Trattato del Trianon/Parte VII

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Parte VII: Sanzioni

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Art. 157

Il Governo ungherese riconosce alle Potenze alleate e associate la facoltà di tradurre davanti ai loro tribunali militari le persone accusate d'aver commesso atti contrari alle leggi e agli usi di guerra. Le pene stabilite dalle leggi saranno applicate alle persone riconosciute colpevoli. Questa disposizione sarà applicata nonostante qualunque procedimento davanti una giurisdizione dell'Ungheria o dei suoi alleati.

Il Governo ungherese dovrà consegnare alle Potenze alleate e associate, o a quella di esse che gliene farà richiesta, tutte le persone che, essendo accusate d'aver commesso atti contrari alle leggi e agli usi di guerra, gli fossero designate, sia nominativamente, sia per il grado, la funzione e l'impiego cui le dette persone fossero state chiamate dalle autorità ungheresi.

Art. 158

Gli autori di atti contro i sudditi di una delle Potenze alleate e associate saranno tradotti davanti ai tribunali militari di questa Potenza.

Gli autori di atti commessi contro sudditi di diverse Potenze alleate e associate, saranno tradotti davanti a tribunali militari composti di membri appartenenti ai tribunali militari delle Potenze interessate.

In ogni caso, l'accusato avrà diritto di scegliere il proprio avvocato.

Art. 159

Il Governo ungherese s'impegna a fornire tutti i documenti e le informazioni d'ogni specie la cui produzione in giudizio sia ritenuta necessaria per la piena conoscenza dei fatti incriminati, la ricerca dei colpevoli e l'esatta valutazione delle responsabilità.

Art. 160

Le disposizioni degli articoli 157 a 159 si applicano egualmente ai Governi degli Stati ai quali sono stati attribuiti territori che appartenevano all'antica Monarchia austro-ungarica, per quanto concerne le persone accusate di aver commesso atti contrari alle leggi e agli usi di guerra, che si trovino nel territorio o a disposizione dei detti Stati.

Se le persone di cui si tratta hanno acquistata la cittadinanza, di uno dei detti Stati, il Governo di esso si impegna a prendere tutti i provvedimenti necessari per assicurarne la punizione, a richiesta della Potenza interessata e d'accordo con la medesima.