Ordini della magnifica comunità di Alzano di Sotto teritorio di Bergamo tradotti dal latino al volgare per me pre Giovanni Carara di Serina/XIII
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Anonimo - Ordini della magnifica comunità di Alzano di Sotto teritorio di Bergamo tradotti dal latino al volgare per me pre Giovanni Carara di Serina (1744)
Traduzione dal latino di Giovanni Carrara
Traduzione dal latino di Giovanni Carrara
Cap. XIII - De quelli i quali fossero venuti ad habitar di novo Alzano.
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De quelli i quali fossero venuti ad habitar di novo Alzano.
CAP. XIII.
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Anno anco statuito, & ordinato, che tutti quelli vicini, & Huomini, i quali sin hora fossero venuti, & per l’avenire veneranno in detto luoco, & Comune d’Alzano, & quelli, i quali non havessero pagato honoranza, ne fatto imprestanza alcuna al detto Comune conforme alle buone usanze sino hora osservato nel detto Comune, possino, & debbino esser stimati, come di sopra, & siano tenuti, & obligati per honoranza dare, & pagare al detto Comune, o all’Essequutore à ciò deputato ducati trei per ogni lira, che saranno in estimo, & se saranno in estimo più di una lira vi saranno computati tanto di più di trei ducati d’oro al computo di lira, & da soldi vinti sino à soldi dieci in giù siano tenuti pagare duoi ducati d’oro, & da soldi dieci in giù siano tenuti à pagare un ducato, & mezzo d’oro, & possino i detti essere constretti à pagare detta honoranza sommariamente senza altra solennità di ragione, & tali persone debbino stare doppo il loro estimo, & pagata l’honoranza, & angarie dieci anni avanti, che siano admessi, o eletti ad alcun officio in detto Comune.
Et acciò, che alcuno dei predetti non possa dolersi giustamente ne lamentarsi hanno perciò statuito, & ordinato, che tali novi habitatori presenti, & futuri, che per ancora non sono stati estimati, avanti, che siano estimati debbino esser chiamati nel Conseglio di detto Comune, & esser informati, & instrutti delle sudette cose, & ordine, & assegnarli un termine de giorni quindeci prossimi à venire acciò possino far deliberatione se più li piacerà stare in detto Comune, & loco di Alzano, o d’indi partirsi, & assentarsi.
I quali se entro il detto termine de giorni quindici non haveranno deliberato, ne detto in detto Conseglio di partirsi, & se haveranno detto di partirsi, & se frà altri XV. giorni effettualmente non saranno partiti dall’habitatione, & dal detto Loco d’Alzano. In quel Caso possino, & debino esser stimati, & sforzati à sottoporsi ai gravami, & honoranza, come di sopra, come se essi havessero instato di esser stimati, acciò gli Huomini di detto Comune non siano burlati dalle finte, & false dimostrationi de tali persone, & dette persone in questo modo avertite, & dettogli il termine, se ne debba fare publica Scrittura per il Nodaro del detto Comune sopra il libro del detto Comune della loro risposta, & deliberatione, alla qual Scrittura hassi da creder fermissimamente, & questo acciò, che tali Adventitj senza alcuna recognitione non habbino ad usurpare con danno, & incomodo delle persone del detto Comune i beni di detto Comune, & Comunali aquistati con l’opera, industria, sudore, & sangue degli Huomini di detto Comune.