Dichiarazione dei diritti della donna e della cittadina/Dichiarazione dei diritti della donna e della cittadina

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Dichiarazione dei diritti della donna e della cittadina
Prefazione Postfazione

Articolo primo.


La Donna nasce libera ed è eguale all'uomo nei diritti. Le distinzioni sociali non possono essere fondate che sull'utilità comune.

II.


Lo scopo di ogni associazione politica è la conservazione dei diritti naturali e imprescrittibili della Donna e dell'Uomo: tali diritti sono la libertà, la proprietà, la sicurezza, e soprattutto la resistenza all'oppressione.

III.


Il principio di ogni sovranità risiede essenzialmente nella Nazione, che non è altro che la riunione della Donna e dell'Uomo: nessun corpo, nessun individuo può esercitare una autorità che non ne derivi espressamente.

IV.


La libertà e la giustizia consistono nel rendere tutto quello che appartiene agli altri; così l'esercizio dei diritti naturali della donna non ha limiti se non la tirannia perpetua che l'uomo gli oppone; questi limiti devono essere riformati dalle leggi della natura e della ragione.

V.


Le leggi della natura e della ragione vietano tutte le azioni nocive alla società: tutto quello che non è vietato da queste leggi, sagge e divine, non può essere impedito, e nessuno può essere costretto a fare quello che tali leggi non ordinano.

VI.


La Legge deve essere l'espressione della volontà generale; tutte le Cittadine e Cittadini devono concorrere, personalmente o tramite loro rappresentanti, alla sua formazione; la legge deve essere eguale per tutti: tutte le Cittadine e tutti i Cittadini, essendo eguali ai suoi occhi, devono essere egualmente ammissibili ad ogni dignità, posto e impiego pubblico, secondo le proprie capacità; e senza altra distinzione che non sia quella delle loro virtù e dei loro talenti.

VII.


Per nessuna donna si farà eccezione: la donna è accusata, arrestata, e detenuta nei casi determinati dalla Legge. Le donne obbediscono come gli uomini a tale Legge rigorosa.

VIII.


La Legge deve stabilire solo pene strettamente ed evidentemente necessarie, e nessuno può essere punito se non in virtù d'una Legge stabilita e promulgata anteriormente al delitto e legalmente applicata alle donne.

IX.


Nel caso di ogni donna dichiarata colpevole la Legge eserciterà ogni rigore.

X.


Nessuno deve essere infastidito per le proprie opinioni, anche fondamentali. La donna ha il diritto di salire sul patibolo; deve avere egualmente quello di salire sulla Tribuna; purché le sue manifestazioni non turbino l'ordine pubblico stabilito dalla Legge.

XI.


La libera comunicazione dei pensieri e delle opinioni è uno dei diritti più preziosi della donna, poiché tale libertà assicura la legittimazione dei padri nei confronti dei figli. Ogni Cittadina può dunque dire liberamente, sono madre d'un figlio che vi appartiene, senza che un barbaro pregiudizio la forzi a dissimulare la verità; salvo a rispondere dell'abuso di tale libertà nei casi determinati dalla Legge.

XII.


La garanzia dei diritti della donna e della Cittadina necessita un'utilità maggiore; tale garanzia deve essere istituita per il vantaggio di tutti, e non per l'utilità particolare di coloro cui è data.

XIII.


Per il mantenimento della forza pubblica, e per le spese d'amministrazione, i contributi della donna e dell'uomo sono eguali; la donna partecipa a tutti i servizi, a tutte le occupazioni penose; deve dunque partecipare egualmente alla distribuzione di posti, di impieghi, di cariche, di dignità e dell'industria.

XIV.


Le Cittadine e Cittadini hanno il diritto di constatare di persona o tramite propri rappresentanti la necessità della contribuzione pubblica. Le Cittadine non possono aderirvi che grazie all'ammissione di una divisione eguale, non solo nella fortuna, ma anche nell'amministrazione pubblica, e di determinare la quota, l'imponibile, la copertura e la durata delle imposte.

XV.


La massa delle donne, coalizzata per la contribuzione con quella degli uomini, ha il diritto di chiedere conto, a ogni agente pubblico, della sua amministrazione.

XVI.


Ogni società, in cui non è assicurata la garanzia dei diritti, né è determinata la separazione dei poteri, non ha una costituzione; la costituzione è nulla, se la maggioranza degli individui che compongono la Nazione non ha cooperato alla sua redazione.

XVII.


Le proprietà sono di tutti i sessi riuniti o separati; esse sono per ciascuno un diritto inviolabile e sacro; nessuno può esserne privato in quanto vero patrimonio della natura, se non quando la necessità pubblica, constatata legalmente, lo esiga a tutta evidenza, e a condizione di una giusta e preventiva indennità.