Bollettino delle leggi e disposizioni della Repubblica Romana/Bollettino N. 5

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Bollettino N. 5

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REPUBBLICA ROMANA


BOLLETTINO DELLE LEGGI


N. 5.


EDIZIONE OFFICIALE

67 Circolare del Ministro delle Finanze ai Presidi delle province ed ai cassieri riguardo ai depositi delle mani morte — pag. 67.

68 Avviso del Ministro dell'Interno per la proroga del Consiglio Municipale di Roma- pag. ivi.

69 Ordine del giorno del Ministro di Guerra e Marina sui distintivi dei gradi militari fra gli officiali - pag. 68.

70 Decreto del Comitato Esecutivo per la formazione di una commissione per verificare il merito de' petizionari impieghi — pag. 69.

71 Idem perchè i pagamenti alle casse erariali si facciano coi boni del tesoro, o coi biglietti della banca romana - pag. 70.

72 Idem di abolizione del tribunale del s. Offizio - ivi.

73 Circolare del Ministro delle Finanze ai Presidi delle province perchè compongano le Commissioni che invigilino sul prestito forzoso - pag. 71.

74 Idem in cui si danno alcune norme agli amministratori nazionali pel prestito suddetto — pag. 73.

78 Lettera del Ministro degli affari esteri ai Ministri di Francia, Inghilterra, Svezia e Danimarca presso il Governo Toscano affinchè s'interpongono per la restituzione dei sei ostaggi fatti dagli Austriaci a Ferrara - pag. 75.

76 Idem all’Inviato straordinario Toscano sull’Inviato della Repubblica, e sui provvedimenti intorno alla fusione dei due stati - pag. 76.

77 Decreto del Comitato Esecutivo sul prestito forzoso - pag. 77.



Roma 1849.- Tipografia Governativa.


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MINISTERO DELLE FINANZE


CIRCOLARE.

AI PRESIDI DELLE PROVINCE, ED AL CASSIERI

In addizione alle disposizioni già datevi sui depositi appartenenti alle mani-morte, debbo farvi conoscere:

1. Che quelle disposizioni debbono intendersi limitate ai soli depositi fatti per conservare in natura i valori, o destinati a rinvestimenti, talchè ne sono esclusi gli altri destinati a Cassa, o fondo di ordinaria Amministrazione, al movimento de’ quali non solo non deve opporsi il menomo ostacolo, ma debbono restituirsi ai luoghi di deposito, se mai fossero stati tolti.

2. Che sono affatto esclusi da ogni disposizione, e non compresi nella Legge di assicurazione e d’indemaniazione, gli stabilimenti spettanti alla Repubblica Francese così in Roma, come a Loreto.

Roma li 26 Febbrajo 1849.

Il Ministro delle Finanze


(68)

REPUBBLICA ROMANA


IN NOME DI DIO E DEL POPOLO

La elezione del Consiglio Municipale di Roma, destinata pel giorno 11 del prossimo Marzo, e differita al 25 dello stesso mese. Quindi [p. 68 modifica]per quel giorno saranno convocati i Collegi Elettorali di questa città, ferma nel resto la Ordinanza del 10 corrente.

Dal Ministero dell’Interno il 27 Febbrajo 1849.

Il Ministro


(69)

MINISTERO DI GUERRA E MARINA


Ordine del Giorno 27 Febbrajo

La quasi impercettibile differenza, che esiste ora nei distintivi dei gradi militari fra gli officiali delle truppe della Repubblica Romana, potrebbe dar causa ad eqụivoci ed inconvenienti che si vogliono evitati. E utile alla disciplina che il soldato ravvisi a colpo d’occhio ed anche a distanza quale sia il grado di cui è investito l’officiale che lo comanda, senza aver bisogno di ricorrere a minuta analisi. D’altronde la istituzione degli spallini, che tende a nobilitare l’animo del militare e ad inchinarlo a stimare questo segno onorevole, è introdotta non tanto per ornamento quanto per distintivo di grado e di onore; il Ministro di Guerra e Marina pertanto ordina:

I distintivi degli spallini per gli officiali compresi anche i superiori, sì di fanteria che di cavalleria, da ora innanzi sono restituiti al sistema antico sulla spalla dritta, o sinistra, o so pra ambedue, a seconda dei gradi diversi.

per il ministro A. Calandrelli Sostituto

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REPUBBLICA ROMANA


IN NOME DI DIO E DEL POPOLO

Considerando che il numero de’ sollecitatori d’impieghi è cresciuto per modo che, divenuto ostacolo ad una mediata scelta, è cagione d’involontari errori, toglie un tempo prezioso al disbrigo de’ più gravi e più urgenti affari dello Stato;

il Comitato Esecutivo decreta:

1. Una Commissione speciale è istituita in Roma, composta di sette persone, la quale, verificati i titoli, assunte le opportune informazioni sul merito de’ petizionari d’impieghi civili, potrà essere utilmente consultata, e dal Comitato Esecutivo e dai Ministri, nelle vacanze o creazioni d’impieghi ne’ pubblici dicasteri.

2. La Commissione si comporrà de’ Cittadini:

Avv. Francesco Sturbinetti, Rappresentante del Popolo, Presidente.

Avv. Giuseppe Piacentini.

Luigi Salvati, Maggiore del Battaglione Monti.

Dott. Giuseppe Meucci, Rappresentante del Popolo.

Luigi Allocatelli, Rappresentante del Popolo.

Alberico Spada, Rappresentante del Popolo.

Alessandro Castellani, Segretario.

Roma 28 Febbrajo 1849.

I Membri del Comitato esecutivo


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REPUBBLICA ROMANA


IN NOME DI DIO E DEL POPOLO

Il Comitato esecutivo notifica:» Che l’Assemblea Nazionale, in seguito della proposizione da esso fatta, ha pronunciata la seguente legge, ed ordina che sia senza dilazione eseguita secondo la sua forma e tenore.

Art. unico.» Dal 15 Marzo prossimo tutti i pagamenti alle Casse erariali non potranno esser fatti che in boni del Tesoro, o in biglietti di Banca Romana, meno le somme al di sotto di scudi cinque.

I Ministri sono incaricati dell’esecuzione della presente legge, ciascuno per la parte che lo riguarda. Roma 28 Febbrajo 1849.

I Membri del Comitato esecutivo


(72)

REPUBBLICA ROMANA


IN NOME DI DIO E DEL POPOLO

Il Comitato esecutivo della Repubblica notifica, che l’Assemblea Costituente, a proposizione del Ministro de’ Lavori Pubblici, ha promulgato nella tornata di jeri il seguente

Decreto.

È abolito per sempre il Tribunale del s. [p. 71 modifica]Offizio. Una colonna sarà eretta in Roma sulla piazza che sta innanzi all’antica casa di quel tribunale, per eternare ai posteri la memoria di quest’atto solenne.

Il Ministro dei Lavori Pubblici è incaricato della esecuzione del presente Decreto.

Roma 28 Febbrajo 1849.

I Membri del Comitato esecutivo

(73)

MINISTERO DELLE FINANZE


CIRCOLARE

ai Presidi delle Province

Cittadino:

L’Assemblea Costituente, nel decretare il 25 di questo mese il prestito forzoso, ha obbedito alla necessità indeclinabile di salvare la Patria, ed ha calcolato che se tutti i cittadini debbono nella misura delle loro forze concorrere al santissimo scopo, molto più di sagrifizio e di zelo deve attendersi dalla classe agiata, come quella che nella elevatezza dei principii, nella scelta sua educazione dev’esser convinta, che la conservazione ed il miglioramento della fortuna pubblica e privata, la conservazione dell’ordine [p. 72 modifica]dipendono totalmente dal consolidarsi della Repubblica che non può ormai retrocedere, senza cadere in un abisso da cui verun cittadino potrebbe salvarsi.

Io non dubito che voi per primo, convinto di queste verità, vi occuperete tutt’uomo a trasfonderle nell’animo de’ vostri amministrati, dal che ne verrà che il prestito dimandato dalla Patria, che questo sicurissimo e fruttifero rinvestimento, incontrerà le simpatie d’ogni Cittadino.

Ora affrettatevi, o Preside, a comporre la Commissione di uomini retti, affezionati alla Repubblica, conoscitori delle famiglie della Provincia, e ad invitare con pubblico affisso i vostri amministrati ad esibire dentro ristretto termine l’assegno delle proprie rendite e pesi; ma intanto che vi giungano, ponetevi in grado di supplire al difetto delle assegne, o alla loro infedeltà, ritirando dalle Cancellerie censuarie le notizie delle grandi proprietà, ed in qualunque modo vi sembrerà prudente le indicazioni delle altre fonti di rendita degli abitanti della Provincia. Così potrete con cognizione di causa, e colla maggior celerità, affigliandovi, ove occorra, a delle commissioni locali decidere sulle assegne e sui reclami; potrete allo, spirare del 12 Marzo redigere l’elenco dei contribuenti in triplice copia, delle quali una ritenendone a corredo de’ vostri atti, consegnerete l’altra all’Amministrazione nazionale della Provincia per la esigenza, mi trasmetterete l’ultima immediatamente per norma del Governo, colla dichiarazione dell’Amministrazione nazionale d’averne ricevuta copia per la esigenza. All’effetto consegnerete la [p. 73 modifica]inclusa all’Amministratore nazionale, ritirandone ricevuta, vedrete nella medesima quali disposizioni io gli dia per conoscere prontamente i versamenti, ond’essere in grado di spedirvi le cartelle di credito promesse dall’articolo 18 del nominato Decreto.

Io non saprei che aggiungere alla vostra perspicacia ed al vostro patriottismo, ma debbo assicurarvi che il Governo terrà conto assai favorevole degli uomini che in quest’incontro avranno dato prova di quello zelo, di quell’impegno che costituiscono il vero pregio de funzionari di una Repubblica, e chiuderò la presente raccomandandovi caldamente che, senza attendere la ultimazione della operazione, mi teniate informato in ogni ordinario del suo progresso e delle difficoltà che possono presentarsi per provvedervi immediatamente.

Accusatemi ricevuta, e gradite che vi saluti.

Li 28 Febbrajo 1849.

Il Ministro delle Finanze


(74)

MINISTERO DELLE FINANZE


CIRCOLARE

AGLI AMMINISTRATORI CAMERALI

Cittadino:

Il Decreto dell’Assemblea Costituente 28 Febbrajo 1849 ha ordinato che sulle migliori fortune dello Stato venga levato un prestito forzoso pagabile in tre rate: la prima a 20 giorni dalla [p. 74 modifica]pubblicazione della Legge; la seconda al 31 Luglio; l’ultima al 31 Ottobre di quest’anno, disponendo che come a coloro che anticipassero in tutto o in parte la seconda e terza rata, si abbonerà un ventesimo; così a carico de renuenti verrà proceduto colle misure coattive stabilite dalla Legge per la riscossione delle pubbliche tasse.

Vi sarà consegnato a suo tempo dal Preside di codesta Provincia il ruolo de’ contribuenti, riceverete i versamenti che vi saranno fatti, rila sciandone quietanza da staccarsi da apposito bollettario, che farete prima vidimare dal Preside stesso in ogni pagina, e procederete alla intimazione ed esecuzione della manoregia immediatamente dopo lo spirare del termine dalla Legge stabilito contro i morosi.

Due importanti operazioni rimarranno a questo Ministero. L’una è di spedire a coloro che anticiperanno le rate, altrettanti dei boni a valere per conto della contribuzione per la disposizione dell’articolo 7. L’altra è di spedire la cartella fruttifera pel rimborso.

Per la esecuzione, necessita che voi mi spediate coll’ordinario di ciascuna domenica le bollette madri dei versamenti ricevuti.

Io conto che in questa circostanza voi vorrete provare alla Repubblica il vostro attaccamento, e meritare d’essere annoverato fra i funzionarii benemeriti della Patria.

Accusatemi subito ricevuta della presente, e gradite che vi saluti.

Li 28 Febbrajo 1849.

Il Ministro I. Guiccioli


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MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI


LETTERA DEL MINISTRO DEGLI ESTERI AI MINISTRI DI FRANCIA,
INGHILTERRA, SVEZIA E DANIMARCA PRESSO IL GOVERNO TOSCANO.


Signore:

Il buon volere, la dignità colla quale Ella concorse l’8 Agosto a interporre, di conserva coi suoi colleghi del Corpo Diplomatico risiedente in Firenze, i suoi buoni uffici per allontanare da Bologna il flagello che l’improvvido Maresciallo Welden credea tenerle sospeso sopra, mi muovono a interessarla vivamente a nome dell’umanità affinchè Ella di nuovo frapponga l’opera sua contro un nemico non meno del Welden spregevole e detestato. Un Haynau, che s’intitola non sappiamo se Maresciallo o Generale, dopo aver rubato in Ferrara 200 mila scudi, ha trasportato con sè, partendo, sei ottimi cittadini ch’egli intende tutelar debbano le innovazioni da lui in Ferrara ordinate. Io non scendo a commenti sul fatto, o Signore, perchè chi ruba sfugge a tutte quelle norme con cui si misurano le azioni di questa terra. Ma la cattura di quei sei Ferraresi può dar luogo a crudeli rappresaglie, ed è per evitar queste, ed è per conservar pura e santa la nostra rivoluzione che io l’interesso a redimer quelle vittime di una barbarie snaturata. L’Italia, Signore, combatte una guerra leale, combatte la guerra degli oppressi contro i tiranni. Essa non depreda gli averi, non rapisce onesti cittadini, non sgozza le donne; queste opere essa lascia al Croato, e son degne invero di lui e della causa ch’ei sostiene. Ma le Potenze civili di Europa [p. 76 modifica]debbono stigmatizzar d’infamia tali atrocità, e stender soccorrevole la mano a chi soffre pel più santo degli amori, quello della patria.

Questa convinzione, corroborata in me dal sentimento che questa età di lumi è fatta per ispirare, mi ha mosso a scriverle ed a pregarla caldamente a nome di questa Repubblica di intromettere i validi suoi uffici, onde i sei ostaggi di Ferrara siano renduti al loro paese. L’umanità dettò questo atto di cui mi feci organo presso di Lei; il sentimento dei nostri mille oltraggi detterà poscia quelli che valgano a reintegrar l’Italia dalle perpetue enormezze a cui un nemico sleale l’assoggetta.

Persuaso ch’Ella vorrà assumersi il nobile ufficio a cui l’esorto, con tutto quello zelo che seppe in altra circostanza spiegare, coi sensi della più viva gratitudine, ho l’onore di rassegnarmi

Di Lei, Signore

Roma 1 Marzo 1849.

Il Ministro Carlo Rusconi.

(76)

AL CITTADINO ATTO VANNUCCI


INVIATO STRAORDINARIO DEL GOVERNO TOSCANO A ROMA

Il sottoscritto Ministro delle relazioni esterne del Governo della Repubblica Romana, si fa un dovere di partecipare al cittadino Atto Vannucci, Inviato straordinario del Governo provvisorio di Toscana, che la Repubblica non riconosce per suoi rappresentanti in Firenze se non Pietro Maestri come Inviato straordinario e G. Canestrini come interinalmente incaricato della [p. 77 modifica]ordinaria gestione della Legazione Romana in quella Città, e questi col mandato e colle istruzioni già comunicate a quel Provvisorio Governo.

Avvisa inoltre il sottoscritto Ministro che ad agevolare fra i due Stati quella fusione, che fortunatamente sembra omai al suo compimento, il Governo della Repubblica Romana ha già dispensata la propria Legazione in Firenze dal rilascio di Passaporti, Visti, Atti di Legalizzazione, dichiarando che fino a nuove disposizioni nel territorio della Repubblica varranno per lo stesso effetto le firme delle Autorità Toscane.

Salute e fratellanza.

Roma 1 Marzo 1849.

Il Ministro Carlo Rusconi

(77)

REPUBBLICA ROMANA


IN NOME DI DIO E DEL POPOLO

Il Comitato Esecutivo della Repubblica notifica, che l’Assemblea Costituente nella tornata del 25 Febbrajo prossimo passato, sulla proposizione del Comitato Esecutivo, ha emanato il seguente:

DECRETO.

L'Assemblea Costituente

Considerando che dispotica amministrazione, improvvida d’ogni avvenire e solo intesa ad arricchire una casta privilegiata, ha dilapitato le finanze dello Stato;

Considerando che se avvi tutta la certezza di ritornarle fiorenti, il riordinarle però non è opera del momento;

[p. 78 modifica]Considerando che gli urgenti e gravi bisogni dello Stato, e precipuamente quello di mettere la nascente Repubblica in grado di conveniente difesa, rendono indispensabile di ricorrere a mezzi pronti e straordinarii, tra quali il più acconcio si è il prestito forzoso;

Considerando che essa deve avere per basi 1. Prontezza di operazione. 2. Minore aggravio possibile nel momento. 3. Certezza al rimborso non lontano e senza aver danno;

Decreta:

1. Sarà levato un prestito forzoso sulle famiglie di più elevate fortune, sui maggiori capitalisti e commercianti, e sulle società commerciali e industriali di qualunque specie.

2. Le persone e i corpi morali di qualsivoglia specie vengono reputati altrettante famiglie.

3. Più individui discendenti da comune stipite se hanno comunione di beni verranno considerati come una sola famiglia.

4. La proporzione del prestito è la seguente:

Ogni famiglia, che abbia rendita di qualunque provenienza, non minore di annui scudi due mila netti da ogni peso, nè maggiore di quattro mila, sarà tassata per una sola volta del quinto d’un’annata di rendita.

Quella che abbia rendita non minore di scudi quattro mila, nè maggiore di scudi sei mila, sarà tassata di un quarto.

Quella di rendita non minore di scudi sei mila, nè maggiore di scudi ottomila, sarà tassata di un terzo.

Quella di rendita non minore di scudi otto mila, nè maggiore di scudi dodici mila, verrà tassata della metà.

[p. 79 modifica]Quella che abbia rendita di scudi dodici mila, o più, verrà tassata di due terzi.

5. Il pagamento dovrà farsi solo in valori correnti, ovvero in oggetti di oro od argento.

6. Il pagamento può farsi in tre rate eguali a diverse scadenze.

La prima rata sarà pagata entro 20 giorni dopo la promulgazione della presente legge, in ciascuna provincia.

La seconda verrà pagata al più tardi alla fine del luglio prossimo:

L’ultima rata lo sarà al più tardi l’ultimo di ottobre.

7. Quei che pagassero anticipatamente tutto o parte della seconda e terza rata godranno del difalco di un ventesimo sulla somma anticipata, col diritto bensì ad essere reintegrati nell’intero.

8. In ogni capoluogo di Provincia il Preside comporrà una Commissione centrale di dieci probi individui, e bene informati dallo stato di fortuna degli abitanti, o delle possidenze nel luogo di quei che fossero domiciliati altrove.

La Commissione verrà presieduta dal Preside con voto deliberativo.

9. La medesima, dopo avere ricevuto la spontanea dichiarazione dalle persone soggette al prestito sull’ammontare della rendita, o dopo aver le invitate a dare tale dichiarazione, definirà l’ammontare della rendita annua, netta di pesi. La prima rata dovrà pagarsi nella quantità stabilita, salvo i reclami in devolutivo che potessero dar luogo a compensazione o diminuzione per le rate successive.

10. Darà essa il giudizio prontamente sui [p. 80 modifica]documenti che potranno essere esibiti, ed anche per propria scienza e convinzione, senza bisogno di ricorrere a prove estrinseche ed altre indagini.

11. Prima di dare il giudizio definitivo potrà, se lo stima opportuno, nominare delle Commissioni locali in altri territori, semplicemente consultive, per quegli schiarimenti di fatto di cui crederà aver bisogno.

12. Le Commissioni centrali daranno il loro giudizio dentro quindici giorni dalla pubblicazione della presente legge.

13. Le somme prestate saranno produttive nell’annuo interesse del cinque per cento netto d’ogni ritenuta, dal dì del versamento, e con tutti gli altri privilegii del debito pubblico.

14. Il prestito è garantito su tutti i beni nazionali.

15. Verrà rimborsato o con piccole cartelle di rendita pubblica negoziabili al portatore ed ammortizzaħili entro un triennio, o con l’assegno de’ fondi della Nazione, a prezzo di stima, ma colla diminuzione del quattro per cento della stima stessa.

16. La riscossione del prestito forzoso verrà fatta colle stesse misure coattive stabilite dalla legge per la riscossione delle pubbliche tasse.

Il Ministro delle Finanze è incaricato dell’esecuzione del presente Decreto.

Roma 2 Marzo 1849.

I Membri del Comitato esecutivo

Il Ministro delle Finanze I. Guiccioli