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Pagina:Sextarius Pergami saggio di ricerche metrologiche.djvu/118

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(Sala Iª D Fil. v. 9), sebbene esso pure non sia che una copia di quello del 1453. Parci non sia bisogno di dimostrare come la espressione per aliquod contentum in suprascriptis capitulis alias statutis, essendo la più completa, ed indicando esplicitamente i due capitoli, nei quali si trattava delle misure del vino, sia anche la sola ammissibile.

176. Stat. Datior. fol. 38 v.

177. Non avendo lo Statuto dei Dazii aggiunto altro, è giocoforza ammettere che qui s’intendano le once del marco e non altre. Anche la espressione, et tamen sit mensura solum onziarum cet., accenna direttamente alla mensura che avea due once di più, cioè a quella stabilita nello Statuto del 1331.

178. Le Tavole da noi date in fine di questo scritto dimostrano, che la Bozzola dal secolo XI° alla seconda metà del XIII° avea la capacità di litri 0.508: la Bozzola o Claudus da once 22 3/4 litri 0,668, il Boccale, che durò fino ad oggidì, litri 0,655. Il Claudus da once 20 3/4 dovea avere la capacità di litri 0,6099, che non combina con quella di alcuna delle precedenti e delle susseguenti misure.

179. Il ragguaglio, come vedremo dal seguente prospetto, può dirsi quasi esatto, perchè la differenza tra l’una e l’altra Brenta veniva ad essere di litri 0,494, e quindi circa un mezzo litro. V. Tavola II, D, F. Se altri poi volesse sostenere che la mensura consueta non è quella creata nel secolo undecimo, ma sibbene quella che compare nello Statuto del 1453, che durò fino ad oggi, e la quale è superiore effettivamente di 10 Claudi alla misura data dallo Statuto del 1331 (v. il Prospetto al cap. II § 7), confessiamo che non avremmo nulla ad opporre, perchè, forse per colpa nostra, non sapemmo trovare un argomento che valesse a farci decidere in modo assoluto per l’una piuttosto che per l’altra congettura. Ci trovammo sempre nel campo delle supposizioni, e nulla più, quindi ci fu giocoforza limitarci a dire quello che ci sembrava più probabile.

180. Lo Statuto dei Dazii fol. 37 v. ha già la espressione ad brentam Comunis Pergami invece della più antica ad Sextarium Comunis Pergami (v. sopra § 1).

181. Stat. an. 1453, 1 § 190. La lezione, et Claudus facto computo de aqua serena fontis Vazeni est et esse debet onciarum vigintiduarum et quarteriorum trium era importante a stabilirsi,