Regno di Sardegna - Regolamento degli uffizi di notaio e d'insinuatore 9 novembre 1770/Titolo XI

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Titolo XI

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TITOLO XI.


De’ Conservatori, e Delegati del Tabellione.


1.

Rex Car. Em.

C
Onservatore Generale del Tabellione sarà quello de’ Collaterali, che verrà da S. M. di tempo in tempo prescielto; apparterrà al medesimo di fare la visita della tappa di questa città, di procedere per le contravvenzioni de’ Notai, che vi sono applicati, e di riferire alla Camera tutte le cause, e le suppliche, le quali in materia sì civile, che criminale verranno portate avanti il Magistrato, tanto in prima istanza, che in grado d’appello, al quale però non si farà luogo, se non ne’ casi, in cui dalle Regie Costituzioni è permesso di appellare dalle sentenze de’ Prefetti.

2.

L’Intendente Generale, e gl’Intendenti particolari della Savoia faranno la visita del Tabellione nelle rispettive provincie; nel Ducato d’Aosta il Vicebailivo; e nella Riviera di S. Giulio, e d’Orta il Castellano d’essa.

3.

Nelle altre provincie, e distretti degli Stati di S. M., le incumbenze de’ Conservatori del Tabellione si eseguiranno da que’ soggetti, che fra gli uffiziali economici, o giuridici verranno di tempo in tempo dalla Camera destinati, avuti prima sopra di ciò gli ordini di S. M.

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4.

A’ Conservatori del Tabellione apparterrà nel rispettivo distretto della loro giurisdizione l’autorità, ed il dovere di promovervi nella materia dell’insinuazione, e del Notariato l’esecuzione delle Regie Costituzioni, del presente Regolamento, e di qualunque successiva determinazione di S. M., e del Magistrato della Camera, come pure di procedere alle visite del Tabellione, e tanto in occasione delle medesime, che fuori di esse, al gastigo di qualunque contravvenzione.

5.

I Delegati della Camera procederanno alle visite coll’autorità stessa de’ Conservatori; ma per le contravvenzioni, che venissero a scoprirsi fuori del tempo delle visite, ne prenderanno solamente le informazioni, eccettocché per risparmio di spese la Camera stimasse di altrimenti commetterle: dovranno quelle sempre trasmettersi al Proccuratore Generale di S. M. per le sue conclusioni, e successivamente alla Camera per la sentenza.

6.

Fuori delle città di residenza de’ predetti Conservatori, e Delegati, potranno gli Ordinarj de’ luoghi, quando la dilazione potesse riuscire pregiudiziale, procedere agli atti necessarj per accertare, o sulle notizie, che loro venissero date, o d’officio, le contravvenzioni, ed i contravventori, rimettendo poscia gli atti ai rispettivi Conservatori, e Delegati del Tabellione.

7.

Nelle visite del Tabellione negli Stati di qua da’ monti, e colli interverranno i Vice-Patrimoniali della Camera, nella Savoia i rispettivi Patrimoniali del Tabellione, nel Ducato d’Aosta l’Avvocato Fiscale del medesimo, e nelle altre parti que’ soggetti, che verranno deputati dalla Camera in occasione delle rispettive delegazioni, le quali emaneranno sulle rappresentanze del Proccuratore Generale di S. M.

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8.

Nelle informazioni, che fuori del tempo delle visite si prenderanno per le contravvenzioni de’ Notai, interverranno per far le parti del Fisco in mancanza degli Avvocati Fiscali, e de’ Vice-Patrimoniali Camerali gl’Insinuatori nelle città, e luoghi di loro residenza, ed altrove i rispettivi uffiziali del Fisco, a’ quali spetterà d’intervenire ne’ processi, che venissero formati contro gl’Insinuatori nel caso, che non vi assistano i Vice-Patrimoniali predetti.

9.

Il Conservatore Generale, e Delegati nelle provincie, e distretti di qua da’ monti, e colli si serviranno di que’ segretari, che saranno deputati dalla Camera.