Istituzioni di diritto romano/Introduzione/Sezione III/Primo periodo/Capitolo II

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Primo periodo - Capitolo II - Fonti del diritto

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CAPITOLO II.

fonti del diritto

In questo periodo primo, furono:

§. 61. A) La Consuetudine, i Costumi (mores majorum)

§. 62. B) Le Leggi Regie, votate dal popolo sulla proposizione de’ Re, delle quali pochi avanzi sono giunti fino a noi, e tutti risguardanti il Culto e la Religione. Pomponio narra che un Papirio o Papisio, Pontefice vissuto ai tempi di Tarquinio il Superbo, riunì queste Leggi Regie in una Collezione, che ebbe nome di Jus Papirianum, la quale è da ritenere che avesse autorità e credito, perocchè sappiamo che sullo ultimo scorcio della Repubblica fu commentata dal chiaro Giureconsulto Gravio Flacco. Nel Secolo XVI. fu creduto, che le Leggi di Romolo fossero state ritrovate scritte nella loro Tavola originale, la quale dal nome del preteso inventore, fu chiamata Tabula Marliani; ma quella Tavola era in effetto, una ricostruzione tutta congetturale delle Leggi Regie e del Gius Papiriano, opera di Marliano, che a compilarla si era valso delle indicazioni sulle Leggi Regie, trovate negli antichi Scrittori.

§. 63. C) La Legge delle XII. Tavole è il fonte più importante del Diritto in questi tempi. Le otto prime Tavole risguardavano la Procedura, il Diritto Privato, ed il Diritto Criminale; la nona, il Diritto Pubblico; la Decima, il Diritto Sacro; le due ultime erano un Supplemento alle dieci prime. Fu disputato se fossero di avorio, di querce o di bronzo; sappiamo per certo [p. 47 modifica]che furono arse nell’invasione dei Galli. Delle nuove ne vennero fatte, che per testimonianza di S. Cipriano esistevano tuttora nel terzo Secolo della Era Cristiana. È stato lungamente ritenuto, che queste Leggi fossero imitate dalle Greche, e che i Decemviri inviassero una Deputazione in Grecia appunto perchè copiasse quei modelli; nel qual lavoro un Ermodoro di Efeso, esiliato, si pretese, facesse da interprete, ed ajutasse a compilarle. Ma questo racconto fu da alcuni moderni Scrittori tacciato di favoloso; mentre altri lo difesero, e con grande dottrina e con grande sforzo di argomentazione, la questione fu trattata per ambedue le parti. Vuolsi per altro convenire, che grande somiglianza, almeno negli essenziali principj, non occorre fra le Leggi Greche e la legge Decemvirale; quindi non è improbabile che il viaggio in Grecia, se viaggio fu fatto, fosse un accorto ritrovato dei Patrizj per procrastinare l’opera Legislativa. Nell’anno posteriore alla Destituzione dei Decemviri, le XII. Tavole furono esposte al pubblico nel Foro. Grande fu il rispetto, anzi la venerazione, che questa Legislazione si ebbe. Nelle scuole era imparata a memoria qual carme necessario, tamquam necessarium carmen; gli scrittori la chiamavano Lex senza altro epiteto, qual legge per antonomasia; e dicevano legitimum tuttociò che era a quella conforme, o ne derivava.

§. 64. Alcuni frammenti ne sono giunti fino a noi, conservati nelle opere di antichi scrittori. Fu tentato di ricostruirla con questi rimasugli, ed il Gotofredo pel primo riuscì sufficientemente in questa ardua impresa. Ai tempi nostri Haubold e Dirksen, a giudizio degli eruditi, meglio degli altri si adoperarono in cotal lavoro.