Ordini della magnifica comunità di Alzano di Sotto teritorio di Bergamo tradotti dal latino al volgare per me pre Giovanni Carara di Serina/XXXIX

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Cap. XXXIX. - Che non conduchino Meritrici nel Territorio d’Alzano

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Che non siano condotte le Meretrici nel Territorio d’Alzano.


CAP. XXXIX.


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Anno per anco statuito, & ordinato, che non sia lecito a persona, & ciò per bene, & honore delle Republica del detto Comune, alcuna di qualsivoglia sorte, & conditione del detto Comune condurre, ne tener, ne far condurre nel detto loco d’Alzano, ne in altri luoghi del detto Comune alcuna publica Meretrice, ne Casalenga sotto pena de lir. 10. Imperiali da esser applicati per la metà alla Camera di S. Marco, per la quarta parte al detto Comune, & l’altra quarta parte all’Accusatore, & se dette persone non fossero del detto Comune, & avisate per i Consoli del detto Comune, ò da un di loro, ò per un altro à ciò deputato, che le scaccino, & se passato un giorno doppo l’ammonitione fattagli li vorranno tenere nel detto luoco, ò Territorio d’Alzano caschino nella medesima pena detta di sopra.