Sentenza Corte di appello civile di Roma Vicenda Federconsorzi

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Corte di appello civile di Roma

2004 Diritto Sentenza Corte di appello civile di Roma - Vicenda Federconsorzi Intestazione 17 dicembre 2011 25% Da definire

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALlANO

LA CORTE DI APPELLO

PRIMA SEZIONE CIVILE

composta dai seguenti Magistrati:

1. dott. Claudio Fancelli Presidente

2. dott. Oreste Bonavitacola Consigliere

3. dott. Gaetano Antonio Bursese Cons. relat.

riunita in Camera di Consiglio ha emesso la seguente:

SENTENZA

nella causa civile in grado d'appello iscritta al n. 9108.02 del Ruolo Generale contenzioso dell’anno 2002, posta in decisione all’udienza. collegiale del 26.10.04 e vertente:

TRA:

FEDERAZIONE ITALIANA dei CONSORZI AGRARI - Soc. coop. a r.l.-" FEDERCONSORZI, in concordato preventivo, in persona dei Commissario liquidatore legale rapp.te p.t..:

LIQUATORE GIUDIZIALE dei BENI CEDUTI ai CREDITORI della FEDERCONSORZI: entrambi elettivamente domiciliatj in Roma. via Teodosio Macrobìo n. 3, presso I'avv. Giuseppe Niccolini: da cui sono rappresentati e difesi unitamente agli avv. Filippo Lubrano per delega in calce alla citazione in appello;

- APPELLANTI ~

MINISTERO delle POlITICHE AGRICOLE E FORESTALI , in persona del Ministro p.t, domiciliato in Roma. via dei Portoghesi 12, presso I'Avvocatura Generale della Stato da cui è rappresentato e difeso ope legis.

APPELLATO e appellante incidentale

NONCHE'

LETTERA vv. Francesco, n.q. di custode giudiziale dei beni della FEDERCONSORZI in concordato preventivo sottoposti a sequestro dal Tribunale di Perugia;

APPELLATO

E

CONSORZIO AGRARIO INTERPROVINCIALE di CATANlA e MESSINA soc. coop. a r.l. in LCA. in persona del Commissario Straordinario sig Miche1e La Spina e del Commissario Liquidatore sig. Gaetano Pirrone; elettivamente domiciliata in Roma, viale delle Milizie n. 1 presso l'avv. Sjmona Napoletani che lo rappresenta a difende, oongiuntamente e disgiuntamente con l’avv. Giuseppe Cicero del Foro di Catania per procura in comparsa di costituzione in prosecuzione;

APPELLATO e appellante incidentale:

Oggetto: pagamento crediti;:

conclusjoni: all'udienza del 6.10.2003 i procuratori delle parti hanno precisato le conclusioni come da verbale in atti.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione ritualmente notificato la FEDERAZIONE ITALIANA dei CONSORZI AGRARI - SOC. coop. a r.l.- FEDERC0NSORZI , in concordato preventivo, e il liquidatore Giudiziario dei Beni Ceduti ai Creditori della FEDERCONSORZI; convenivano in giudizio avanti a questa Corte, il MINISTERO delle POLITICHE AGRICOLE e FORESTALI l'avv. Francesco LETTERA n.q. di custode Giudiziale dei crediti della FEDERCONSORZI. nonchè il. CONSORZIO AGRARIO INTERPROVINCIALE di CATANIA e MESSINA Soc. coop. a r.l. in LCA.; proponendo appello avverso la sentenza del Tribunale di Roma n. 10027102 depos, in data 8.3.2002, con la quale era ~ stata disattesa la domanda proposta dalla stessa Federconsorzi nei confronti del Ministero convenuto volta ad ottenere il pagamento della somma di lire 463.043.000.000, oltre interessi al tasso pattuito ( tasso Ufficiale di sconto maggiorato 01 4, 40 punti) in quanto cessionaria da parte di 58 Consorzi Agrari Provinciali del crediti dagli stessi maturati nei confronti del citato Ministero per le spese sostenute nel periodo bellico e postbellico con riferimento alla gestione degli amici obbligatori e per contingente dei prodotti agricoli. Con la stessa decisione il tribunale dichiarava inammissibili gli interventi in giudizio della liquidazione Concordatizia dei beni della Federconsorzi e del Consorzio Agrario Interprovinciale di Catania e Messina, compensando le spese processuali relative a dette parti; dichiarava estinto il giudizio per rinuncia dell'interventore avv. Francesco Lettera n.q., compensando le spese di lite riguardanti il medesimo e le altre parti; condannava. la Federazione attrice al pagamento in favore del Ministero convenuto. delle spese processuali liquidate in complessive lire seicento milioni.

Chiedevano entrambi gli appellanti sul1a scorta di specifiche ed articolate argomentazioni, in riforma della suddetta sentenza., dichiararsi ammissibile l’intervento in giudizio del Liquidatore Giudiziale dei Beni ceduti ai creditori della Federconsorzi ; accertare che il Mini5tero convenuto è debitore al 31.12.1991 nei confronti della predetta liquidazione giudiziaria ovvero della stessa Federconsorzi dalla somma di lIre 463.043.000.000 t pari a{j 239.141.76 r,92] -ovvero di altro diverso importo -- oltre agli interessi convenzionali capitalizzati semestralmente al tasso ufficiale di sconto maggiorato di 4,40 punti, maturati o maturandi ai 1 gennaio 1992 fino al saldo, nonchè dei danni l’art. 1224,2 co. c.c- ; dedotto il credito di lira 153.671.593.489 [ pari a € 79.366.304,02 ] al 4 luglio 1991 vantato dal Ministero convenuto, per il quale è intervenuta compensazione giusta provvedimento di autorizzazione alla modifica dell'elenco dei creditori deIla .stessa Federconsorzi in concordato preventivo; rigettare le domande dell'avv. Francesco Lettera, n.q. di custode dei beni della Federconsorzi sottopostI a sequestro dal TribunaJe di Perugina; rigettare le domande proposte dar Consorzio Agrario Interprovinciale di Catania e Messina Soc. coop, a r.l, spiegate le Suo atto d'intervento; con vittoria delle spese del doppio grado.

Si costituiva in giudizio il Ministero delle Politiche Agricole e Forestali proponendo appello incidentale con cui chiedeva la riforma della sentenza appellata nella parte in cuI si dichiarava l’inammissibilità dell'intervento in giudizio della Liquidazione concordatizia dalla Federconsorzi; nella parte in cui si qualificavano i Consorzi Provinciali e la. Federconsorzi come organi indiretti dello Stato> e si ritenevano invalide e/o inefficaci le cessioni di crediti tra tali enti. Chiedeva altresì che fosse accertato il credito della Federconsorzi. calcolando gli interessi nella misure prevista dall'art. 8 cc. 1 della legge n. 410/99 e previa detrazione alla data. del 4.7. 1991 , della somma di 153.674.593.489 [ pari ad 79.566.304,02 ].

Costituiva quindi il Consorzio Agrarjo Interprovinciale ( li Catania e Messina della SOC. coop. a. r. I. proponendo appello incidentale, con cui chiedeva che fosse dichiarato ammissibile il proprio intervento in giudizio .con il conseguente accoglimento di tutte le domande, formulate anche in via subordinata, nel tratto d'intervento depositato da esso Consorzio all’udienza del 19.6.2001 del giudizio di primo grado; il tutto, con vittoria delle spese di entrambi i giudizi.

Non si costituiva l'avv. Francesco Lettera nella qualità di cui sopra. All'udienza del 6, 10.2003 le parti precisavano le rispettive conclusioni; il procuratore degli appellanti depositava atto di rinuncia delle domande formulate nel confronti dello Stesso avv. Lettera con compensazione delle spese; atto notificato alle altre parti il 25, 26 e 27 ~ giugno 2003, nonchè le copie notificate in data. 22-23 agosto 2003 L dell’atto di accettazione della. rinuncia stessa da parte dello stesso avv. Lettera.

La causa quindi veniva rimessa al Collegio, che la riteneva a sentenza all'udienza del 26.10.2004. 

MOTIVI DELLA DECISIONE

1 - Ritiene il Collegio di dover esaminare In premessa la questione dell’ammissibilità o meno dell’intervento volontario nel giudizio di primo grado sia della Liquidazione Concordatizia della Federconsorzi. sia del Consorzio Agrario Interprovinciale di Catania e Messina, atteso che entrambi gli interventi erano stati dichiarati inammissibili , in quanto tardiv.mente effettuati oltre il termine preclusivo di cui all'art 266 c.p.c. , dopo l'udienza di precisazione delle conclusioni e quando la causa era stata rimessa al collegio per la decisione.

La questione è stata oggetto di specifico gravame da parte della liquidazione Concordatizia, del Consorzio lnterprovinciale ed anche del Ministero { limitatamente però alla posizione della Liquidazione Concordatizia ). Secondo costoro l'intervento de uo deve ritenersi tempestivo, trattandosi di procedimento, già r:messo c I Collegio e non ancora assunto In àeclsione7 assegnato alla sezione Stralcio ex art. 13 della legge 22 luglio 1997 n. 276. In forza di tale norma - osservano gli appellanti - l'udienza davanti al GOA deve ritenersi “udienza di trattazione, quanto meno agli effetti della formulazione delle domande cioè sul piano della precisazjone delle conclusioni ; nella stessa udienza infatti il GOA deve invitare le parti a conciliarsi primE di trattenere la causa it1 decisione, per cui; sarebbe consentito un intervento di altri soggetti che, a norma dell'art. 268, 1° c.p.c. , può avere luogo sino a che non vengano precisate le conclusioni.

Le predette doglianze, secondo il Collegio, non sono fondate.

Nella fattispecie è pacifico che l'intervento in causa ( nelle parti di cui trattasi è avvenuto dopo che te parti originarie a."avevano precisate le rispettive conclusioni (udienza dell' 1.11.97) e la causa i tra. stata rImessa dal G.I. a1 Collegio per la spedIzione a sentenza (udienza del 17.5.'99).

La costituzione della Liquidazione Concordatizia e (del Consorzio Interprovinciale è avvenuta successivamente davanti al GOA per cui correttamente quest'ultimo ha dichiarato inammissibile entrambi gli interventi. In effetti. L’art. 13 della legge 22 luglio 1997 n. 276 prevede soltanto che il GOA convochi le parti davanti a se unicamente per espletare un tentativo di conciliazione, che se non riesce. impone allo stesso giudice dì provvedere... “per la decisione della causa ai sensi dell'art. 190 bis de1 c.p.c.- In altre parole, !'art. '3 suddetto non compor1a. In alcun modo il ritorno del processo davanti , all'istruttore (solo in tale evenienza sarebbe consentito l'intervento In giudizio di, altre parti ); la ratio della normativa della L n- 276/1997 i! infatti Quel!a ( i accelerare la conclusione del "vecchi” processi e non quella di procrastinarne ulterIormente la definizione, riaprendo le istruttorie già concluse.

Deve dunque ritenersi che glI interventi delle parti in esame sono effettivamente inammissibilì siccome tardivamente avvenuti oltre il termine di cui alI' art. 268 c.p.c., ciò che comporta le reiezioi, degli appelli incidentali relativi a tale specifico punto.

2 .Per quanto concerne la posizione della LIQuidazione Concordatizia deve però precisarsi che la stessa, in quanto successore a titolo particolare nel diritto controverso, può tuttavia proporr; ~ appello nei confronti della decIsione che la riguarda, anche se non ha partecipato al giudizio di primo grado a mente dell'art. , 111 ult. co. c.p.c, ( ex plurimis: Cass. 27.2.2002. n. 2889; Cass. 18-7.02 n. 1044~ ). Ne consegue è ammissibile l'atto d’appello proposto dalla liquidazione Concordatizia congiuntamente con la Federconsorzi

3- Passando all'esame dell'impugnazione principale ~, la prima doglianza degli appellanti riguarda fl’erronea configurazione del GOA dei Consorzi Agrari Provinciali e della stessa Federconsorzi ritenuti “organi dello_Stato' in quanto da questi delegati all'attività di gestione degli ammassi dei prodotti agrari di cui ai decreti luogotenenziali n 38 e 85 del 1945. Partendo da tale premessa il giudice a quo ha dedotto che, In quanto organi indiretti dello Stato. gli stessi Consorzi Agrari non possono essere considerati titolari”di diritti soggettivi da far valere contro la persona giuridica. pubblica dello Stato" per cui “...è nell'ambito del rapporto ed interorganico tra Federconsorzi e Stato che la presente controversia deve trovare la soluzione sua propria”.

Gli appellanti contestano tale conclusione in quanto parte dei presupposti sicuramente erronei. Quali il carattere di enti pubblici dei Consorzi agrari, che sono invece strutture societarie private costituite per la realizzazione d'interessi settoriali, a cui l’ordinamento non ha mai attribuita dIretta rilevanza pubblica; con esclusione di qualsiasi potere d7intervento dello Stato nella loro gestione; che hanno autonomia organizzativa, finanziaria., contabile e di bilancio, come dimostra la loro recente sottoposizione a. procedure concorsuali di carattere ..privatist1co~ quali Il concordato preventivo.

Secondo il Collegio la doglianza dev'essere condivisa.

A parte invero la natura pubblica a privata di tali Enti, trattasi indiscutibilmente di soggetti ben distinti dalla persona giuridica dello Stato di cui occasionalmente sono divenuti organi indiretti per lo svolgimento di una determinata attività nel suo interesse; non v'è dubbio che in quanto tali, essi sono titolari di diritti scaturenti dall'esercizio della predetta attività, per cui i medesimi enti hanno la possibilità di azionare in sede giudiziale le loro pretese. Significativo è poi che il Ministero convenuto non risulta che abbia mai contestato l'esistenza di tali crediti , come. emerge, ad esempio dalla prodotta relazione dello stesso dicastero in data , 11 aprile 1996 n. 131 530 avente ad oggetto  " Credit Fedit verso  lo Stato . 

4 ~ Invero nella fattispecie. le parti concordano sia per quanto riguarda l'importo dei crediti azionati dalla fedit che in relazione alla somma da dedurre in compensazione. L'amministrazione convenuta ha infatti riconosciuto non solo l’obbligazione per sorte di controparte, ma anche di dovere gli interessi convenzionali ( pari al tasso ufficiale di sconto aumentato di 4,4, punti) sulla base però di una sopravvenuta disposizione legislativa {v. comparsa di risposta pag. 7-8).

'A Questo riguardo si rileva che l"Avvocatura Erariale ha mutato radicalmente il proprio atteggiamento. atteso che, ne1 giudizio di primo grado aveva contestato la legittimità di tali interessi convenzionali che prevedevano l’anatocismo in quanto non esisteva alcuna prova di una pattuizione scritta di interessi superiori a quella legale, addove la p .A. non può obbligarsi se non con atti formali sottoposti al controllo di legge, per cui non possono avere rilievo alcuno comportamento usi che tali interessi prevedono.

L'unico punto di contrasto che ancora permane è costituito dal fatto che, secondo gli appBIJaI1ti deve applicarsi su tali interessi la capitalizzazione semestrale, mentre secondo il Ministero, la capitalizzazione dev'essere annuale, richiamandosi quest’'ultimo), al disposto di cui all'art 8, co. , 1° delta legge 28.10.1999, n. 410. quale integrato dall’art. 130 delta legge n. 388 del 2000. Ad avviso del dicastero appellato, la nuova normativa si applica anche ai crediti per cui è causa nella parte in cui - dopo aver previsto in via genera!e l’estinzione, tramite I'assegnazione di titoli di Stato, dei crediti dei consorzi provinciali derivanti dalla gestione di ammasso obbligatorio e dalla commercializzazione di prodotti agricoli nazionali - ha stabilito che gli interessi sono così calcolati fino al 31 dicembre 1995 ~ sulla base del tasso ufficiale di sconto maggiorato di 4,4 punti con ~ capitalizzazione annua/e. per gli anni 1996 6 1997 sulla base dei 501; interessi 1egali. La successiva legge n. 388/2000 ( Finanziaria 2001) ha integrato il citato articolo 8 stabilendo che: ~ Gli interessi di cuI al presente comma sono calcolati ~ fino al 31 dicembre 1995 sulla base del tasso ufficia e di ,Sconto maggiorato di 4,40 punti, con capitalizzazione annuale; per gli anni. 1996 e 1997 sulla baso dei soli interessi legali":

Sembra al Collegio invero più condivìsibile la tesi degli appellanti secondo cui le leggi in questione non può applicarsi ai crediti azionati non più dì pertinenza dei singoli consorzi provinciali alla data di entrata in vigore della legge, in quanto da essi in precedenza ceduti alla stessa Federconsorzi (<... i crediti derivanti dalle gestioni di ammasso obbligatorio di cui gli stessi consorzi Agrari sono titolari a1 momento di entrata in vigore della presente legge.. ..>) Ne consegue che anche la misura degli interessi è quella della capitalizzazione semestrale anzichè annuale, come stabilito dalla precedente prassi sulla base di (disposizioni e circolari ministeriali 9 secondo il calcolo normalmente praticato dal!e banche ai singoli consorzi per le normali operazionI commerciali in tal senso si è pronunciata la giurisprudenza d si tribunale di Rc ma e di questa. Corte ( C. Appena Roma n. 2939 del 5 ottobre 1998); rutto ciò è ammesso esplicitamente nella nota ministeriale del 30 luglio 1971 prot. IV773 e confermato dallo stesso Ministero con atto ricognitivo del 17 ottobre 1966 e da ultimo con atto di riconoscimento dell’aprile 1996.

La domanda degli interessi decorre dalla data di accertamento effettuata, dalla p .A. (31.12. 1982) e non dalla domanda giudiziale, trattandosi d'interessi corrispettivi per cui non è necessarIo la previa costituzione In mora.

5- Spettano dunque alla Federconsorzi e per essa alla liquidazione Concordatizia, le somme dovute con rifermento ai redditi ceduti detratto, in compensazione, i1 credito del Ministero con gli interessi convenzionali calcolati come sopra precisato. In proposito gli gli appellanti nella loro comparsa conclusionale depos. in data 14.9.2004. hanno predisposto un conteggio analitico, a cui si può fare rinvio, risultando corretto ed in mancanza di alcuna contestazione da parte del Ministero che non ha depositato ne la comparsa conclusionale. ne quella di replica..

Il credito di spettanza della Federconsorzi è dunque di complessive in lire 991.135.946.282 ed è così composto :

- lire 407.504.519.630 per credito al 4 luglio 1891 detratto il credito del Ministero in compensazione pari E lire . '153.674.593.489 = .lire 253.829.926.141 credito residuo; al quale si deve aggiungere la somma di lire 737.306.020.141 a titolo d'interessi al t.u.s. + 4.40 dal 5 luglio 1991 al: 10 giugno 2004 con capìtalizzazione semestrale.

Pertanto al 30 giugno 2004 MINISTERO delle POLITICHE AGRICOLE e FORESTALI, alla FEDERAZIONE lTALIANA dei CONSORZI AGRARI ed al liquidatore Giudiziale dai Beni Ceduti ai Creditori delle FEDEROONSORZI è di complessive lire 991.135.946.282. pari ad euro 5' 1.878.997,39.

Per il periodo successivo sino all'effettivo pagamento questi ultimi hanno diritto agli ulteriori interessi. Cacolati come sopra ( t.u.s. + 4,40 con capitalizzazione semestrale). Il pagamento degli in :eressi in misura. superiore alla legale, esclude il diritto al chiesto maggior danno ex art. 224 cpv. c.c.

In tal senso dunque dev’essere riformata l'impugnata sentenza.

Per quanto sopra precisato va rigettato l'appello incidentale proposto dal CONSORZIO AGRARIO INTERPROVINCIALE di CATANIA e MESSINA; con riferimento alla posizione dell'avv. Lettera. è stata confermata la rinuncIa alla domanda accettata degli enti appellanti,. come si è sopra precisato.

Quando alle spese processuali. attesa la complessività delle problematiche esaminate e la precipuità della fatttispecie in esame; valutato il comportamento processuale del Ministero convenuto che di fatto ha riconosciuto la sostanziale fondatezza della domanda attrice, si ritiene di compensare interamente le spese pmcessuali di entrambi i gradi tra le partI.