Ordini della magnifica comunità di Alzano di Sotto teritorio di Bergamo tradotti dal latino al volgare per me pre Giovanni Carara di Serina/XXXII

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Cap. XXXII. - Di dar commiato a bravi

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XXXI XXXIII
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Del dar commiato à Bravi, & ai Spadacini.


CAP. XXXII.


H
Anno per anco Statuito, che se per l’avvenire nel detto Comune d’Alzano, ò venissero alcuni Bravi, ò Spadacini braveggiando, ò tramando di far questione nell’istesso luoco, ò Comune siano tenuti i Consoli sotto vincolo di giuramento far congregare subito il Conseglio di detto Comune con l’aggionta, & gli Huomini del detto Conseglio, & aggionta siano tenuti andare dai detti Bravi, & Spadacini, & esortarli con parole ammorevoli, che si partino con pace, & che non faccino questione, ne commettino alcun maleficio; I quali se ricusassero di partirsi d’indi siano detti Consiglieri tenuti con quel meglior modo, che potranno, scacciar detti Bravi, & Spadacini fuori del detto luoco, & termine, & talmente provedere, che d’indi si partino, & che in conto alcuno per detti Bravi non si faccia questione alcuna in detto Comune, & se alcuno dei detti Consiglieri, ò aggionta recusassero, ò tralasciassero d’andare dai detti Bravi caschino nella pena de lir. 10. Imperiali per ogniuno da esser applicati per la metà, agli altri Conseglieri, & aggionta, che saranno andati à provedere come di sopra, là qual pena subito possa esser scossa per li detti Consiglieri, & aggionta senza altra licenza acciò che detti Bravi, & Spadacini, Huomini di mala sorte stiino lontani dal detto luoco, & Comune d’Alzano.