L. 8 agosto 1995, n. 335 - Riforma del sistema pensionistico obbligatorio e complementare/Art. 12

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L. 8 agosto 1995, n. 335 - Riforma del sistema pensionistico obbligatorio e complementare/Art. 11 agg. 1

L. 8 agosto 1995, n. 335 - Riforma del sistema pensionistico obbligatorio e complementare/Art. 13 agg. 3 IncludiIntestazione 1 giugno 2015 25% Da definire

Art. 11 agg. 1 Art. 13 agg. 3


Testo in vigore dal: 17-8-1995


Art. 12.

(Regime tributario dei fondi pensione)

1. L'articolo 14 del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, e successive modificazioni ed integrazioni, e' sostituito dal seguente:

"Art. 14. - (Regime tributario dei fondi pensione). - 1. I fondi pensione di cui all'articolo 1 sono soggetti ad imposta sostitutiva delle imposte sui redditi nella misura fissa di lire 10 milioni, ridotta a lire 5 milioni per i primi cinque periodi d'imposta dalla data di costituzione del fondo. Le ritenute operate sui redditi di capitale e sui redditi diversi percepiti dai fondi pensione sono a titolo d'imposta. Sono parimenti a titolo di imposta le ritenute operate sui redditi di capitale e sui redditi diversi percepiti dalle imprese assicurative nella gestione, anche con garanzia assicurativa, delle risorse dei fondi pensione mediante le convenzioni di cui all'articolo 6, comma 1, lettera b).

2. L'imposta sostitutiva deve essere versata alla sezione di tesoreria provinciale dello Stato entro il 31 gennaio di ciascun anno. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dell'articolo 9, comma 4, della legge 23 marzo 1983, n. 77 e successive modificazioni ed integrazioni.

3. Ai fondi pensione il cui patrimonio, alla data del 28 aprile 1993, sia direttamente investito in beni immobili, l'imposta sostitutiva di cui al comma 1 si applica, fino a quando non si saranno adeguati alle disposizioni di cui all'articolo 6, nella misura dello 0,50 per cento del loro valore corrente, determinato secondo i criteri di cui alla legge 25 gennaio 1994, n. 86, calcolato come media dei valori risultanti dai prospetti periodici previsti dalla legge citata.

4. Per il versamento dell'imposta sostitutiva dovuta dai fondi pensione di cui al comma 3, si applicano le disposizioni del comma 2.

5. Le operazioni di costituzione, trasformazione, scorporo e concentrazione tra fondi pensione sono soggette all'imposta di registro nella misura fissa di lire un milione e, ove dovute, alle imposte ipotecaria e catastale nella misura fissa di lire un milione per ciascuna imposta".

2. Per gli anni 1993 e 1994 il versamento dell'imposta sostitutiva prevista dall'articolo 14 del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, come sostituito dal comma 1 del presente articolo, e' eseguito, in due rate di eguale importo, entro il secondo e l'ottavo mese successivi a quello di entrata in vigore della presente legge, con una maggiorazione a titolo di interessi, calcolata in base al tasso annuo del 9 per cento, decorrente dal termine previsto dal comma 2 del citato articolo 14 del decreto legislativo n. 124 del 1993. Il fondo puo' comunque optare per il versamento in unica soluzione dell'imposta dovuta entro il termine previsto per il versamento della prima rata.

3. I versamenti d'accordo dell'imposta sui redditi delle persone giuridiche e dell'imposta locale sui redditi effettuati negli anni 1993 e 1994 da parte dei fondi pensione si scomputano dai versamenti dell'imposta sostitutiva dovuta ai sensi dell'articolo 14 del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, come sostituito dal comma 1 del presente articolo, fino a compensazione.

4. Nel caso di fondi pensione costituiti come patrimonio di destinazione, separato e autonomo, ai sensi dell'articolo 2117 del codice civile, l'imposta sostitutiva per il fondo di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, come sostituito dal comma 1 del presente articolo, e' corrisposta dalla societa' o ente nell'ambito del cui patrimonio il fondo e' costituito.

5. L'imposta del 15 per cento di cui al comma 5 dell'articolo 13 del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, nel testo previgente alle modificazioni apportate dalla presente legge, se gia' versata, puo' portarsi in compensazione dell'imposta sostitutiva dovuta a norma del comma 1 dell'articolo 14 del suddetto decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, come sostituito dal comma 1 del presente articolo. Con decreto del Ministro delle finanze sono stabilite le relative modalita'.