L. 8 agosto 1995, n. 335 - Riforma del sistema pensionistico obbligatorio e complementare/Art. 1 c. 11

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L. 8 agosto 1995, n. 335 - Riforma del sistema pensionistico obbligatorio e complementare/Art. 1 c. 10

L. 8 agosto 1995, n. 335 - Riforma del sistema pensionistico obbligatorio e complementare/Art. 1 c. 11 agg. 12 IncludiIntestazione 1 giugno 2015 25% Da definire

Art. 1 c. 10 Art. 1 c. 11 agg. 12


Testo in vigore dal: 17-8-1995 al 31/12/2007

(Modalità di aggiornamento del coefficiente di trasformazione in rendita)

11. Sulla base delle rilevazioni demografiche e dell'andamento effettivo del tasso di variazione del PLI di lungo periodo rispetto alle dinamiche dei redditi soggetti a contribuzione previdenziale, rilevati dall'ISTAT, il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sentito il Nucleo di valutazione di cui al comma 44, di concerto con il Ministro del tesoro, sentite le competenti Commissioni parlamentari e le organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori maggiormente rappresentative sul piano nazionale, ridetermina, ogni dieci anni, il coefficiente di trasformazione previsto al comma 6.