Il materialismo storico e la sociologia generale/III/Fenomeni guerreschi e fenomeni giuridici

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III.5. Fenomeni guerreschi e fenomeni giuridici

../I fenomeni guerreschi e militari ../I fenomeni politici IncludiIntestazione 3 giugno 2008 75% Sociologia

III - I fenomeni guerreschi e militari III - I fenomeni politici


Il bisogno della cooperazione economica è sufficiente perché in un gruppo, più numeroso che una famiglia composta, entrando in gioco le cause che abbiamo veduto, si abbia il nascimento spontaneo del diritto e la sua spontanea persistenza. A siffatto bisogno si aggiungono naturalmente, rafforzandone gli effetti, tutti quei motivi che tendono ad unire, tra cui potentissimo è quello di protezione contro individui estranei o contro le fiere od altro pericolo naturale.

Noi non neghiamo in astratto la possibilità che questo bisogno di protezione, purché si verifichi la condizione economica, sia o divenga preponderante e magari unico motivo che tiene uniti i membri del gruppo, nel caso che la produzione sia prevalentemente o esclusivamente individualistica, come in certe specie di animali socievoli; ma in concreto crediamo che questo caso non poté verificarsi a principio1, e inoltre che alla protezione degl’individui basta un aggregato genetico di 1º o di 2º grado (famiglia semplice o composta) in cui una vera funzione giuridica non sorge. Ciò non ostante il sociologo può, seguendo quell’ipotesi astratta, dedurre il fenomeno giuridico anche nel caso in cui il bisogno di protezione sia il motivo unico dell’associazione. Allora evidentemente mancherebbero al diritto le norme d’interesse economico collettivo, e, stante la minore intensità della cooperazione e dei sentimenti sociali, alcuni criteri e moventi del diritto sarebbero, in confronto di altri, meno sviluppati che nelle società in cui gl’individui cooperano e nel produrre e nel proteggersi.

Ebbene i motivi, non guerreschi e tanto meno militari, che nel seno di un gruppo semplice (orda, clan, villaggio) tengono uniti gl’individui e rendono possibile la loro integrazione giuridica, possono continuare ad operare ulteriormente, cioè integrare giuridicamente più orde o clan o villaggi, indipendentemente dal bisogno guerresco e dall’attività militare. Infatti vi possono essere e vi sono interessi e scopi economici comuni a più gruppi: esempio la caccia degli elefanti o dei bisonti, la pesca del salmone, le caccie periodiche nel bosco — che interessano tutta una tribù; l’uso delle dighe costrutte in comune per la pesca o della boscaglia o delle sorgenti; ecc. E vi possono essere anche interessi genetici che legano due orde e due clan o due villaggi esogami, grazie ai reciproci matrimonî. (Post, Waitz, Grosse). Or su questa base granitica d’interessi comuni, economici e genetici, può sorgere ed esistere spontaneo un diritto comune, anche nell’assenza assoluta di ogni fenomeno guerriero. (Il che non toglie che il bisogno della difesa comune possa aggiungersi potentissimo; come quello di protezione individuale si aggiunge al motivo della cooperazione economica nei gruppi semplici).

Ma vi sono ancora altre cause che operano nel medesimo senso. Un villaggio, nato per scissione o fondazione, da un altro, rimane, almeno per un certo tempo, unito giuridicamente con questo o dipende dal potere giudiziario di esso; siccome vedesi chiaramente nella Malesia. E ancora: due o più villaggi aventi comune origine, finché non sorgano cause di lotta, tendono a conservare le primitive idee giuridiche comuni e gli usi giudiziarî e quindi a definire di comune accordo le vertenze tra i loro membri, almeno nei casi più gravi, sia direttamente o mediante i rispettivi giudici. In uno stadio più inoltrato gli abitanti dei villaggi meno numerosi e meno potenti tendono a deferire al villaggio più potente o alle persone più influenti di questo le loro liti; e questa clientela giuridica, che si presenta anco su la soglia della storia, è stata rilevata da qualche scrittore come una causa che prepara l’integrazione politica dei villaggi stessi e il dominio del più potente o della sua aristocrazia su gli altri villaggi. E vi sono ancora altri motivi. I membri di ciascuno dei villaggi vicini e parenti, debbono sentire prima o poi il bisogno di sottrarsi all’incresciosa condizione che proviene dalle rivalse d’individui lesi che, stante l’idea di solidarietà, se la pigliano indifferentemente con qualsiasi compagno dell’offensore: onde la tendenza d’intendersi per punire i colpevoli o risarcire i torti, sia direttamente ovvero delegando in modo temporaneo o permanente le persone più influenti o i rispettivi giudici. Quando poi una certa differenziazione nella quantità della ricchezza si è prodotta, i più benestanti di ciascun villaggio debbono sentire il bisogno di preservare i loro beni e le loro donne dai meno benestanti degli altri villaggi; e tutti quanti tendono ad accordarsi nella costante e comune repressione di certi atti.

Tutti questi motivi sono indipendenti da quello guerresco o militare. Essi ci spiegano perché in parecchi luoghi i villaggi indipendenti tra loro, in cui si è dissolta una tribù, anche agricola, possono avere adunanze comuni a scopo giudiziario, come lepalabrecomuni in Africa. Ed agli stessi motivi dobbiamo attribuire l’origine di tante e tante società segrete o palesi, assolutamente indipendenti dal potere politico, che hanno esercitato la loro funzione esclusivamente giudiziaria su parecchi clan o villaggi e in Africa su quasi tutta l’estensione di un regno; quantunque essendo esse sorte in quello stadio in cui ciascun villaggio aveva già le sue credenze e le sue cerimonie, l’origine di molte tra esse si complicano evidentemente ad usi, cerimonie ed associazioni d’indole religiosa, come per esempio a quella della pubertà o maggiorità.

L’effetto della integrazione giuridica spontanea sui fenomeni guerreschi e militari, è determinata, e noi abbiamo veduto in che consista: essa determina e favorisce l’integrazione militare, vale a dire la formazione di una classe di guerrieri differenziata, compatta, comune a tutto l’aggregato. E determinata è anche la reazione che in tal caso, cioè posta l’integrazione giuridica, il fenomeno militare deve esercitare sul diritto. Infatti una grave, quanto pericolosa, caratteristica della struttura militare è questa, che, anche dopo essersi differenziata da quella su cui si appoggia il diritto reale, ha sempre comune con essa la qualità di forza sociale e può sostituirla ed operare anche all’interno in modo irresistibile. Si capisce perciò come l’assemblea degli uomini armati possa divenire nelle tribù guerriere (es. quelle germaniche) il corpo giudicante, e come il capo militare divenga anche il capo dei giudici, e, non appena acquistato potere dispotico, l’unico giudice o il giudice supremo, che delega il suo potere a funzionari, scegliendoli pria di tutto tra i militari. E si capisce altresì come una volta sorto il privilegio economico, la struttura militare serva di mezzo non solo alla difesa sociale, che sarebbe il vero suo fine naturale, ma anche al diritto reale (che in tal caso è un sopradiritto), tenendo a freno gli schiavi, i servi, i salariati; e perciò appunto esercita una gravissima reazione su i fenomeni giuridici.

Ma ci è un rovescio della medaglia; e ci dev’essere, se è vero che i due fenomeni, giuridico e militare, restano come due rami collaterali nell’albero con cui si possono rappresentare i fenomeni sociali, sebbene l’uno si sviluppi al disopra dell’altro. Se il fenomeno guerresco nel suo stato minimo, come semplice alleanza, può esistere senza quel grado d’inibizione e di coesione ch’è dato dalla comunanza del diritto, la guerra deve esercitare una causalità propria. Tutto sta a determinarla, senza contentarsi della inconcludente affermazione di un’assoluta reciprocità, che daltronde non può esistere.

Quella evoluzione spontanea e pacifica della funzione giuridica, di cui abbiamo parlato e che in astratto possiamo concepire come indefinita, supponendo che gl’interessi economici colleghino tra loro sempre nuovi gruppi e nuovi popoli e nuove nazioni; nelle condizioni reali in cui l’umanità dovette svilupparsi non poteva continuare oltre certi limiti pur troppo ristretti. Ben presto l’esercizio in comune della giustizia richiede da parte delle varie unità (gruppi sociali) una quantità di sforzi molto maggiore di quella ch’essa risparmia e dei vantaggi economici ch’essa procura; ben presto agl’interessi economici comuni succedono, con l’aumentata popolazione, cause di litigi e di guerra. Lo stesso collettivismo e comunismo primitivo del villaggio agricolo e della tribù agricola–cacciatrice, sorto in condizioni economiche molto diverse da quelle in cui si è sviluppato il grande ideale moderno del socialismo, non poteva collegare i gruppi tra loro, ma doveva a lungo andare dividerli. Era il collettivismo e il comunismo di parenti, veri o supposti, e non poteva trascendere la cerchia della tribù o del villaggio, economicamente autonomo, producente tutto il necessario, senza divisione di lavoro, con poco o nessuno sviluppo dell’industria, senza un sensibile bisogno di scambi. Ben presto, anzi, le contestazioni ed usurpazioni di territorio, ed i conflitti individuali trasformantisi, per la inevitabile solidarietà, in guerre tra villaggio e villaggio, fra tribù e tribù, dovevano renderlo compatibile con la vita guerriera e lo resero talvolta persino col cannibalismo. Adunque per bisogni economici una grande società comunistica o collettivistica era impossibile. Lo stesso impero del Perù, fenomeno grandioso della preistoria2 ed unico esempio che siasi potuto osservare di stati comunisti, conferma quell’impossibilità, perché desso fu il prodotto della conquista militare di un grandissimo numero di villaggi comunistici, indipendenti tra loro, che potevano pensare ad asservirsi l’un l’altro, non mai a formare uno stato comunista. — Se dunque l’integrazione giuridica e sociale non poteva continuare per virtù dei motivi economici (e tanto meno di quelli genetici), vuol dire ch’essa o doveva arrestarsi o continuare per qualche bisogno collettivo o sociale, che avesse tal potenza da produrre, come un suo mezzo, non solamente l’associazione, ma in seguito anche l’integrazione giuridica. Tale non poteva essere e non fu il bisogno della scienza, che non esisteva o vagiva appena, né dell’arte, né del culto religioso: doveva essere quello che viene immediatamente dopo i bisogni economici e genetici; cioè il bisogno della guerra, determinato, ben s’intende, alla sua volta e pria di tutto, da motivi economici. Senza ricercare in quali tipi ed in qual punto dell’evoluzione sociale questa azione dei fenomeni guerreschi sia cominciata: e senza escludere da una parte che anco una città può sorgere per interessi economici (commerciali), e senza negare, dall’altra, che anche le parti di una semplice tribù possono talvolta, essere tenute insieme dal solo bisogno della difesa del territorio comune; si può dire in generale che dovunque ed ogni qualvolta due (o più) società vicine non sieno legate da motivi economici o genetici, capaci di produrre la loro integrazione giuridica, se il bisogno di aggredire o di difendersi non esiste tra esse od è minore di quello che ciascuna sente verso altre società, esse tendono a collegarsi con lo scopo della guerra o della comune difesa. Questo stato (di alleanza) non esclude che all’occorrenza, durante l’assenza del pericolo e del bisogno di aggredire, esse guerreggino tra di loro. Gli è certo però che la guerra tra di loro sarà tanto più difficile e l’alleanza tanto più forte, quanto più grande è l’inibizione che l’esperienza o la previsione delle conseguenze delle loro lotte ha in esse prodotto; ma è pur certo che alla loro alleanza l’esistenza di un diritto comune e di un comune esercizio della giustizia non è necessario. Però se il bisogno di aggredire o difendersi diviene continuo, la cooperazione assidua nella soddisfazione di questo bisogno avrà lo stesso effetto che nel caso primitivo aveva la cooperazione economica, cioè tenderà a produrre l’integrazione giuridica. Allora soltanto diviene vera, almeno in parte, la tesi del gran filosofo dell’evoluzione che il diritto nasce dalla guerra.

I fatti confermano questo complesso teorema, di cui le parti sono facilmente dimostrabili a priori; dall’unione delle orde bellicose dei Caraibi “che non vedevano alcuna utilità nei legami sociali, se non quella di guerreggiare in comune” (Humboldt) e dalla confederazione dei piccoli villaggi della Nuova Zelanda alla lega delle città greche o dei cantoni svizzeri.

Tal’è la gran reazione che la guerra ha esercitato sul diritto. Quella ulteriore evoluzione giuridica che non poteva avvenire immediatamente per motivi economici, è stata determinata dal bisogno guerresco. Un tal rapporto causale è visibile così nel caso in cui i gruppi s’integrano sul piede dell’eguaglianza, come in quello in cui si sottopongono, fin da principio o a lungo andare, al gruppo più forte.

Ed è ancor più evidente in un terzo caso, molto diverso dai due precedenti, quando cioè non si comincia dall’alleanza, ma con la conquista, e massime nella situazione estrema in cui il vincitore alla forza sociale, da lui distrutta o assorbita, di ciascuna delle società vinte sostituisce la forza sociale propria. La conquista produce in tal caso irresistibilmente anche l’integrazione giuridica.

In tutti i casi questi integrazione, che non avrebbe potuto sorgere per le sole relazioni economiche, avviene perché la cessazione delle ostilità fra le parti stesse e la loro coesione e il reciproco rispetto tra gl’individui appartenenti a gruppi diversi, è utile all’unità dell’azione militare, alla buona riuscita delle imprese, alla conservazione di un esercito comune e compatto.

Poiché quegli a cui maggiormente preme di ottenere e quegli che più efficacemente può proporsi tal risultato, cioè l’integrazione giuridica, affine di conseguire una più perfetta integrazione militare, è il potere regolatore (centrale) della guerra, che diviene potere politico, si avrà un fenomeno militare — politico — giuridico o, meglio, un complesso di fenomeni di questa specie: infatti il potere centrale (sia desso il rappresentante di tutti i gruppi originariamente alleati o del più forte tra questi ovvero anche un conquistatore) a poco a poco assumerà la suprema giurisdizione; diramerà in tutti i gruppi già provvisti, direi quasi, dei loro gangli giudiziarî, suoi ufficiali ad esercitare la giustizia o a presiedere i giudizi; detterà norme giuridiche comuni.

La priorità del diritto di fronte ai fenomeni militari e tanto più a quelli politici, ciò non ostante, si riafferma in molteplici modi:

1º Il fatto giuridico preesisteva già nelle orde, nei clan, nei villaggi, ed era, come abbiamo veduto, indipendente dalla guerra. Preesisteva eziandio nelle società che s’integrarono dietro federazione o conquista. 2º La reazione del potere centrale sul diritto delle varie parti non avviene mai immediatamente e si svolge assai lentamente: per molto tempo ciascuna conserva la propria amministrazione della giustizia, mentre il potere centrale si preoccupa solo delle imposte e del contingente per la guerra. 3º La reazione stessa si volge alla funzione giudiziaria che il potere si assume (e non in tutto); non già al contenuto del diritto. Questo non solo preesiste, ma ordinariamente rimane immutato, perché corrispondendo alle necessità economiche di ciascuna parte e quindi alla condizione prima della sua vita, non può né deve essere distrutto, e lo stesso conquistatore ha interesse a conservarlo. 4º Solo le norme concernenti le relazioni tra le parti possono essere aggiunte dal potere centrale; ma tali aggiunte non possono farsi se non con criteri giuridici già preesistenti. Questi non possono essere inventati in occasione dell’integrazione militare3.

Che la base naturale e immanente del diritto non stia nei fenomeni militari, ma in quelli economici, apparisce per altro verso anche a chi consideri alcune delle moderne integrazioni sociali, registrate dalla storia. E dev’essere riconosciuto da chi ammette la possibilità di una terza fase dello sviluppo sociale dell’umanità (Socialismo). Imperocché se nella prima fase il diritto sorse spontaneo su la base economica, e nella seconda subì da parte delle attività belligere tale una reazione da potersi dire che l’integrazione giuridica delle società sia stata per la maggior parte l’effetto delle alleanze guerresche e della violenza militare; dopo il trionfo delle classi lavoratrici e la socializzazione dei mezzi di produzione, i gruppi sociali non potrebbero integrarsi giuridicamente e progressivamente se non su la base dell’accordo economico e dell’eguaglianza, ritornando così dopo un immenso doloroso ciclo uno dei caratteri più belli e più umani del diritto primitivo4.


Note

  1. Si verificò in seguito nei pastori e non in tutti.
  2. Dirò preistoria nel senso sociologico e relativo all’America.
  3. La priorità del diritto si riafferma ancora in un altro fatto: ogniqualvolta relazioni economiche tra le parti si stabiliscono ed acquistano tanta importanza da rendere utile per conto loro l’integrazione giuridica, questo permane anche quando il bisogno guerresco sparisca o cessi di essere continuo. E non solo permane, ma diviene sostegno della struttura militare unica, giusta la relazione diretta e primitiva. Laddove nel caso contrario, con lo scemare del bisogno guerresco, anco l’impalcatura giuridica ch’esso aveva cagionato s’indebolisce e può crollare di un tratto come quella costrutta da Atene su le città greche.
  4. Carattere reale e costante nel diritto di ciascuno gruppo primitivo semplice, e visibile spesso anche negli aggregati primitivi di gruppi semplici.