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320 | Codice cavalleresco italiano |
Medico (obblighi del) chiamato ad assistere al duello, articolo 308.
» (quando un solo) può assistere al duello, art. 307.
Mentitore (il) non può battersi, art. 239 s).
Mercedi dovute ai maestri, medici ecc.; e spese da rimborsarsi ai rappresentanti, art. 239 c) nota 1.
Mezzi per impedire il funzionamento del giurì o dell’arbitraggio (conseguenze), art. 8.
Minaccia (la) di vie di fatto non costituisce offesa con vie di fatto; ma aggravante di offesa, art. 19.
Militari (giurì per), v. Appendice.
Militare (il) in guerra deve chiedere che lo scontro abbia luogo a guerra finita, art. 106.
» in licenza, art. 106.
Minorenne (chi è), art. 242.
» non può duellare, art. 242.
» provvisoriamente interdetto, art. 241 c).
» offensore può essere sostituito dal fratello maggiore, art. 243.
» offensore può dare la riparazione appena raggiunta la maggiore età, art. 243.
» offeso e suoi diritti, art. 245.
» offensore, quando può duellare, art. 243 bis.
Mirino mobile vietato, art. 446 c).
Missione dei rappresentanti, art. 81 e succ.
Modificazioni ai patti già sanzionati e loro conseguenze, art. 222 bis.
Moglie offesa per mezzo della stampa, art. 25 a) bis.
Morte in duello, art. 421 e succ.
Motivo della vertenza, quando si tace, art. 86.
» della vertenza taciuto, dà speciali diritti ai rappresentanti, art. 86.
» inesistente per la soddisfazione, art. 223 c).
» della sfida deve risultare chiaro dal cartello, articolo 153.
» della vertenza deve essere noto ai rappresentanti art. 87.
» dell’offesa, art. 151.
Nazionalità non è elemento d’onore, art. 278.