Monete del Piemonte inedite o rare - supplemento/Documento V

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Documento V

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V.


Appalto della zecca di Passerano dato dai delegati dei terzieri de' Radicati a Ventura Lodi.


(Da apografo già presso Giorgio Viani, ora nella pubblica libreria di Luccs).


9 settembre 1591.


Anno Domim 1591, indictione quarta et die 9 mensis septembris. Actum Cocconati, videlicet in contrata S. Nicolai et sub porticu ejusdem, ubi jus reddi solet, praesentibus ibidem nobilibus Francisco de Magistris et Iacobo Garetto ambobus de praesenti duce Cocconali testibus, in querum etc. ibique personaliter constituti illustr. domini comites Ioannes Matthaeus de Brossolo capitaneus et rector hnius comitatus Cocconati, Ercules et Aloxander de Passerano, Ioannes Franciscus de Robella et Antonius de Brossolo omues ex comitibus Cocconati, et tam eorum nominibus propriis quam nominibus aliorum illustrium dominorum consortium, et pro quibus de rato promiserunt et promittuni in forma et qui speute et cum certa scientia et libera voluntate per se se et vice nominum quorum supra titulo purae morae et irrevocabilis locationis cesserunt et locaverunt per annos quatuor proximos venturos hodie inchoandos et simili die finiendos ceccham monetarum ipsorum ill. domin. comitum, cum aucioritate cndendi monetam cudi solitam in loco Passerani et huius comitatus, et hoc modis et formis capitulorum infrascriptorum, cum quantitate monetarum valore bonitato pondere et praetio de quibus in capitulis ipsis, videlicet domino Venturae Laude Ebraco habitatori in loco Montiscalvi absenti et Bonedictu patri ipsius Venturae praesenti, stipnlanti et acceptanti ac me notario nomine ipsius Venturae recipienti dictam ceccham comitatns Cocconati per ipsos annos quatuor cudendi monetas et quantitates earundem ut in infrascriptis capitulis quae ad unguem leguntur, et quae ipse Benedictus promisit observare sub obligatione bonorum suorum, quae capitula hic sequuntur:

1591. Capitoli per la ceccha delli molto illustri sig. conti di Cocconato.

1.° Si affitta la ceccha per anni 4 cominciando al 9 di settembre del proscnte anno 1591 e finiendo al 9 di settembre 1595.

2.° Si concede licenza di fabbricare ogni sorta di monete sì d’oro che d’argento, e tanto di fino como di liga

3.° Il cecchiero pagherà per ogni marco sì di fino che di basso grossi 4 per ogni marco subito che saranno liberati dalla quardia li danari.

4” Che detto cechero non debba imprimer arme, littere, caratteri, imprese e [p. 63 modifica]motti simili a quelli de’ principi, ma tutte le arme, lettore, caratteri, imprese e moti che si noranno da imprimere sopra le monete suddette lo siano designate e date in scritto dal sig. capitano e non altrimenti sotto pena di falsità.

5.° Durante il suddetto assensamento non si permetterà per li detti signori conti che alcun altro possa battere monete nè far cecha sopra il lor contado, e comanderanno a tutti i sudditi et officiali loro che abbiano a protegger, difender e fanorir detto cechero in quello che spetterà a detta cecha come le persone loro proprie.

6.° Che tutto le monete sì fine che basse sieno alla bontà di quelle delle altre ceche circonvicine, cioè Milano, Savoia e Monferrato.

7.° Che nno delli signori conti li quali avranno autorità e carico di detta cecha abbiano da eleggero un saggiatore, guardia e controguardia, asperti e fidali, a spese del cechero.

8.° Che tutti li danari che si pagheranno dal cechero come sopra si abbiauo da pagare ad uno delli sudetti signori conti quale sarà eletto e datogli carico di ciò fare.

9.° Occorrendo alcuna differenza o contesa fra li signori conti e detto cechero si abbia da rimettere a duo amici comuni, eletti uno per parte.

10.° Concedono detti conti esenzione al detto cechiero d’ogni sorta di monete che batterà in detta loro cecha come d’ogul altre robe necessarie alla cecha delli pedaggi e dazi soliti pagarsi a detti signori conti.

11.° Concedono licenza a detto cechiero di poter portare ogni sorta d’armi sì offensive che difensive, e godere tutti li privilegi ed immunità sudette.

12.° Che ognuno che vorrà servire in detta cecha abbia licenza e privilegio e confirmazione dal signor capitano ed anche per il porto delle armi proibite.

Seguita in che bontà s’abbiano a trovar ti danari che si fabricheranno in detta cecha, cioè:

Le doppie saranno di bontà a karaiti 21 7/8 ed in peso 74 1/4 il marco.

Li scudi saranno per la metà come sopra.

Li ducatoni saranno in bontà a denari 11 grani 10 ed in peso a dinari 25. 1. per pezza.

Le livre saranno in bontà a dinari 10 grani 16 ’/, cd in peso a dinari 9 gr. 17 per pezza.

Li bianchi saranno in bontà di danari 7 gr. 11, ed in peso pezze 85 il marco.

Li cavallotti saranno in bontà a dinari 2 grani 29, cd in peso pezzo 83 1/2 il marco.

Li quarti saranno in bontà grani 7 in 8 ed in peso 64 il marco.

Li talleri saranno in bontà a dinari 10 grani 17, ed in peso dinari 22 grani 8 per pezza.

Quae quidem capitula et locationem etc. praedicti etc. promiserunt etc. mediante iuramento etc. etc.