Regolamento di polizia urbana e rurale pel Comune di Viarigi/Titolo Primo

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Titolo Primo

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Delibera Titolo Secondo


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REGOLAMENTO

DI POLIZIA URBANA E RURALE



POLIZIA URBANA



TITOLO PRIMO

CAPO I.

PANATTIERI

Art. 1.° I Panattieri dovranno servirsi di buona farina di frumento, e vendere il pane ben confezionato, di buona cottura, ed al prezzo, abbisognando, che verrà loro tassato dal Consiglio delegato il quale perciò si atterrà alla tassa stabilita dalla città di Casale.

CAPO II.

MACELLAI DI BESTIE BOVINE

Art. 2.° Chiunque vorrà esercire il mestiere di Macellai di Bestie Bovine, dovrà farne la dichiarazione all’Uffizio Comunale un mese prima, specificando qual sorta di Carne intenda macellare, e non sarà lecito macellare Bestie di qualità diversa dalla fattane dichiarazione, ed il macellaio o macellai saranno in obbligo di stare costantemente provvisti di buona carne, e di smerciarla al prezzo che venisse stabilito dal Consiglio Delegato il quale si atterrà perciò alla tassa stabilita dalla città di Casale, e prima di macellare delle bestie, nel giorno stesso del macellamento dovranno essere visitate da un Veterinario, ed in mancanza di esso da un Manescalco del luogo delegato dal Consiglio, il quale perceverà centesimi 50 per ogni bestia visitata, e la segnerà col bollo di sanità.

Art. 3.° Dette prescrizioni saranno pure applicabili ai Particolari quando loro occorra di far eseguire il macellamento delle così dette bestie di disgrazia o di degradazione ai quali soli casi resterà ai particolari ristretta la facoltà di macellare bestie.

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CAPO III.

OSTI E CAFFETTIERI

Art. 4.° Gli Osti e Caffettieri dovranno chiudere le loro botteghe alle dieci ore di sera, e non sarà loro lecito di introdurre nelle Osterie o Caffè carni sospette od altre sostanze commestibili di cattiva natura, o ritenere vini od altre bevande guaste e manipolate, nè smaltire sì queste che quelle agli accorrenti.


CAPO IV.

SALUBRITÀ E MONDEZZA DELL’ABITATO

Art. 5.° Non sarà lecito ad alcun particolare di tenere o formare nelle rispettive case aperture o canali che potessero tradurre nelle vie pubbliche o viottoli le acque immonde dei loro lavelli, ma dovranno riceverle in appositi pozzi sotterranei.

Art. 6.° Lo sbocco delle acque pluviali e dei scoli derivanti dall’interno delle corti dove non si possono divergere altrove dovranno essere al piano della strada. I canali che versano dai tetti le acque pluviali sulle strade selciate od impietrite già costruite, o che verranno costruite, saranno formati in modo per l’avvenire che abbiano un tubo conducente l’acqua dal tetto al suolo che scorra rasente al muro ed immetta nella cunetta, ed i canali attuali imminenti in dette strade, dovranno fra sei mesi dall’approvazione del presente Regolamento essere provvisti del tubo nella conformità suddetta qualora già nol siano, ed i stillicidi che non verranno provvisti di canali, non potranno avere una lunghezza che sporga dal muro verso le suddette strade maggiore di centimetri 60.

Art. 7.° Non sarà lecito a chichessia di lavare panni, biancherie, erbe, trippe, ed altre cose immonde, o di gettare pietre, materiali, o sostanze qualsiensi nelle pubbliche vasche od in quelle che servono per abbeverare il bestiame, o per uso domestico.

Art. 8.° I letamai, i mucchi di scopatura, ed ogni altra immondezza non si potranno formare che nell’interno delle corti e cortili, ed i proprietari ed inquilini delle case, dovranno nel tempo estivo farli esportare nelle campagne oltre all’obbligo di esportarli immediatamente dopo avutane l’intimazione dall’Autorità civile.

Art. 9.° È rigorosamente vietato di far depositi anche per poco tempo di letame od altre immondezze nell’abitato tanto nelle vie pubbliche [p. 7 modifica]che vicinali, e di tener ivi latrine, massime se sono formate con legni o cannetti.

Art. 10. I pozzi neri, le latrine, le cloache, e simili dovranno essere costrutti, chiusi e mantenuti in modo che non lascino traspirare alcuna esalazione, lo stesso dovrassi pure osservare riguardo alle canne delle latrine, sotto pena che vengano fatte eseguire d’ufficio le necessarie riparazioni.

Art. 11. Occorrendo di dover espurgare e vuotare i pozzi neri, le latrine, e le cloache, dovranno i Particolari previo avviso all’Autorità locale far eseguire dette operazioni di notte dalle ore undici sino all’alba in qualunque stagione, spazzare e ben nettare ovunque si fosse o nell’estrazione o nel trasporto sparsa qualche immondezza.

Art. 12. Tutte le bestie morte dovranno venir interrate ad una profondità sufficiente, la quale non dovrà essere minore di due metri per i cadaveri dei cavalli, buoi, e simili, e l’interramento dovrà essere eseguito coll’assistenza degli agenti comunali, ed in quei modi che verranno prescritti dall’Autorità locale.

Art. 13. Venendo in qualsiasi modo a trovarsi qualche bestia morta lungo la strada, il proprietario o gli affittavoli della casa o dello stabile avanti cui si troverà, dovranno immantinenti darne avviso all’Autorità locale.

CAPO V.

SICUREZZA, CONSERVAZIONE E LIBERTÀ DELLE STRADE
E DEI SITI PUBBLICI

Art. 14. I bovari saranno obbligati per tutta l’estensione dell’abitato di camminare avanti i loro buoi e non altrimenti, ed i carrettieri o vetturali per le vie dell’abitato non potranno stare sopra i carri, carrettoni o vetture senza guidare le loro bestie colle redini, e saranno tenuti a riparare a loro spese i danni da essi o dalle loro bestie arrecati sia al Comune che ai Particolari oltre alle ammende nelle quali potranno incorrere.

Art. 15. Così pure quando più bestie saranno condotte all’abbeveratoio, od al pascolo, od altrove, dovranno essere custodite da persone abili ed in numero sufficiente, le quali dovranno avvertire ad alta voce i circostanti, né sarà loro permesso di condurle ogni qualvolta si trovi calca di gente per le strade e siti pubblici, e segnatamente in certe ore dei giorni festivi in cui maggiore è il concorso delle persone. [p. 8 modifica]

Art. 16. È vietato a chiunque di accendere falò, e di fare altri fuochi sotto qualunque pretesto; nei casi però di pubbliche feste potranno permettersi dall’autorità locale con quelle cautele che si crederanno opportune.

Art. 17. Sarà proibito di gettare acqua sì monda che immonda nelle contrade dell’abitato, e di fare qualsiasi innovazione intorno alle strade tutte del territorio, deviando le acque dal loro corso naturale, praticare scavi senza la debita distanza legale, e chiuse nei fossi laterali alle dette strade, prendere su di esse terra in ogni tempo e massime dopo le pioggie per riattare le confrontanti ripe salvo di riprendere quella che per causa di frane venisse a sdrucciolare dalle proprietà latistanti, e nell’espurgare i fossi laterali alle strade pubbliche, saranno tenuti i proprietari di gettare la terra su dette strade che non sieno per anco regolarmente sistemate.

Art. 18. Nelle discese per tutta l’estensione del selciato o dell’impietrimento nell’abitato, non sarà permesso di intrattenere il moto dei carri, barocci, e simili, con altro mezzo fuori dell’ordinaria macchina detta la meccanica, o di quell’altra per le vetture conosciuta sotto il nome di scarpa.

Art. 19. I proprietari ed inquilini di case dovranno mantenere costantemente assicurate le imposte degli uscii, e delle finestre che danno sui pubblici passaggi onde stiino totalmente od aperte o chiuse, né rechino ingombro ai passeggieri.

Art. 20. È proibito di occupare le strade in qualsiasi modo e con qualunque oggetto che possa riescire d’impaccio al libero passaggio tanto dei Pedoni che dei Carri a meno che per poco tempo non possa farsi altrimenti.

Art. 21. Non sarà permesso ai Proprietari od Inquilini di Case di trasportare nelle Contrade o Piazze la neve che avessero nelle proprie Corti, potranno bensì previo concerto tenuto col Sindaco per le relative norme, scaricare i proprii tetti della neve, ma dovranno poi tosto trasportarla appena gettata nelle Contrade o Piazze.