Delle strade ferrate italiane e del miglior ordinamento di esse/Appendice e Documenti/Documento 7

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Documento N.° 7

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Documento N.° VII


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NOTIFICAZIONE

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L'illustrissimo signor cavaliere commendatore Alessandro Manetti, direttore generale delle acque e strade, in adempimento degli ordini contenuti nel biglietto dell’I e R. segreteria di finanze dei 24 giugno stante, rende noto al pubblico che

Sua Altezza Imperiale e Reale si è degnata concedere a Gaetano Magnolfi, Pietro Igino Coppi, Raimondo Meconi, Orazio e Alfredo fratelli Hall, Giuseppe Francesco Sloane e Giuseppe Vai la facoltà da essi congiuntamente implorata di formare una società anonima per azioni, la quale assuma di costruire e aprire all'uso pubblico, e mantenere nel suo interesse e a tutte sue spese, rischio e pericolo una strada a rotaie di ferro da Firenze a Pistoia, passando per Prato, con prendere sopra di sè il successo dell’impresa, qualunque sia per esserne il resultato.

La società suddetta avrà per anni sessanta il privilegio dei trasporti e transiti sulla strada da costruirsi, e perciperà per altretanto tempo a contare dal giorno in cui la strada sarà aperta al pubblico, il provento eventuale del prezzo di essi trasporti e transiti sulla tariffa che sarà approvata dall'I. e R. governo.

Decorsi sessanta anni, il governo entrerà in possesso della strada e delle opere accessorie alla medesima, senza esser tenuto a sborso di sorta alcuna, salvo a concertarsi con la società per ciò che riguarda gli oggetti mobiliari.

I prefati promotori e concessionari Magnolfi, Coppi, Meconi, fratelli Hall, Sloane e Vai dovranno, a tutto il corrente anno 1845, presentare all’I e R. governo il progetto della strada particolarizzato e in ogni parte completo, e contemporaneamente il progetto dello statuto della società anonima che verrà da essi formata.

Sua Altezza Imperiale e Reale si riserva di indurre nei suddetti progetti le variazioni e modificazioni di cui saranno riconosciuti meritevoli, e di [p. 540 modifica]scrivere rispetto alla costruzione, attivazione ed esercizio della strada, alla redenzione del privilegio e alla decadenza dal medesimo, le condizioni che troverà giuste e congrue analogamente a quanto è stato stabilito nei motu-propri e nei capitoli relativi alle strade a rotaie di ferro da Firenze a Livorno, da Lucca a Pisa, e da Siena ad Empoli.

Nel manifesto da pubblicarsi a tenore della notificazione promulgata dalla real consulta ne’ 45 aprile prossimo passato saranno inserite le appresso condizioni, che devono formare onere alla suddetta società anonima, e alle quali resta essenzialmente subordinata la presente concessione.

I. Che per tutta la durata della concessione, a cominciare dal giorno che la strada sia messa in esercizio, sarà tenuta ed obbligata la società medesima a dare e con effetto pagare anno per anno all’orfanotrofio della Pietà di Prato una prestazione o rendita di lire toscane trentamila titolo di canone privilegiato gravante la strada ed ogni attenenza e dependenza di essa, da considerarsi detta annua prestazione o rendita come una spesa necessaria prelevabile sugli incassi provenienti dal prezzo dei trasporti e transiti per la strada, anteriormente e prelativamente ad ogni altra spesa, in modo tale che la mentovata annua prestazione o rendita di lire trentamila mai venga a mancare in favore dell’enunciato orfanotrofio, tranne il solo caso di deperizione della strada stessa, e però ammesso anche l’evento che in qualche anno la strada medesima non produca utili, ciò nonostante dovrà la prestazione o rendita delle lire trentamila corrispondersi con effetto al prefato stabilimento, essendo affatto indipendente dagli utili predetti.

II. Che sarà del pari tenuta ed obbligata la società anonima costruttrice ad affrancare in tronco la prestazione o rendita suddetta pagando in effettivo contante all’orfanotrofio la somma di lire toscane seicentosessantaseimila,seicentosessantasei, soldi tredici e denari quattro, qualora l’orfanotrofio nel termine di due mesi a contare dal giorno della presente Notificazione dichiari di scegliere e volere in luogo e vece della detta prestazione e rendita la indicata somma di lire seicentosessantaseimila, seicento sessantasei, soldi tredici e denari quattro, prezzo e capitale dell’affrancazione.

III. Che nel caso in cui l’orfanotrofio elegga e voglia l’affrancazione che sopra, le dette lire seicentosessantaseimila, seicentosessantasei, soldi tredici e denari quattro dovranno essere dalla società costruttrice pagate durante il tempo della costruzione della strada in tre rate eguali, nel modo e termini che saranno stabiliti di concerto tra il detto pio stabilimento e il Consiglio d’amministrazione della prefata, società anonima costruttrice.

IV. Che a spese della medesima società anonima costruttrice saranno aperte officine nell’orfanotrofio corredandole di convenienti maestranze all’oggetto di procurar mezzi di istruzione e lavoro agli orfani nel mantenimento e maneggio del materiale mobile occorrente alla strada in esercizio.

V. Che verranno fondati sei posti gratuiti in perpetuo nel detto [p. 541 modifica]stabilimento, con pagare il capitale o fondo a ciò necessario nella somma di lire venticinquemila e dugento, prelevando la detta somma dall’emolumento dell’uno per cento sul capitale sociale che spetterà come onorario al Consiglio di amministrazione della società durante la costruzione.

VI. Che il medesimo Consiglio di amministrazione durante la costruzione e fino alla attivazione della strada, sarà presieduto dal direttore dell’orfanotrofio, con questo però, che il fatto del medesimo direttore non obbligherà mai per alcun titolo o causa lo stabilimento.

Oltre le condizioni suddette formanti onere alla società anonima che verrà costituita, i promotori e concessionari sopra nominati avranno in proprio gli obblighi che appresso:

1.° Di non emettere alcuna azione industriale, dovendo il capitale della società essere integralmente costituito con azioni tutte paganti.

2.° Di corrispondere a titolo di donativo all’orfanotrofio la somma di lire diecimila annue a contare dal giorno della presente Notificazione, e durare fino a che la strada non sarà costruita e posta in attività.

3.° Di non procedere alla emissione di alcuna azione o promessa di azione fintantoché per parte dei promotori e concessionari, e per essi dalla società italiana ed austriaca per le strade ferrate residente in Londra, non sia fatto nella cassa dell’I. e E. depositeria un deposito di due milioni di lire toscane, o in denaro contante o in equipollenti valori, secondo che meglio parrà all’I. e R. governo; da non potersi detto deposito ritirare se non quando verrà fatto constare al governo medesimo di essersi erogati nella costruzione della strada tre quarti del capitale occorrente all’impresa, e da servire tal deposito per garanzia degli obblighi assunti dai promotori e concessionari summentovati: il deposito che sopra, da effettuarsi in ferma di vero e proprio deposito regolare, dovrà essere eseguito entro il termine di tre mesi a contare dal dì della presente Notificazione.

4.° Di uniformarsi alle prescrizioni e condizioni di che nella predetta Notificazione pubblicata dall’I. e R. consulta nel 15 aprile prossimo decorso in quanto siano conciliabili con le condizioni, dichiarazioni e prescrizioni sopra espresse.

Dalla Direzione generale delle acque e strade, li 25 giugno 1845.

Il segretario Camillo Lapi.

Note