Ordini della magnifica comunità di Alzano di Sotto teritorio di Bergamo tradotti dal latino al volgare per me pre Giovanni Carara di Serina/XXXIII
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Anonimo - Ordini della magnifica comunità di Alzano di Sotto teritorio di Bergamo tradotti dal latino al volgare per me pre Giovanni Carara di Serina (1744)
Traduzione dal latino di Giovanni Carrara
Traduzione dal latino di Giovanni Carrara
Cap. XXXIII. - Di non portar arme di notte
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De non portar arme di notte.
CAP. XXXIII.
E
T per ovviare all’insolenze de molti Giovenastri, & altre indiscrete, & insolenti persone del detto Comune, i quali di notte per il luoco d’Alzano, ò indiscretamente, & insolentemente caminando armati de diverse arme, armature, tirando di quà, & di là sassi percuotendo, & facendo infinite disonestà, talche le persone quiete, & honorate di detto luoco, & altre persone non osano uscir di Casa loro per fare i fatti suoi, il che è di grandissima vergogna, dishonore, & danno, & degli Huomini di detto Comune: hanno statuito, & ordinato, che non sia alcuna persona di qualsivoglia sorte, grado, & conditione, la quale ardisca di notte portar per il detto luoco d’Alzano alcune arme come Spade; Coltelli da pane, Pugnali, Lanze, Partesane, Giavarine, Spontoni, Ronche, Spedi da collo, ne à questi simili Crociforche di ferro, ò altre arme prohibite, ne tirare Pietre, ò altre arme nocive sotto pena de lir. dieci Imperiali da esser applicate per la metà alla Camera del Serenissimo Dominio Nostro, per la quarta parte all’Accusatore, & l’altra quarta parte al detto Comune, & sia creduto ad ogni Accusatore col giuramento, & un Testimonio di buona fama, & siano tenuti secreti.