Trattato del Trianon/Parte VIII

Da Wikisource.
Parte VIII: Riparazioni

../Parte VII ../Parte IX IncludiIntestazione 9 luglio 2019 25% Diritto

Parte VII Parte IX

Sezione I: Disposizioni generali

Art. 161

I Governi alleati e associati dichiarano, e l'Ungheria riconosce che l'Ungheria e i suoi alleati sono responsabili, per averli causati, delle perdite e dei danni sofferti dai Governi alleati e associati e dai loro sudditi, in conseguenza della guerra imposta loro dall'aggressione dell'Austria-Ungheria e dei suoi alleati.

Art. 162

I Governi alleati e associati riconoscono che le risorse dell'Ungheria non sono sufficienti, tenuto conto della diminuzione permanente di esse che risulta dalle altre disposizioni del presente trattato, per assicurare la completa riparazione di queste perdite e di questi danni.

I Governi alleati e associati esigono tuttavia, e l'Ungheria ne prende impegno, che siano riparati, nei modi seguenti, i danni causati, durante il tempo in cui ciascuna delle Potenze alleate e associate è stata in guerra con l'Ungheria, alla popolazione civile delle Potenze alleate o associate e ai suoi beni, dalla detta aggressione per terra, per mare e per aria, e in generale i danni definiti nell'allegato I seguente.

Art. 163

L'importo dei danni per i quali è dovuta una riparazione dall'Ungheria sarà stabilito da una Commissione interalleata, che prenderà il titolo di Commissione delle riparazioni, e sarà costituita nel modo e con le facoltà indicate in questo trattato, e particolarmente negli allegati II a V. La Commissione è la stessa di quella prevista all'art. 233 del trattato di pace con la Germania, salvo le modificazioni che risultano da questo trattato; essa costituirà una sezione per le questioni speciali relative all'applicazione del presente trattato; questa sezione avrà soltanto carattere consultivo, salvo nei casi in cui la Commissione delle riparazioni le delegherà i poteri che stimerà opportuni.

La Commissione delle riparazioni esaminerà i reclami e darà al Governo ungherese equa facoltà di farsi sentire.

La Commissione stabilirà al tempo stesso uno stato dei pagamenti, prevedendo le date e le modalità del soddisfacimento, da parte dell'Ungheria, nel termine di trent'anni a datare dal 1º maggio 1921, della quota di debito che le sarà stata assegnata, dopo che la Commissione avrà considerato se la Germania sia in grado di saldare tutto l'importo dei reclami presentati contro la Germania e i suoi alleati, e ammessi dalla Commissione. Tuttavia, nel caso in cui, durante il detto termine, l'Ungheria mancasse di soddisfare il proprio debito, il regolamento di ogni rimanenza non soddisfatta potrà essere portata agli anni seguenti, a volontà della Commissione, o potrà formare oggetto di un trattamento diverso, alle condizioni che saranno stabilite dai Governi alleati e associati, osservando la procedura stabilita in questa parte del presente trattato.

Art. 164

La Commissione delle riparazioni dovrà, dopo il 1º maggio 1921, esaminare di tanto in tanto i proventi e le capacità dell'Ungheria, e dopo aver dato ai suoi rappresentanti equa facoltà di farsi sentire, potrà ampliare il termine e modificare le condizioni dei pagamenti da eseguire in conformità dell'art. 163, ma non potrà far condono di alcuna somma senza l'autorizzazione speciale dei vari Governi rappresentati nella Commissione.

Art. 165

L'Ungheria pagherà, durante l'anno 1920 e i quattro primi mesi del 1921, in altrettanti versamenti e secondo le modalità (in oro, merci, navi, valori o altro) che saranno stabilite dalla Commissione delle riparazioni, una giusta somma in conto dei crediti predetti; su questa somma saranno pagate, primieramente, le spese per l'esercito di occupazione dopo l'armistizio del 3 novembre 1918, contemplate all'art. 181; le quantità di prodotti alimentari e di materie prime che i Governi delle principali Potenze alleate e associate potranno stimare necessarie per mettere l'Ungheria in grado di far fronte ai suoi obblighi di riparazione, potranno del pari, con l'approvazione di quei Governi, essere pagate computandole sulla detta somma. La rimanenza sarà dedotta dalle somme dovute dall'Ungheria a titolo di riparazione. L'Ungheria rimetterà inoltre i buoni previsti al paragrafo 12, lettera c) dell'allegato II.

Art. 166

L'Ungheria consente inoltre che le sue risorse economiche siano direttamente destinate alle riparazioni come è detto agli allegati III, IV e V, relativi rispettivamente alla marina mercantile, alle restituzioni materiali e alle materie prime; resta sempre inteso che il valore dei beni trasferiti e dell'uso che ne sarà fatto in conformità dei detti allegati, dopo essere stato determinato nel modo prescritto, sarà portato a credito dell'Ungheria in conto delle obbligazioni previste agli articoli precedenti.

Art. 167

I versamenti successivi, compresi quelli contemplati agli articoli precedenti, effettuati dall'Ungheria per soddisfare ai predetti reclami, saranno ripartiti dai Governi alleati e associati nelle proporzioni stabilite da essi in precedenza, fondate sull'equità e sui diritti di ciascuno.

In vista di tale ripartizione, il valore dei crediti contemplati all'art. 173 e agli allegati III, IV e V sarà calcolato alla stessa stregua dei pagamenti eseguiti nello stesso anno.

Art. 168

Oltre ai pagamenti predetti, l'Ungheria, conformandosi alla procedura stabilita dalla Commissione delle riparazioni, farà la restituzione in contanti del denaro asportato, preso o sequestrato, e la restituzione degli animali, degli oggetti di ogni specie e dei valori asportati, presi o sequestrati, nei casi in cui sia impossibile identificarli, sia nei territori appartenenti all'Ungheria e i suoi alleati, sia nei territori rimasti in possesso dell'Ungheria e dei suoi alleati, fino alla completa esecuzione del presente trattato.

Art. 169

Il Governo ungherese s'impegna ad effettuare immediatamente le restituzioni previste all'art. 168 e i pagamenti e le consegne previste agli articoli 163, 164, 165 e 166.

Art. 170

Il Governo ungherese riconosce la Commissione di cui all'articolo 163, come sarà, costituita dai Governi alleati e associati in conformità dell'allegato II; le riconosce irrevocabilmente il possesso e l'esercizio dei diritti e delle facoltà conferitele dal presente trattato.

Il Governo ungherese fornirà alla Commissione tutte le informazioni di cui essa potrà aver bisogno, sulla situazione e sulle operazioni finanziarie, i beni, la capacità di produzione gli approvvigionamenti e la produzione corrente di materie prime e di manufatti, dell'Ungheria e dei suoi sudditi; fornirà del pari ogni informazione relativa alle operazioni militari della guerra 1914-1920, la cui conoscenza sarà stimata necessaria dalla Commissione.

Accorderà ai membri della medesima e ai suoi agenti autorizzati tutti i diritti e le immunità di cui godono in Ungheria gli agenti diplomatici debitamente accreditati delle Potenze amiche.

L'Ungheria assume inoltre a proprio carico gli emolumenti e le spese della Commissione e del personale che essa potrà impiegare.

Art. 171

L'Ungheria si impegna ad adottare, pubblicare e mantenere in vigore le leggi, i regolamenti e i decreti necessari per assicurare il pieno effetto delle presenti disposizioni.

Art. 172

Le disposizioni di questa parte del presente trattato non modificheranno in alcun modo le disposizioni delle sezioni III e IV della parte X (Clausole economiche).

Art. 173

Saranno portati a credito dell'Ungheria, in conto delle sue obbligazioni di riparazioni, i seguenti elementi:

a) ogni rimanenza definitiva in favore dell'Ungheria, di cui alle sezioni III e IV della parte X (Clausole economiche);

b) ogni somma dovuta all'Ungheria per le cessioni previste alla parte IX (Clausole finanziarie) e alla parte XII (Porti, vie d'acqua e ferrovie);

c) ogni somma che la Commissione delle riparazioni stimasse dover essere portata a credito dell'Ungheria per effetto di qualsiasi altro trasferimento di proprietà, diritti, concessioni o altri interessi a norma del presente trattato.

In nessun caso, tuttavia, potranno essere portate a credito dell'Ungheria le restituzioni effettuate in virtù dell'art. 168.

Art. 174

La cessione dei cavi sottomarini ungheresi, in mancanza di una disposizione speciale del presente trattato, è regolata dall'allegato VI.

Allegato I

Può essere reclamato un compenso dall'Ungheria, in conformità del precedente art. 162, per la totalità dei danni compresi nelle seguenti categorie:

1. Danni causati ai civili, colpiti nella persona o nella vita, o ai superstiti che erano a loro carico, da qualsiasi atto di guerra, compresi i bombardamenti o altri attacchi per terra, per mare e per aria, e tutte le conseguenze dirette di essi e di ogni operazione di guerra dei due gruppi di belligeranti, dovunque avveratisi.

2. Danni causati dall'Ungheria o dai suoi alleati ai civili, vittime di atti di crudeltà, di violenza o di maltrattamenti (incluse le offese alla vita o alla salute, in seguito a detenzione, deportazione, internamento o evacuazione, abbandono in mare o lavoro forzato) dovunque avveratisi, e ai superstiti che erano a loro carico.

3. Danni causati dall'Ungheria o dai suoi alleati, sul proprio territorio o in territorio occupato o invaso, ai civili, vittime di qualsiasi atto che abbia compromesso la salute, la capacità di lavoro o l'onore e ai superstiti che emano a loro carico.

4. Danni causati da qualsiasi specie di maltrattamento ai prigionieri di guerra.

5. Come danno causato ai popoli delle potenze alleate e associate, tutte le pensioni e i compensi della stessa specie alle vittime della guerra, forze armate di terra, di mare ed aeree, mutilati, feriti, malati od invalidi, e alle persone di cui erano il sostegno: l'ammontare delle somme dovute ai Governi alleati e associati sarà calcolato per ciascuno di essi, secondo il valore capitalizzato di tali pensioni o compensi alla data della entrata in vigore del presente trattato in base alle tariffe vigenti in Francia il 1º maggio 1919.

6. Spese per l'assistenza fornita dai Governi delle Potenze alleate e associate ai prigionieri di guerra, alle loro famiglie o alle persone di cui erano il sostegno.

7. Sussidi concessi dai Governi delle Potenze alleate e associate alle famiglie e alle altre persone a carico dei mobilitati di tutti coloro che hanno servito nelle forze armate; l'ammontare delle somme dovute, per ciascuno degli anni durante i quali si sono svolte le ostilità, sarà calcolato per ciascuno dei detti Governi, in base alla tariffa media applicata in Francia, durante il detto anno, ai pagamenti di questa specie.

8. Danni causali a civili, in seguito all'obbligo imposto loro dall'Ungheria o dai suoi alleati di lavorare senza una giusta numerazione.

9. Danni relativi alle proprietà dovunque situate, appartenenti a una delle Potenze alleate e associate o ai loro sudditi (fatta eccezione delle opere e del materiale militare e navale), che sono state asportate, prese, danneggiate o distrutte per atto dell'Ungheria o dei suoi alleati in terra, sul mare o per aria, e danni che furono conseguenza diretta delle ostilità o di qualsiasi operazione di guerra.

10. Danni dati in forma di prelevamenti, ammende o esazioni analoghe, imposte dall'Ungheria o dai suoi alleati alle popolazioni civili.

Allegato II

§ 1.

La Commissione prevista all'art. 163 prenderà il titolo di «Commissione delle riparazioni»; e sarà designata negli articoli seguenti con le parole: «la Commissione».

§ 2.

I delegati alla Commissione saranno nominati dagli Stati Uniti d'America, dalla Gran Bretagna, dalla Francia, dall'Italia, dal Giappone, dal Belgio, dalla Grecia, dalla Polonia, dalla Romania, dallo Stato serba-croato-sloveno e dalla Ceco-Slovacchia. Gli Stati Uniti d'America, la Gran Bretagna, la Francia, l'Italia, il Giappone e il Belgio nomineranno un delegato ciascuno. Le altre cinque Potenze nomineranno un delegato comune, secondo le disposizioni del terzo alinea del seguente paragrafo 3. Insieme con ogni delegato sarà nominato un delegato aggiunto che lo sostituirà in caso di malattia o di assenza forzata; in ogni altra circostanza esso avrà soltanto il diritto di assistere alla discussione senza prendervi parte.

In nessun caso potranno prendere parte alla discussione e al volo i delegati di oltre cinque delle Potenze predette. I delegati degli Stati Uniti, della Gran Bretagna, della Francia e dell'Italia avranno sempre questo diritto. Quello del Belgio Io avrà sempre, salvo nei casi seguenti. Il delegato del Giappone avrà questo diritto quando saranno esaminate questioni relative ai danni marittimi. Il delegato comune delle altre cinque Potenze lo avrà quando saranno esaminate questioni relative all'Austria, all'Ungheria o alla Bulgaria.

Ciascuno dei Governi rappresentati nella Commissione avrà diritto di ritrarsene, salvo preavviso di dodici mesi alla Commissione, confermato nel corso del sesto mese dalla data della prima notifica.

§ 3.

Ogni Potenza alleata o associata che vi abbia interesse avrà diritto di nominare un delegato che non interverrà e non agirà come assessore, se non quando i crediti e gli interessi della Potenza predetta saranno esaminati e discussi; questo delegato non avrà diritto di voto.

La sezione che la Commissione costituirà, a norma dell'articolo 163, comprenderà i rappresentanti delle seguenti Potenze: Stati Uniti d'America, Gran Bretagna, Francia, Italia, Grecia, Polonia, Romania, Stato serbo-croato-sloveno e Ceco-Slovacchia, senza che questa composizione influisca per nulla sull'ammissibilità dei reclami. Quando la sezione voterà, i rappresentanti degli Stati Uniti d'America, della Gran Bretagna, della Francia e dell'Italia avranno ciascuno due voti.

I rappresentanti delle altre cinque Potenze predette nomineranno un delegato comune, che prenderà parte alla Commissione nelle condizioni indicate al paragrafo 2 del presente allegato. Questo delegato, che sarà nominato per un anno, sarà scelto successivamente fra i sudditi di ciascuna delle cinque Potenze predette.

§ 4.

In caso di morte, dimissione o richiamo di un delegato, delegato aggiunto o assessore, dovrà essergli assegnato un successore il più presto possibile.

§ 5.

La Commissione avrà il suo principale ufficio permanente a Parigi, e vi terrà la sua prima riunione nel termine più breve possibile, dopo l'entrata in vigore del presente trattato; essa si riunirà in seguito dove e quando stimerà opportuno e secondo che sarà necessario per il più rapido adempimento dei suoi obblighi.

§ 6.

La Commissione eleggerà nella sua prima adunanza, fra i delegati predetti, un presidente e un vice-presidente che rimarranno in carica un anno e saranno rieleggibili; se l'ufficio di presidente o di vice-presidente diviene vacante nel corso di un periodo annuale, la Commissione procederà subito a una nuova elezione per il resto dal detto periodo.

§ 7.

La Commissione è autorizzata a nominare i funzionari, gli agenti e gli impiegati che possono occorrere per la attuazione dei suoi compiti ed a stabilirne la rimunerazione, a costituire sezioni o Comitati, i cui membri potranno anche essere estranei alla Commissione, a prendere tutti i provvedimenti esecutivi necessari per l'adempimento del suo compito, e a delegare autorità ai pieni poteri ai propri funzionari, agenti, sezioni e Comitati.

§ 8.

Tutte le deliberazioni della Commissione saranno segrete, a meno che, per ragioni speciali, in casi particolari, essa non decida altrimenti.

§ 9.

La Commissione dovrà, nei termini che stabilirà volta per volta, e se il Governo ungherese ne fa richiesta, sentire gli argomenti e le testimonianze prodotte dall'Ungheria su qualunque questione che si riferisca alla sua capacità di pagamento.

§ 10.

La Commissione esaminerà i reclami e darà al Governo ungherese equa facoltà di farsi sentire, senza che essa possa prendere parte, in qualsiasi modo, alle decisioni della medesima. La Commissione accorderà la stessa facoltà agli alleati dell'Ungheria, quando stimerà che i loro interessi siano la causa.

§ 11.

La Commissione non sarà vincolata da alcuna legge né da alcun Codice speciale, né da alcuna speciale norma circa l'istruttoria e la procedura; sarà guidata dalla giustizia, dalla equità e dalla buona fede. Le sue decisioni dovranno essere fondate su principi e regole uniformi, in tutti i casi in cui questi principi e queste regole saranno applicabili. Stabilirà le norme relative ai mezzi di prova dei reclami. Potrà servirsi di qualsiasi metodo attendibile di calcolo.

§ 12.

La Commissione avrà i poteri ed eserciterà le attribuzioni conferitele dal presente trattato.

Avrà, in termini generali, i più ampi poteri di sorveglianza e di esecuzione, per quanto concerne il problema delle riparazioni, come è regolato in questa parte, di cui essa potrà interpretare le disposizioni. Con riserva delle disposizioni del presente trattato, la Commissione è costituita dai singoli Governi alleati e associati di cui ai paragrafi 2 e 3, come loro esclusiva rappresentanza, per la rispettiva quota, allo scopo di ricevere, vendere, conservare e ripartire il pagamento delle riparazioni dovute dall'Ungheria a termini di questa parte del presente trattato. Essa dovrà conformarsi alle condizioni e disposizioni seguenti:

a) Ogni frazione dell'importo totale dei crediti verificati che non sarà pagata in oro, navi, valori o merci, o in qualsiasi altro modo, dovrà essere coperta dall'Ungheria, in condizioni che saranno determinate dalla Commissione, con la consegna, a titolo di garanzia, di un importo equivalente di buoni, titoli d'obbligazioni, o d'altro genere, allo scopo di costituire un riconoscimento della frazione di debito di cui si tratta.

b) Nel valutare periodicamente la capacità di pagamento dell'Ungheria, la Commissione esaminerà il sistema fiscale ungherese: 1. affinché tutte le rendite dell'Ungheria, comprese le rendite destinate al servizio o al pagamento di ogni prestito interno, siano destinate con privilegio al pagamento delle somme da essa dovute a titolo di riparazioni; 2. in modo da acquistare la certezza che, in linea generale, il sistema fiscale ungherese è altrettanto gravoso, in proporzione, che quello di ciascuna delle Potenze rappresentate nella Commissione.

La Commissione riceverà istruzioni che le prescriveranno di tener conto particolare: 1. della situazione economica e finanziaria effettiva del territorio ungherese, come resulta delimitato dal presente trattato; 2. della diminuzione delle sue risorse e della sua capacità di pagamento, risultante dalle clausole del presente trattato. Fino a che la situazione dell'Ungheria non sarà modificata, la Commissione dovrà prendere in considerazione questi elementi, quando stabilirà l'importo definitivo delle obbligazioni dell'Ungheria, i versamenti coi quali essa dovrà estinguere il suo debito e le proroghe di ogni pagamento di interessi che potranno essere da lei richiesti.

c) La commissione si farà consegnare dall'Ungheria, in garanzia e riconoscimento del suo debito, come è prescritto all'articolo 165, dei buoni al portatore in oro, liberi da tasse o imposte di qualsiasi specie, stabilite o da stabilire dal Governo ungherese o da qualunque autorità che ne dipenda; questi buoni saranno consegnati in qualsiasi momento stimato opportuno dalla Commissione, in tre date, il cui importo sarà del pari stabilito dalla Commissione, la corona-oro essendo pagabile in conformità dell'art. 197 parte IX (clausole finanziarie) del presente trattato:

1. Una prima emissione di buoni al portatore, pagabili non oltre il 1º maggio 1921 senza interessi; saranno applicati specialmente all'importo di questi buoni i versamenti che l'Ungheria si è impegnata ad eseguire, in conformità dell'art. 165, dedotte le somme destinate al rimborso delle spese di mantenimento delle truppe di occupazione e al pagamento delle spese di vettovagliamento, in viveri e materie prime; quei buoni che non fossero stati ammortizzati al 1º maggio 1921 saranno cambiati con nuovi buoni dello stesso tipo dei seguenti (paragrafo 12, lettera c, n. 2).

2. Una seconda emissione di buoni al portatore con l'interesse del 2 1/2% (due e mezzo per cento) tra il 1921 e il 1926, e in seguito al 5% (cinque per cento) con l'1% (uno per cento) in più per l'ammortamento, a datare dal 1926, sull'importo totale dell'emissione.

3. Un impegno scritto di emettere a titolo di nuovo versamento, e soltanto quando la Commissione sarà convinta che l'Ungheria può assicurare il servizio degli interessi e del fondo di ammortamento, buoni al portatore all'interesse del 5% (cinque per cento): le date e i modi di pagamento dal capitale e degli interessi saranno stabiliti dalla Commissione.

Le date alle quali gli interessi sono dovuti, il modo d'impiego del fondo di ammortamento e tutte le questioni analoghe relative all'emissione, alla gestione e al regolamento, dell'emissione dei buoni saranno determinate, volta per volta dalla Commissione.

A titolo di riconoscimento e di garanzia, si potranno esigere nuove emissioni, alle condizioni che la Commissione determinerà ulteriormente volta per volta.

Quando la Commissione delle riparazioni procedesse a stabilire definitivamente, e non più soltanto in via provvisoria, l'ammontare della parte degli oneri comuni che incombe all'Ungheria, in seguito ai reclami delle Potenze alleate e associate, la Commissione annullerà immediatamente i buoni che fossero stati emessi oltre questo ammontare.

d) Nel caso che i buoni, le obbligazioni o altri riconoscimenti di debito emessi dall'Ungheria, in garanzia e riconoscimento del suo debito di riparazioni, fossero attribuiti, a titolo definitivo e non a titolo di garanzia, a persone diverse dai singoli Governi a profitto dei quali è stato in origine stabilito l'importo del debito di riparazioni dell'Ungheria, questo debito sarà considerato estinto riguardo ad essi, per un importo corrispondente al valore nominale dei buoni così attribuiti definitivamente, e l'obbligo dell'Ungheria inerente ai detti buoni sarà limitato all'obbligazione che vi è espressa.

e) Le spese rese necessarie dalle riparazioni e ricostruzioni di proprietà situate nelle regioni invase e devastate, compresa la reinstallazione dei mobili, delle macchine e di ogni altra suppellettile, saranno valutate al costo del tempo in cui saranno eseguiti i lavori.

f) Le decisioni della Commissione relative al condono, totale o parziale, del capitale o degli interessi di qualsiasi debito verificato dell'Ungheria dovranno essere motivate.

§ 13.

Per ciò che concerne le votazioni, la Commissione si conformerà alle regole seguenti.

Quando la Commissione prenderà una decisione, i voti di tutti i delegati che hanno diritto di votare o, in loro essenza, dei delegati aggiunti, saranno registrati. L'astensione sarà considerata come voto emesso contro la proposta che si discute. Gli assessori non avranno diritto di voto.

L'unanimità sarà necessaria nelle questioni seguenti:

a) questioni che interessano la sovranità di una delle Potenze alleate e associate, o concernenti il condono, in tutto o in parte, del debito e delle obbligazioni dell'Ungheria;

b) questioni relative all'importo e alle condizioni dei buoni o di altre obbligazioni che il Governo ungherese deve emettere, e alla determinazione del tempo e delle modalità della loro vendita, negoziazione e ripartizione;

c) ogni proroga totale o parziale, oltre l'anno 1930, dei pagamenti che scadono tra il 1º maggio 1921 e la fine del 1926, inclusi;

d) ogni proroga totale o parziale, per una durata superiore a tre anni, dei pagamenti che scadono dopo il 1926;

e) questioni relative all'applicazione, in casi speciali, di un metodo di valutazione di danni diverso da quello adottato precedentemente in casi analoghi;

f) questioni di interpretazione delle disposizioni di questa parte del presente trattato.

Tutte le altre questioni saranno risolute a maggioranza.

In caso di divergenza di opinioni fra i delegati, che non fosse possibile risolvere mediante appello ai loro Governi, sulla questione se un determinato argomento sia di quelli per la decisione dei quali è richiesto un voto unanime, i Governi alleati e associati si impegnano a deferire immediatamente questa divergenza all'arbitrato di una persona imparziale, che si metteranno d'accordo per designare e di cui si impegnano ad accettare il responso.

§ 14.

Le decisioni prese dalla Commissione in conformità dei poteri che le sono conferiti saranno esecutive e potranno ricevere applicazione immediata senza alcun'altra formalità.

§ 15.

La Commissione rimetterà a ciascuna Potenza interessata, nelle forme che saranno determinate dalla Commissione medesima:

1. un certificato da cui risulti che essa detiene, per conto di quella Potenza, buoni delle emissioni suddette; questo certificato potrà, a richiesta della Potenza di cui si tratta, essere diviso in un numero di tagliandi non maggiore di cinque;

2. volta per volta, certificati relativi ai beni consegnati dall'Ungheria in conto del suo debito per riparazioni, e ritenuti per conto di quella Potenza.

Questi certificali saranno nominativi e potranno essere trasmessi per girata, previa notifica alla Commissione.

Quando dei buoni saranno emessi, per essere venduti o negoziati, e quando dei beni saranno consegnati dalla Commissione, dovrà essere ritirato un importo equivalente di certificati.

§ 16.

Il Governo ungherese sarà addebitato, a datare dal 1º maggio 1921, degli interessi del suo debito, come sarà stato determinato dalla Commissione, dedotti i versamenti eseguiti sotto forma di pagamenti in denaro o suoi equivalenti o in buoni emessi a profitto della Commissione, e ogni altro pagamento previsto all'articolo 173.

Il saggio di questo interesse sarà stabilito al 5%, a meno che la Commissione non stimi in seguito che le circostanze giustificano una modificazione di questo saggio.

Nel determinare al 1º maggio l'importo complessivo del debito dell'Ungheria, la Commissione potrà tener conto degli interessi dovuti sulle somme relative alla riparazione dei danni materiali, dal 3 novembre 1918 o da qualsiasi data ulteriore che la Commissione potrà stabilire, fino al 1º maggio 1921.

§ 17.

In caso di inadempienza, da parte dell'Ungheria, di una qualunque delle obbligazioni contemplate in questa parte del presente trattato, la Commissione segnalerà immediatamente questa inadempienza a ciascuna delle Potenze interessate, e farà le proposte che le parranno più opportune circa i provvedimenti da prendere in seguito a questa mancata esecuzione.

§ 18.

I provvedimenti che le Potenze alleate e associate avranno diritto di prendere in caso di inadempienza volontaria da parte dell'Ungheria, e che l'Ungheria si impegna a non considerare atti di ostilità, possono consistere in atti di divieto o di rappresaglia economica o finanziaria, e in generale in qualsiasi provvedimento che i rispettivi Governi stimeranno sia reso necessario dalle circostanze.

§ 19.

I pagamenti che devono essere eseguiti in oro o suoi equivalenti, in acconto sui reclami ammessi dalle Potenze alleate e associate, possono in ogni tempo essere accettati dalla Commissione sotto forma di beni mobili o immobili, merci, imprese, diritti e concessioni in territorio ungherese o fuori di esso, navi, obbligazioni; azioni e valori di qualunque specie, o monete ungheresi o di altri paesi; il loro valore in rapporto con l'oro sarà determinato a un giusto e onesto saggio dalla Commissione.

§ 20.

Nello stabilire ed accettare i pagamenti eseguiti per consegna di beni e diritti determinati, la Commissione terrà conto di ogni diritto e interesse legittimo delle Potenze alleate e associale o neutrali, e dei loro sudditi.

§ 21.

Nessun membro della Commissione sarà responsabile, se non davanti al Governo che lo ha designato, di qualsiasi atto od omissione attinente al suo ufficio. Nessuno dei Governi alleati e associati assume responsabilità per conto di qualsiasi altro Governo.

§ 22.

Con riserva delle disposizioni del presente trattato, questo allegato potrà essere modificato col consenso unanime dei Governi rappresentati nella Commissione.

§ 23.

Quando l'Ungheria e i suoi alleati avranno pagato tutte le somme da essi dovute in esecuzione del presente trattato e delle decisioni della Commissione, e quando tutte le somme ricevute o i loro equivalenti saranno stati repartiti fra le Potenze che vi hanno diritto, la Commissione sarà sciolta.

Allegato III

§ 1.

L'Ungheria riconosce il diritto delle Potenze alleate e associate alla sostituzione, tonnellata per tonnellata, (stazza lorda) e categoria per categoria, di tutte le navi mercantili e battelli da pesca perduti o danneggiati per fatti di guerra.

Tuttavia, sebbene le navi e i battelli ungheresi esistenti rappresentino un tonnellaggio molto inferiore a quello perduto dalle Potenze alleate o associate per effetto dell'aggressione dell'Austria-Ungheria e dei suoi alleati, il diritto così riconosciuto sarà esercitato su queste navi e battelli ungheresi alle condizioni seguenti.

Il Governo ungherese cede ai Governi alleati e associati, in proprio nome e in modo da vincolare tutti gli altri interessati, la proprietà di tutte le navi mercantili e battelli da pesca appartenenti ai sudditi dell'antico Regno d'Ungheria.

§ 2.

Il Governo ungherese rimetterà alla Commissione delle riparazioni, entro due mesi dall'entrata in vigore del presente trattato, tutte le navi e battelli indicati al paragrafo 1.

§ 3.

Le navi e i battelli indicati al paragrafo 1º comprendono tutte le navi e battelli: a) che battono o hanno il diritto di battere bandiera mercantile austro-ungarica, inscritti nei porti dell'antico Regno d'Ungheria; - b) appartenenti a un suddito, ad una compagnia o società dell'antico Regno d'Ungheria, o a una compagnia o società d'un paese diverso dai paesi alleati e associati, o soggetta al controllo o alla direzione di sudditi all'antico Regno d'Ungheria; - c) attualmente in costruzione: 1. nell'antico Regno d'Ungheria; 2. in paesi diversi dai paesi alleati e associati, per conto di un suddito, o di una società o compagnia dell'antico Regno d'Ungheria.

§ 4.

Allo scopo di fornire i titoli di proprietà per ogni nave consegnata, il Governo ungherese:

a) rimetterà per ogni nave alla Commissione delle riparazioni, a sua richiesta, un atto di vendita od altro titolo di proprietà che stabilisca il trasferimento alla Commissione della piena proprietà della nave, libera da qualsiasi privilegio, ipoteca od onere;

b) adotterà tutti i provvedimenti che potranno essere indicati dalla Commissione per assicurare che queste navi siano messe a disposizione della medesima.

§ 5.

L'Ungheria si impegna a restituire in natura e in stato normale di mantenimento, alle Potenze alleate e associate, entro due mesi dall'entrata in vigore del presente trattato, nel modo che sarà stabilito dalla Commissione delle riparazioni, tutte le navi e altri ordigni mobili per la navigazione fluviale, che dal 28 luglio 1913 sono passati, per qualunque titolo, in suo possesso o in possesso di uno dei suoi sudditi, e potranno essere identificati.

Per compensare le perdite di tonnellaggio fluviale, derivanti da qualsiasi causa, sofferie durante la guerra dalle Potenze alleate e associate, e che non potranno essere riparate con le restituzioni predette, l'Ungheria si impegna a cedere alla Commissione delle riparazioni una parte della sua flottiglia fluviale, fino alla concorrenza dell'ammontare di tali perdite; questa cessione non potrà eccedere il 20% del totale di questa flottiglia, come era costituita il 3 novembre 1918.

Le modalità di questa cessione saranno regolate dagli arbitri previsti all'art. 284 parte XII (porti, vie d'acqua e ferrovie) del presente trattato, incaricati di risolvere le difficoltà relative alla ripartizione del tonnellaggio fluviale, risultanti dal nuovo regime internazionale, di determinare le reti fluviali e le modificazioni territoriali attinenti a queste reti.

§ 6.

L'Ungheria s'impegna a prendere tutti i provvedimenti che la Commissione delle riparazioni potrà indicarle, per conseguire il pieno diritto di proprietà su tutte le navi che fossero state trasferite durante la guerra o che siano in via di trasferimento sotto bandiera neutrale, senza il consenso dei Governi alleati e associati.

§ 7.

L'Ungheria rinunzia a ogni specie di rivendicazione contro i Governi alleati e associati, e contro i loro sudditi, per quanto concerne la detenzione o l'uso di qualsiasi nave o battello ungherese, e qualsiasi perdita o danno sofferto dalle navi o battelli predetti.

§ 8.

L'Ungheria rinunzia a qualsiasi rivendicazione delle navi o dei carichi affondati per causa o in conseguenza di un'azione navale e salvati in seguito, sui quali i Governi alleati e associati o i loro sudditi abbiano qualche interesse, come proprietari, noleggiatori, assicuratori o a qualunque altro titolo, nonostante qualsiasi sentenza di condanna che fosse stata pronunciata da un tribunale delle prede dell'antica Monarchia austro-ungarica, o dei suoi alleati.

Allegato IV

§ 1.

Le Potenze alleate e associate esigono, e l'Ungheria consente, che a parziale soddisfazione delle sue obbligazioni, stabilite nella presente parte, e secondo le modalità che seguono, essa applichi le sue risorse economiche direttamente alla restaurazione materiale delle regioni invase delle Potenze alleate e associate, nella misura che queste potenze determineranno.

§ 2.

I Governi delle Potenze alleate e associate presenteranno alla Commissione delle riparazioni degli elenchi contenenti:

a) gli animali, le macchine, il materiale ferroviario, le suppellettili, i torni e gli articoli similari aventi carattere commerciale, che sono stati confiscati, adoperati o distrutti dall'Ungheria, o distrutti in conseguenza diretta delle operazioni militari, e che i detti Governi desiderano, a soddisfazione di bisogni immediati ed urgenti, di vedere sostituiti con altri animali o articoli della stessa specie, esistenti sul territorio ungherese all'entrata in vigore del presente trattato;

b) i materiali di costruzione, (pietra, mattoni, mattoni refrattari, tegole, legno da costruzione, vetri, acciaio, calce, cemento e simili) le macchine, gli apparecchi di riscaldamento, i mobili o ogni altro articolo di carattere commerciale, che i detti Governi desiderano far produrre e fabbricare in Ungheria, perché siano consegnati loro ai fini della restaurazione delle regioni invase.

§ 3.

Gli elenchi relativi agli articoli di cui al paragrafo 2, lettera a) saranno presentati nei tre mesi successivi all'entrata in vigore del presente trattato.

Gli elenchi conterranno tutti i particolari d'uso nei contratti commerciali relativi agli articoli predetti, compresa la specificazione, il termine di consegna, che non deve eccedere quattro anni, e il luogo di essa; non conterranno il prezzo, né la stima che devono essere stabiliti dalla Commissione nel modo che segue.

§ 4.

Appena ricevuti gli elenchi, la Commissione esaminerà in quale misura i materiali e gli animali indicati possono essere pretesi dall'Ungheria.

Per decidere in proposito, la Commissione terrà conto delle condizioni interne dell'Ungheria, in quanto sia necessario al mantenimento della sua vita sociale ed economica; terrà conto altresì dei prezzi e delle date a cui gli articoli similari possono essere ottenuti nei paesi alleati e associati, confrontandoli con quelli applicabili agli articoli ungheresi: terrà conto finalmente dell'interesse generale che hanno i Governi alleati e associati a ciò che la vita industriale dell'Ungheria non sia disorganizzata al punto da compromettere la sua capacità di adempiere gli altri obblighi di riparazione che da essa si pretendono.

Non si chiederanno all'Ungheria macchine, materiale ferroviario, suppellettili, torni o qualsiasi altro articolo simile di carattere commerciale, attualmente in uso nell'industria, se non a condizione che ogni provvista di questi articoli sia disponibile e da vendere: d'altra parte, le domande di questo genere non eccederanno il 30% delle quantità di ogni articolo in uso in qualsiasi stabilimento o impresa ungherese.

La Commissione darà ai rappresentanti del Governo ungherese facoltà di essere sentito, in un dato termine, sulla sua capacità di fornire i detti materiali, animali ed oggetti.

Le decisioni della Commissione saranno notificate, al più presto possibile, al Governo ungherese e ai vari Governi alleati e associati che vi hanno interesse.

Il Governo ungherese si impegna a consegnare i materiali, gli oggetti e gli animali indicati nella notifica, e i Governi alleati o associati interessati s'impegnano, ciascuno per la propria parte, ad accettarli, purché siano conformi alle specificazioni date e purché, a giudizio della Commissione, non siano disadatti all'uso richiesto per l'opera di riparazione.

§ 5.

La Commissione determinerà il valore da attribuire ai materiali, oggetti e animali consegnati come sopra, i Governi alleati e associati che li riceveranno consentono di essere addebitati del relativo valore e riconoscono che la somma corrispondente dovrà essere considerata come un pagamento fatto dall'Ungheria, da ripartire in conformità dell'art. 167 del presente trattato.

Quando sarà esercitato il diritto di chiedere la restaurazione materiale alle condizioni predette, la Commissione si assicurerà che la somma portata a credito dell'Ungheria rappresenti il valore normale del lavoro compiuto e dei materiali forniti, e che l'importo della domanda fatta dalla Potenza di cui si tratta, per il danno cosi parzialmente riparato, sia diminuito in proporzione del contributo alla riparazione, così fornito.

§ 6.

Per corrispondere al bisogno immediato dei paesi dove il bestiame fu tolto, consumato o distrutto, le Potenze alleate e associate potranno presentare alla Commissione delle riparazioni, immediatamente dopo l'entrata in vigore del presente trattato, un elenco del bestiame di cui chiedono la consegna nel termine di tre mesi dalla data predetta, a titolo di immediata anticipazione, in accento sugli animali di cui al paragrafo 2.

La Commissione delle riparazioni deciderà quanto bestiame dovrà essere consegnato entro il predetto termine di tre mesi, e l'Ungheria si impegna a eseguire le consegne in conformità delle sue decisioni.

La Commissione dividerà fra le Potenze interessate gli animali da consegnare, tenendo conto dei bisogni immediati di ciascuna, e del modo in cui questi bisogni sono stati soddisfatti nei trattati conchiusi dalle Potenze alleate e associate, da una parte dall'Austria e dalla Bulgaria dall'altra.

Gli animali consegnati dovranno essere in buono stato di salute e in condizioni normali.

Se gli animali cosi consegnati non potranno essere identificati per quelli asportati e confiscati, il loro valore sarà inscritto a credito degli obblighi di riparazione dell'Ungheria, in conformità delle disposizioni del paragrafo 5 del presente allegato.

Allegato V

§ 1.

L'Ungheria dà a ciascuno dei Governi alleati e associati, a titolo di riparazione parziale, un'opzione per la consegna annuale, durante i cinque anni che seguiranno l'entrata in vigore del presente trattato, delle materie prime enumerate qui di seguito, fino a concorrenza delle quantità che verranno a trovarsi nello stesso rapporto, di fronte alla rispettiva importazione annuale dell'Austria-Ungheria, prima della guerra, delle risorse dell'Ungheria, considerata nelle sue frontiere come sono stabilite dal presente trattato, di fronte alle risorse anteriori alla guerra dell'antica Monarchia austro-ungarica:

legno da costruzione e prodotti derivati dal legno;

ferro e leghe di ferro.

L'Ungheria dà inoltre alle Potenze alleate e associate, a titolo di riparazione parziale, un'opzione per la consegna annuale, durante i cinque anni che seguiranno l'entrata in vigore del trattato, della quantità di carbone da trazione, proveniente dalle miniere di Pecs, che sarà stabilita periodicamente dalla Commissione delle riparazioni, e di cui la Commissione disporrà in favore dello Stato serbo-croato-sloveno alle condizioni che saranno determinate dalla medesima.

§ 2.

Il prezzo dovuto per i prodotti di cui al paragrafo precedente sarà quello pagato dai sudditi ungheresi, nelle medesime condizioni d'imballaggio e di trasporto alla frontiera ungherese, e con tutte le facilitazioni consentite per la consegna degli stessi prodotti ai sudditi ungheresi.

§ 3.

Le opzioni del presente allegato saranno esercitate per mezzo della Commissione delle riparazioni. Per l'esecuzione delle disposizioni predette, essa avrà facoltà di statuire su tutte le questioni relative alla procedura, alle qualità e quantità delle forniture, al termine e ai modi della consegna e del pagamento. Le domande, accompagnate dalle necessarie specificazioni, dovranno essere notificate all'Ungheria 120 giorni prima della data stabilita per l'inizio dell'esecuzione, quando alle consegne da fare a partire dal 1º luglio 1920 e 80 giorni prima della stessa data, quanto alle consegne da fare tra la data dell'entrata in vigore del presente trattato e il 1º luglio 1920. Se la Commissione ritiene che la completa ammissione delle domande peserebbe in modo eccessivo sui bisogni industriali ungheresi, potrà rinviarle o annullarle, e stabilire un ordine qualsiasi di priorità.

Allegato VI

L'Ungheria rinunzia, in nome proprio e dei propri sudditi, a favore dell'Italia, a ogni diritto, titolo o privilegio di qualsiasi specie sui cavi o porzioni di cavi che collegano territori italiani, compresi quelli che fossero attribuiti all'Italia in conformità del presente trattato.

L'Ungheria rinunzia egualmente, in nome proprio e dei propri sudditi, a favore delle principali Potenze alleate e associate, a ogni diritto, titolo o privilegio di qualsiasi specie sui cavi o porzioni di cavi che collegano fra loro territori da essa ceduti, a termini del presente trattato, a differenti Potenze alleate o associate.

Gli Stati interessati dovranno mantenere la stazione (allerrissage) e il funzionamento dei detti cavi.

Per quanto riguarda il cavo Trieste-Corfù, il Governo italiano godrà, nei rapporti con la società proprietaria, della stessa condizione di cui godeva il Governo austro-ungarico.

Il valore dei cavi o porzioni di cavi di cui nei due primi capoversi del presente allegato, calcolato in base al prezzo d'impianto e diminuito di una percentuale adeguata per il deprezzamento, sarà inscritto a credito dell'Ungheria al capitolo delle riparazioni.

Sezione II: Disposizioni particolari

Art. 175

In applicazione delle disposizioni contenute nell'art. 168, l'Ungheria s'impegna a restituire a ciascuna delle Potenze alleate e associate, rispettivamente, tutti gli atti, i documenti, gli oggetti di antichità e d'arte, e tutto il materiale scientifico e bibliografico asportati dai paesi invasi, sia di proprietà dello Stato, sia delle Amministrazioni provinciali, comunali, ospitaliere, ecclesiastiche, o di altri Enti pubblici o privati.

Art. 176

L'Ungheria restituirà del pari gli oggetti della stessa specie di quelli indicati all'art. 175, che furono asportati dopo il 1º giugno 1914 dai territori ceduti, ad eccezione degli oggetti comprati da proprietari privati.

La Commissione delle riparazioni applicherà, se sarà il caso, ai detti oggetti, le disposizioni dell'art. 191, parte IX (clausole finanziarie) del presento trattato.

Art. 177

L'Ungheria restituirà, rispettivamente, a ciascuno dei Governi alleati e associati che vi hanno interesse, tutti gli atti, i documenti e le memorie storiche possedute dai suoi Istituti pubblici, che hanno diretto rapporto con la storia dei territori ceduti e che furono asportate dopo il 1º gennaio 1868. Questo periodo risalirà, per ciò che riguarda l'Italia, alla data della proclamazione del Regno (1861).

Relativamente agli oggetti e documenti di carattere artistico, archeologico, scientifico o storico, facenti parte di collezioni che anticamente appartenevano al Governo o alla Corona della Monarchia austro-ungarica, non contemplati da altre disposizioni del presente trattato, l'Ungheria s'impegna:

a) a negoziare con gli Stati interessati, quando ne sia richiesta, un accordo amichevole mercé il quale la parte di tali collezioni, documenti od oggetti, pertinenti al patrimonio intellettuale dei detti Stati potrà essere restituita, a titolo di reciprocità, al paese di origine;

b) a nulla alienare o disperdere di tali collezioni e a non disporre di tali oggetti per venti anni, a meno che un accordo speciale non sia intervenuto prima della scadenza di questo termine; a garentire la loro integrità e la loro buona conservazione e a tenerli, coi relativi inventari, cataloghi e documenti amministrativi, a disposizione degli studiosi, sudditi di qualsiasi Potenza alleata o associata.

Reciprocamente, l'Ungheria avrà il diritto di rivolgersi ai detti Stati e in specie all'Austria, per negoziare nelle condizioni predette il ritorno in Ungheria di tali collezioni, documenti ed oggetti, a cui si applicheranno le garenzie di cui alla lettera b).

Art. 178

I nuovi Stati sortiti dall'antica Monarchia austro-ungarica e gli Stati che ricevono parte del territorio della Monarchia s'impegnano a restituire al Governo ungherese gli atti, i documenti e le memorie che non risalgono a più di venti anni, che abbiano un rapporto diretto con la storia o l'amministrazione del territorio ungherese e che eventualmente si trovassero nei territori trasferiti.

Art. 179

L'Ungheria riconosce di restar tenuta, di fronte all'Italia, ad eseguire le obbligazioni stabilite dall'art. XV del trattato di Zurigo del 10 novembre 1859, dell'art. XVIII del trattato di Vienna del 3 ottobre 1866 e dalla convenzione di Firenze del 14 luglio 1868, conchiusi fra l'Italia e l'Austria-Ungheria, in quanto i predetti articoli non avessero ancora ricevuto in fatto piena esecuzione e in quanto i documenti e gli oggetti ai quali si riferiscono si trovino sul territorio dell'Ungheria o dei suoi alleati.