Trattato del diritto delle genti/III

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Del diritto delle genti alla rinnovazione della guerra

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Del diritto delle genti alla rinnovazione della guerra
II IV
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§. III.


Del diritto delle genti alla rinnovazione della guerra.


Finchè non vi sarà alcun arbitro per giudicare le differenze tra popolo e popolo nel modo stesso che si procede tra particolare e particolare, una società politica rientrerà nello stato di guerra ogni qualvolta ella si crederà lesa.

Non avendo altro mezzo legittimo per ottener giustizia che il suo proprio potere, essa lo impiegherà di pien diritto.

È necessario di distinguere la prima offesa dalla prima ostilità, poichè la lesione effettiva può essere preceduta da minacce.

Le minacce consistono:

Da una parte, negli armamenti1 sui quali è [p. 9 modifica]fondato il diritto di prevenire il nemico (jus preventionis).

Dall’altra nell’accrescimento delle forze, per cui una potenza diviene molto formidabile alle altre (potentia tremenda).

Questo accrescimento, per il solo fatto della propria esistenza, e precedentemente ad ogni atto di ostilità, è dalla parte del più forte una lesione degli altri.

Nello stato di selvaggia indipendenza questa lesione non ha nulla d’illegittimo; ma è appunto da questo genere di lesione che deriva da un’altra parte il diritto d’equilibrio di tutte le potenze che si toccano reciprocamente.

Quanto alla lesione effettiva, essa comprende le rappresaglie (retorsìo) vale a dire la vendetta che si esercita dal suo proprio capo a motivo di una offesa ricevuta, e senza averne prima col mezzo di vie pacifiche cercata la riparazione. Le rappresaglie somigliano in questo caso ad una guerra intrapresa senza dichiarazione.

L’opinione esige come un dovere, che la guerra sia preceduta da una dichiarazione.

Questa dichiarazione fa supporre che il modo di operare da essa proposto sia stato accettato, e che gli avversarj abbiano convenuto di vendicare i loro diritti colle ostilità.

[p. 10 modifica]La guerra intrapresa senza dichiarazione è riguardata come un atto di assassinamento2.

Note

  1. La coscrizione militare tale quale noi l’abbiamo veduta stabilita in Francia e in Italia può riguardarsi come un continuo armamento.
  2. Tale era l’ultima guerra che Buonaparte ha fatto all’imperatore di Russia.