Il problema dei diritti della donna/Parte seconda/V

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Il Montesquieu, dopo avere esposto il congegno del governo costituzionale inglese, dopo averne indicate le origini nei costumi antichi germanici, concludeva: Ce beau sisième a été trouvé dans les bois. Forse un principio, un lume per la soluzione del problema si potrebbe trovare in certe istituzioni dell’antica Germania custoditeci dalla storia.

Pei primitivi costumi germanici le donne hanno in potenza gli stessi diritti civili dell’uomo, e le loro incapacità, quanto all’esercizio, non derivano se non dalla impotenza a portare le armi. Onde l’esercizio di certi diritti non può spettare ad esse, ma ad un mediatore o rappresentante, a un portatore di armi, poiché questi popoli nihil publicae neque privatae rei, nisi armati, agunt. Erano naturali siffatti costumi in una società guerriera, rispettosa per la donna, ma non peranco incivilita. Ivi la donna non fa personalmente valere i suoi diritti; li fa valere per mezzo di un rappresentante o campione. Per mezzo di questo si presenta alle assemblee, sta in giudizio e può anche far da giudice.

Applicare questi principii (mutatis mutandis, s’intende bene) alle odierne istituzioni rappresentative, che avrebbe di ripugnante? Perchè la donna che avesse le condizioni richieste nei maschi per esercitare i diritti politici, non dovrebbe poter esercitare per delegazione il suo diritto elettorale? Perchè no?

Parlando di delegazione bisogna prima di tutto spiegarsi. Per delegazione o per esercizio mediante rappre [p. 109 modifica]Pagina:Luchini - Il problema dei diritti della donna, Sansoni, Firenze, 1877.djvu/123 [p. 110 modifica]Pagina:Luchini - Il problema dei diritti della donna, Sansoni, Firenze, 1877.djvu/124 [p. 111 modifica]Pagina:Luchini - Il problema dei diritti della donna, Sansoni, Firenze, 1877.djvu/125 [p. 112 modifica]Pagina:Luchini - Il problema dei diritti della donna, Sansoni, Firenze, 1877.djvu/126 [p. 113 modifica]Pagina:Luchini - Il problema dei diritti della donna, Sansoni, Firenze, 1877.djvu/127 [p. 114 modifica]

Il diritto penale non richiede minori riforme; lasciata l’eguaglianza nell’imputabilità in certi reati di carattere insidioso, la ragione che esclude le donne dallo esercizio diretto dei pubblici ufficii, impone per lo meno che nei delitti della donna i giudici sieno autorizzati a discendere di un grado nell’applicazione delle pene.