Regolamento per la nuova colonia di Battipaglia/Titolo Terzo. Concessioni delle case, e dei terreni ai Coloni, loro condizioni, ed inalienabilità delle case concesse
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matrimonio dello Stato Civile. 4° Sede di Matrimonio innanzi alla Chiesa estratti da' libri parrocchiali. Tali documenti saranno tutti rilasciati gratis. |- |align=right|Articolo 12° |Il Detto notamento corredato da' detti documenti servirà a stabilire il registro dello stato civle, il registro parrocchiale della nuova colonia. |- |align=right|Articolo 13° |Il governatore degli intendenti delle province inpari tempo avranno cura di trasmettere a ciascun comune un notamento delle famiglie che hanno cessato di far parte del loro comune natio, perchè possate ad abitare la nuova colonia.
TITOLO TERZO Concessioni delle case e dei terreni ai Coloni,Loro condizioni, ed inialienabilità delle case concesse.
Articolo 14. A ciascuna famioglia sarà conceduto il Dominio utile in perpetuo di una casa di abitazione, con l'obbligo di pagare al Real Governo l'annuo canone di ducati quindici, netti di ogni ritenuta rimanendo tanto il peso fondiario, decorsi che saranno i quindici anni di franchigia come per legge, quanto gli annui accomodi a peso del censuario.
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|align=right|Articolo 15°.
|Il detto dominio utile è conceduto sotto i patti e le condizioni contenute nel titolo 9°. delle leggi Civili in cui trattasi dell'enfiteusi; ai quali si aggiungono le seguenti condizioni.
1°. di stabilire il loro reale e personale domicilio nella casa conceduta in enfiteusi continuando ad abitarvi pel corso non interrotto di anni dieci.
2°. di non potere nel corso di anni venti, nè vendere nè ipotecare, nè donare, nè in altro modo obbligare le dette case di abitazione in niun modo, tranne il caso di dotare le figlie, o assicurare le doti delle mogli dei loro figli maschi.
3°. di dover corrispondere esattamente l'annuo canone nelle scadenze che saranno stabilite.
4°. di mantenere le case facendovi tutti gli accomodi necessari.
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|align=right|Articolo 16°.
|In caso d'inadempimento al pagamento dell'annuo canone, o di contravvenzione agli obblighi come sopra, il Colono moroso contravventore sarà immediatamente espulso, e le case saranno devolute al Real Governo sopra semplice ordinanza del Dicastero de' Lavori Pubblici, emessa nel verbale che sarà redatto degli agenti della Amministrazione come appresso si dirà.
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|align=right|Articolo 17°.
|Pei primi quattro anni dal dì dell'immissione in possesso, i coloni sono dispensati dal pagamento del canone stabilito coll'articolo 10°; pei secondi quattro anni pagheranno soli ducati sei annui, e pel corso di altri quattro anni consecutivi pagheranno ducati dodici annui, dovendo cominciare a pagare i ducati quindici fissati come sopra dal tredicesimo anno dalla data della immissione nel possesso delle case loro date in enfiteusi.
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|align=right|Articolo 18°.
|Oltre le dette case sarà egualmente conceduto a ciascuna famiglia il dominio utile in perpetuo di moggia 4. e 166. millesimi, antica misura Napoletana previo il pagamento di annui ducati uno e grana 50. per ogni moggio come sopra.
Tale concessione è fatta ai patti e condizioni contenuti nel titolo 9° delle Leggi Civili ai quali si aggiungono le seguenti modificazioni.
1°. Ciascun colono dovrà coltivare annualmente la quota a lui conceduta da buon padre di famiglia essendo loro vietato di lasciare anche una parte di essa incolta per uso di pascolo.
2°. Non potrà pel corso di anni 20. nè dare in fitto, nè vendere, nè donare, nè in alcun altro modo alienare la detta quota, nè in tutto nè in parte; nè potrà ipotecare o altrimenti obbligare la detta quota, tranne il caso di dotare le figliuole o assicurare le doti delle mogli de'figliuoli maschi.
3°. dovrà esattamente pagare il canone stabilito nelle sentenze che saranno stabilite.
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|align=right|Articolo 19°.
|Nel caso d'inadempimento del canone, o di contravvenzione agli obblighi contenuti nell' articolo precedente, il colono moroso o contravventore sarà immediatamente espulso dalla colonia, e perderà il dominio utile delle terre, le quali saranno devolute, sopra semplice ordinanza del ministro dei Lavori pubblici emersa sul verbale redatto dagli Agenti dell'Amministrazione come appresso si dirà.
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|align=right|Articolo 20°.
|Le alienazioni a qualunque titolo del dominio utile tanto delle case che delle quote date a titolo di enfiteusi ai coloni di cui è parola, e le ipoteche o altre obbligazioni che su di esse, eglino consentiranno nel succennato periodo di anni venti, sono nulle, e non potranno partorire alcun effetto legale in vantaggio delle persone che avranno seco loro contrattato.
Del pari sono nulli e privi di effetto legale i contratti d'affitto, tanto delle case e delle quote fatte nei detti 20 anni. In tutti i casi contemplati nel presente articolo nessun'azione compete a coloro che avranno contrattato coi coloni per essere rifatti de' danni ed interessi.
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|align=right|Articolo 21°.
|I verbali comprovanti le contravvenzioni contemplate nello articolo 10°. elli saranno redatti dal sindaco, o da chi temporaneamente ne farà le veci coll'intervento del Parroco,e del decurione più antico e in mancanza di decurioni dal Colono più anziano. Tali verbali saranno trasmessi all'Amministrazione generale della bonificazione per rassegnarli al direttore de' Lavori Pubblici.
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|align=right|Articolo 22°.
|Il Conservatore delle ipoteche ogni qualvolta gli si presenterà per trascrizione o per iscrizione un atto qualsiasi di alienazione, pignoramento, servitù o ipoteca,dal quale scorgerà che il fondo fa del Catasto speciale della Colonia, dovrà partecipare alla Amministrazione Generale della bonificazione l'avvenuta trascrizione o iscrizione, affinchè G.C.
Fasci /35 l'amministrazione generale medesima possa procedere a quanto occorre per lo adempimento delle disposizioni contenute ne' precedenti Articoli.