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344 Codice cavalleresco italiano

Stampa (le censure della) per atti e cose pubbliche escludono l’azione cavalleresca, art. 15.

      »       (offese fatte per mezzo della) alla madre, alla moglie, alla sorella ecc., art. 257 bis.

Stato fisico dei duellanti, art. 242 e succ.

Straniero (lo) come e quando può trattare vertenze d’onore, art. 237, 238.

        »         (lo) deve conformarsi alle leggi d’onore del paese che lo ospita, art. 238 nota.

Storpio offensore con vie di fatto, deve subire tutte le condizioni imposte dall’offeso, art. 253.

       »        (lo) se offensore può rifiutare talune armi in determinati casi, art. 251, 252.

Subalterno (quando il) non può sfidare, art. 240 p).

Suocero o genero non duellano tra loro, art. 241 a).

Superiore (il) che provoca ed offende, art. 241 n).

          »           sfidato dall’inferiore quando ne respinge la sfida, art. 240 p).

Svantaggi (gli) devono essere sempre da parte dell’offensore, art. 143.

Svenimento prima della vista del sangue, art. 365.

Tempestività di domanda di soddisfazione, art. 63 nota.

             »              di ricorso contro un verdetto di un giurì, art. 305 e succ.

Tempo concesso per sostituire i rappresentanti, art. 72.

      »       necessario per esaurire una vertenza, art. 178.

      »       utile per sfidare o chiedere riparazione, art. 157.

Tentativi per impedire il funzionamento del giurì o dell’arbitro (conseguenze), art. 8.

Tentativo (il solo) di impugnare le deliberazioni di un giurì può portare nella squalifica, art. 297 a) nota.

Termine (il) della scadenza nelle proroghe deve essere fissato in precedenza, art. 107.

Terreno (scuse offerte sul) devono essere respinte, art. 53.

        »         (il) pel duello deve essere piano, ombroso, solido, asciutto, ecc., art. 317.

        »         e condizioni a cui deve corrispondere, art. 317.

        »         pei duelli a pistola, art. 358.

        »         (sul), art. 309 e succ.

Terzi intromessi nella vertenza altrui, art. 10.