Trattato del Trianon/Parte I

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Parte I: Patto della Società delle Nazioni

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Preambolo Parte II

Art. 1

Saranno Membri fondatori della Società delle Nazioni quelli tra i firmatari che sono nominati nell'elenco allegato a questo patto, e quegli altri Stati nominati del pari nell'elenco, che aderiranno al patto senza riserve, mediante una dichiarazione depositata presso il Segretariato entro due mesi dall'entrata in vigore di questo patto; la loro adesione dovrà essere notificata a tutti gli altri Membri della Società.

Qualunque Stato, dominio o colonia, pienamente autonomo, non nominato nell'elenco, può diventare Membro della Società se la sua ammissione sia approvata dai due terzi dell'Assemblea, purché dia effettive guarantigie della sua sincera intenzione di osservare i propri doveri internazionali, e accetti quelle norme che potranno essere prescritte dalla Società relativamente alle sue forze e ai suoi armamenti, militari, navali ed aerei.

Ogni Membro della Società potrà recederne, salvo preavviso di due anni, purché al momento del recesso abbia adempito tutti i suoi doveri internazionali e tutte le obbligazioni che derivano da questo patto.

Art. 2

L'azione della Società, a norma del presente patto, si svolgerà per mezzo di un'Assemblea e di un Consiglio, assistiti da un Segretariato permanente.

Art. 3

L'Assemblea sarà costituita dai rappresentanti dei Membri della Società.

Si riunirà, a determinati periodi e ogni volta che le circostanze lo richiedano nella sede della Società o in quell'altro luogo che eventualmente fosse stabilito.

L'Assemblea può trattare nelle sue adunanze di ogni argomento che si riferisca all'azione della Società o che interessi la pace del mondo.

Ogni Membro della Società disporrà di un voto e non potrà avere più di tre rappresentanti nell'Assemblea.

Art. 4

Il Consiglio sarà composto dei rappresentanti degli Stati Uniti d'America, dell'Impero britannico, della Francia, dell'Italia e del Giappone e dei rappresentanti di altri quattro Membri della Società. Questi quattro Membri saranno designati dall'Assemblea di tempo in tempo, quando lo creda opportuno. Finché non sia avvenuta la prima designazione da parte dell'Assemblea, saranno Membri del Consiglio i rappresentanti del Belgio, del Brasile, della Grecia e della Spagna.

Coll'approvazione della maggioranza dell'Assemblea, il Consiglio potrà designare altri Membri della Società che avranno una rappresentanza permanente nel Consiglio; con la stessa approvazione potrà aumentare il numero dei Membri della Società che dovranno essere designati dall'Assemblea per la rappresentanza nel Consiglio.

Il Consiglio si riunirà ogni volta che le circostanze lo richiedano e almeno una volta l'anno nella sede della Società, o in quell'altro luogo che eventualmente fosse stabilito.

Il Consiglio può trattare nelle sue adunanze di ogni argomento che si riferisca all'azione della Società o interessi la pace del mondo.

Ogni Membro della Società che non sia rappresentato nel Consiglio sarà invitato a mandare un rappresentante che partecipi alle adunanze, durante la trattazione degli argomenti che specialmente lo riguardano.

Nelle adunanze del Consiglio, ogni Membro della Società in esso rappresentato disporrà di un voto e non potrà avere più di un rappresentante.

Art. 5

Eccettuati i casi in cui sia espressamente disposto in modo diverso nel presente patto, o dalle clausole di questo trattato, le deliberazioni dell'Assemblea o del Consiglio richiederanno l'approvazione di tutti i Membri della Società rappresentati nell'adunanza.

Ogni questione di procedura nelle adunanze dell'Assemblea o del Consiglio, compresa la nomina di Commissioni per l'esame di speciali argomenti, sarà definita dall'Assemblea o dal Consiglio e potrà essere decisa dalla maggioranza dei Membri della Società rappresentati nell'adunanza.

La prima riunione dell'Assemblea e la prima riunione del Consiglio saranno convocate dal Presidente degli Stati Uniti di America.

Art. 6

Il Segretariato permanente sarà istituito nella sede della Società. Comprenderà un segretario generale e quel numero di segretari e impiegati che sarà necessario.

Il primo segretario generale sarà la persona designata nell'allegato; in seguito il segretario generale sarà nominato dal Consiglio con l'approvazione della maggioranza dell'Assemblea.

I segretari e gli impiegati del Segretariato saranno nominati dal segretario generale con l'approvazione del Consiglio.

Il segretario generale interviene in tale qualità a tutte le adunanze dell'Assemblea e del Consiglio.

Le spese del Segretariato saranno a carico dei Membri della Società, secondo il riparto delle spese per l'Ufficio internazionale dell'Unione postale universale.

Art. 7

La sede della Società è stabilita a Ginevra.

Il Consiglio potrà in qualunque tempo deliberare che sia stabilita altrove.

All'esercizio di tutte le funzioni dipendenti dalla Società, o ad essa attinenti, compreso il Segretariato, saranno ammessi ugualmente uomini e donne.

I rappresentanti dei Membri della Società e i funzionari di essa godranno i privilegi e le immunità diplomatiche nell'esercizio del loro ufficio.

Gli edifici e le altre proprietà occupate dalla Società, dai suoi funzionari, o dai rappresentanti che intervengono alle sue adunanze, saranno inviolabili.

Art. 8

I Membri della Società riconoscono che, per mantenere la pace, occorre ridurre gli armamenti nazionali al limite minimo compatibile con la sicurezza dello Stato e con l'azione comune intesa ad assicurare l'adempimento degli obblighi internazionali.

Il Consiglio, tenendo conto della posizione geografica e delle circostanze di ogni Membro della Società, redigerà i programmi di questa riduzione, affinché i vari Governi li esaminino e provvedano.

Tali programmi dovranno essere sottoposti a riesame e revisione, almeno ogni dieci anni.

Una volta adottati dai vari Governi, i limiti degli armamenti così stabiliti non potranno essere superati senza il consenso del Consiglio.

I Membri della Società convengono che la fabbricazione di munizioni e strumenti di guerra da parte di privati si presta a gravi obiezioni. Il Consiglio avviserà ai modi di prevenire gli effetti perniciosi di questa fabbricazione, col debito riguardo alle necessità di quei Membri della Società che non sono in grafo di fabbricare le munizioni e gli strumenti di guerra necessari alla propria salvaguardia.

I Membri della Società si impegnano ad effettuare, nei reciproci rapporti un completo e leale scambio di informazioni circa la proporzione dei loro armamenti, i loro programmi militari, navali ed aeronautici, e le condizioni delle loro industrie in quanto possano adattarsi a fini di guerra.

Art. 9

Sarà istituita una Commissione permanente per dar parere al Consiglio circa l'attuazione dei provvedimenti di cui agli articoli 1 e 8, ed in generale, circa le questioni di carattere militare, navale o aeronautico.

Art. 10

I Membri della Società si impegnano a rispettare e proteggere contro ogni aggressione esterna, l'integrità territoriale e l'attuale indipendenza politica di tutti i Membri della Società. In caso di aggressione, minaccia o pericolo di aggressione, il Consiglio avviserà ai modi nei quali quest'obbligo dovrà essere adempito.

Art. 11

Ogni guerra o minaccia di guerra, che tocchi direttamente o indirettamente uno dei Membri della Società, è considerata fin d'ora come materia interessante l'intera Società, e questa provvederà nei modi più opportuni ed efficaci per salvaguardare la pace fra le Nazioni. Nel caso che tale emergenza si verificasse, il segretario generale convocherà immediatamente il Consiglio, a richiesta di uno qualunque dei Membri della Società.

Si dichiara del pari che ciascuno dei Membri della Società potrà in via amichevole chiamare l'attenzione dell'Assemblea o del Consiglio su qualsiasi circostanza concernente le relazioni internazionali, che minacci di turbare la pace o la buona armonia fra le Nazioni, dalla quale la pace dipende.

Art. 12

I Membri della Società convengono che, qualora sorgesse fra di loro una controversia tale da condurre a una rottura, sottoporranno la questione a un arbitro o all'esame del Consiglio, e in nessun caso ricorreranno alle armi prima che siano trascorsi tre mesi dal lodo degli arbitri o dalla relazione del Consiglio.

Nei casi contemplati in questo articolo, gli arbitri dovranno pronunciare il proprio lodo entro un termine conveniente, e il Consiglio dovrà fare la sua relazione entro sei mesi dal giorno in cui la vertenza gli sarà stata sottoposta.

Art. 13

I Membri della Società convengono che ogniqualvolta sorga tra di loro una controversia che riconoscano suscettibile di soluzione arbitrale e che non sia possibile comporre in modo soddisfacente nelle vie diplomatiche, sottoporranno tutta la vertenza all'arbitrato.

Le controversie relative all'interpretazione di un trattato, o a una questione di diritto internazionale, o alla sussistenza di un fatto che, se provato, costituirebbe la violazione di un obbligo internazionale, o circa la misura e il carattere della riparazione da esigere per tale violazione, si dichiarano comprese tra quelle generalmente suscettibili di soluzione arbitrale.

Per l'esame di tali controversie, la Corte arbitrale a cui la questione sarà deferita sarà quella convenuta tra le Parti o contemplata da una convenzione vigente fra di esse.

I Membri della Società convengono di eseguire in piena buona fede il lodo che sarà pronunciato e di non muovere in guerra contro un Membro della Società che si conformi ad esso. In caso di mancata esecuzione del lodo, il Consiglio proporrà i provvedimenti da prendere per darvi effetto.

Art. 14

Il Consiglio formulerà e sottoporrà ai Membri della Società un progetto per la istituzione di una Corte permanente di giustizia internazionale. La Corte sarà competente per conoscere e decidere ogni vertenza di carattere internazionale che le Parti le sottopongano. La Corte potrà anche esprimere un parere su qualunque controversia o questione deferitale dal Consiglio o dall'Assemblea.

Art. 15

Se tra i Membri della Società sorgesse una controversia tale da condurre a una rottura, che non sia sottoposta ad arbitrato nei modi predetti, i Membri della Società convengono di deferirla al Consiglio. Qualunque delle Parti in causa potrà, a questo fine, notificare l'esistenza della controversia al segretario generale, che prenderà tutti i provvedimenti necessari per le indagini relative e per il completo esame di essa.

Le Parti comunicheranno, a tal uopo, al segretario generale, nel modo più sollecito che sia possibile, l'esposizione del proprio caso con l'indicazione dei fatti e con tutti i documenti giustificativi; il Consiglio potrà disporne subito la pubblicazione.

Il Consiglio tenterà di giungere a un componimento della vertenza, e quando i suoi tentativi riescano, pubblicherà una dichiarazione contenente l'indicazione dei fatti, le spiegazioni relative, e i termini del componimento, secondo che esso giudicherà opportuno.

Se la vertenza non è in tal modo composta, il Consiglio, o con voto unanime o a maggioranza, approverà e pubblicherà una relazione contenente l'esposizione dei fatti e le proposte che esso stimerà più giuste e convenienti al riguardo.

Qualunque dei Membri della Società rappresentati nel Consiglio potrà pubblicare una esposizione dei fatti della vertenza e delle proprie conclusioni rispetto ad essa.

Se la relazione del Consiglio è approvata all'unanimità, non tenendo conto dei rappresentanti delle Parti contendenti, i Membri della Società convengono che non faranno guerra alla Parte che si conformi alle proposte contenute nella relazione.

Se il Consiglio non riesca a concretare una relazione approvata all'unanimità dei suoi membri diversi dai rappresentanti dalle Parti contendenti, i Membri della Società si riservano il diritto di prendere quei provvedimenti che stimeranno necessari per la tutela del diritto e della giustizia.

Se una delle Parti sostiene, e il Consiglio riconosce, che la vertenza concerne un argomento che secondo il diritto internazionale rileva esclusivamente dalla giurisdizione interna della detta Parte, il Consiglio riferirà in questo senso, e si asterrà dal formulare qualsiasi proposta circa il componimento della vertenza.

Il Consiglio potrà, in ogni caso contemplato dal presente articolo, deferire la vertenza all'Assemblea; dovrà farlo a richiesta dell'una o dell'altra Parte, presentata entro quattordici giorni da quello in cui la vertenza sarà stata sottoposta al Consiglio.

In ogni caso deferito all'Assemblea, tutte le disposizioni di questo articolo e dell'articolo 12, relative all'azione e alle facoltà del Consiglio, si applicheranno all'azione e alle facoltà dell'Assemblea; una relazione deliberata dall'Assemblea con l'approvazione dei rappresentanti dei Membri della Società rappresentati nel Consiglio e della maggioranza degli altri Membri della Società, esclusi in ogni caso i rappresentanti delle Parti contendenti, avrà lo stesso valore di una relazione del Consiglio approvata da tutti i membri di esso, eccetto i rappresentanti delle Parti contendenti.

Art. 16

Qualora uno dei Membri della Società ricorra alla guerra in violazione dei patti di cui agli articoli 12, 13 e 15, sarà considerato ipso facto come colpevole di aver commesso un atto di guerra contro tutti gli altri Membri della Società, i quali si impegnano fin d'ora a interrompere immediatamente ogni rapporto commerciale e finanziario col medesimo, a proibire ogni traffico fra i propri cittadini ed i cittadini dello Stato contravventore, e ad interdire ogni rapporto finanziario, commerciale o personale fra i cittadini dello Stato contravventore ed i cittadini di qualsiasi altro Stato, sia o non sia Membro della Società.

Sarà in tal caso dovere del Consiglio di raccomandare ai vari Governi interessati quali forze militari, navali od aeree dovranno essere fornite da ciascuno dei Membri della Società, come contributo alle forze armate destinate a proteggere i patti sociali.

I Membri della Società convengono inoltre di prestarsi mutua assistenza nei provvedimenti finanziarii ed economici presi a norma del presente articolo, per attenuare le perdite e gli inconvenienti che ne risultassero, di prestarsi del pari mutua assistenza per resistere contro i provvedimenti speciali diretti contro uno di essi dallo Stato contravventore e di prendere i necessari provvedimenti per facilitare il transito attraverso il proprio territorio alle forze di qualunque dei Membri della Società cooperanti alla protezione dei patti sociali.

Ogni Membro della Società che abbia violato i patti sociali potrà esserne escluso per voto del Consiglio, al quale partecipino tutti gli altri Membri della Società in esso rappresentati.

Art. 17

In caso di controversia fra un Membro della Società e uno Stato che non sia tale, o fra Stati che non appartengono alla Società, lo Stato o gli Stati estranei alla medesima saranno invitati ad assumere, agli effetti della vertenza, gli obblighi spettanti ai Membri della Società alle condizioni che il Consiglio stimerà opportune; in seguito all'accettazione di tale invito, le disposizioni degli articoli 12 a 16, inclusi, saranno applicabili, con le modificazioni che il Consiglio potrà stimare necessarie.

Fatto tale invito, il Consiglio aprirà immediatamente una inchiesta sulle circostanze e sul merito della controversia e raccomanderà quegli atti che stimerà più opportuni e più efficaci.

Qualora uno Stato invitato ricusi di accettare, ai fini della vertenza, gli obblighi spettanti ai Membri della Società e muova in guerra contro un Membro della medesima, le disposizioni dell'art. 16 saranno applicabili contro il detto Stato.

Se entrambe le Parti contendenti invitate ricusino di assumere, ai fini della vertenza, gli obblighi spettanti ai Membri della Società, il Consiglio potrà prendere quei provvedimenti e far quelle proposte che meglio servano a prevenir le ostilità ed a raggiungere il componimento della vertenza.

Art. 18

Ogni trattato od impegno internazionale concluso d'ora in poi da un Membro della Società dovrà essere immediatamente registrato presso il Segretariato e a cura di questo pubblicato nel più breve termine. Nessun trattato o convenzione internazionale sarà obbligatorio finché non sia registrato.

Art. 19

L'Assemblea avrà il diritto di provocare di tempo in tempo, da parte dei Membri della Società, un nuovo esame dei trattati divenuti inapplicabili e delle condizioni internazionali il mantenimento delle quali può mettere in pericolo la pace del mondo.

Art. 20

I Membri della Società convengono, ciascuno per quanto lo concerne, che il presente patto abroga tutte le obbligazioni o gli accordi fra di loro vigenti, incompatibili con le sue disposizioni, e si obbligano solennemente a non assumere in seguito alcun impegno di tal genere.

Nel caso che alcuno dei membri della Società, prima di entrare a farne parte, abbia assunto obbligazioni incompatibili con le disposizioni del presente patto, avrà il dovere di far subito i passi occorrenti per liberarsene.

Art. 21

Gli accordi internazionali, come i trattati di arbitrato, e le intese regionali, come la dottrina di Monroe, diretti a garantire il mantenimento della pace, non si considereranno incompatibili con alcuna delle disposizioni di questo patto.

Art. 22

Alle colonie e ai territori che in seguito all'ultima guerra hanno cessato di trovarsi sotto la sovranità degli Stati che prima li governavano e che sono abitati da popoli non ancora in grado di reggersi da se, nelle difficili condizioni del mondo moderno, si applicherà il principio che il benessere e lo sviluppo di tali popoli è un compito sacro della civiltà e che le garanzie per l'attuazione di questo compito dovranno essere incluse nel presente patto.

Il metodo migliore per dare effetto pratico a questo principio è di affidare la tutela di questi popoli a nazioni progredite, che grazie ai loro mezzi, alla loro esperienza e alla loro posizione geografica, possano meglio assumere questa responsabilità e siano disposte ad accettare tale incarico; questa tutela dovrebbe essere esercitata dalle medesime come mandatarie della Società e per suo conto.

Il carattere del mandato dovrà variare secondo il grado di sviluppo del popolo, la posizione geografica del territorio, le sue condizioni economiche ed altre circostanze simili.

Alcune comunità che appartenevano prima all'Impero turco hanno raggiunto un grado di sviluppo tale che la loro esistenza come nazioni indipendenti può essere provvisoriamente riconosciuta, salvo il consiglio e l'assistenza amministrativa di una Potenza mandataria, finché non saranno in grado di reggersi da sé. I desideri di queste comunità dovranno essere principalmente tenuti in conto nella scelta della Potenza mandataria.

Altri popoli, specie dell'Africa centrale, sono in tale stato che il mandatario dovrà rispondere dell'amministrazione del territorio, a condizioni che garantiscano la libertà di coscienza o di religione, limitata solo in quanto sia necessario per il mantenimenti dell'ordine pubblico e del buon costume, il divieto di abusi come il commercio degli schiavi, il traffico delle armi e dei liquori, e il divieto di stabilire fortificazioni e basi militari o navali e di dare agli indigeni una istruzione militare per scopi diversi dalla polizia e dalla difesa del territorio; a condizioni altresì che assicurino agli altri membri della Società vantaggi eguali per il commercio ed il traffico.

Vi sono territori, come quelli dell'Africa sud-occidentale e talune isole del Pacifico australe, che, per la scarsa densità della popolazione per la piccola superficie, per la lontananza dai centri della civiltà, per la contiguità geografica allo Stato mandatario, per altre circostanze, possono meglio essere amministrati secondo le leggi del detto Stato come parti integranti del suo territorio, salvo le garanzie predette nell'interesse della popolazione indigena.

In ogni caso di mandato, il mandatario presenterà al Consiglio una relazione annuale circa il territorio affidatogli.

Il grado dell'autorità, dell'ingerenza o dell'amministrazione che dovrà essere esercitata dal mandatario sarà in ciascun caso esplicitamente determinato dal Consiglio, quando non sia stato preventivamente convenuto dai Membri della Società.

Una Commissione permanente sarà costituita per ricevere ed esaminare le relazioni annuali dei mandatari e per dar parere al Consiglio in ogni materia relativa all'adempimento dei mandati.

Art. 23

In conformità e nei limiti delle convenzioni internazionali vigenti o che saranno conchiuse in seguito, i Membri della Società:

a) procureranno di stabilire e mantenere eque ed umane condizioni di lavoro per gli uomini, le donne e i fanciulli, sia nel proprio paese, sia in tutti i paesi cui si estendono le loro relazioni di commercio ed industria; e a questo fine istituiranno e manterranno le organizzazioni internazionali occorrenti;

b) si impegnano ad assicurare un equo trattamento agli indigeni dei territori posti sotto il loro governo;

c) deferiranno alla Società l'alta sorveglianza sull'esecuzione degli accordi relativi alla tratta delle donne e dei fanciulli al traffico dell'oppio e di altre sostanze nocive;

d) affideranno alla Società l'alta sorveglianza sul traffico delle armi e munizioni con i paesi nei quali tale sorveglianza è necessaria nel comune interesse;

e) prenderanno provvedimenti per assicurare e mantenere la libertà di comunicazioni e di transito, e un equo trattamento al commercio di tutti i Membri della Società; saranno tenute presenti, a questo riguardo, le speciali necessità delle regioni devastate dalla guerra del 1914-1918;

f) procureranno di prendere provvedimenti di carattere internazionale per la prevenzione e la repressione delle malattie.

Art. 24

Tutti gli Uffici internazionali già istituiti per mezzo di trattati generali saranno posti sotto la direzione della Società, se le Parti contraenti vi consentano. Tutti gli Uffici internazionali della stessa specie e tutte le Commissioni che saranno istituite in seguito per il regolamento di materie di interesse internazionale, saranno posti sotto la direzione della Società.

In ogni materia di interesse internazionale regolata da convenzioni generali, che non sia però stata posta sotto la direzione di Uffici o Commissioni internazionali, il Segretariato della Società provvederà, coll'autorizzazione del Consiglio e conformemente al desiderio delle Parti, a raccogliere e distribuire ogni elemento utile di informazione, e presterà ogni altra assistenza necessaria o desiderabile.

Il Consiglio potrà inscrivere tra le spese del Segretariato quelle relative a qualunque Ufficio o Commissione posti sotto la direzione della Società.

Art. 25

I membri della Società convengono di incoraggiare e promuovere l'istituzione e la cooperazione di organizzazioni volontarie della Croce Rossa debitamente autorizzate, aventi per fine il miglioramento delle condizioni sanitarie, la prevenzione delle malattie e la mitigazione delle sofferenze nel mondo.

Art. 26

Gli emendamenti al presente patto avranno effetto quando siano ratificati dai Membri della Società i cui rappresentanti compongono il Consiglio e dalla maggioranza di quelli i cui rappresentanti compongono l'assemblea.

Nessun emendamento vincolerà un Membro della Società che dichiari di non accettarlo: ma in tal caso esso cesserà di far parte della Società.

Allegato

I.

Membri fondatori della Società delle Nazioni.

Stati Uniti d'America. Australia. Belgio. Africa Meridionale. Bolivia. Nuova Zelanda. Brasile. India. Impero Britannico. Cina. Canada. Cuba. Equatore. Nicaragua. Francia. Panama. Grecia. Perù. Guatemala. Polonia. Haiti. Portogallo. Hedjaz. Romania. Honduras. Stato serbo-croato-sloveno. Italia. Siam. Giappone. Stato czeco-slovacco. Liberia. Uruguay.

Stati invitati ad aderire al Patto.

Argentina. Paesi Bassi. Cile. Persia. Columbia. Salvador. Danimarca. Svezia. Spagna. Svizzera. Norvegia. Venezuela. Paraguay.

II.

II Primo segretario generale della Società delle Nazioni.

L'onorevole Sir James Eric Drummond, K. C. M. G. C. B.