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326 Codice cavalleresco italiano

Offeso sceglie tra le armi legali quella che più gli talenta e la impone all’avversario, art. 162, 166.

      »       a cui s’impugnasse il diritto della scelta delle armi richiede l’opinione del giurì, art. 163, 166.

      »       designa il luogo e l’ora dello scontro, art. 176.

      »       e suoi diritti, art. 226.

      »       e sua condotta se offeso da un indegno, art. 236.

      »       (all’) qualunque sia la sua posizione cavalleresca ha diritto alla riparazione, art. 223 nota.

      »       non si discute, art. 223 nota.

      »       ingiustamente o senza provocazione, art. 239 g) nota.

      »       chi è e chi deve determinarlo, art. 221.

      »       (l’) ferito ha diritto di tirare la risposta, art. 367, 16°.

Oggetti (gli) lanciati contro una persona costituiscono oltraggio, art. 20.

       »        (gli) lanciati non costituiscono vie di fatto, art. 20.

Oltraggio, art. 11 c).

         »          (l’) non provocato o non giustificato ecc. non tollera soluzione con armi, art. 9.

          »           in risposta all’ingiuria, art. 17.

Oltranza (duello ad) e quando si concede, art. 201.

        »         (nei duelli ad) si può far uso di varie specie di armi, art. 332.

        »         (duello ad) quando all’ingiuria si unì la ferita, art. 18.

Onorabilità cavalleresca dei primi, art. 222.

Onore (definizione dell’), pag. 1.

Onta, art. 11 d).

Ora (l’) dello scontro è designata dall’offeso, art. 176.

Orbo (l’) offensore quando può rifiutare la pistola, art. 254.

Ospite (all’) che tradì l’ospitalità non si concede l’onore delle armi, art. 239 aa).

Pace domestica turbata come si valuta, art. 14, 32, 35, 57 a).

Padre (il) può essere sostituito dal figlio, art. 255.

    »     di famiglia (il), anche se offensore, respinge il cartello del pretendente della figlia, art. 240 o).

Padrini (i) devono essere due per ciascuna parte, art. 60.

Padrino (v. Rappresentante) funzione e definizione, art. 81.

Padrone di casa, art. 261 d).

Palle per le pistole, art. 450.