Ordini della magnifica comunità di Alzano di Sotto teritorio di Bergamo tradotti dal latino al volgare per me pre Giovanni Carara di Serina/XII

Da Wikisource.
Cap. XII - Di eleggere i Stimatori, che faccino l’estimo del Comune.

../XI ../XIII IncludiIntestazione 25 marzo 2014 100% Da definire

XI XIII
[p. 15 modifica]

Di eleggere i Stimatori, che faccino l’estimo del Comune.


CAP. XII.


P
Arimente hanno statuito, & ordinato, che ogni trei anni per i Consiglieri del detto Comune, o per la maggior parte di essi siano eletti XXIV. Huomini, cioè sei per squadra esperti idonei, & sufficienti, dei quali se nè eleggino XII. per bussoli, e balotte i quali siano stimatori à far l’estimo generale de tutti i beni, ragioni, & nomi, mobili, & immobili degli Huomini, & vicini del detto Loco, & Comune d’Alzano, li quali XII. così eletti devono ridursi in trei diversi luochi del detto Loco cioè quattro per ogni Loco, nelli quali vi sia uno de ogni Squadra, & ivi componere compire, & saldare l’estimo de tutti i beni dei vicini, & Huomini del detto Comune, & se quelle trè bine fussero differenti frà loro si pigli la mediocrità de quelli estimi, ponendo la somma delli stessi estimi in una sola, & pigliarne poi la terza parte; Il qual [p. 16 modifica]estimo in questa maniera fatto per i detti stimatori sia messo in estequtione, levata ogni eccettione, & cavillatione. Ne quando si farà l’elettione, o balottatione delli XXIV., o delli XII., non vi siano i Consiglieri di quella Squadra, ne ponghino i loro voti quando saranno eletti, o si balottaranno gli stimatori della loro Squadra. I quali stimatori siano obligati giurare Ad Sacra Dei Evangelia nel detto Conseglio nelle mani del Nodaro del detto Comune, che essercitaranno l’officio suo posto da banda ogni amore, odio, preghiere, & util proprio.
Di più hanno ordinato fatta, che sarà l’elettione dei detti Stimatori debbino esser citati per i Consoli del detto Comune, o altri, à ciò deputati tutti gli Huomini, & vicini del detto Loco, & Comune d’Alzano, i quali in termine de giorni otto all’hora prossima a venite debino portare in scritto ai detti stimatori tutti i beni tanto mobili quanto stabili come di sopra, & frà quelli otto giorni siano obligati portare detti beni con il giuramento de ogni uno, che li portarà, al cui giuramento hassi da stare sopra la quantità, & valore de detti beni, crediti, & debiti; Tal che tutti possino con il loro giuramento stimare tutti i beni loro havendo riguardo alli suoi crediti, & debiti, & si stia al loro giuramento nella somma del valore de tutti i suoi beni.
Et se fra il detto termine de giorni VIII. non haveranno ridotto in scritto detti beni, & portati ai detti Stimatori, All’hora essi Stimatori possino stimare tutti i beni di detti tralascianti, & inobedienti secondo le loro conscientie, & secondo l’informationi, c’haveranno, & metter il loro estimo in scritto con gli altri & detti estimi sia inviolabilmente, come gli altri osservati.
La qual elettione però de detti Stimatori, & compositione di estimo debba esser fatta finito, che sarà il tempo dell’estimo novamente fatto in detto Comune. Et che tutti quelli, i quali stanno, & habitano in detto luoco, & Comune d’Alzano possino, & debbino esser stimati per i detti Stimatori secondo il loro havere, & pagare i gravami in esso, & con l’istesso Comune conforme ai Privilegi, & Statuti di detta Valle concessi per la Serenissima Signoria Nostra di Venetia.