Le rivelazioni impunitarie di Costanza Vaccari-Diotallevi/Considerazioni/I

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I. — Le rivelazioni impunitarie della Diotallevi sono il fondamento del Processo Venanzi-Fausti

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I. — Le rivelazioni impunitarie della Diotallevi sono il fondamento del Processo Venanzi-Fausti
Considerazioni Considerazioni - II
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I.

Le rivelazioni impunitarie della Diotallevi sono il fondamento
del Processo Venanzi-Fausti.


La Sentenza, che il Tribunale della S. Consulta è stato costretto a pubblicare dopo la pubblicazione fatta dal Comitato sottoscritto della Difesa Fausti, avverte con tutta verità alle pagini 6 e 44 che per un caso straordinario il Comitato non riuscì ad impadronirsi dell’intero Processo. Pur tuttavia il Governo Pontificio non ha ragione di appendere il voto per la grazia ricevuta; essendoché fra le carte sequestrate si rinvenisse la parte più importante, la parte sostanziale dell’intera processura.

Chiunque abbia letto o la Relazione fiscale, o la Difesa del Fausti, o la stessa Sentenza, non può non aver notato che tutto l’edificio processuale poggia per intiero sopra una deposizione impunitaria. La Sentenza, anche a dispetto del senso comune, fa ogni sforzo per dimostrare la verità di quella pretesa rivelazione: la Difesa fatta dall’Avvocato Dionisi, dopo le designazioni delle molteplici e flagranti infrazioni (commesse dal processante e dal Tribunale) delle più chiare ed esplicite disposizioni di legge, si versa per la massima parte nel combattere la pretesa rivelazione: la relazione fiscale redatta dallo stesso processante Collemassi, non ha pagina in cui quella rivelazione non sia più volte citata ed addotta a prova, sia della parte generica del processo sia delle singole incolpazioni, delle quali voglionsi [p. 6 modifica]ritenere responsabili ciascuno dei dieci inquisiti. È appunto da questa preziosa rivelazione che l’epico processante ha tolto gli elementi di fatto per tessere al pubblico una storia particolareggiatissima dell’origine e del progresso del partito Nazionale in Roma, ch’egli chiama setta, o partito Piemontese o dell’Alta Italia, e che in realtà è quello stesso partito o setta che forma la popolazione del Regno d Italia, che tutta Europa, o meglio tutto il mondo, ha riconosciuto. Di questo partito la rivelante ha detto al Processante l’ordinamento interno, consistente in un Comitato direttore, composto di tre persone, operante col mezzo di dieci capi sezione in prima, i quali soprassiedono a quindici capi sezione semplici, che soprastanno a cinquecentosei capi-squadra in prima, da’ quali dipende un numero indeterminato di capi-squadra semplici. Seguono poi le persone senza ufficio, e queste, a quanto la rivelazione dice, ed il Processante ripetendo ammette, si dividono in due classi: l’una per agire, l’altra per contribuire il danaro occorrente per l’andamento del partito. Nè alle sole e materiali denominazioni dai diversi uffici e qualità dei componenti la Setta, si riduce la scienza che il Processante ha acquistato dalla rivelazione impunitaria; ma egli, condotto per mano dalla sua guida indivisibile ha potuto farsi tanto addentro alle più secrete cose della Setta, da trovarsi al caso, se la legge non gliel vietasse, di poter dire al pubblico nomi, cognomi e qualità di tutti gli ufficiali poc anzi nominati. Nè basta. Giunse a tale il Processante, che fra la sorpresa e lo sgomento ci dice alla pag. 8 della sua Relazione di conoscer pure un numero ai persone ascritte allo stesso partito piemontese, fra le quali ne esistono di qualche distinzione nella classe sociale, e di quelle che sarebbero tenute coscenziosamente a dare ad altri buon esempio; di quelle che per officio o posizione dovrebbero oppugnare i cospiratori, non aumentarne il numero; non senza accennare essere stato introdotto negli atti che vi siano di quelli, che hanno ricevuti compensi per servigi prestati alla Setta, che si son fatti assicurare le rispettive qualifiche e soldi; e se ne conoscono fra questi quelli ancora, che hanno [p. 7 modifica]uno stipendio mensile dal partito suddetto, fruendo così ignominiosamente di un doppio soldo.1

E pur passando dalla parte generica alla prova specifica individuale, il Processante, nuovo Teseo, fa viaggio pel suo laberinto processuale, e speditamente procede guidato dal bandolo messogli in mano dalla sua Arianna. Questa prova specifica si divide in dieci parti, quanti appunto sono gl’inquisiti; ed a ciascuna di queste parti sono principio l’una o l’altra di queste formole quasi sagramentali; Emerge dall’impunitario rivelo — ha dall’impunitario rivelo.— è stato indicato nell’impunitario rivelo — l’impunitario rivelo descrive — è venuto ad emergere dall’impuntario rivelo — si ha da rivelazione impunitaria risultata vera in ogni parte.

Or bene, fra le carte sequestrate esiste appunto questa preziosissima rivelazione di cui è autrice Costanza Vaccari moglie di Antonio Diotallevi. Dei diversi fogli onde è composta, parte sono scritti di mano dello stesso Processante ed ha per titolo Minuta di Rivelo, parte sono scritti di tutto pugno della rivelante, è parte son posti in forma autentica e legale, cioè sono in forma di esame formale fatto innanzi il Processante ed al suo attuario dalla rivelante la cui firma si legge ad ogni foglio dell’atto.

Nonostante che nei diversi fogli sieno talvolta ripetute le stesse cose, pur tuttavia il Comitato crede di doverli stampare per intiero, affinchè non vi sia chi sofisticando accusi la presente pubblicazione d’infedeltà e di alterazione, E perchè poi chiunque possa avere interesse di riscontrare la stampa coll’originale possa farlo a suo agio; così il Comitato ha fatto depositare tutte quelle carte originali che compongono la deposizione della Diotallevi, unitamente alle altre che le si riferiscono e che vengono pur pubblicate nel presente opuscolo, nell’ufficio del giornale fiorentino la Nazione, ove rimarranno per lo spazio di due mesi a datare dal 1 ottobre, e saranno mostrate a chiunque voglia vederle.

[p. 8 modifica]Facendo questa pubblicazione, il Comitato non ha creduto di dover discendere a minute e dirette confutazioni di quanto la rivelante asserisce e la giustizia pontificia ammette pienamente.

Veda il pubblico imparziale ed onesto cosa siano ed in che consistano queste rivelazioni impunitarie, e giudichi se sulla fede di esse potesse coscenziosamente costruirsi un processo di Stato, e su questo coscenziosamente procedere a più o men grave condanna degli inquisiti.

Siccome peraltro l’impudenza portentosa con cui la nuova Sibilla pontificia si fa a parlare di tutto e di tutti, potrebbe imporre ad alcuno, facendola credere al caso di sapere, per le sue relazioni sociali e per la parte che essa stessa si attribuisce nelle file del partito Nazionale, se non tutte almeno molle delle cose delle quali discorre; così si è riconosciuto utile di fare qualche avvertenza sul conio particolare della impunitaria rivelante.

II.

Relazioni della Rivelante.


Quanto alle relazioni sociali, stando a ciò che essa stessa espone di sè, non sembra che potesse averne molte e di molto rilievo. Sappiamo infatti dalla sua stessa rivelazione che maritatasi quasi clandestinamente, per mediazione del notissimo padre Bresciani gesuita, ad Antonio Diotallevi già sottotenente nell’esercito pontificio; a breve andare fu ridotta a vita in tutto miserabile, essendo stato il marito destituito a causa del seguito matrimonio. Inetto questi a procacciarsi onestamente altri mezzi di sussistenza, ne lasciò la cura alla moglie, che, pur dicendosi fotografa e pittrice e mosaicista, studiò di riparare alla miseria non guardando da maritata la sua onestà più gelosamente di quello che avesse fatto mentre era nubile.2


Note

  1. Il Governo pontificio, non si saprebbe dire se per eccesso di stupidità o d’impudenza, faceva due edizioni della Relazione Fiscale. Le citazioni che ricorrono in questo scritto si riferiscono alla seconda edizione.
  2. L’avv. Dionisi, parlando dei coniugi Diotallevi nel § 2 della difesa Fausti, così si esprime: «Mi è forza poi di non discendere a più precisi ragguagli sulla vita e costumi di tali