Moto-proprio emanato dalla santità di n. signore papa Pio IX a dì 12 settembre 1849 in Portici/Pius PP. IX

Da Wikisource.
Pius PP. IX - A suoi amatissimi sudditi

../ ../Notificazione IncludiIntestazione 30 gennaio 2022 100% Da definire

Moto-proprio emanato dalla santità di n. signore papa Pio IX a dì 12 settembre 1849 in Portici Notificazione

[p. 3 modifica]


PIUS PP. IX.


A’ SUOI AMATISSIMI SUDDITI

Non appena le valorose armi delle Potenze Cattoliche, le quali con vera filial devozione concorsero al ristabilimento della piena Nostra libertà e indipendenza nel governo dei temporali domini della S. Sede, vi liberarono da quella tirannide che in mille modi vi opprimeva, non solo innalzammo inni di ringraziamento al Signore, ma fummo eziandio solleciti di spedire in Roma una Commissione Governativa nella persona di tre ragguardevoli Porporati affinchè in Nostro nome riprendesse le redini del civile reggimento, e coll’ajuto di un Ministero si avvisasse, per quanto le circostanze il comportassero, a prendere quelle provvidenze, che sul momento erano reclamate dal bisogno dell’ordine, della sicurezza e della pubblica tranquillità. E con egual sollecitudine Ci occupammo a stabilire le basi di quelle istituzioni, che mentre assicurassero a voi, dilettissimi Sudditi, le convenienti larghezze, assicurassero insieme la Nostra indipendenza, che abbiamo obbligo di conservare intatta in faccia all’universo. Laonde a conforto de’ buoni che tanto meritarono la Nostra speciale benevolenza e considerazione; a disinganno de’ tristi e degl’illusi, che si prevalsero delle Nostre concessioni per rovesciare l’ordine sociale; a testiinonianza per tutti [p. 4 modifica]di non aver Noi altro a cuore se non la vostra vera e solida prosperità, di Nostro moto proprio, certa scienza e con la pienezza della Nostra autorità abbiamo risoluto di disporre quanto siegue:

Art. 1. Viene instituito in Roma un Consiglio di Stato. Questo darà il suo parere sopra i progetti di legge prima che siano sottoposti alla sanzione Sovrana; esaminerà tutte le quistioni più gravi di ogni ramo della pubblica amministrazione, sulle quali sia richiesto di parere da Noi e dai Nostri ministri.

Un’apposita legge stabilirà le qualità e il numero de’ Consiglieri, i loro doveri, le prerogative, le norme delle discussioni e quant’altro può concernere il retto andamento di sì distinto Consesso.

Art. 2. Viene instituita una Consulta di Stato per la Finanza. Sarà essa intesa sul preventivo dello Stato e ne esaminerà i consuntivi, pronunciando su i medesimi le relative sentenze sindacatorie; darà il suo parere sulla imposizione dei nuovi dazî o diminuzione di quelli esistenti, sul modo migliore di eseguirne il riparto, su i mezzi più efficaci per far rifiorire il commercio, ed in genere su tutto ciò che riguarda gl’interessi del pubblico tesoro.

I Consultori saranno scelti da Noi su note che Ci verranno presentate dai Consigli provinciali. Il loro numero verrà fissato in proporzione delle provincie dello Stato. Questo numero potrà essere accresciuto con una determinata addizione di soggetti che Ci riserbiamo di nominare.

Un’apposita legge determinerà le forme delle proposte dei Consultori, le loro qualità, le norme della trattazione degli affari e tutto ciò che può efficacemente e prontamente contribuire al riordinamento di questo importantissimo ramo di pubblica amministrazione.

Art. 3. La istituzione de’ Consigli provinciali è confermata. I Consiglieri saranno scelti da Noi sopra liste di nomi proposti dai Consigli comunali.

Questi tratteranno gl’interessi locali della Provincia; le spese da farsi a carico di essa, e col di lei concorso; i conti preventivi e consuntivi dell’interna amministrazione: tale amministrazione poi sarà esercitata da una Commissione amministrativa che verrà scelta da ciascun Consiglio provinciale sotto la sua responsabilità.

Alcuni membri del Consiglio provinciale saranno prescelti a far parte del Consiglio del Capo della Provincia per coadiuvarlo nell’esercizio della vigilanza che gl’incombe su i Municipi.

Un’apposita legge determinerà il modo delle proposte, le qualità ed il numero de’ Consiglieri per ogni Provincia, e, prescritti i rapporti che debbono conservarsi fra le amministrazioni provinciali ed i [p. 5 modifica]grandi interessi dello Stato, stabilirà questi rapporti, ed indicherà come e fin dove si estenda su di quelle la superiore tutela.

Art. 4. Le rappresentanze e le amministrazioni municipali saranno regolate da più larghe franchigie che sono compatibili cogl’interessi locali dei Comuni.

La elezione dei Consiglieri avrà per base un esteso numero di Elettori, avuto principalmente riguardo alla proprietà.

Gli eligibili, oltre le qualità intrinsecamente necessarie, dovranno avere un censo da determinarsi dalla legge.

I Capi delle Magistrature saranno scelti da Noi, e gli Anziani dai Capi delle Provincie sopra terne proposte dai Consigli Comunali.

Un’apposita legge determinerà le qualità ed il numero dei Consiglieri comunali, il modo di elezione, il numero dei componenti le Magistrature: regolerà l’andamento dell’amministrazione coordinandola cogl’interessi delle Provincie.

Art. 5. Le riforme ed i miglioramenti si estenderanno anche all’ordine giudiziario ed alla legislazione civile, criminale ed amministrativa. Una Commissione da nominarsi si occuperà del necessario lavoro.

Art. 6. Finalmente, propensi sempre per inclinazione del Nostro cuore paterno alla indulgenza ed al perdono, vogliamo che si dia luogo ancor questa volta a tale atto di clemenza verso quei traviati che furono strascinati alla fellonìa ed alla rivolta dalla seduzione, dalla incertezza e forse ancora dalla inerzia altrui. Avendo d’altronde presente ciò che reclamano la giustizia, fondamento dei regni, i diritti altrui manomessi o danneggiati, il dovere che C’incombe di tutelarvi dalla rinnovazione dei mali cui soggiaceste, e l’obbligo di sottrarvi dalle perniciose influenze de’ corrompitori d’ogni morale e nemici della cattolica religione, che, fonte perenne d’ogni bene e prosperità sociale, formando la vostra gloria vi distingueva per quella eletta famiglia favorita da DIO co’ particolari suoi doni; abbiamo ordinato che sia a Nostro nome pubblicata un’amnistia della pena incorsa da tutti coloro, i quali dalle limitazioni, che verranno espresse, non rimangano esclusi da questo benefizio.

Sono queste le disposizioni che pel vostro ben essere abbiamo creduto innanzi a DIO di dover pubblicare, e che, mentre sono compatibili con la Nostra rappresentanza appieno, Ci convincono poter produrre, fedelmente eseguite, quel buon risultato che forma l’onesto desiderio dei saggi. Il retto sentire di ognun di voi che anela maggiormente al bene in proporzione de’ sofferti affanni ne porge a Noi un empia guarentigia. Ma collochiamo principalmente tutta la Nostra [p. 6 modifica]fiducia in Dio il quale, anche in mezzo al giusto suo sdegno, non dimentica la sua misericordia.

Datum Neapoli in Suburbano Portici die duodecima Septembris mdcccxlix. Pontificatus Nostri Anno IV.


PIUS PP. IX.