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318 Codice cavalleresco italiano

Lodo del giurì, come dev’essere, 303.

Lotta corpo a corpo nel duello, art. 359.

Luoghi chiusi (duelli in), art. 206.

Luogo per lo scontro e sua scelta, art. 176.

Madre offesa per mezzo della stampa, art. 25 bis.

Maestro di scherma (il) quando non può rappresentare, art. 94, 97, e quando lo può, art. 175.

        »         nel duello, art. 169 e succ.

        »         che ha per avversario un collega, può scegliere e combattere con qualsiasi arma legale, art. 172.

        »         quando non si batte con armi bianche, art. 167, 169, 170.

        »         percosso, ferito, oltraggiato, duella con l’arma professionale, art. 171.

        »         quando può duellare con armi bianche, art. 170.

        »         quando si rifiuta come rappresentante, art. 175.

        »         contro un dilettante che pretenda battersi con armi bianche, art. 173, 174.

Maggiorenne offeso da minorenne può esimersi dalla sfida, art. 244.

Malato (chi è) può chiedere più proroghe o dilazioni alla soluzione della vertenza, art. 108, 109, 110.

Malattie nei duellanti, art. 102, 107, 108, 124, 168, 242 e succ.

Manca all’onore il presidente, il giudice di un giurì che comunica documenti, testimonianze o svela cose inerenti la vertenza giudicata, art. 96, 16°.

Mancando l’offesa, art. 2.

          »           l’accomodamento pacifico della vertenza (cosa deve farsi), art. 217.

          »           il riconoscimento di chi offese e di chi offensore non c’è vertenza, art. 7.

Mancanza (la) all’onore non permette la funzione di rappresentante, art. 96, 16°, 17°.

          »           d’onore, art. 293 a), 295, 296 a).

          »           all’onore, art. 96, 16°.

Mancata intenzione di offendere, art. 2.

Mandante (il) può ritirare il mandato anche sul terreno, art. 69.

          »           non soddisfatto dei suoi rappresentanti può ringraziarli, art. 75.