Bollettino delle leggi e disposizioni della Repubblica Romana/Bollettino N. 4

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Bollettino N. 4

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REPUBBLICA ROMANA


BOLLETTINO DELLE LEGGI


N. 4.


EDIZIONE OFFICIALE

53 Avviso del Ministro delle Finanze che la firma dei boni sarà d'Ignazio Guicciolipag. 51.

54 Decreto dell'Assemblea Costituente sullo stemma della Repubblica — ivi.

55 Circolare del Ministro dell'Interno ai Presidi delle province perchè inviino una nota degl'impiegati con osservazioni — pag. 52.

56 Decreto del Comitato Esecutivo sulla requisizione delle campane superflue di Roma per far cannoni – ivi.

57 Ordinanza del Ministro di Grazia e Giustizia per la sospensione delle udienze ordinarie — pag. 53.

58 Circolare del Ministro dell'Interno ai Presidi delle province perchè al primo ingresso degli austriaci o dei napoletani nel suolo della Repubblica i cittadini piglino le armi in massa — pag. 54.

59 Decreto dell'Assemblea Costituente con cui si proibisce ai rappresentanti del Popolo la percezione di doppio soldo — pag. 56.

60 Idem per cui gl'impiegati che sono fuori del territorio della Repubblica senza permesso non possano avere il soldo — pag. 58.

61 Ordinanza del Comitato Esecutivo perchè il clero continui la sua regolare amministrazione — ivi.

62 Decreto dell'Assemblea Costituente in cui si toglie ogni giurisdizione ai Vescovi sulle Università e scuole — pag. 59.

63 Idem del Comitato Esecutivo in cui l'Amministrazione del Registro è dichiarata amministrazione del Demanio pubblico — pag. 60.

64 Ordinanza del Comitato Esecutivo in cui i così detti palazzi apostolici sono posti sotto la sorveglianza del Ministro de' lavori pubblici — pag. 62.

65 Notificazione del Ministro dell'Interno contro i timori sulla sicurezza delle casse di risparmio, dei monti di pietà ecc.. – ivi.

66 Circolare del Ministro degli affari esteri sull'ingrossamento delle truppe napoletane ai confini — pag. 63.


Roma 1849. — Tipografia Governativa.


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MINISTERO DELLE FINANZE

Avviso

La variazione accaduta del Ministro delle Finanze fa sì che i Boni del Tesoro, che restano tutt’ora ad emettersi in commercio, in luogo di portare la firma dell’inallora Ministro, porteranno quella dell’attuale, IGNAZIO GUICCIOLI.

Roma 22 Febbrajo 1849.

Il Ministro delle Finanze

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IN NOME DI DIO E DEL POPOLO

L’Assemblea Costituente ha emanato nella seduta di oggi il seguente Decreto:

«Lo stemma della Repubblica Romana avrà nel mezzo l’Aquila circondata di corona civica, e i fasci consolari fra gli artigli. Il legame de’ fasci consolari formerà una benda cadente, che avrà il motto Legge e Forza

Il Presidente

Il Segretario


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MINISTERO DELL'INTERNO

CIRCOLARE

Ai Presidi delle Province

La missione de’ Commissarj nelle Province nelle attuali circostanze è sospesa.

Onde evitare però ogni odiosità, inviate una nota degl’impiegati che si rilevano da voi, e de’ quali vorreste la destituzione o remozione, perchè o non abbastanza capaci, o ostili all’attuale ordine di cose; il Governo centrale prenderà su di se tale misura; la nota sia con le vostre osservazioni riservata.

Sono con affetto

Roma li 23 Febbrajo 1849.

Il Ministro


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REPUBBLICA ROMANA


IN NOME DI DIO E DEL POPOLO

L’Assemblea Costituente ha emanato il seguente Decreto:

Art. 1. Sarà fatta una requisizione di tutte le campane di Roma superflue, appartenenti alle nostre Chiese, che serviranno per far cannoni.

[p. 53 modifica]Art. 2. Saranno eccettuate le campane delle Basiliche, delle Parrocchie e Chiese nazionali, non che quelle che per pregio artistico o d’antichità meritano di essere conservate.

Art. 3. I Ministri della Guerra e dell’Interno sono incaricati dell’esecuzione del presente Decreto.

Roma 24 Febbrajo 1849.

Il Presidente


I Segretari

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ORDINANZA MINISTERIALE.

Considerando che le gravi contingenze della Repubblica hanno impedito fino ad ora l’Assemblea Costituente di sanzionare il nuovo ordinamento dei Tribunali della Capitale;

Vista l’urgenza;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Ottenuta l’approvazione del Comitato Esecutivo;

Il Ministro di Grazia e Giustizia

Ordina:

Art. 1. Le udienze ordinarie dei Giudici e Tribunali di Roma restano per ora sospese.

Art. 2. Verrà quanto prima indicato il giorno in cui si potranno riprendere.

[p. 54 modifica]Art. 3. Da questa disposizione sono eccettuate tutte quelle, alle quali darebbero luogo i casi d’urgenza, e le cause di Commercio.

Roma dal Palazzo della Giustizia li 24 Febbrajo 1849.

Il Ministro di Grazia e Giustizia


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MINISTERO DELL'INTERNO


CIRCOLARE

Cittadino Preside:

Le ire e le enormezze del dispotismo minacciano da più lati il suolo della Repubblica. Mentre al Nord il ladrone austriaco, colla viltà della prepotenza, taglieggia e ruba il paese e poi si ritira, il Borbone anela di rinnovare su Roma i macelli di Sicilia e di Napoli; nè il Padre de’ fedeli teme il nefando e sanguinoso contatto. La guerra, che sembra voglia apprestarsi contro di noi, non è guerra di genti civili, è guerra di briganti. Le sventure Ferraresi sono un insulto alla società, alla umanità. Il paese non vuole, non dee tollerare un istante, che ciò si ripeta in nessun angolo del territorio della Repubblica. Il Governo ha già prese le più energiche provvidenze per ordinare a difesa tutte le forze regolari delle quali può disporre, e per apparecchiarne di nuove; e voi dal canto vostro dovete ardentemente cooperare seco, e secondare gli slanci generosi del Popolo.

[p. 55 modifica]A tal uopo riceverete le norme opportune dal Ministero della Guerra. Al primo passo, che un soldato austriaco, o un soldato napoletano metterà al di quà de’ confini, voi ne sarete avvertito, e sarà vostro debito il fare, che ogni campana suoni al terribile stormo, che ogni cittadino si levi e impugni le armi, che da ogni città, da ogni terra, da ogni più remota valle, chi sa maneggiare un fucile, una picca, una daga esca all’aperto; si unisca ai fratelli, ed accorra in masse, dove il pericolo della Patria lo chiama. Provvedete che le Nazionali attive e di riserva si tengano pronte, per essere al primo avviso mobilizzate, e messe in marcia; e il Popolo delle campagne, con quelle armi che il supremo pericolo a tutti ministra, faccia seguito, se occorre, alle Nazionali. Il Governo penserà preventivamente ai mezzi di organizzare questo sollevamento magnanimo delle moltitudini, stabilirà i centri di ritrovo; e vi darà, al momento del pericolo, le opportune e precise istruzioni. Le orde croate, e i soldati di Napoli (se nel cospetto nostro non si ricorderanno di essere italiani) risentino sulla sacra terra della Repubblica la forza delle braccia di un Popolo, che vuole riscuotersi senza ritorno a indipendenza e libertà. Che ogni siepe de’ nostri orti, ogni casa delle nostre vallate, ogni albero de’ nostri campi celi un colpo vendicatore; e la terra del la sorgente Repubblica sia tomba all’ultimo soldato della tirannide. La potenza di un popolo non si misura dal numero; e quando tre milioni di uomini vogliono unanimemente e fortemente vendicare l’umanità, ed hanno per sè la [p. 56 modifica]potenza del diritto e la espansione invincibile di una libera idea, tutte le forze della tirannide non possono prevalere contro di loro. Cittadino Preside! Il Governo della Repubblica ha inteso il magnanimo grido di entusiasmo e di guerra uscito dai popoli dello Stato alla novella dell’insulto straniero. Egli sente tutta la grandezza della sua missione, ed è risoluto di compierla sino alla morte. Voi dovete sollevare le vostre forze all’altezza delle presenti cose; voi dovete ispirarvi del pensiero e della vita del popolo, e starvi apparecchiato a quelle forti ed efficaci misure che salvano le Nazioni. Voi dovrete mettervi, come primo soldato, tra le file del popolo; e noi saremo con voi.

Roma li 24 Febbrajo 1849.

Il Ministro dell'Interno


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AL COMITATO ESECUTIVO

L’Assemblea Costituente Romana nella pubblica tornata ha pubblicati i due seguenti Decreti.

REPUBBLICA ROMANA

Considerato che se l’unione di più impieghi in un solo individuo è d’ordinario contraria al buon andamento dell’amministrazione pubblica, la percezione dei soldi inerenti agli impieghi stessi è sempre fatale agli interessi dell’erario;

[p. 57 modifica]Considerato che ogni riforma in amministrazione, tanto più piace ove si conforti dell’esempio di chi la statuisce;

Ritenuto che entro il più breve termine debba provvedersi a un organico per gl’impiegati governativi, e togliere l’abuso detestato di accumulare in una sola persona moltiplici soldi per moltiplicità d’impieghi;

L’Assemblea Costituente,

IN NOME DI DIO E DEL POPOLO

Decreta:

Art. 1. È proibita ai Rappresentanti del Popolo all’Assemblea Costituente Romana la percezione di un doppio soldo.

Art. 2. Quei Rappresentanti che coprissero un impiego governativo, cui sia annesso soldo, dovranno dentro cinque giorni dare l’ozione, o per questo, o per l’indennizzo inerente alla qualifica di Rappresentante del Popolo.

Art. 3. Il Potere esecutivo e il Ministro dell’Interno sono incaricati della esecuzione del presente Decreto.

Roma 24 Febbrajo 1849.

Il Vice - Presidente

Il Segretario


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REPUBBLICA ROMANA


IN NOME DI DIO E DEL POPOLO

L'ASSEMBLEA COSTITUENTE

Decreta:

Art. Unico. I soldi, gli assegni, gl’indennizzi, e qualunque specie di pagamento personale a carico dell’erario della Repubblica non saranno percetti da coloro che si trovassero senza permesso, fuori del territorio della Repubblica.

Il Ministro delle Finanze è incaricato del presente Decreto.

Roma 24 Febbrajo 1849.

Il Vice - Presidente

Il Segretario.


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REPUBBLICA ROMANA


IN NOME DI DIO E DEL POPOLO

IL COMITATO ESECUTIVO

Considerando non essere nè nella lettera, nè nello spirito delle leggi sinora pubblicate, arrestare il corso dell’Amministrazione de’ beni Ecclesiastici, la quale non può rimanere in sospeso senza ingenerarsi la più grave confusione negli affari; per lo che essa deve essere continuata come per lo passato, finchè non sia regolarmente [p. 59 modifica]assunta dal Demanio, per quei beni e stabili menti ai quali è limitata, secondo le disposizioni già date:

Ordina:

Art. 1. Il Clero secolare continuerà a fare tutti gli atti di amministrazione come per lo passato.

Art. 2. Il Clero regolare continuerà nella stessa amministrazione, finchè non sia regolarmente organizzata l’amministrazione demaniale. Introiterà quindi le sue rendite, e farà tutti i pagamenti come per lo passato.

Art. 3. Gli affittuari e debitori dell’uno e l’altro Clero continueranno a fare i loro pagamenti correnti nelle sue mani, eccetto semplicemente i capitali dovuti al medesimo, sui quali rimangono ferme le provvidenze già pubblicate.

Il Ministro delle Finanze è incaricato della pronta esecuzione della presente Ordinanza.

Roma 25 Febbrajo 1849.

I Membri del Comitato esecutivo

(62)

REPUBBLICA ROMANA


IN NOME DI DIO E DEL POPOLO

Decreta:

La giurisdizione dei Vescovi sopra le Università, ed altre scuole qualunque della Repubblica, eccettuate quelle dei Seminari Vescovili, è abolita.

[p. 60 modifica]L’insegnamento dello Stato è posto sotto la dipendenza immediata del Potere Esecutivo, mediante il Ministero della Istruzione pubblica.

Il Ministro suddetto è incaricato dell’esecuzione.

Roma 25 Febbrajo 1849.

PER L'ASSEMBLEA COSTITUENTE

Il Presidente

Il Segretario A. Fabretti


(63)

REPUBBLICA ROMANA


IN NOME DI DIO E DEL POPOLO

Il Comitato Esecutivo, in esecuzione della Legge 21 Febbrajo 1849,

Ordina:

Art. 1. L’amministrazione del Registro è dichiarata ancora amministrazione del Demanio pubblico.

Art. 2. In tale qualità, avrà l’Amministrazione de’ beni ecclesiastici, i quali sono destinati a passare in possesso dello Stato, colle seguenti norme.

Art. 3. Procederà all’inventario di tutti i beni del Clero secolare e regolare, ovvero alla verifica del medesimo, quando sia stato fatto.

Art. 4. Il Clero secolare conserverà l’amministrazione de’ beni, sino a nuova disposizione.

[p. 61 modifica]Art. 5. L’amministrazione del Demanio assumerà quella di tutti i beni del Clero regolare, col peso di provvedere al sostentamento degl’individui, e alle spese del Culto annesso.

Art. 6. Rilascerà, a tale effetto, a ciascuna corporazione la porzione occorrente delle rendite. Tale porzione verrà determinata da Legge particolare, ed intanto l’amministrazione del Demanio provvederà secondo la sua prudenza.

Art. 7. Se la rendita di una corporazione, avuto riguardo all’occorrente, non offre eccedenza, ne conserverà essa l’Amministrazione.

Art. 8. Saranno rilasciati al Clero regolare i mobili necessarj all’uso proprio.

Art. 9. Se nel formarsi l’inventario dei beni dell’uno e l’altro Clero, si troverà esservi stata occultazione o sottrazione di effetti, ogni autore o complice, anche per semplice consiglio, verrà rinviato al Potere giudiziario per essere punito a norma delle leggi penali.

Art. 10. Saranno pubblicate, per tutto il resto in appresso, le regole di organizzazione e di condotta dell’amministrazione medesima.

Il Ministro delle Finanze è incaricato dell’esccuzione della presente Ordinanza.

Roma 26 Febbrajo 1849.

I Membri del Comitato esecutivo


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REPUBBLICA ROMANA


IN NOME DI DIO E DEL POPOLO

IL COMITATO ESECUTIVO

Ordina:

Art. UNICO. I Palazzi, così detti Apostolici e loro dipendenze, sono posti sotto la immediata sorveglianza del Ministro dei Lavori Pubblici, il quale provvederà alle necessarie riparazioni.

Roma 26 Febbrajo 1849.

I Membri del Comitato esecutivo


(63)

REPUBBLICA ROMANA


IN NOME DI DIO E DEL POPOLO

La reazione, sempre instancabile nelle sue arti insidiose va spargendo falsi timori sulla sicurezza delle Casse di risparmio, dei Monti di Pietà e d’altri simili Istituti.

Che il Popolo opponga alle nefande insinuazioni de’nemici della libertà il suo buon senso e la sua fede nel Governo della Repubblica.

Gli avanzi del lavoro de’ poveri sono intangibili e sacri, e la Repubblica li pone sotto la sua salvaguardia.

[p. 63 modifica]Saranno prese le misure più severe ed energiche contro i seminatori di diffidenza e di scandalo.

Dal Ministero dell’Interno li 26 Febbrajo 1849.

Il Ministro dell'Interno


(66)

A. S. E. IL SIG. MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI

DEL REGNO DI NAPOLI


Eccellenza:

Mi è d’uopo l’avvertirla, che l’ingrossamento delle reali truppe napoletane sui nostri confini eccita la giusta diffidenza del Governo della Repubblica, i cui atti non han potuto in nessuna guisa autorizzare quell’accumulamento di forze. La presenza del General Zucchi, palesemente ostile alla Repubblica, e gli uomini, che nelle frontiere stesse ei va raggranellando coll’intento palese di spingerli contro di noi, accrescono i dubbj di questo Governo sulle intenzioni che può nudrire a suo riguardo quello di Napoli. Nel giorno 20 del corrente poi è accaduto un fatto, che avrebbe potuto dar luogo a terribili conseguenze, se all’amore di libertà, che anima i popoli della Repubblica, non fosse indissolubilmente congiunto l’amore d’Italia. Nel giorno di cui le accenno, un corpo di cento soldati napoletani entrava nel nostro suolo, volgeva sospette [p. 64 modifica]interrogazioni a quanti incontrava sullo stato delle nostre truppe; quindi si ritraeva al di là di quei limiti che non avrebbe mai dovuto varcare. Quel fatto poteva eccitare fiere rappresaglie, se, come toccai l’amore d’Italia non ardesse nel cuore di quanti vivono sul nostro suolo, e se il pensiero che Italiani erano gli entrati, temperato non avesse i subiti sdegni, che quella violazione del territorio mostro avea suscitati. A prevenire i futuri conflitti però, che potrebbero seguire, ad allontanare i pericoli di una guerra che farsi non deve che col nemico d’Italia, il Governo della Repubblica le volge queste rimostranze, e attende col mezzo suo uno schiarimento per quanto è occorso, e quella giusta soddisfazione che niun Governo di Europa sa negare omai più a un Popolo oltraggiato.

Voglia Ella interporsi presso il suo Governo, onde corroborare l’efficacia di queste rimostranze, e sì degni di credermi come colla più alta stima mi rassegno.

Dell E. V.

Roma li 26 Febbrajo 1849.

Il Ministro degli Affari Esteri