Breve trattato delle cause che possono far abbondare li regni d'oro e d'argento dove non sono miniere/Parte seconda/Capitolo XI

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Capitolo XI

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CAPITOLO XII

Se contradicea alla giustizia la detta pragmatica.

Sopra questo particolare, che è la quinta ragione che si porta in contrario della pragmatica, che non dovea limitare il prezzo certo del cambio, essendo quello libero, si fatica molto in risolverla, dicendo che l’ha ritrovata in bocca di tutti negozianti, [p. 202 modifica]e va domandando la ragione perché il cambio debba essere o sia libero, affermando che nisciuno gli lo sappia dire, adducendo diversi essempi di Roma e Genoa che si siano fatte o simili o in cose simili limitazioni: possendosi con due parole risolvere che, essendo vero che il cambio alto e libero causi un danno publico di fare impoverire il Regno, non solo è lecito a chi governa d’alterare e mutare la qualitá e natura de tutti contratti, ma lo deve fare, essendo obligato preferire l’utile e beneficio publico al privato. E cosí vedemo che si limitano e metteno prezzi certi a cose comestibili e altre quando bisogna e importa al beneficio publico, si proibisce il comprare e si forza a vendere, e altre cose; né alcuno, essendo vero che il cambio alto facesse simili danni, possea dubitare che non si dovesse fare la limitazione. Come all’incontro, non essendo vero il danno publico predetto, in nissun conto da chi governa si deve limitare prezzo certo, essendo e dovendo il cambio essere libero, ché altrimente se li farria torto, togliendoli quel che la legge gli ha permesso. E, perché a questo mi osta quello che dice, che vorrebbe sapere perché il cambio è o deve essere libero, e che nisciuno gli saprá ciò dire, acciò conosca questa ragione non essere tanto difficile di ritrovarla, anzi facile, che cosí sia, sta notata nella legge «Sicut», nel Codice, nel titolo De actionibus et obligationibus, dove si dá regola generale che li contratti da principio sono di volontá e, dopo fatti, diventano di necessitá: sí che, essendo la volontá di sua natura libera, segue che li contratti da principio siano tutti liberi; e, mentre il cambio è contratto, segue la medesima natura degli altri, che sia da principio libero. Qual libertá di contratti non consiste solamente nell’essenzia sola di farli o non farli, ma nelle qualitá e proprietá ancora e accidenti, purché non siano reprobati dalla legge. Sí che concludasi senza dubbio alcuno che, se fusse stato vero che l’altezza del cambio causava il danno predetto, giustamente si dovea limitare il prezzo del cambio; ma, non essendo vero il danno, in modo alcuno si deve alterare la sua natura, ma lasciarsi nell’istessa sua libertá: ché altrimenti saria toglierli quel che gli ha concesso la legge. [p. 203 modifica]

Trattar sopra l’essempio addutto della riforma di Roma, levando il pagare o cambiare a ducato d’oro di Camera mutandolo in scudo, e cosí di quelli di Genoa, non è a proposito mio: sí bene nella terza parte si trattará si era piú espediente a Roma si cambiasse o pagasse li diritti in ducati di Camera o in scudi, secondo la reforma che dice, e cosí se il ducato è aereo, come afferma.