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Per Cannatà Girolamo/III. Giudizi civili

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III. Giudizi civili

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II. Fatto IV. Querela e istruttoria

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III. Giudizi civili


     Il Caracciolo — che nessun soldo aveva mai sborsato perchè mai lo aveva posseduto — per fare i giudizi civili chiese ed ottenne il gratuito patrocinio, fornendo così un’altra evidente prova della sua nullatenenza e della falsità dell’obbligazione che compariva nelle cambiali. E con atto del 27 aprile 1897 chiamò in giudizio davanti il Tribunale di Palmi il Cannatá, chiedendone la condanna al pagamento di lire 4000, importo di due cambiali avallate da esso Cannatà sotto la data 2 settembre 1896, interessi e spese. Tanto pro forma onde non rivelare spudoratamente lo accordo chiamò pure in giudizio il Polimeni, quale accettante delle cambiali.

In pari data, ma con atto separato fece citare anche il Cannatà ed il Polimeni davanti il Pretore di Palmi per il pagamento di lire 1800, importo di altre cambiali avallate dal Cannatà.

All’udienza della Pretura ed a quella del Tribunale il Polimeni si rese contumace, ma il Cannatà si presentò, e con sua comparsa conclusionale eccepì davanti al Tribunale e davanti al Pretore, per i fatti sopra esposti, la nullità della obbligazione per difetto assoluto di consenso e chiese che venisse deferito l’interrogatorio allo attore Caracciolo, perchè questi dichiarasse se era [p. 10 modifica]vero che egli aveva sborsato alcun centesimo, e se invece si era prestato ad architettare quelle obbligazioni sulla premura del Polimeni, nel cui interesse e d’accordo il Caracciolo compariva creditore.

Il Sig. Cannatà deferiva pure l’interrogatorio sugli stessi fatti al Polimeni. Ma, questi essendo contumace, il Caracciolo si oppose al chiesto mezzo istruttorio, sostenendo che dovevasi, a mente dell’articolo 324 del Codice di Commercio, emettere provvisoriamente la condanna al pagamento delle somme, non potendo l’eccezione di nullità ritardare l’esecuzione delle cambiali.

Il Tribunale di Palmi, con sentenza 23-31 luglio 1897 condannò Cannatà, avallante e Polimeni, accettante a pagare, con esecuzione provvisoria, le lire 4000 al Caracciolo.

Contro tale sentenza il Cannatà produsse appello a 11 ottobre 1897.

Il Pretore, però, con sentenza 28 luglio ’97, ammise il chiesto interrogatorio che sinora non fu prestato.

Il Caracciolo, in base alla sentenza del Tribunale, 31 luglio-4 agosto 1897, iniziò subito contro il solo Cannatà la procedura di espropriazione di tutti gl’immobili da lui posseduti — facendo con atto del 28 sett. 1897 precetto — contro il quale fu prodotta dal Cannatà opposizione come contro la sentenza fu prodotto appello, tuttora pendente.