Regolamento per la nuova colonia di Battipaglia/Titolo Terzo. Concessioni delle case, e dei terreni ai Coloni, loro condizioni, ed inalienabilità delle case concesse

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Titolo Terzo. Concessioni delle case, e dei terreni ai Coloni, loro condizioni, ed inalienabilità delle case concesse

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Titolo Terzo. Concessioni delle case, e dei terreni ai Coloni, loro condizioni, ed inalienabilità delle case concesse
Titolo Secondo. Scelta dei coloni, e loro trasmigrazione dai Comuni di origine nella Colonia

[p. 9 modifica]matrimonio dello Stato Civile. 4° Sede di Matrimonio innanzi alla Chiesa estratti da' libri parrocchiali. Tali documenti saranno tutti rilasciati gratis. |- |align=right|Articolo 12° |Il Detto notamento corredato da' detti documenti servirà a stabilire il registro dello stato civle, il registro parrocchiale della nuova colonia. |- |align=right|Articolo 13° |Il governatore degli intendenti delle province inpari tempo avranno cura di trasmettere a ciascun comune un notamento delle famiglie che hanno cessato di far parte del loro comune natio, perchè possate ad abitare la nuova colonia.

TITOLO TERZO Concessioni delle case e dei terreni ai Coloni,Loro condizioni, ed inialienabilità delle case concesse.

Articolo 14. A ciascuna famioglia sarà conceduto il Dominio utile in [p. 10 modifica]perpetuo di una casa di abitazione, con l'obbligo di pagare al Real Governo l'annuo canone di ducati quindici, netti di ogni ritenuta rimanendo tanto il peso fondiario, decorsi che saranno i quindici anni di franchigia come per legge, quanto gli annui accomodi a peso del censuario.
|- |align=right|Articolo 15°. |Il detto dominio utile è conceduto sotto i patti e le condizioni contenute nel titolo 9°. delle leggi Civili in cui trattasi dell'enfiteusi; ai quali si aggiungono le seguenti condizioni.

1°. di stabilire il loro reale e personale domicilio nella casa conceduta in enfiteusi continuando ad abitarvi pel corso non interrotto di anni dieci.

2°. di non potere nel corso di anni venti, nè vendere nè ipotecare, nè donare, nè in altro modo obbligare le [p. 11 modifica]dette case di abitazione in niun modo, tranne il caso di dotare le figlie, o assicurare le doti delle mogli dei loro figli maschi.

3°. di dover corrispondere esattamente l'annuo canone nelle scadenze che saranno stabilite.

4°. di mantenere le case facendovi tutti gli accomodi necessari.
|- |align=right|Articolo 16°. |In caso d'inadempimento al pagamento dell'annuo canone, o di contravvenzione agli obblighi come sopra, il Colono moroso contravventore sarà immediatamente espulso, e le case saranno devolute al Real Governo sopra semplice ordinanza del Dicastero de' Lavori Pubblici, emessa nel verbale che sarà redatto degli agenti della Amministrazione come appresso si dirà. |- |align=right|Articolo 17°. |Pei primi quattro anni dal dì dell'immissione in possesso, i coloni sono dispensati dal pagamento del canone [p. 12 modifica]stabilito coll'articolo 10°; pei secondi quattro anni pagheranno soli ducati sei annui, e pel corso di altri quattro anni consecutivi pagheranno ducati dodici annui, dovendo cominciare a pagare i ducati quindici fissati come sopra dal tredicesimo anno dalla data della immissione nel possesso delle case loro date in enfiteusi.
|- |align=right|Articolo 18°. |Oltre le dette case sarà egualmente conceduto a ciascuna famiglia il dominio utile in perpetuo di moggia 4. e 166. millesimi, antica misura Napoletana previo il pagamento di annui ducati uno e grana 50. per ogni moggio come sopra.
Tale concessione è fatta ai patti e condizioni contenuti nel titolo 9° delle Leggi Civili ai quali si aggiungono le seguenti modificazioni.

1°. Ciascun colono [p. 13 modifica]dovrà coltivare annualmente la quota a lui conceduta da buon padre di famiglia essendo loro vietato di lasciare anche una parte di essa incolta per uso di pascolo.

2°. Non potrà pel corso di anni 20. nè dare in fitto, nè vendere, nè donare, nè in alcun altro modo alienare la detta quota, nè in tutto nè in parte; nè potrà ipotecare o altrimenti obbligare la detta quota, tranne il caso di dotare le figliuole o assicurare le doti delle mogli de'figliuoli maschi.

3°. dovrà esattamente pagare il canone stabilito nelle sentenze che saranno stabilite.
|- |align=right|Articolo 19°. |Nel caso d'inadempimento del canone, o di contravvenzione agli obblighi contenuti nell' articolo precedente, il colono moroso o contravventore sarà immediatamente [p. 14 modifica]espulso dalla colonia, e perderà il dominio utile delle terre, le quali saranno devolute, sopra semplice ordinanza del ministro dei Lavori pubblici emersa sul verbale redatto dagli Agenti dell'Amministrazione come appresso si dirà. |- |align=right|Articolo 20°. |Le alienazioni a qualunque titolo del dominio utile tanto delle case che delle quote date a titolo di enfiteusi ai coloni di cui è parola, e le ipoteche o altre obbligazioni che su di esse, eglino consentiranno nel succennato periodo di anni venti, sono nulle, e non potranno partorire alcun effetto legale in vantaggio delle persone che avranno seco loro contrattato. Del pari sono nulli e privi di effetto legale i contratti d'affitto, tanto delle case e delle quote fatte nei detti 20 anni. In tutti i casi contemplati nel presente articolo nessun'azione compete a coloro che avranno [p. 15 modifica]contrattato coi coloni per essere rifatti de' danni ed interessi. |- |align=right|Articolo 21°. |I verbali comprovanti le contravvenzioni contemplate nello articolo 10°. elli saranno redatti dal sindaco, o da chi temporaneamente ne farà le veci coll'intervento del Parroco,e del decurione più antico e in mancanza di decurioni dal Colono più anziano. Tali verbali saranno trasmessi all'Amministrazione generale della bonificazione per rassegnarli al direttore de' Lavori Pubblici. |- |align=right|Articolo 22°. |Il Conservatore delle ipoteche ogni qualvolta gli si presenterà per trascrizione o per iscrizione un atto qualsiasi di alienazione, pignoramento, servitù o ipoteca,dal quale scorgerà che il fondo fa del Catasto speciale della Colonia, dovrà partecipare alla Amministrazione Generale della bonificazione l'avvenuta trascrizione o iscrizione, affinchè [p. 16 modifica]G.C. Fasci /35 l'amministrazione generale medesima possa procedere a quanto occorre per lo adempimento delle disposizioni contenute ne' precedenti Articoli.