Editto sopra la Musica
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EDITTO
Sopra la Musica.
GASPAR Miseratione Divina Episcopus Sabinen. S. R. E. Card. Carpineo SS.D.N. Papa Vicarius Generalis,
Romanaque Curia, eiusque Districtus Iudex Ordinarius, &c.
Che però volendo noi, come siamo tenuti per obligo del nostro Officio togliere simili inconvenienti, e rimettere il tutto nella primiera, e dovuta osservanza, per ordine speciale datoci sopra di questo da Nostro Signore habbiamo fatto il presente Editto, col quale rinovando primieramente quanto è stato sopra a ciò ordinato, & inherendo à detti ordini, e quelli confermando, di nuovo comandiamo.
Primo, che à tenore di detto Breve d’Alessandro VII. & Editti come sopra emanati in niuna Chiesa, Basiliche, & anche Patriarchali, ò in altra di qualsisia Collegio, Convento, ò Congregatione così di Secolari, come di Regolari, di Confraternite, Archiconfraternite, Ospedali, Luoghi Pij, etiam di Laici di questa Città, mentre si celebrano li Divini Officij, ò si tiene esposto il SS. Sacramento, si cantino mottetti con altre parole di quelle, che sono registrate nel Breviario, Messale Romano; nell’Officio, e Messe de Proprio, overo de Communi, secondo la Festa corrente, ò Solennità del Santo; All’Epistola non si canti se non il Graduale, ò Tratto, e dopo il Credo non altre parole, che quelle dell’Offertorio, e dopo il Sanctus col Benedictus qui venit, volendo possino cantare quelle parole, che pone la Chiesa nel Breviario, e Messale in onore del SS. Sacramento, e cavato dall’Hinno di S. Tomaso d’Aquino.
Secondo, che le compositioni delle Musiche da cantarsi nelle Messe, Cantici, come anco delle Sinfonie siano puramente Ecclesiastiche, gravi, e devote.
Terzo, che nell’espositioni del Santissimo non sia lecito di cantare altre parole, che quelle stanno nel Messale, e Breviario Romano in onore del Santissimo Sacramento.
Quarto, che volendosi cantare altre parole della Scrittura Sacra; ò de’ SS. PP. queste debbano esser seguite tutte insieme, conforme stanno registrate, e si leggono seguitamente conforme stanno ne’ loro Testi originali, e non altrimente prese da diversi luoghi di detta Scrittura, ò de’ SS. PP. e poi unite, & accoppiate assieme, e nè meno di SS. PP. uniti assieme, mà di un solo per volta, à qual’effetto, affinche le cose caminino come da Noi si ordinano, non potranno dette parole accennate in questo capo esser mai cantate in detti luoghi senza haverne prima la speciale approvatione in scriptis della Sacra Congregatione de’ Riti.
Quinto, che in tempo di Passione si canti senz’Organo, conforme la Rubrica, e la Chiesa prescrive.
Sesto, che frà il termine di dieci giorni dalla publicatione del presente Editto da’ Superiori, e da altri, a’ quali appartiene si mettino ne’ Cori tanto stabili quanto amovibili le Gelosie, ò Crate strette di tale altezza, che non si vedono li Cantori, ò Musici, sotto pena della privatione dell’officio, & altre pecuniarie, ò corporali contro li trasgressori à nostro arbitrio.
Settimo, che non si faccino più Cori amovibili per cantare sopra le porte maggiori, ò altri luoghi, che stiano à fronte l’Altar Maggiore, ò altro Altare, dove stà il Santissimo, ò dove si canterà la Messa solenne di quel Santo, ò festa, che si celebrarà in detta Chiesa: mà sempre debbano collocarsi alli lati, ò altro luogo di detta Chiesa, che non stiano à fronte di detti Altari, affinche li fedeli, che si trattengono ivi per udire le musiche non stijno con poca riverenza verso il Santissimo, ò detto Altare dove si canta la Messa, salvo la provisione da pigliarsi da noi per quelli Cori fissi, che presentemente sono in dette Chiese.
Ottavo, Che ciascuno Maestro di Cappella, & ogn’altro, che regolarà la Musica, ò farà la battuta, contravenendo alle cose sudette incorra nella pena della Privatione dell’officio, & esercitio, e resti in perpetuo inhabile ad esercitarlo, & à far Musiche Ecclesiastiche in avvenire, & oltre di ciò incorra nella pena di scudi 100. da applicarsi a’ luoghi Pij per le tre parti, e per la quarta parte à beneficio del denunciante, che sarà tenuto sempre secreto, & altre pene ad arbitrio Nostro anche Corporali, & in oltre della privatione de’ frutti di un mese a’ Canonici delle Chiese, e Basiliche, e della sospensione respettivamente de’ loro officij permettendo detta contraventione.
Nono, Che niun Maestro di Cappella, ò persona particolare per l’avvenire sotto le pene come di sopra possa far Musiche nelle Chiese, ed Oratorij come di sopra, se prima, non havrà giurato nelle Nostre mani, ò di monsignor Vicegerente d’osservare tutte le cose contenute nel presente Editto da registrarsi detto giuramento nella Segretaria dell’infrascritto Segretario del nostro Tribunale gratis, ad effetto, che se contraverrà à quanto in esso si contiene, ò alcuna cosa delle prescritte sia da noi punito, come spergiuro, in conformità della constitutione sudetta anco mediante le pene corporali, & esser privato dell’esercitio del loro officio in perpetuo.
Et acciò le cose predette vengano à notitia di tutti, vogliamo, che il presente Editto impresso, & affisso ne’ luoghi soliti astringa ciascheduno, come se personalmente fosse stato intimato. Datum Romæ &c. Ex ædibus nostris hac die prima Augusti 1698.
- G. Card. Vicarius.
Alessandro Abbate Bonaventuri Segretario.