Ordini della magnifica comunità di Alzano di Sotto teritorio di Bergamo tradotti dal latino al volgare per me pre Giovanni Carara di Serina/XII
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Anonimo - Ordini della magnifica comunità di Alzano di Sotto teritorio di Bergamo tradotti dal latino al volgare per me pre Giovanni Carara di Serina (1744)
Traduzione dal latino di Giovanni Carrara
Traduzione dal latino di Giovanni Carrara
Cap. XII - Di eleggere i Stimatori, che faccino l’estimo del Comune.
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Di eleggere i Stimatori, che faccino l’estimo del Comune.
CAP. XII.
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Arimente hanno statuito, & ordinato, che ogni trei anni per i Consiglieri del detto Comune, o per la maggior parte di essi siano eletti XXIV. Huomini, cioè sei per squadra esperti idonei, & sufficienti, dei quali se nè eleggino XII. per bussoli, e balotte i quali siano stimatori à far l’estimo generale de tutti i beni, ragioni, & nomi, mobili, & immobili degli Huomini, & vicini del detto Loco, & Comune d’Alzano, li quali XII. così eletti devono ridursi in trei diversi luochi del detto Loco cioè quattro per ogni Loco, nelli quali vi sia uno de ogni Squadra, & ivi componere compire, & saldare l’estimo de tutti i beni dei vicini, & Huomini del detto Comune, & se quelle trè bine fussero differenti frà loro si pigli la mediocrità de quelli estimi, ponendo la somma delli stessi estimi in una sola, & pigliarne poi la terza parte; Il qual estimo in questa maniera fatto per i detti stimatori sia messo in estequtione, levata ogni eccettione, & cavillatione. Ne quando si farà l’elettione, o balottatione delli XXIV., o delli XII., non vi siano i Consiglieri di quella Squadra, ne ponghino i loro voti quando saranno eletti, o si balottaranno gli stimatori della loro Squadra. I quali stimatori siano obligati giurare Ad Sacra Dei Evangelia nel detto Conseglio nelle mani del Nodaro del detto Comune, che essercitaranno l’officio suo posto da banda ogni amore, odio, preghiere, & util proprio.
Di più hanno ordinato fatta, che sarà l’elettione dei detti Stimatori debbino esser citati per i Consoli del detto Comune, o altri, à ciò deputati tutti gli Huomini, & vicini del detto Loco, & Comune d’Alzano, i quali in termine de giorni otto all’hora prossima a venite debino portare in scritto ai detti stimatori tutti i beni tanto mobili quanto stabili come di sopra, & frà quelli otto giorni siano obligati portare detti beni con il giuramento de ogni uno, che li portarà, al cui giuramento hassi da stare sopra la quantità, & valore de detti beni, crediti, & debiti; Tal che tutti possino con il loro giuramento stimare tutti i beni loro havendo riguardo alli suoi crediti, & debiti, & si stia al loro giuramento nella somma del valore de tutti i suoi beni.
Et se fra il detto termine de giorni VIII. non haveranno ridotto in scritto detti beni, & portati ai detti Stimatori, All’hora essi Stimatori possino stimare tutti i beni di detti tralascianti, & inobedienti secondo le loro conscientie, & secondo l’informationi, c’haveranno, & metter il loro estimo in scritto con gli altri & detti estimi sia inviolabilmente, come gli altri osservati.
La qual elettione però de detti Stimatori, & compositione di estimo debba esser fatta finito, che sarà il tempo dell’estimo novamente fatto in detto Comune. Et che tutti quelli, i quali stanno, & habitano in detto luoco, & Comune d’Alzano possino, & debbino esser stimati per i detti Stimatori secondo il loro havere, & pagare i gravami in esso, & con l’istesso Comune conforme ai Privilegi, & Statuti di detta Valle concessi per la Serenissima Signoria Nostra di Venetia.