Manuale teorico-pratico per la coltivazione della vigna latina/VII

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Governo annuale della vigna, comune ai due sistemi

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VI VII - II
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PARTE VII.

Governo annuale della vigna comune ai due sistemi



195. — Stabilita che sia la vigna a cure e spese del padrone, nel quarto anno, primo a frutto, dovrà concorrere il colono con le sue fatiche, percependone anch’esso il frutto, al peso dell’ordinaria coltivazione.

Il medesimo pertanto dovrebbe prestare gratuitamente la mano d’opera per tutti i lavori da farsi, e cioè, per la vangatura, zappatura, o lavori con l’aratro al terreno; per la potatura e taglio verde, per la vendemmia e trasporto dell’uva, ecc.

Inoltre dovrebbe sostenere la metà della spesa per la canna o pali quando non vi fossero nel fondo. All’incontro spetterà al padrone la manutenzione e riparazione dell’armato della vigna e la provvista del concime necessario. [p. 82 modifica]

196. — Al regime di queste faccende lo stesso padrone sceglierà nella famiglia del colono l’individuo il più adatto, capace ed intelligente, al quale affiderà la direziono della vigna, facendolo specialmente responsabile del buon andamento della medesima.

Costui starà sotto la direzione del padrone o di chi no fa le veci. Le spese che occorrono, e le opere impiegate, verranno annotate in apposito registro.

197. — Il padrone è tenuto improntare il denaro che abbisogna al colono per le spese necessarie: del che ne avrà abbono nel prossimo raccolto. Di concerto col padrone sarà fissato il personale necessario per la coltivazione della vigna, prendendo pei primi gl’individui disponibili nella famiglia colonica, e completandolo con opere accaparrate, perchè riescano pratiche e si abbia pronta in ogni occorrenza una squadra di operai, donne e fanciulli, per i lavori da farsi nel corso dell’anno.

198. — Il tenere un vignaiuolo, come usasi in qualche luogo, fisso, esclusivamente e costantemente occupato nella vigna, non converrebbe, perchè solo non potrebbe riuscire a faro i lavori nelle epoche opportune, i quali, all’incontro, ritardati, pregiudicherebbero la regolare e simmetrica vegetazione ed uniforme sviluppo delle viti.

199. — Il colono, come compenso delle opere prestate e spese sostenute, dovrebbe percepire tanto mosto, di qualità però comune, od una somma equivalente desunta dal listino del mercuriale [p. 83 modifica]della piazza del Comune, corrispondente alla metà del raccolto prodotto dalla vigna.

Le diverse faccende debbono essere eseguite con l’opera di apposite squadre, come sono indicate nel seguente Calendario.