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Osservazioni sulla tortura/XIII

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Come siasi introdotto l'uso di torturare ne' processi criminali

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XII XIV



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§. XIII.

Come siasi introdotto l’uso di Torturare ne’ processi criminali.

La corruzione del sistema di Roma produsse l’uso della tortura. Concentrate nella sola persona degl’imperatori le principali dignità di console, tribuno della plebe e pontefice massimo, si annientò la repubblica e si formò il governo dispotico, collocandosi nell’uomo medesimo il supremo comando dell’armata, la presidenza al senato, il diritto di rappresentare la plebe, e quello di presiedere alle cose sacre, agli augurj, ed a quanto moveva le opinioni del popolo. Se in Venezia lo stesso uomo fosse comandante delle armi, doge, avogador, inquisitore di stato e patriarca, sarebbe abolita la repubblica al momento senza alcun cambiamento di sistema: così accadde a Roma. Da principio Cesare, poi Augusto, rispettarono la memoria della libertà, che era recente nell’animo dei Romani: poichè gradatamente s’indebolì quella, si spense con minor ritegno il natural desiderio ne’ despoti di avere una illimitata potenza su tutto. Quindi si procurò di rendersi ben affetta la plebe co’ donativi, cogli spettacoli, coll’abbondanza dell’annona e coll’avvilire le cospicue famiglie consolari. E così consolando la plebe colla umiliazione de’ nobili, l’orgoglio de’ quali le era di peso, ebbero la politica di formarsi il più numeroso partito in favore; e facendo causa comune il principe colla plebe contro i nobili, rapironsi le sostanze degli opulenti impunemente, onde bastare al lusso capriccioso del principe ed alla scioperata indolenza della plebe romana, si annientò quel numero di famiglie, le quali sole potevano servire di argine alla tirannia col loro credito e colle ricchezze, e rimase un governo in cui uno era tutto; e il restante, posto a bassissimo livello, di nessun inciampo potè essere alle voglie illimitate del despota. Tale è il principio che fondò l’impero romano. È dunque conforme a tal principio che si degradassero i nobili e i cittadini, e si pareggiassero ai servi, e quindi la tortura usata per questi ultimi soli durante i tempi felici di Roma, fosse dilatata anche ai liberi, a misura che la tirannia si rassodava. Quindi Emilio Ferretti assicura che non invenies ante Diocletianum et Maximianum imperatores quaestionem unquam habitam fuisse de homine ingenuo. Vi è chi asserisce che al tempo di Carlo Magno venisse nuovamente stabilito che gli uomini liberi ne fossero esenti. Certa cosa ella è che nessuno scrittore si trova, a quanto so, il quale abbia trattato con un metodico esame del modo di tormentare i rei prima del secolo XIV, il che fa conoscere che non si risguardava la tortura come essenziale ai giudizj criminali. Dopo quel tempo vennero gli scrittori criminalisti, i quali se avessero scritto in una lingua meno barbara, farebbero ribrezzo a chiun[p. 51 modifica]que si pregia di avere una porzione d’umanità nel cuore. Allora fu che usciti gli uomini dalla ignoranza si occuparono faticosissimamente nell’addestrarsi fra un inviluppo di opinioni e di parole, e che sui rottami delle opinioni greche, arabe ed ebree si eressero le università, nelle quali gravemente colle opinioni platoniche, peripatetiche e cabalistiche, unite ai dettami di Avicenna e di Averroè, s’imparò a delirare metodicamente in metafisica, in fisica, in medicina, in giurisprudenza e in tutte le altre facoltà. Vennero poi il Claro, il Girlando, il Tabor, il Giovannini, lo Zangherio, l’Oldekop, il Carpzovio, il Gandino, il Farinaccio, il Gomez, il Menocchio, il Bruno, il Brunoro, il Carerio, il Boerio, il Cumano, il Cepolla, il Bossio, il Bocerio, il Casonio, il Cirillo, il Bonacossi, il Brusato, il Follario, l’Iodocio, il Damoderio e l’altra folla di oscurissimi scrittori, celebri presso i criminalisti, i quali se avessero esposto le crudeli loro dottrine e la metodica descrizione de’ raffinati loro spasimi in lingua volgare, e con uno stile di cui la rozzezza e la barbarie non allontanasse le persone sensate e colte dall’esaminarli, non potevano essere riguardati se non coll’occhio medesimo col quale si rimira il carnefice, cioè con orrore e ignominia.

Forse la metodica introduzione de’ tormenti, accaduta dopo il secolo XI, trae la sua origine dallo stesso principio che fece instituire i Giudizj di Dio, quando cioè si volle interporre con una spensierata temerità il giudizio dell’eterno Motore dell’universo nelle più frivole umane questioni; quando col portare un ferro arroventato in mano, o vero con immergere il braccio nell’acqua bollente, e talvolta coll’attraversare le cataste di legne ardenti, si decideva o l’innocenza o la colpa dell’accusato. In quella barbarie dei tempi si credette che l’Essere eterno non avrebbe sofferto che l’innocenza restasse oppressa, e che anzi l’avrebbe sottratta al dolore e ad ogni danno; quasi che per le piccole nostre questioni dovesse Dio sconvolgere le leggi fisiche da lui medesimo create ad ogni nostra richiesta. Scemata poi col tempo la grossolana ignoranza, sentirono i popoli la irragionevolezza di tai forme di giudizio; e quelle del ferro, dell’acqua bollente e del fuoco ferendo gli sguardi della moltitudine, perchè fatte con solennità in pubblico, e precedute dalle più auguste cerimonie, dovettero cedere e annientarsi a misura che progredì la ragione; laddove esercitandosi le torture nel nascondiglio del carcere senz’altri testimonj che il giudice, gli sgherri e l’infelice, non trovarono ostacolo a perpetuarsi, essendo per lo più incallita la naturale compassione in chi per mestiero presiede a quelle metodiche atrocità, deboli i lamenti di quei che ne hanno sopportato l’orrore, e rari gli uomini, i quali, riunendo le cognizioni all’amore dell’umanità, abbiano avuto la costanza di esaminare un sì lugubre oggetto colla lettura de’ più rozzi e duri scrittori di tal materia, e la forza di resistere al ribrezzo, che porterebbe a lasciar cadere più volte la penna dalle mani. [p. 52 modifica]

Comunque siasi della vera origine da cui emani la nostra pratica criminale, egli è certo che niente sta scritto nelle leggi nostre, nè sulle persone che possono mettersi alla tortura, nè sulle occasioni, nelle quali possano applicarvisi, nè sul modo da tormentare, se col fuoco o col dislogamento e strazio delle membra, nè sul tempo per cui duri lo spasimo, nè sul numero di volte da ripeterlo; tutto questo strazio si fa sopra gli uomini coll’autorità del giudice, unicamente appoggiato alle dottrine dei criminalisti citati. Uomini adunque oscuri, ignoranti e feroci, i quali senza esaminare d’onde emani il diritto di punire i delitti, qual sia il fine per cui si puniscono, quale la norma onde graduare la gravezza de’ delitti, qual debba essere la proporzione fra i delitti e le pene, se un uomo possa mai costringersi a rinunziare alla difesa propria, e simili principj, dai quali, intimamente conosciuti, possono unicamente dedursi le naturali conseguenze più conformi alla ragione ed al bene della società; uomini, dico, oscuri e privati, con tristissimo raffinamento ridussero a sistema e gravemente pubblicarono la scienza di tormentare altri uomini, con quella tranquillità medesima colla quale si descrive l’arte di rimediare ai mali de corpo umano: e furono essi obbediti e considerati come legislatori, e si fece un serio e placido oggetto di studio, e si accolsero alle librerie legali i crudeli scrittori che insegnarono a sconnettere con industrioso spasimo le membra degli uomini vivi, e a raffinarlo colla lentezza e colla aggiunta di più tormenti, onde rendere più desolante e acuta l’angoscia e l’esterminio. Tai libri, che avrebbero dovuto con ragione ricoprire i loro autori di una eterna ignominia, e che se fossero in lingua volgare, e comunemente letti più che non sono, o farebbero orrore alla nazione, o vero, spegnendo in essa i germi di ogni umana virtù, la compassione e la generosità dell’animo, la precipiterebbero nuovamente verso il secolo di barbarie e di ferro; tai libri, dico, presero fra la oscurità credito, e venerazione acquistarono presso gli stessi tribunali, e sebbene mancanti dell’impronta della facoltà legislativa e meri pensamenti d’uomini privati, acquistarono forza di legge, legge illegittima in origine, e servono tuttavia per esterminio de’ sospetti rei, anche nel seno della bella, colta e gentile Italia, madre e maestra delle belle arti, anche nella piena luce del secolo XVIII: tanto difficil cosa è il persuadere che possano essere stati barbari i nostri antenati, e rimovere un’antica pratica per assurda che ella possa essere!