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Condizioni politiche e amministrative della Sicilia/III

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17 dicembre 2011 25% Da definire

LA PUBBLICA SICUREZZA.

    • § 47. Cagioni generali e divisione della quistione
    • § 48. Perchè i violenti abbiano, in quella parte della Sicilia dove dominano, autorità non solo materiale, ma anche morale
    • § 49. Cagioni dell'importanza acquistata dalla classe dei malfattori per mestiere
    • § 50. Le condizioni sono specialmente favorevoli in Sicilia per l'esercizio della industria dei malfattori
  • § 51. La mafia

 II. - I malfattori a Palermo e nei suoi dintorni 

 II. - I malfattori a Palermo e nei suoi dintorni .

    • § 52. Caratteri speciali dell'industria del delitto a Palermo e suoi dintorni. Loro cagioni
    • § 53. Caratteri speciali delle relazioni fra facinorosi a Palermo e dintorni
    • § 54. Facinorosi della classe media
    • § 55. L'omertà
    • § 56. La classe dominante è cagione prima e fondamento dello stato della pubblica sicurezza in Palermo e dintorni
    • § 57. Come sia generalmente possibile in parte della Sicilia valersi dell'aiuto dei malfattori senza dar mandati per delitti
    • § 58. Come il predominio della violenza rechi danno alla maggioranza, e nonostante non possa da questa venire distrutto
    • § 59. Come la classe dominante sia quasi fatalmente portata a proteggere i malfattori
  •  III. - I malfattori in provincia .
    • § 60. Condizioni speciali dell'industria dei malfattori in provincia
    • § 61. I Briganti
    • § 62. I Malandrini
    • § 63. Speculazioni dei briganti e malandrini
    • § 64. La mafia nelle provincie
    • § 65. Relazioni fra malfattori di mestiere e le classi agiate e ricche della popolazione
    • § 66. Come il Governo non possa usare l'opera dei Siciliani per distruggere i malfattori in Sicilia

 IV 

  • § 67. Come si presenti in Sicilia il problema del ristabilimento della sicurezza pubblica
  • § 68. La Polizia
  • § 69. Dualità nell'attuale ordinamento di polizia in Italia
  • § 70. I Militi a cavallo
  • § 71. I sindaci ufficiali di polizia. Le guardie campestri
  • § 72. Il personale addetto alla polizia in Sicilia
  • § 73. Necessità di una stretta unità d'azione fra la magistratura inquirente e il personale di polizia
  • § 74. L'ordinamento della polizia giudiziaria in Sicilia dovrebbe fondarsi sul pretore
  • § 75. Come convenga porre in Sicilia il personale di polizia sotto una stretta dipendenza dell'autorità giudiziaria
  • § 76. Come debba mantenersi più rigorosamente il segreto delle denunzie ricevute dall'autorità e quello delle istruzioni penali
  • § 77. La giustizia. Il giurì
  • § 78. Reticenza dei testimoni al dibattimento pubblico
  • § 79. Arbitrio del giudice istruttore per l'arresto e la libertà provvisoria. Legge del 30 giugno 1876
  • § 80. Invio delle cause criminali alle corti di Assise del Continente
  • § 81. Carceri
  • § 82. Ammonizione e domicilio coatto
  • § 83. È necessario in Sicilia un personale giudiziario e di polizia con qualità eccezionali