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Monete e medaglie degli Spinola/Documento IV

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Modo di eleggere il Doge di Genova

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DOCUMENTO IV.


Modo di eleggere il Doge di Genova. (Estratto del Codice C, V, della Biblioteca della R. Università di Genova. » Magistrati antichi e moderni della Repubblica)1.


Per distinzione delle Leggi 1413 sotto la rubrica qualiter et qua forma adveniente casu mortis D. Ducis alius eligi debeat, dovendosi fare l’elezione del Duce, i dodici Consiglieri che erano gli anziani deputavano colla maggior parte dei voti quaranta cittadini fra’ Mercanti, et Artisti. Questi ristretti, ed adunati insieme in luogo segreto eleggevano 21 Cittadini fra’ Mercanti, ed Artisti de’ Maggiori. Fatta questa elezione i detti quaranta elettori facevano chiamare i 21 eletti, ma perchè chiamando singolarmente i detti 21 si sarebbe palesata la loro elezione, la quale per altro doveva restare segreta, si chiamavano 50, compresi detti 21, e ridotti tutti i 50 in segreto, il Cancelliere nominava i 21 facendoli passare in un’altra stanza segreta e ristretti in detta stanza si licenziavano i 40 elettori, ed i restanti de’ cinquanta come sopra chiamati.

Li detti 21 eleggevano poi con almeno 14 voti dieci cittadini popolari, i quali facevano chiamare in numero di 41 de’ migliori Cittadini, appunto perchè non si penetrasse l’elezione dei dieci, e ridotti insieme li detti 41, si nominavano i dieci come sopra eletti, licenziando li 21 elettori, e restanti de’ 41 come sopra; chiamati i dieci suddetti ad uno per uno, nominavano al Cancelliere in segreto un soggetto per Duce, e finita la nomina come sopra segreta, si riponevano in un bussolo i nomi di detti dieci nominatori, e si estraevano poi ad uno per volta. Il primo estratto [p. 205 modifica]pubblicava la sua nomina fatta in segreto al Cancelliere, e subito si esaminavano diligentemente da detti dieci, i meriti, e tutte le azioni buone, e male del soggetto come sopra nominato, e fatto questo esame, si poneva sotto voti il soggetto nominato, e riportandone sette favorevoli restava eletto Duce; ma non riportandoli si passava all’estrazione del secondo di detti dieci, il quale parimente pubblicava la sua nomina in tutto come sopra, e così successivamente fin che alcuno restasse approvato si procedeva all’estrazione degli altri.

Finita l’estrazione di tutti, e non fatta l’elezione del Duce si cominciava da capo da detti dieci un’altra nomina, et indi si passava ad altre fino a che si conchiudesse l’elezione. Ognuno de’ dieci poteva nominare se stesso, o un altro di loro, nel caso il nominato come sopra, si amovea dal Congresso, finchè fosse fatta l’esperienza sopra la sua persona da’ restanti nove, i quali nondimeno dovevano far l’elezione con sette voti.

Li detti primi 40 non potevano eleggere, nè nominare per alcuno dei 21 i loro Padri, figli, o fratelli, come sopra.

Li detti 21 dovevano essere almeno di 33 anni.

Nelle leggi del 1528 al cap. 15 sotto la rubr. come si abbia a procedere nella nuova riformazione del Duce fu commessa l’elezione al Gran Consiglio colla maggior parte de’ voti, con precedente nomina da farsi nella seguente maniera.

Dovendosi eleggere il nuovo Duce doveano adunarsi fra’ 4 giorni quelle persone de’ Ser.i Collegi ch’erano capaci d’essere eletti per Doge; ognuno de’ ragunati scriveva in una lista 28 nomi, uno cioè per Albergo. Finita la nomina si ponevano in un bussolo tutti i nominati, e si estraevano fin che fossero 28 ad uno per Albergo; li 28 estratti insieme colle dette Persone de’ Ser.i Collegi eleggevano a palle, quattro Cittadini Nobili segnalati al più che fosse possibile fra tutti gli altri, e per costumi, e per gravità, e per ingegno, e per meriti verso la Repubblica; e che avessero l’età, e gli altri requisiti per essere Doge. [p. 206 modifica] Fatta questa elezione li 28 elettori insieme colle dette persone de’ Ser.i Collegi eleggevano a palle, con due terzi de’ voli altri 28 Cittadini Nobili ad uno per Albergo. Si riponevano poi in un bussolo tutti li 56 nomi di detti primi 28 elettori, e de’ secondi 28 eletti, de’ quali se ne estraevano 28 ad uno per cognome. Gli estratti eleggevano a palle con due terzi de’ voti quattro del numero de’ primi quattro come sopra eletti, e delle persone de’ Ser.i Collegi capaci ad essere Duci, ed in questo mentre si chiamava il Maggior Consiglio, al quale poi si rapportavano gli ultimi quattro come sopra eletti, e nominati, e uno di essi si eleggeva per Duce.

Con legge de’ 9 dicembre 1547 fu riformata questa elezione, e deliberato, che indi in appresso dovendo farsi elezione del Duce, il minore Conseglio adunato in numero legittimo almeno di 80 eleggesse 18 Cittadini incapaci di esser Duci ad uno per famiglia. Questi insieme colle persone de’ Ser.i Collegi incapaci come sopra eleggessero con due terzi de’ voti 28 Cittadini ad uno per famiglia, da’ quali 28 insieme colle Persone de’ Ser.i Collegi incapaci come sopra si eleggessero i quattro; e poi da’ medesimi 28, e dalle persone de’ Ser.i Collegi come sopra incapaci, si eleggessero con due terzi de’ voti altri 28, ad uno per famiglia, e che da tutti insieme i primi, e secondi 28, e le dette Persone de’ Ser.i Collegi si eleggessero i quattro, in tutto come dispongono dette leggi del 1528.

Con legge dell’ultimo decembre 1549 fu provveduto, che per far l’elezione di detti primi 18 si ponessero in un bussolo le 28 famiglie, ed estrattane una, si pallottassero tutti i nominati di essa, et indi si procedesse alle altre sino all’intiera elezione dei 18, tutti di diversa famiglia. Compiuta questa elezione si eleggessero ancora due soggetti di due altre famiglie diverse per supplire al numero di detti 18, quando alcun mancasse di congregarsi; ma non restando compita l’elezione dei 18, si facessero nuove pallottazioni, sino a che fossero eletti tutti 18. [p. 207 modifica]

Nota che i primi quattro eletti alla forma delle leggi del 1528 si eleggevano con due terzi de’ voti; e che per eleggerli ognuno de’ Congregati poteva nominare due soggetti e che l’Elezione del Duce si doveva fare tutta in un giorno. — (Leggi 1528 Cap. 82).

Per le leggi del 1576 al cap. 26 l’Elezione del Duce si fa come in appresso.

Li Serenissimi Collegi chiamano il Grande Consiglio. Li SS.ri Conservatori delle Leggi hanno dieci palle indorate impresse con dieci diverse lettere dell’alfabeto. Di queste dieci palle poste in un’urna, ne estraggono una; indi mettono in un’urna tante palle inargentate quanti sono i consiglieri del gran Consiglio, fra’ quali 50 indorate impresse di quella lettera di cui era quella delle dieci estratta; e questa funzione si fa segreta, onde i consiglieri non sappiano di che lettera siano impresse le 50 palle dorate, e non possano farsi disordini.

Tutti i consiglieri ad uno ad uno, chiamati dal loro posto, banca per banca, secondo si estrae, o dal principio della banca, o dal fine di essa, secondo pure l’estrazione, estraggono dall’urna a sorte una di dette palle; e trovandola dorata, riconosciuta da’ SS.ri Conservatori delle leggi si ritirano in sito preparato a parte a scrivere, e nominare in una carta segreta un soggetto che ne sia capace per Duce, quale carta o sia biglietto presentano nelle mani di un segretario, e si ritirano di mano in mano in stanza, o sito separato, fino a che restino estratte tutte le 50 palle dorate, e compite le nomine.

Si pubblicano poi le nomine al Grande Consiglio, e le nomine devono almeno arrivare al numero de’ 20; e si propongono al Mag.re Consiglio; il quale ne elegge 15 soggetti a più voti; ma se li nominati non arrivano a 20 si fa da detti 50, la seconda nomina, e si pubblicano al Grande Consiglio tanti dei soggetti nominati, per via di estrazione che si compisca il N.° di 20.

Approvati come sopra i 15 del Gran Consiglio, si portano poi al Minore Consiglio, il quale con li 3 quinti de’ voti ne scieglie [p. 208 modifica]sei, e quindi si riportano poi al Consiglio maggiore, che ne elegge uno per Duce, restando fra loro eletto chi riporta maggior numero di voti.

Per legge de’ 9 Marzo 1529, li soggetti chiamati per l’elezione del Doge non potevano partire, se prima in quel giorno non si eleggeva.

Per le Leggi del 1528, il Doge, Governatori, o Procuratori nè alcuno, poteva essere eletto, il quale per se, o per interposta persona cercasse suffragi.



Note

  1. È descritto nel mio volume Carte e Cronache Manoscritte per la Storia genovese; pag. 40 num. 55. Di questo lavoro credesi autore Luigi Gherardi Segretario di Stato della Repubblica.