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Pagina:Sextarius Pergami saggio di ricerche metrologiche.djvu/119

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perchè si trattava di decidere se dopo il 1453 la nostra Brenta non abbia più subito alcuna modificazione. Sotto questo rispetto possiamo accertare, che tutti i Codici a penna degli Statuti, che ci fu dato consultare, come i due Statuti a stampa mantengono fermo per il Claudus il peso di once 22 3/4. Quindi in testa a tutti va notato il bel codice di Statuto che in Biblioteca porta l’anno 1453 (Sala I.ª D. Fil. V. 8), due altri che portano la data, l’uno del 1461 (Gabin. M. Fil. 8. 16), l’altro del 1468 (Gabinetto Δ Fil. 8. 10) e i quali non sono che una copia di quello del 1453: altra copia pervenuta alla Biblioteca per dono Camozzi (Sala Iª D. Fil. 5, 11), due altre, una di provenienza Mangili, non ancor posta a catalogo, ed una che nei cataloghi porta la data generica del secolo XV° (Sala Iª. D. Fil. V. 9), altro Codice dello Statuto pure del 1453 pervenuto alla Biblioteca per dono Sozzi (G. 4, 22), ed infine una copia manoscritta dello stesso, che si trova presso di noi. Con questi concordano perfettamente lo Statuto del 1491, edito a Brescia lo stesso anno (5 § 134), e quello corretto nel 1493 ed edito a Bergamo nel 1727, sicchè resta dimostrato che nella nostra legislazione municipale si continuò a considerare il Claudus come un recipiente che contenesse once 22 3/4 di acqua del Vasine. Può darsi, e qui non possiamo contraddire, che corressero dei Claudi abusivi di minore contenenza; ma questo non altera punto le nostre induzioni, perchè dal momento che nella prima metà del secolo decimoquinto la Brenta fu tenuta come la base di tutte l’altre inferiori misure, poteva anche avvenire che il Claudus della prescritta capacità non fosse che una misura di conto e non effettiva: ciò che dovea importare era che la Brenta fosse esatta, ed esatta l’avessero tutti i Comuni del contado (v. sotto Nota 182).

182. Stat. an. 1453, 1 § 22: item quod quodlibet Comune districtus Pergami teneatur et debeat manutenere unam Brentam bullatam — penes Consulem dicti Comunis. — Et quod mensuratio vini quod vendetur non possit mensurari nisi cum Brenta bullata et non cum aliquo Solio (v. sotto § 8).

183. Tavol. di Ragguaglio della Rep. Ital. p. 210.

184. Stat. Datior. fol. 38 v. V. anche sopra II, § 7.

185. Stat. Datior. fol. 38 r.

186. Stat. Datior. fol. 41 r.