Delle strade ferrate italiane e del miglior ordinamento di esse/Appendice e Documenti/Documento 8
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Documento N.° VIII
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NOTIFICAZIONE
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La Real Consulta, in obbedienza degli ordini di Sua Altezza Imperiale e Reale partecipati con biglietto dell’I e R. segreterìa di finanze del dì 14 aprile stante, rende pubblicamente noto die l’I. e R. A. S. con veneratissima risoluzione del dì 4 detto ha dichiarato e prescritto quanto segue:
Art. 1.° I promotori dell’impresa per la costruzione di una strada a rotaie di ferro destinata al transito pubblico, i quali abbiano avuta da Sua Altezza Imperiale e Reale la facoltà di farne gli studi, dovranno entro il termine che secondo i casi e le circostanze verrà ad essi assegnato dal Dipartimento delle reali finanze, sentita la direzione generale delle acque e strade, presentare all’I e R. governo il progetto della strada particolarizzato e in ogni sua parte completo, e contemporaneamente il progetto dello statuto della privata società anonima da costituirsi, per interesse, e a spese, rischio e pericolo della quale dovrà essere costruita, aperta all'uso pubblico, e mantenuta la strada, quando la società stessa ottenga la concessione definitiva. I progetti che fossero presentati dopo spirato detto termine non saranno attesi.
2.° La concessione sarà fatta alla società suddetta, ma con le condizioni che S. A. I. e R. troverà giusto e congruo di stabilire, e nel caso soltanto che la prefata I. e R. A. S. riconosca meritevoli della sovrana approvazione i progetti che saranno come sopra presentati dai promotori.
3.° Oltre le condizioni che caso per caso verranno imposte a forma dei precedente articolo, resta in generale determinato:
Che i promotori dovranno depositare in una cassa pubblica da destinarsi dal governo, la quale non corrisponderà veruno interesse, l’importare almeno di due ventesimi del valore nominale di tutte le azioni o promesse di azioni emesse prima della concessione definitiva;
Che la società la quale ottenga la concessione di costruire, aprire all’uso pubblico, e mantenere la strada nel suo interesse, e a tutte sue spese, rischio e pericolo, assume sopra di sè il successo dell’impresa, qualunque sia per esserne il resultato;
Che la società avrà per anni cento il privilegio dei trasporti per la strada da costruirsi, e perciperà per altretanto tempo il provento eventuale del prezzo dei medesimi sulle tariffe che saranno approvate;
Che decorsi cento anni, il governo entrerà in possesso della strada e delle opere accessorie alla medesima senza sborso di sorte alcuna, salvo a concertare ciò che riguarda gli oggetti mobiliari.
4.° Decaderanno dall’ottenuto permesso di fare gli studi per presentare i progetti di che nell’art. 1.° i promotori che incominciassero questi studi, ed emettessero azioni, o promesse di azioni prima di pubblicare un manifesto da inserirsi per due volte consecutive nella gazzetta di Firenze, e che contenga le appresso indicazioni e dichiarazioni.
5.° Il manifesto da pubblicarsi indicherà:
Le basi sulle quali sarà formato il progetto dello statuto sociale da presentarsi come sopra all’I e R governo.
II capitale dai promotori approssimativamente calcolato necessario all’impresa;
IL valore di ciascheduna azione e il numero di esse;
La somma non mai minore del ventesimo del valore di ogni azione da pagarsi in effettivo contante nell’atto dell’acquisto di azioni o promesse di azioni;
La somma non mai parimente minore di un altro ventesimo del valore di ogni azione che dovranno effettivamente pagare i possessori di azioni o promesse di azioni prima della concessione definitiva;
Le formalità con le quali saranno emesse le azioni o promesse di azioni, munite del bollo straordinario dell’amministrazione toscana;
Il nome delle persone destinate a firmare le ricevute delle somme pagate in conto delle azioni o promesse di azioni;
Il termine dentro il quale i promotori sono in obbligo di presentare al governo i relativi progetti.
6.° Il manifesto suddetto, oltre le disposizioni degli art 2.° e 3.° della presente Notificazione, conterrà le dichiarazioni che appresso:
Che l’emissione delle azioni o promesse d’azioni sarà fatta alla pari, cioè per il valore nominale delle medesime;
Che decorso un mese a contare dal giorno in cui l’amministrazione toscana del bollo restituirà ai promotori dell’impresa le matrici munite della relativa formalità, e successivamente di quindici in quindici giorni fin che non sia intervenuta la concessione definitiva alla società legalmente costituita, i promotori predetti faranno conoscere alla persona che verrà destinata dall’I e R. governo, il numero delle azioni, o promesse di azioni che avranno emesse, ed eseguiranno i depositi prescritti nell’art. 3.° della presente Notificazione; Che se per la non intervenuta concessione, o per qualsivoglia altro motivo non potesse intraprendersi la costruzione della strada, le somme incassale dai promotori saranno restituite ai possessori delle azioni, o promesse di azioni, fatte le deduzioni per i titoli che nel manifesto dovranno essere espressamente dichiarati.
7. Saranno i promotori dell’impresa personalmente responsabili di faccia ai terzi del non adempimento degli obblighi dai medesimi assunti col manifesto predetto, e dell’omissione delle indicazioni e dichiarazioni che a forma dei precedenti art, 5.° e 6.° esso deve contenere, e per ogni migliore effetto dovranno depositarne con le debite formalità, e contemporaneamente alla pubblicazione, un esemplare firmato di proprio pugno nell’archivio generale dei contratti della città di Firenze, e un altro esemplare, parimente firmato di proprio pugno, nella cancelleria della corte regia.
8.° Essendo la materia delle pubbliche strade di esclusiva competenza dell’I. e R. governo, resta dichiarato che i progetti relativi alla costruzione di strade a rotaie di ferro per uso pubblico formate senza preventiva autorizzazione del governo predetto, saranno da esso riguardati per illegali, e perciò inattendibili.
Dalla Real Conculta, il 15 aprile 1845.
V. V. Giannini.
P. Mensini.