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320 Codice cavalleresco italiano

Medico (obblighi del) chiamato ad assistere al duello, articolo 308.

      »       (quando un solo) può assistere al duello, art. 307.

Mentitore (il) non può battersi, art. 239 s).

Mercedi dovute ai maestri, medici ecc.; e spese da rimborsarsi ai rappresentanti, art. 239 c) nota 1.

Mezzi per impedire il funzionamento del giurì o dell’arbitraggio (conseguenze), art. 8.

Minaccia (la) di vie di fatto non costituisce offesa con vie di fatto; ma aggravante di offesa, art. 19.

Militari (giurì per), v. Appendice.

Militare (il) in guerra deve chiedere che lo scontro abbia luogo a guerra finita, art. 106.

        »         in licenza, art. 106.

Minorenne (chi è), art. 242.

           »            non può duellare, art. 242.

           »            provvisoriamente interdetto, art. 241 c).

           »            offensore può essere sostituito dal fratello maggiore, art. 243.

           »            offensore può dare la riparazione appena raggiunta la maggiore età, art. 243.

           »            offeso e suoi diritti, art. 245.

           »            offensore, quando può duellare, art. 243 bis.

Mirino mobile vietato, art. 446 c).

Missione dei rappresentanti, art. 81 e succ.

Modificazioni ai patti già sanzionati e loro conseguenze, art. 222 bis.

Moglie offesa per mezzo della stampa, art. 25 a) bis.

Morte in duello, art. 421 e succ.

Motivo della vertenza, quando si tace, art. 86.

      »       della vertenza taciuto, dà speciali diritti ai rappresentanti, art. 86.

      »       inesistente per la soddisfazione, art. 223 c).

      »       della sfida deve risultare chiaro dal cartello, articolo 153.

      »       della vertenza deve essere noto ai rappresentanti art. 87.

      »       dell’offesa, art. 151.

Nazionalità non è elemento d’onore, art. 278.

Negata offesa, art. 2, 31 nota, 35, 213.