Storia della rivoluzione piemontese del 1821 (Santarosa)/Decreto 14 marzo 1821 (Carlo Alberto) 2
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Traduzione dal francese di Anonimo (1850)
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Nelle gravi circostanze in cui si trova la patria dopo l’abdicazione di S. M. Vittorio Emanuele, tutti i buoni cittadini, ed in specie la forza armata debbono riunirsi intorno all’autorità che ora governa. Senza questa riunione non si può sperare nè tranquillità pubblica, nè alcun bene. L’anarchia, e ben probabilmente l’invasione dello straniero, ci affliggerebbe. Tutti quelli che fanno circolar voci insidiose e sulla natura dell’abdicazione del Re, o su altri fatti sognati, o che cercano di ritrarre i soldati e i cittadini dai loro doveri di obbedienza alla nostra autorità legittima, debbono considerarsi come nemici della patria, del buon ordine, e della pubblica quiete. Saranno da noi date tutte le più efficaci disposizioni per reprimerle. Intanto col parere del nostro consiglio, abbiamo determinato di ordinare, ed ordiniamo quanto segue:
I. È accordata piena amnistia alle truppe per ogni fatto o adesione politica, che abbia avuto luogo sino a quest’ora, a condizione che tutti debbano rientrare nell’ordine alla pubblicazione, che sarà fatta del presente, ed obbedire agli ordini che da noi verranno dati.
II. Essendo importante di togliere di mezzo qualunque segnale che potesse cagionar discordia e divisione fra i cittadini e le truppe massimamente, è severamente proibito di inalberar coccarde o stendardi di colore e forma diversa da quelli che hanno sempre distinto la Nazione Piemontese sotto il governo dell’augusta Casa di Savoja.
I contravventori a questo articolo saranno puniti come perturbatori della tranquillità pubblica.
III. L’atto di abdicazione di S. M. Vittorio Emanuele sarà pubblicato al seguito del nostro decreto.
IV. Nominata che sia la Giunta provvisoria da tener le veci del Parlamento Nazionale fino alla sua convocazione, sarà fissato il giorno che le truppe presteranno il solenne giuramento a Noi e alla Costituzione del regno.
V. Intanto è ordinato a tutte le Autorità civili, giudiziarie e militari di rimanere al loro posto fino ad ulterior ordine nostro, e di dover esercitare le funzioni con una fedeltà ed esattezza anche maggiore del consueto, proporzionata cioè ai bisogni della patria.
Dato in Torino il quattordici marzo, l’anno del Signore mille ottocento ventuno.
CARLO ALBERTO.