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Sentenza Tribunale di Bologna 10 aprile 2006 - Affidamento condiviso

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Tribunale di Bologna

2006 Diritto Sentenza Tribunale di Bologna 10 aprile 2006 - Affidamento condiviso Intestazione 17 dicembre 2011 25% Da definire


Repubblica italiana

in nome del popolo italiano

IL TRIBUNALE DI BOLOGNA

PRIMA SEZIONE CIVILE

in composizione collegiale, nella persona dei magistrati

Dr. Siro Sardo – Presidente

Dr. Matilde Betti – Giudice

Dr. Antonio Costanzo - Giudice relatore

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

definitiva nella causa civile n. (...)/(...) R.G. promossa

Oggetto: cessazione effetti civili matrimonio - affidamento minore – questioni economiche


da

G.S., nato il (…) a (…), residente a (...), via (…), ma di fatto domiciliato in via (…) (avv. Ada Valeria Fabj);

                            - ATTORE

contro

P.L., nata il (…) a (…), residente a (...), via (…) (avv. Maria Cristina Mirabelli);

                        - CONVENUTA

con l’intervento del

PUBBLICO MINISTERO;

-INTERVENUTO

  • * *

Oggetto del processo: <<cessazione degli effetti civili del matrimonio>>.

  • * *

Conclusioni

Per l’attore:

<<Voglia l’Ill.mo Tribunale così decidere:

- assegnare la casa coniugale alla convenuta, senza il garage;

- affidare congiuntamente ai genitori la figlia minore, ove questa decisione corrisponda al diritto della minore alla bigenitorialità pur restando domiciliata presso al madre:

- in subordine, affidare la minore alla madre;

- regolamentare il diritto di visita e di permanenza della minore presso il padre secondo equità;

- determinare in euro 175,87 con rivalutazione dal 2004 in avanti l’obbligo mensile di mantenimento a carico del padre, oltre al 50% delle spese straordinarie documentate, afferenti la minore.

Spese, competenze ed onorari refusi. In subordine, compensazione delle spese>>.

Per la convenuta:

<<Voglia l’Ill.mo Tribunale adito, ogni contraria e diversa istanza disattesa:

- affidare la figlia minore (...) alla madre, con facoltà per il padre di visitare la figlia nei tempi e modi regolamentati nelle condizioni di cui al verbale di separazione consensuale sottoscritto in data 14.4.97;

- determinare a carico del signor G. la somma di euro 309,87 (pari a lire 600.000 mensili) o quella maggiore o minore somma che riterrà opportuno, anche a seguito dell’espletata istruttoria, quale contributo per il mantenimento della figlia minore, da aggiornarsi secondo indici ISTAT, oltre al pagamento del 50% delle spese straordinarie (scolastiche e medico – dentistiche);

- assegnare alla signora P. la casa coniugale, comprensiva dell’autorimessa, sita a (...), via (...) n. (...), in quanto genitore affidatario della figlia minore (...);

- dichiarare che al signor G. non è dovuto alcun canone a titolo di occupazione della casa coniugale.

Con vittoria di spese, competenze ed onorari>>.

Per il Pubblico Ministero:

<<Accoglimento della domanda>>.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Pronunciata, sul ricorso depositato il (...) 2001 dall’attore, la cessazione degli effetti civili conseguenti alla trascrizione del matrimonio (v. la sentenza non definitiva 16 luglio – 13 agosto 2002, n. 3046), la causa è proseguita sulla questione relativa all’assegnazione della casa coniugale, alla determinazione dell’assegno dovuto dal padre a titolo di contributo al mantenimento della figlia, all’affidamento congiunto della minore.

Assunte le prove orali (v., oltre all’interrogatorio formale delle parti, le deposizioni della teste indotte dall’attore: A.B., delegata dal legale rappresentante della (...) s.p.a. datrice di lavoro della convenuta; e del teste indotto dalla convenuta: (...), socio della (...) s.n.c. e amico dell’attore), acquisiti i documenti prodotti, dopo il trasferimento dell’originario giudice istruttore e la nomina di altro in sua sostituzione e l’acquisizione di modelli fiscali aggiornati, la causa viene in decisione sulle conclusioni come precisate dalle parti.

MOTIVI DELLA DECISIONE

1.

Il signor S.G. è nato il (…) a (...) e risiede a (...): pur avendo mantenuto la residenza anagrafica nella casa familiare di via (…) (almeno così aveva affermato all’inizio del processo) di fatto è domiciliato in via (…) ove si trova l’abitazione condotta in locazione. Il signor G. è operaio dipendente comunale addetto alla manutenzione: sino all’agosto 2002 era dipendente del Comune di (...) da quella data invece è alle dipendenze del Comune di (...).

La signora L.P. è nata il (…) a (…) e risiede a (...), via (…), nella casa coniugale di proprietà esclusiva del signor G. che già le era stata assegnata in sede di separazione consensuale (v. il verbale (...) 1997, omologato con decreto (...) 1997).

Le parti hanno contratto matrimonio concordatario il (...) a (...).

Dalla loro unione l'(...) è nata la figlia (...), che dal tempo della separazione abita con la madre nella casa familiare.

2.

Sin dal ricorso introduttivo l’attore ha chiesto l’affidamento congiunto della figlia.

La convenuta si è opposta affermando che <<la bimba [che oggi, peraltro, ha quindici anni, n.d.r.] manifesta difficoltà nei rapporti personali con il padre, avendo del padre soggezione e timore: anche per questo motivo, attualmente, la minore è seguita da uno psicologo infantile>>.

Le generiche affermazioni della convenuta non valgono di per sé a costituire ostacolo all’affidamento congiunto, tenuto altresì conto che i genitori sono separati da nove anni (dunque, in questo ampio periodo di tempo la figlia ha avuto modo di sperimentare un nuovo modo di vivere il rapporto col padre), che oggi la minore ha ormai quindici anni e che non risultano allegate né provate serie ragioni di pregiudizio per la figlia.

A ciò si aggiunga che nel mutato quadro normativo (art. 155 c.c. come novellato dall’art. 1, l. 8 febbraio 2006, n. 54, art. 4, 2° co., l. 8 febbraio 2006, n. 54) il giudice deve valutare <<prioritariamente>>, e nell’interesse del figlio, l’affidamento del minore ad entrambi i genitori, affidamento al quale consegue non tanto una parificazione circa modalità e tempi di svolgimento del rapporto tra il figlio e ciascuno dei genitori, quanto piuttosto l’esercizio della potestà genitoriale da parte di entrambi i genitori e una condivisione delle decisioni di maggiore importanza.

In assenza di contrarie indicazioni, dunque, la minore viene affidata ad entrambi i genitori, che si dovranno impegnare nella predisposizione e attuazione di un programma concordato per l’educazione, la formazione, la cura e la gestione della figlia, nel rispetto delle esigenze e delle richieste della minore.

Viste le richieste delle parti e considerato l’assetto di rapporti instauratosi dal tempo della separazione (dunque, da ben nove anni), è opportuno che la minore resti ad abitare insieme alla madre.

Già in sede di separazione consensuale era stato stabilito un ampio diritto di visita.

E’ opportuno oggi, salvo diverso accordo dei genitori e nel rispetto delle esigenze di studio e svago della minore, porre comunque una regolamentazione minima circa modi e tempi degli incontri tra padre e figlia, sulla falsariga di quanto concordato tra le parti in occasione della separazione consensuale e con alcune variazioni in relazione alla condizione attuale della figlia. Dovranno comunque essere considerate dai genitori le richieste della figlia.

3.

Nel ricorso introduttivo l’attore aveva chiesto l’assegnazione della casa familiare a suo favore, invocando l’attuazione dell’accordo integrativo <<di quanto convenuto nel ricorso per separazione consensuale>>, accordo contenuto in una scritta privata priva di data (prodotta come doc. 6) ma – a quanto è dato di capire – coevo alla redazione del ricorso per separazione consensuale (doc. 5).

La convenuta invece, sin dalle prime difese, ha chiesto l’assegnazione della casa familiare (comprensiva dell’autorimessa), provando fra l’altro di non aver ottenuto dal Comune di (...) l’assegnazione di un’abitazione di edilizia pubblica (v. l’attestazione 16 settembre 2003 rilasciata dal Comune di (...) dalla quale risulta che la convenuta è collocata alla posizione ventunesima della graduatoria per l’assegnazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica).

Premesso che neppure risulta che l’attore avesse inteso dare piena attuazione a quell’accordo stragiudiziale, offrendo alla convenuta in cambio della restituzione dell’immobile la somma di lire 120.000.000 (v. punto 6 della scrittura privata); che ad ogni modo in linea generale accordi tra coniugi al momento della separazione che vincolino la libera formazione dell’accordo delle parti al momento del divorzio non sono validi, essendo anzi affetti da nullità gli accordi tra i coniugi in sede di separazione volti stabilire il regime giuridico del futuro ed eventuale divorzio (cfr. Cass., 14 giugno 2000, n. 8109: <<Il principio secondo il quale gli accordi dei coniugi diretti a fissare, in sede di separazione, il regime giuridico del futuro ed eventuale divorzio, sono nulli per illiceità della causa, anche nella parte in cui concernono l'assegno divorzile - che per la sua natura assistenziale è indisponibile - in quanto diretti, implicitamente o esplicitamente, a circoscrivere la libertà di difendersi nel giudizio di divorzio, trova fondamento nella esigenza di tutela del coniuge economicamente più debole, la cui domanda di assegnazione dell'assegno divorzile potrebbe essere da detti accordi paralizzata o ridimensionata. Il richiamato principio, pertanto, non trova applicazione ove invocato, al fine di ottenere l'accertamento negativo del diritto dell'altro coniuge, da quello che dall'accordo preventivo potrebbe ricevere un aggravio dell'onere cui sia tenuto. Né può essere fatta valere, in sede di divorzio, la nullità di un accordo transattivo, ancorché parzialmente trasfuso nella separazione consensuale, già raggiunto tra i coniugi al solo scopo di porre fine ad una controversia di natura patrimoniale, tra gli stessi insorta, senza alcun riferimento, esplicito od implicito, al futuro assetto dei rapporti economici conseguenti alla eventuale pronuncia di divorzio. Siffatto accordo, peraltro, acquisterebbe rilievo su detti rapporti, sotto il profilo della necessaria considerazione, da parte del giudice, della complessiva situazione reddituale delle parti, risultante, tra l'altro, dal credito di uno dei coniugi cui corrisponde il debito dell'altro>>; cfr. anche Cass., n. 2955/1998 e n. 1810/2000); che le decisioni circa l’assegnazione della casa coniugale, in quanto finalizzate alla tutela della posizione dei figli, non costituiscono materia pienamente disponibile e che gli eventuali accordi non vincolano il giudice; occorre rilevare che (solo) all’udienza di precisazione delle conclusioni davanti al nuovo giudice istruttore l’attore ha rinunciato all’originaria domanda ed ha chiesto invece l’assegnazione della casa di via (...) n. (...) alla convenuta.

Tenuto conto in ogni caso che, in linea generale, l’assegnazione della casa coniugale deve rispondere all’interesse dei figli e che nel caso di specie la minore (...) continua ad abitare con la madre, va disposta l’assegnazione della casa alla madre, con la quale la figlia minore vive.

In conformità ai principi generali (cfr. il brocardo accessorium sequitur principale) e in assenza di contrarie indicazioni normative o di opportunità, tenuto altresì conto della ratio dell’istituto in esame e dell’interesse della minore, nell’assegnazione va compresa anche l’autorimessa costituente pertinenza dell’appartamento.

4.

La convenuta non ha provato che l’attore svolga attualmente una seconda attività lavorativa (installazione di finestre e serramenti per la (...) s.n.c.) percependo per questo una retribuzione di circa 1.000,00 euro al mese (v. i risultati dell’istruttoria). E’ altresì vero però che se al tempo della separazione il padre si era impegnato a versare alla madre la somma mensile di lire 300.000 - oltre ISTAT - a titolo di contributo al mantenimento della minore, si è incrementata nel corso degli anni una differenza reddituale a vantaggio dell’attore, il cui modello 730/2005 redditi 2004 riporta un reddito lordo da lavoro dipendente di euro 19.136,00 (il reddito lordo complessivo, comprensivo cioè dei redditi dei terreni e dei fabbricati, è di poco superiore e pari a euro 19,928,00) mentre il mod. CUD 2005 della convenuta evidenzia redditi lordi di euro 17.561,07.

Dall’esame dei modelli fiscali relativi ai redditi percepiti nel 2004 risulta che:

per l’attore, il reddito complessivo lordo è di euro 19.928,00 mentre l’imposta netta da applicare (calcolata sul reddito imponibile di euro 14.382,00 con le detrazioni d’imposta evidenziate nel modello) è pari a euro 2.815,00 per una differenza (al lordo delle addizionali regionali e comunali) di euro 17.113,00;

per la convenuta, il reddito complessivo lordo è di euro 17.561,07 mentre l’imposta netta da applicare (calcolata sul reddito imponibile di euro 12.963,57 con la detrazione d’imposta di euro 258,23 per familiari a carico) è pari a euro 2.723,79 per una differenza di euro 14.837,28.

Vista tale differenza reddituale e valutate le attuali esigenze della figlia minore, oggi quindicenne (al tempo della separazione consensuale aveva sei anni); considerato inoltre che la convenuta gode della casa familiare ma sostiene per intero (secondo gli accordi intercorsi con l’attore) il costo dell’ICI, mentre l’attore spende per canone di locazione circa 120,00 euro al mese ma gode della deduzione per abitazione principale ai fini della determinazione del (più ridotto) reddito imponibile (così anche nel modello 730/2005 redditi 2004 nel quale peraltro – a differenza di quanto avveniva negli anni precedenti – come la residenza anagrafica viene indicata in via (…) e non più via (…); che l’attore è anche proprietario di un terreno agricolo; che la separazione consensuale è stata omologata nove anni fa (in un contesto economico ben diverso da quello attuale); che nel corso degli anni il reddito delle parti è cresciuto (il reddito lordo da lavoro dipendente – calcolato in euro - per l’attore era nel 1997 di euro 13.839,49 e nel 2000 di euro 17.220,73 mentre è di euro 19.136,00 nel 2004; per la convenuta era nel 2000 di euro 15.244,60 mentre è di euro 17.561,07 nel 2004); che la figlia vive prevalentemente con la madre la quale assolve pure ai compiti domestici e di cura; ciò premesso, oggi l’assegno a carico del padre può essere determinato in euro 250,00 con decorrenza maggio 2006 oltre rivalutazione annuale ISTAT da maggio 2007.

Quanto alle spese straordinarie, si richiama l’accordo raggiunto al tempo della separazione consensuale.

5.

Considerati le domande inizialmente proposte dall’attore, l’esito della causa, le ragioni della decisione, sussistono giusti motivi per compensare in ragione di un terzo le spese processuali: la residua quota di due terzi viene posta a carico dell’attore.

P.Q.M.

Il Tribunale di Bologna in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti e con l’intervento del P.M., ogni diversa domanda, istanza ed eccezione respinta:

- affida la figlia minore (...) ad entrambi i genitori che assumeranno di comune accordo le decisioni di maggior interesse per la figlia relative all’istruzione, all’educazione e alla salute tenendo conto delle capacità, dell’inclinazione naturale e delle aspirazioni della figlia;

- dispone che la figlia minore (...) abiti con la madre;

- assegna alla madre la casa familiare sita in (...), via (…), comprensiva di abitazione e autorimessa;

- dispone che, salvo diverso accordo tra i genitori (i quali dovranno tenere conto delle richieste e delle esigenze di studio e svago della minore), il padre terrà con sé la figlia due pomeriggi la settimana (di regola, martedì e giovedì, salvo diverso accordo tra i genitori in relazione ai rispettivi impegni di lavoro e a quelli della figlia) dalle ore 17 sino alle ore 21,30 nonché, a settimane alterne, dal sabato ore 12 sino al lunedì mattina (rientro a scuola) nel periodo scolastico e sino alla domenica sera nel periodo non scolastico; la figlia trascorrerà col padre 15 giorni durante le vacanze estive (nel periodo che i genitori concorderanno entro la fine del mese di aprile di ogni anno), 7 giorni nel periodo natalizio (nel quale verrà ricompreso ad anni alterni il Natale o il 1° dell’anno) e metà del periodo delle vacanze pasquali (nel quale verrà ricompreso ad anni alterni il giorni di Pasqua o il Lunedì dell’Angelo);

- dispone che il padre, a titolo di contributo al mantenimento della figlia minore, versi alla madre entro il giorno 5 di ogni mese la somma mensile di euro 250,00 con decorrenza maggio 2006, con automatica rivalutazione annuale secondo indici ISTAT da maggio 2007, oltre al 50% delle spese straordinarie medico-chirurgiche e dentistiche e scolastiche;

- dichiara compensate in ragione di un terzo le spese processuali e condanna l’attore a pagare alla convenuta la residua quota di due terzi che liquida in euro 3,40 per spese, euro 2.200,00 per diritti, euro 2.800,00 per onorari, oltre rimborso spese generali ex art. 14 TP, IVA e CPA come per legge.

Bologna, 28 marzo 2006

Il presidente

Siro Sardo

Il giudice estensore

Antonio Costanzo

depositata e pubblicata il 10 aprile 2006 numero 800