2. Il giudice pronuncia sentenza di assoluzione anche quando manca, e' insufficiente o e' contraddittoria la prova che il fatto sussiste, che l'imputato lo ha commesso, che il fatto costituisce reato o che il reato e' stato commesso da persona imputabile.

3. Se vi e' la prova che il fatto e' stato commesso in presenza di una causa di giustificazione o di una causa personale di non punibilita' ovvero vi e' dubbio sull'esistenza delle stesse, il giudice pronuncia sentenza di assoluzione a norma del comma 1.

4. Con la sentenza di assoluzione il giudice applica, nei casi previsti dalla legge, le misure di sicurezza.

Art. 531.

Dichiarazione di estinzione del reato

1. Salvo quanto disposto dall'articolo 129 comma 2, il giudice, se il reato e' estinto, pronuncia sentenza di non doversi procedere enunciandone la causa nel dispositivo.

2. Il giudice provvede nello stesso modo quando vi e' dubbio sull'esistenza di una causa di estinzione del reato.

Art. 532.

Provvedimenti sulle misure cautelari personali

1. Con la sentenza di proscioglimento, il giudice ordina la liberazione dell'imputato in stato di custodia cautelare e dichiara la cessazione delle altre misure cautelari personali eventualmente disposte.

2. La stessa disposizione si applica nel caso di sentenza di condanna che concede la sospensione condizionale della pena.

Sezione II Sentenza di condanna

Art. 533.

Condanna dell'imputato

(( 1. Il giudice pronuncia sentenza di condanna se l'imputato risulta colpevole del reato contestatogli al di la' di ogni ragionevole dubbio. Con la sentenza il giudice applica la pena e le eventuali misure di sicurezza )).

2. Se la condanna riguarda piu' reati, il giudice stabilisce la pena per ciascuno di essi e quindi determina la pena che deve essere applicata in osservanza delle norme sul concorso di reati e di pene o sulla continuazione. Nei casi previsti dalla legge il giudice dichiara il condannato delinquente o contravventore abituale o professionale o per tendenza.

3. Quando il giudice ritiene di dover concedere la sospensione condizionale della pena o la non menzione della condanna nel certificato del casellario giudiziale, provvede in tal senso con la sentenza di condanna.

3-bis. Quando la condanna riguarda procedimenti per i delitti di cui all'articolo 407, comma 2, lettera a) , anche se connessi ad altri reati, il giudice puo' disporre, nel pronunciare la sentenza, la separazione dei procedimenti anche con riferimentoallo stesso condannato quando taluno dei condannati si trovi in stato di custodia cautelare e, per la scadenza dei termini e la mancanza di altri titoli, sarebbe rimesso in liberta'.

Art. 534.

Condanna del civilmente obbligato per la pena pecuniaria

1. ((Nei casi previsti dagli articoli 196 e 197 del codice penale)) e nelle leggi speciali, il giudice condanna la persona civilmente obbligata a pagare, se il condannato risultera' insolvibile, una somma pari alla pena pecuniaria a questo inflitta.

Art. 535.

Condanna alle spese

1. La sentenza di condanna pone a carico del condannato il pagamento delle spese processuali ((. . . )).

2. (( COMMA ABROGATO DALLA L. 18 GIUGNO 2009, N. 69 )).

3. Sono poste a carico del condannato le spese di mantenimento durante la custodia cautelare, a norma dell'articolo 692.

4. Qualora il giudice non abbia provveduto circa le spese, la sentenza e' rettificata a norma dell'articolo 130.

Art. 536.

Pubblicazione della sentenza come effetto della condanna

1. Nei casi previsti dall'articolo 36 del codice penale, il giudice stabilisce nel dispositivo se la sentenza deve essere pubblicata per intero o per estratto e designa il giornale o i giornali in cui deve essere inserita.

Art. 537.

Pronuncia sulla falsita' di documenti

1. La falsita' di un atto o di un documento, accertata con sentenza di condanna, e' dichiarata nel dispositivo.

2. Con lo stesso dispositivo e' ordinata la cancellazione totale o parziale, secondo le circostanze e, se e' il caso, la ripristinazione, la rinnovazione o la riforma dell'atto o del documento, con la prescrizione del modo con cui deve essere eseguita.

La cancellazione, la ripristinazione, la rinnovazione o la riforma non e' ordinata quando possono essere pregiudicati interessi di terzi non intervenuti come parti nel procedimento.

3. La pronuncia sulla falsita' e' impugnabile, anche autonomamente, con il mezzo previsto dalla legge per il capo che contiene la decisione sull'imputazione.

4. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche nel caso di sentenza di proscioglimento.

Sezione III Decisione sulle questioni civili

Art. 538.

Condanna per la responsabilita' civile

1. Quando pronuncia sentenza di condanna, il giudice decide sulla domanda per le restituzioni e il risarcimento del danno, proposta a norma degli articoli 74 e seguenti.

2. Se pronuncia condanna dell'imputato al risarcimento del danno, il giudice provvede altresi' alla liquidazione, salvo che sia prevista la competenza di altro giudice.

3. Se il responsabile civile e' stato citato o e' intervenuto nel giudizio, la condanna alle restituzioni e al risarcimento del danno e' pronunciata anche contro di lui in solido, quando e' riconosciuta la sua responsabilita'.

Art. 539.

Condanna generica ai danni e provvisionale

1. Il giudice, se le prove acquisite non consentono la liquidazione del danno, pronuncia condanna generica e rimette le parti davanti al

giudice civile

2. A richiesta della parte civile, l'imputato e il responsabile civile sono condannati al pagamento di una provvisoriale nei limiti del danno per cui si ritiene gia' raggiunta la prova.

Art. 540.

Provvisoria esecuzione delle disposizioni civili

1. La condanna alle restituzioniu e al risarcimento del danno e' dichiarata provvisoriamente esecutiva, a richiesta della parte civile, quando ricorrono giustificati motivi.

2. La condanna al pagamento della provvisionale e' immediatamente esecutiva.

Art. 541.

Condanna alle spese relative all'azione civile

1. Con la sentenza che accoglie la domanda di restituzione o di risarcimento del danno, il giudice condanna l'imputato e il responsabile civile in solido al pagamento delle spese processuali in favore della parte civile, salvo che ritenga di disporne, per giusti motivi, la compensazione totale o parziale.

2. Con la sentenza che rigetta la domanda indicata nel comma 1 o che assolve l'imputato per cause diverse dal difetto di imputabilita', il giudice, se ne e' fatta richiesta, condanna la parte civile alla rifusione delle spese processuali sostenute dall'imputato e dal responsabile civile per effetto dell'azione civile, sempre che non ricorrano giustificati motivi per la compensazione totale o parziale. Se vi e' colpa grave, puo' inoltre condannarla al risarcimento dei danni causati all'imputato o al responsabile civile.

Art. 542.

Condanna del querelante alle spese e ai danni

1. Nel caso di assoluzione perche' il fatto non sussiste o perche' l'imputato non lo ha commesso, quando si tratta di reato perseguibile a querela, si applicano le disposizioni dell'articolo 427 per cio' che concerne la condanna del querelante al pagamento delle spese del procedimento anticipate dallo Stato nonche' alla rifusione delle spese e al risarcimento del danno in favore dell'imputato e del responsabile civile.

2. L'avviso del deposito della sentenza e' notificato al querelante.

Art. 543.

Ordine di pubblicazione della sentenza come riparazione del danno

1. La pubblicazione della sentenza di condanna a norma dell'articolo 186 del codice penale e' ordinata dal giudice su richiesta della parte civile con la stessa sentenza.

2. La pubblicazione ha luogo a spese del condannato e, se del caso, anche del responsabile civile, per una o due volte, per estratto o per intero, in giornali indicati dal giudice.

3. Se l'inserzione non avviene nel termine stabilito dal giudice con la sentenza, la parte civile puo' provvedervi direttamente con diritto a ripetere le spese dall'obbligato.

Capo III ATTI SUCCESSIVI ALLA DELIBERAZIONE

Art. 544.

Redazione della sentenza

1. Conclusa la deliberazione, il presidente redige e sottoscrive il dispositivo. Subito dopo e' redatta una concisa esposizione dei motivi di fatto e di diritto su cui la sentenza e' fondata.

2. Qualora non sia possibile procedere alla redazione immediata dei motivi in camera di consiglio, vi si provvede non oltre il quindicesimo giorno da quello della pronuncia.

3. Quando la stesura della motivazione e' particolarmente complessa per il numero delle parti o per il numero e la gravita' delle imputazioni, il giudice, se ritiene di non poter depositare la sentenza nel termine previsto dal comma 2, puo' indicare nel dispositivo un termine piu' lungo, non eccedente comunque il novantesimo giorno da quello della pronuncia.

((3-bis. Nelle ipotesi previste dall'articolo 533, comma 3-bis, il giudice provvede alla stesura della motivazione per ciascuno dei procedimenti separati, accordando precedenza alla motivazione della condanna degli imputati in stato di custodia cautelare. In tal caso il termine di cui al comma 3 e' raddoppiato per la motivazione della sentenza cui non si e' accordata precedenza)).

Art. 545.

Pubblicazione della sentenza

1. La sentenza e' pubblicata in udienza dal presidente o da un giudice del collegio mediante la lettura del dispositivo.

2. La lettura della motivazione redatta a norma dell'articolo 544 comma 1, segue quella del dispositivo e puo' essere sostituita con un'esposizione riassuntiva.

3. La pubblicazione prevista dal comma 2 equivale a notificazione della sentenza per le parti che sono o devono considerarsi presenti all'udienza.

Art. 546.

Requisiti della sentenza

1. La sentenza contiene:

a) l'intestazione "in nome del popolo italiano" e l'indicazione dell'autorita' che l'ha pronunciata;

b) le generalita' dell'imputato o le altre indicazioni personali che valgono a identificarlo nonche' le generalita' delle altre parti private;

c) l'imputazione;

d) l'indicazione delle conclusioni delle parti;

e) la concisa esposizione dei motivi di fatto e di diritto su cui la decisione e' fondata, con l'indicazione delle prove poste a base della decisione stessa e l'enunciazione delle ragioni per le quali il giudice ritiene non attendibili le prove contrarie;

f) il dispositivo, con l'indicazione degli articoli di legge applicati;

g) la data e la sottoscrizione del giudice.

2. La sentenza emessa dal giudice collegiale e' sottoscritta dal presidente e dal giudice estensore. Se, per morte o altro impedimento, il presidente non puo' sottoscrivere, alla sottoscrizione provvede, previa menzione dell'impedimento, il componente piu' anziano del collegio; se non puo' sottoscrivere l'estensore, alla sottoscrizione, previa menzione dell'impedimento, provvede il solo presidente.

3. Oltre che nel caso previsto dall'articolo 125 comma 3, la sentenza e' nulla se manca o e' incompleto nei suoi elementi essenziali il dispositivo ovvero se manca la sottoscrizione del giudice.

Art. 547.

Correzione della sentenza

1. Fuori dei casi previsti dall'articolo 546 comma 3, se occorre completare la motivazione insufficiente ovvero se manca o e' incompleto alcuno degli altri requisiti previsti dall'articolo 546, si procede anche di ufficio alla correzione della sentenza a norma dell'articolo 130.

Art. 548.

Deposito della sentenza

1. La sentenza e' depositata in cancelleria immediatamente dopo la pubblicazione ovvero entro i termini previsti dall'articolo 544 commi 2 e 3. Il pubblico ufficiale addetto vi appone la sottoscrizione e la data del deposito.

2. Quando la sentenza non e' depositata entro il trentesimo giorno o entro il diverso termine indicato dal giudice a norma dell'articolo 544 comma 3, l'avviso di deposito e' comunicato al pubblico ministero e notificato alle parti private cui spetta il diritto di impugnazione. E' notificato altresi' a chi risulta difensore dell'imputato al momento del deposito della sentenza.

3. L'avviso di deposito con l'estratto della sentenza e' in ogni caso notificato all'imputato contumace e comunicato al procuratore generale presso la corte di appello.