L. 8 agosto 1995, n. 335 - Riforma del sistema pensionistico obbligatorio e complementare/Art. 13 agg. 3

Da Wikisource.
Vai alla navigazione Vai alla ricerca
L. 8 agosto 1995, n. 335 - Riforma del sistema pensionistico obbligatorio e complementare/Art. 12

L. 8 agosto 1995, n. 335 - Riforma del sistema pensionistico obbligatorio e complementare/Art. 14 IncludiIntestazione 30 maggio 2015 25% Da definire

Art. 12 Art. 14

Testo in vigore dal: 15-8-2012

(agg.3)


Art. 13

(Vigilanza sui fondi pensione)

1. L'articolo 16 del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, e successive modificazioni ed integrazioni, e' sostituito dal seguente:

Art. 16. - (Vigilanza sui fondi pensione). - 1. Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale emana le direttive generali in materia di vigilanza sui fondi pensione, di concerto con il Ministro del tesoro, e vigila sulla commissione di cui al comma 2.

2. E' istituita la commissione di vigilanza sui fondi pensione con lo scopo di perseguire la corretta e trasparente amministrazione e gestione dei fondi per la funzionalita' del sistema di previdenza complementare. La commissione ha personalita' giuridica di diritto pubblico.

3. La commissione e' composta da un presidente e da quattro membri, scelti tra persone dotate di riconosciuta competenza e specifica professionalita' nelle materie di pertinenza della stessa e di indiscussa moralita' e indipendenza, nominati ai sensi della legge 24 gennaio 1978, n. 14, con la procedura di cui all'articolo 3 della legge 23 agosto 1988, n. 400; la deliberazione del Consiglio dei ministri e' adottata su proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro. Il presidente e i membri della commissione durano in carica quattro anni e possono essere confermati una sola volta; in sede di prima applicazione il decreto di nomina indichera' i due membri della commissione il cui mandato scadra' dopo sei anni. Al presidente e ai componenti della commissione si applicano le disposizioni di incompatibilita', a pena di decadenza, di cui all'articolo 1, quinto comma, del decreto-legge 8 aprile 1974, n. 94, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 giugno 1974, n. 216. Al presidente e ai componenti della commissione competono le indennita' di carica fissate con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro. La commissione delibera con apposito regolamento in ordine al proprio funzionamento e alla propria organizzazione sulla base dei principali di trasparenza e celerita' dell'attivita', del contraddittorio e dei criteri di organizzazione e di gestione delle risorse umane di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241, e al decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni. La commissione puo' avvalersi di esperti nelle materie di competenza; essi sono collocati fuori ruolo ove ne sia fatta richiesta.

4. Le deliberazioni della commissione sono adottate collegialmente, salvo casi di urgenza previsti dalla legge o dal regolamento di cui al comma 3. Il presidente sovraintende all'attivita' istruttoria e cura l'esecuzione delle deliberazioni. Il presidente della commissione tiene informato il Ministro del lavoro e della previdenza sociale sugli atti e sugli eventi di maggiore rilievo e gli trasmette le notizie ed i dati di volta in volta richiesti. Le deliberazioni concernenti l'organizzazione e il funzionamento, quelle concernenti il trattamento giuridico ed economico del personale e l'ordinamento delle carriere, nonche' dirette a disciplinare la gestione delle spese e la composizione dei bilanci preventivo e consuntivo, che devono osservare i principi del regolamento di cui all'articolo 1, settimo comma, del citato decreto-legge n. 95 del 1974, convertito, con modificazioni, dalla citata legge n. 216 del 1974, sono sottoposte al Ministro del lavoro e della previdenza sociale, il quale, di concerto con il Ministro del tesoro, ne verifica la legittimita' e le rende esecutive con proprio decreto, da emanare entro venti giorni dal ricevimento ove non formuli, entro il termine suddetto, proprie osservazioni. Trascorso il termine di venti giorni dal ricevimento senza che siano state formulare osservazioni, le deliberazioni divengono esecutive. La Corte dei conti esercita il controllo generale sulla commissione per assicurare la legalita' e l'efficacia del suo funzionamento e riferisce annualmente al Parlamento.

5. E' istituito un apposito ruolo del personale dipendente dalla commissione. Il numero dei posti previsti dalla pianta organica non puo' eccedere per il primo triennio le 30 unita'. I requisiti di accesso e le modalita' di assunzione sono determinati dal regolamento di cui al comma 3 in conformita' ai principi fissati dal decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni, con richiesta di rigorosi requisiti di competenza ed esperienza nei settori delle attivita' istituzionali della commissione. L'ordinamento delle carriere e il trattamento giuridico ed economico del personale sono stabiliti dal predetto regolamento. Tale regolamento detta altresi' norme per l'adeguamento alle modificazioni del trattamento giuridico ed economico. Il regolamento prevede, per il coordinamento degli uffici, la qualifica di direttore generale determinandone le funzioni. Il direttore generale risponde del proprio operato alla commissione. La deliberazione relativa alla sua nomina e' adottata con non meno di quattro voti favorevoli. Con la stessa maggioranza la commissione attribuisce, anche in sede di inquadramento, gli incarichi e le qualifiche dirigenziali".

2. Per il funzionamento della commissione di vigilanza prevista dall'articolo 16 del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, come sostituito dal comma 1 del presente articolo, e' autorizzata la spesa di lire 5.000 milioni a decorrere dall'anno 1996. All'onere per gli anni 1996 e 1997 si provvede mediante corrispondente utilizzo delle proiezioni per i medesimi anni: per lire 3.500 milioni dell'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e della previdenza sociale e per lire 1.500 milioni dell'accantonamento relativo al Ministero della pubblica istruzione, iscritti, ai fini del bilancio triennale 1995-1997, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1995. (8)((31))

3. Il finanziamento della commissione puo' essere integrato mediante il versamento annuale da parte dei fondi pensione di una quota non superiore allo 0,5 per mille dei flussi annuali dei contributi incassati. PERIODO SOPPRESSO DALLA LEGGE 23 DICEMBRE 2005, N. 266 .


AGGIORNAMENTO (8)

La legge 27 dicembre 1997, n. 449, ha disposto (con l'art. 59, comma 39) che "La spesa autorizzata dal comma 2 dell'articolo 13 della legge 8 agosto 1995, n. 335, per il funzionamento della commissione di vigilanza prevista dall'articolo 16 del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. .124, come sostituito dal comma 1 del medesimo articolo 13 della citata legge n. 335 del 1995, e' incrementata, per l'anno 1998, di lire 1 miliardo e, per gli anni successivi, di lire 5 miliardi."


AGGIORNAMENTO (31)

Il D.L. 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla L. 7 agosto 2012, n. 135, ha disposto (con l'art. 13, comma 40) che a decorrere dalla data di entrata in vigore dello statuto dell'IVASS e' abrogato l'articolo 13, comma 2, della presente legge.